Provvedimento: […] Si deve considerare, infatti, che “L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari” (art. 2318, co. 2, c.c.) e che “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari” (art. 2320, co. 1, c.c.). E, soprattutto, che “Se l'atto costitu- tivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sotto- scritto” (art. 2319 c.c.).
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