Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 03.04.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10164/2023 R.G lavoro e previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco. ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappr.te legale p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio.
in persona del Presidente pro tempore Controparte_2 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistenti
OGGETTO: omissione contributiva.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2023 il ricorrente ha dedotto di essere dipendente nel ruolo della Giunta Regionale della Regione Campania dal 08/04/1990 (D.P.G.R.n.12440/1990); che non ritenendo conforme alle norme vigenti il proprio inquadramento in relazione alla categoria cui era ascritto, con ricorso del 09/10/2014 ha chiesto al Tribunale di Napoli di accertare e dichiarare il suo diritto al collocamento, a far data dall'1.4.99, nella posizione economica D3 di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto “Regioni – Autonomie Locali”,
1
1999 del medesimo comparto, ambedue del 31.3.99, aventi efficacia dall'1.4.99 pubblicati sulla G.
Uff. il 24.4.99, nonché il diritto al collocamento nella posizione economica “D4” dal 1.07.99, “D5” dal
1.04.00, “D6” dall'1.10.04 e la condanna della al pagamento, in suo favore della somma di CP_1
Euro 86.400,38, conseguente la collocazione nelle suddette posizioni economiche, con effetto dall'1.4.99, e successive progressioni, come innanzi specificate, oltre interessi;
o in subordine la sola condanna al pagamento dell'importo di cui sopra, oltre accessori, spettante in conseguenza delle mansioni espletate;
che con sentenza n°4759/18 del 28/08/2018 il Tribunale ha accolto la domanda e, ritenuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nella Ctg."D3" dall'1/4/1999 e, successivamente, nelle Ctg "D4", "D5" e "D6", con le decorrenze richieste in ricorso, ha condannato la CP_1 al pagamento della somma di € 85.597,98 oltre accessori in conseguenza delle differenze
[...] retributive maturate sino al 31/12/2013; che nonostante la pronuncia la ha proceduto al CP_1 pagamento della somma senza tuttavia adeguare la retribuzione;
di avere proposto ulteriore giudizio chiedendo al Tribunale di Napoli la condanna della al pagamento della somma di Controparte_3
€ 32.104,18 a titolo di ulteriori differenze retributive maturate a far data dal pregresso ricorso e, quindi, dal 09/10/2014 alla data della decisione;
che con sentenza n°1235/2021 del 20/07/2021 il
Tribunale di Napoli ha accolto la domanda condannando la al pagamento della Controparte_1 somma di € 32.104,08 oltre accessori;
che è stata necessaria la procedura esecutiva;
che la CP_1 non ha proceduto al versamento dei contributi in relazione alle somme liquidate dal
[...]
Tribunale con le due sentenze. Egli ha esposto le ragioni a sostegno delle domande formulate e ha concluso nei seguenti termini “Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente,
Controparte_1 della somma di € 41.208,17 oltre interessi. Subordinatamente accertare e dichiarare l'omissione contributiva consumata dall in relazione al periodo e nei sensi di cui innanzi, condannando, ove ritenuto
Controparte_1 dal Tribunale, la convenuta al risarcimento del danno nella misura da liquidarsi in separata sede allorché il ricorrente conseguirà il trattamento pensionistico. In via gradata condannare la alla
Controparte_1 regolarizzazione contributiva conseguente alla omissione consumata nei sensi di cui in premessa. In via CP_ residuale condannare la a costituire, in favore del ricorrente, presso una rendita
Controparte_1 vitalizia avente effetto dal giorno in cui il ricorrente maturerà il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari”.
L' a cui il ricorso risulta notificato, a fini, secondo il ricorrente, di sola denunciatio litis, CP_2 si è costituito in giudizio chiedendo “in via preliminare : dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario CP_ per carenza di legittimazione passiva del con conseguenziale sua estromissione dal giudizio de quo;
in CP_ subordine : nel merito respingere ogni ulteriore domanda giudiziaria posta in essere nei confronti del in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in linea ulteriormente gradata, dichiarare il diritto dell'istituto ad esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per il recupero della contribuzione accreditata per
2 i periodi richiesti e negli importi determinati dall'ente previdenziale;
il tutto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La , ritualmente citata a seguito di rinnovazione della notifica, si è costituita Controparte_1 tardivamente in giudizio, deducendo che la contribuzione non è prescritta e quindi l'Ente può procedere al versamento dei relativi contributi, senza calcolo di interessi e sanzioni, sulla base dell'articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe) relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2024; che al fine di regolarizzare la posizione contributiva dell'odierno ricorrente, in relazione alle citate sentenze, la convenuta amministrazione, con i cedolino paga di dicembre 2023 e di novembre 2024, ha provveduto alla sistemazione del provvisorio di uscita generato dalla procedura pignoratizia, versando contestualmente i contributi previdenziali con conseguente cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, ha contestato ha quantificazione del risarcimento del danno ex art. 2126, comma 2, c.c. e ha chiesto di “rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato”.
In data odierna, acquisite note difensive e note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter cp.c., il Giudicante, ha deciso la causa con separata sentenza.
