Versione
30 maggio 1982
30 maggio 1982
Art. 4.
L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all' articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 . A tal fine i
lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati.
Quando la durata della inabilita' si prolunga oltre i 90 giorni
anche non continuativi, la misura dell'indennita' e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.
L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all' articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 . A tal fine i
lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati.
Quando la durata della inabilita' si prolunga oltre i 90 giorni
anche non continuativi, la misura dell'indennita' e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1988, n. 1658Provvedimento: L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, estesa dall'art. 4 della legge 10 maggio 1982 n. 251 agli infortuni sul lavoro subiti dalle persone (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende) indicate nell'art. 205, lett. B), del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non deve essere corrisposta ove l'infortunio si sia verificato in epoca anteriore all'1 gennaio 1982, data dalla quale decorre l'efficacia della legge medesima (art. 21), anche se l'inabilità temporanea assoluta derivatane si sia protratta oltre tale data. ( V 5585/85, mass n 442781; ( V 2817/85, mass n 440579; ( Conf 4273/87, mass n 453027, seconda parte).*Leggi di più...
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