Articolo 4 della Legge 10 maggio 1982, n. 251
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 maggio 1982
Art. 4.
L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all' articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 . A tal fine i
lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati.
Quando la durata della inabilita' si prolunga oltre i 90 giorni
anche non continuativi, la misura dell'indennita' e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.
Entrata in vigore il 30 maggio 1982
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