Il tema d'indagine si incentra sulla denunciata omissione contributiva perpetrata in danno del ricorrente in ragione del mancato versamento dei contributi in relazione ai periodi del rapporto di lavoro in cui egli ha conseguito l'accertamento delle differenze retributive spettanti tra il livello posseduto e quello effettivamente a lui spettante.
Egli ha versato in atti la sentenza n°4759/18 che ha condannato la al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 85.597,98 oltre accessori in conseguenza delle differenze retributive maturate sino al 31/12/2013 e la sentenza n.1235/2021 che ha condannato la CP_1 al pagamento della somma di € 32.104,08 oltre accessori in conseguenza delle differenze
[...] retributive maturate dal 09.10.2014 alla data della decisione.
In ragione delle domande formulate nelle conclusioni, quella avente ad oggetto la condanna della al pagamento, in suo favore, della somma di € 41.208,17 oltre interessi con Controparte_1 riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dal compimento del 67 anno di età nonché alla aspettativa di vita per gli uomini, ha come contraddittore l'Ente Regionale;
quelle di condanna alla regolarizzazione contributiva e quella residuale avente ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi, richiedono la partecipazione al giudizio, oltre che della , anche dell , in quanto Controparte_1 CP_2 necessaria.
In proposito, è condivisibile l'orientamento della suprema Corte in materia, secondo cui “nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13,
3 quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento
CP_ al della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste
CP_ litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e del , ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la
CP_ condanna del alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento
CP_ della riserva matematica); dall'interesse del a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;
dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo” (cfr. Corte di cassazione, Sezioni
Unite civili, sentenza 16 febbraio 2009, n. 3678).
Parimenti, in relazione alla domanda di condanna della alla regolarizzazione CP_1 contributiva mediante il versamento all dei contributi omessi, va rilevato che, in base al CP_2 consolidato arresto della Cassazione, ricorre un caso di litisconsorzio necessario dell'ente previdenziale, di cui all'art. 102 c.p.c. che impone la partecipazione dell al processo in cui sia CP_2 convenuto il solo datore di lavoro (cfr. Cass. 8956/2020, 17320/2020).
Ciò posto, quanto al merito, va dato atto del rilievo d'ufficio all'udienza del 24.05.2025, della questione dei rapporti tra la disciplina della prescrizione dei contributi di cui all'art.3, comma 9 della legge 335/95 e la speciale disciplina sulla sospensione della prescrizione in materia di contribuzione di previdenza ed assistenziale a carico delle pubbliche amministrazioni, protrattasi fino al 31.12.2025.
Il ricorrente, a seguito di ciò, ha prospettato che la normativa che ha previsto la sospensione del corso prescrizionale dei contributi dei pubblici dipendenti, costituisce uno “ius superveniens” in corso di causa e, nel prenderne atto, ha sostenuto la fondatezza della domanda di condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente.” (cfr. note depositate il 07.10.2024).
Successivamente, a seguito della costituzione della il ricorrente, Controparte_1 prendendo posizione in ordine alla difesa spiegata dall'ente, ha evidenziato che dall'estratto contributivo depositato dall'Ente si evince, per l'anno 2023, un imponibile di € 75.798,07; che detto estratto, pur essendo datato 27/11/2024, non riporta alcun riferimento a versamenti successivi al
30/09/2024 e, pertanto, non è riscontrabile il versamento relativo al novembre 2024, versamento che, peraltro, sarebbe avvenuto solo in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo;
che anche laddove i contributi fossero stati versati, l'obbligazione gravante sulla datrice di lavoro non sarebbe stata assolta dal momento che il versamento deve avvenire esclusivamente seguendo la specifica procedura che imputi, detti contributi, mese per mese ed anno per anno, ai periodi cui sono
4 riconducibili le differenze retributive e ha invocato la richiesta di cui alle conclusioni (capoverso n°3) con condanna della alla regolarizzazione con imputazione, "per competenza", dei Controparte_1 contributi. (cfr. note depositate il 14.03.2025).
La posizione processuale assunta dal ricorrente in corso di causa orienta per una desistenza dalla coltivazione della domanda principale volta a conseguire il risarcimento del danno da omissione contributiva quantificato all'attualità, della domanda subordinata di accertamento del diritto al risarcimento da quantificarsi al momento del pensionamento, della domanda residuale di costituzione di una rendita vitalizia. Tuttavia, non risultando formalizzata un'espressa rinuncia a tali domande, occorre delibare nel merito delle stesse.
Orbene, il tema d'indagine si è fondato, sulla base della prospettazione attorea, sulla omissione contributiva perpetrata in suo danno, in ragione del mancato versamento dei contributi sulla giusta retribuzione a lui dovuta, in relazione alla anzianità di servizio riconosciuta, con riferimento alla data ritenuta utile quale inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento, in applicazione della L.730/1985; che le sentenze del Tribunale di Napoli n°4759/18 e n.1235/2021 non hanno dato luogo al versamento dei contributi previdenziali tutt'ora inevasi.
Il ricorrente, sulla scorta di tale ricostruzione, ha rivendicato espressamente, con la domanda principale, il risarcimento del danno costituito definibile con riferimento alla durata del trattamento pensionistico ovvero dalla data di collocamento in quiescenza nonché alla aspettativa di vita per gli uomini e con le domande subordinate e residuali di natura risarcitoria nei confronti della un CP_1 danno pensionistico da maturare al momento del pensionamento e la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della l.1338/1963 (cfr. conclusioni di cui al ricorso), sul presupposto per tali domande, della consumazione del termine prescrizionale dei contributi omessi.
Sul piano normativo, l'art. 2116, comma 2, c.c., che regola il caso del danno da omissione contributiva, prevede che esso è ipotizzabile solo in caso di sopraggiunta impossibilità del versamento dei contributi per intervenuta prescrizione degli stessi e tale danno si concretizza solo nel momento in cui, a causa della mancata o irregolare contribuzione, il lavoratore non percepisce una determinata prestazione previdenziale, o la riceve in misura inferiore a quanto gli sarebbe spettato qualora il datore di lavoro avesse versato all'ente previdenziale tutti i contributi dovuti.
Da tanto consegue che prima del verificarsi di tale danno, dunque, il lavoratore può agire in giudizio solo al fine di ottenere una condanna alla regolarizzazione contributiva o, in caso di prescrizione dei contributi, una condanna generica di risarcimento del danno, oppure il mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
5 In relazione all'art. 13 della legge n. 1338/1963, la norma dispone che “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all nazionale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto CP_2 Controparte_2 comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La giurisprudenza di legittimità con (Cassazione sentenza n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che “L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei
6 confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell' omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”.
Il presupposto per l'applicazione delle due ipotesi sopra esaminate, è l'impossibilità per il datore di lavoro di versare i contributi omessi.
Tale impossibilità nel caso in esame, non sussiste dal momento che i contributi per cui è causa non risultano tuttavia ancora prescritti.
Ed invero, Ed invero la materia è regolata dal comma 10-bis dell'art. 3 della l. 335/1995, inserito dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla
Legge 28 marzo 2019, n. 26, successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio
2024, n. 18. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2024, n.
202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15. In base al comma 10 bis cit.,
i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione Dipendenti
Pubblici (GDP) e alla Gestione Separata sono sospesi fino al 31.12.2025. Dunque nel testo vigente, il comma 10 bis cit. dispone che “ per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di CP_ previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dal cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Pertanto, le domande risarcitorie e di costituzione di una rendita vitalizia, vanno rigettate.
La domanda su cui il ricorrente ha espressamente insistito in corso di causa, è quella di condanna della alla regolarizzazione con imputazione, "per competenza", dei Controparte_1 contributi, sul presupposto che non è satisfattorio quanto versato dalla con l'estratto CP_1 contributivo depositato dall'Ente dal momento che l'imponibile di € 75.798,07 è relativo all'anno
2023, e non riporta alcun riferimento a versamenti successivi al 30/09/2024; inoltre, deduce che il
7 versamento deve avvenire esclusivamente seguendo la specifica procedura che imputi, detti contributi, mese per mese ed anno per anno, ai periodi cui sono riconducibili le differenze retributive e quindi con l'imputazione per competenza.
A tale riguardo, va dato atto che l'imponibile di € 75.798,07 è documentato nell'estratto conto assicurativo dell ed è satisfattorio della pretesa contributiva deducibile in giudizio, promanando CP_2 da soggetto obbligato e valevole sulla posizione contributiva del dipendente.
Quanto al contestato meccanismo di versamento dei contributi e al calcolo di quanto ritenuto effettivamente spettante, va dato atto che parte ricorrente, benché onerato di allegare e documentare quale sia il fondamento della differenza contributiva reclamata, in termini normativi e fattuali, non si è affatto premurato di introdurre specifiche deduzioni al riguardo volte a giustificare la deduzione che il versamento deve avvenire con l'imputazione per competenza.; né tampoco ha dedotto di avere un interesse giuridicamente tutelabile a tale modalità di versamento, in termini economici. In tema, va registrato il condivisibile orientamento della suprema Corte di Cassazione civile sez. lav. nella sentenza del 03/10/2017 n.23057, di cui si condivide il percorso motivazionale:
“l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talché l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”. A tale onere il ricorrente si è vistosamente sottratto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna della alla regolarizzazione contributiva per Controparte_1 effetto dell'avvenuto adempimento;
per la restante parte di tale domanda e per le restanti domande formulate, il ricorso va rigettato.
Le spese nei confronti della si compensano in considerazione dell'esito del Controparte_1 giudizio che ha dato luogo ad una reciproca soccombenza parziale e del comportamento processuale delle parti;
le spese nei confronti dell si compensano in ragione della sua posizione processuale. CP_2
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di condanna della alla regolarizzazione contributiva;
Controparte_1 rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 03.04.2025.
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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