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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/07/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 426 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 550/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. REITERER KARL e dell'avv. SIDDI STEFANO ( ) VIA LEONARDO DA VINCI 20/B BOLZANO;
elettivamente domiciliati C.F._2 in VIA L. DA VINCI, 20 BOLZANO presso il difensore avv. REITERER KARL
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BONI SILVIA e dell'avv. VIOLI ROSSELLA ( ) VIA S. GIOVANNI C.F._3
DEL CANTONE N. 23 41100 elettivamente domiciliato in VIA S. GIOVANNI DEL CP_1 CANTONE N. 23 41100 presso il difensore avv. BONI SILVIA CP_1
APPELLATA
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNGIZIONE EX ARTT. 22 e SS. L. 689/1981 RELATIVE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
CONCLUSIONI: come da propri atti difensivi:
pagina 1 di 7 APPELLANTE: << Voglia Codesta Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1643/2023 di data 09.10.2023, pubblicata in pari data e mai notificata, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: In via principale: previo accertamento della sua illegittimità, per i motivi esposti in atti, accogliere il presente appello ed annullare l'ordinanza n. 84 del 26.04.2022, notificata in pari data a Parte_1 e dall' di ed avente per oggetto l'ingiunzione di pagamento Parte_2 CP_2 CP_1 del verbale dell'Autorità competente REACH e CLP n. 06/GC/2020 del 17.01.2020, spedito con nota di protocollo 4197/20 del 17.01/2020 (AF 143/20), per l'importo di € 10.060.-, nonché qualsiasi altro atto antecedente, concomitante e/o successivo, comunque presupposto, collegato e/o connesso, anche a oggi non conosciuto;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse anche soltanto parzialmente legittima l'ordinanza-ingiunzione impugnata n. 84 del 26.04.2022 notificata in pari data dall' CP_2 di ridurre al minimo la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, siccome palesemente CP_1 sproporzionata per i motivi esposti in atti. In ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi di lite, comprensivi della maggiorazione del 30% prevista dai parametri tariffari forensi vigenti per la predisposizione di collegamenti ipertestuali idonei ad agevolare la consultazione dei documenti prodotti. In via subordinata istruttoria: rimettere la causa in istruttoria e disporre l'assunzione delle prove orali (capitoli 1 e 2, con i testi indicati), così come richieste nel ricorso di data 25.05.2022 depositato in primo grado”.
APPELLATA: “Rigettarsi l'appello e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 164 del 9.10.2023 emessa dal Tribunale di Modena Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. In via subordinata nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Modena disporsi la compensazione delle spese legali di lite in quanto l' agisce sulla base delle risultanze d'ufficio CP_1 nell'adempimento dei doveri d'ufficio”.
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. e la , quale obbligata in solido, (anche Parte_1 Parte_2 solo opponenti) proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 84 del 26/04/2022, notificata in pari data, con cui l' (anche solo Parte_3 CP_2 ingiungeva loro il pagamento della complessiva somma di € 10.060,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese (€ 60,00), per avere pubblicizzato on line la vendita di " " Parte_4 senza "etichettatura di pericolo visibile on line per i potenziali acquirenti", in violazione dell'art. 48, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele), violazione sanzionata dall'art. 10 bis del D. Lgs. n. 186/2011. La violazione era stata accertata dall' di TÀ , in Parte_5 Parte_6 Pt_7 qualità di Autorità competente REACH e CLP, nell'ambito di un accesso ispettivo on line effettuato in data 7/01/2020 sul sito Internet della società ricorrente . All'esito Parte_2 dell'accertamento, veniva elevato verbale n. 06/GC/2020 del 17/01/2020. B. Gli opponenti sostenevano l'illegittimità dell'ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, deducendo nello specifico: pagina 2 di 7 B1. l'incompetenza territoriale dell' di all'irrogazione della sanzione pecuniaria;
CP_2 CP_1
B2. l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 48, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1272/2008; B3. il travisamento dei fatti e l'insufficienza di attività istruttoria da parte dell'autorità amministrativa;
B4. in subordine, chiedevano la rideterminazione della sanzione e la sua riduzione al minimo edittale, quale sanzione proporzionata. C. Si costituiva in giudizio l' , Parte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'ordinanza-ingiunzione sotto ogni profilo. D. Il Tribunale di Modena, istruita la causa documentalmente, respinte le istanze istruttorie formulate dalla difesa opponente, anche reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, giudicava infondata l'opposizione anche rispetto a tutti i profili di merito dedotti. E. Avverso la suddetta sentenza n. 1643/2023, pubblicata il 09/10/2023, mai notificata, ricorrevano in appello entrambi gli ingiunti con ricorso depositato in data 08/04/2024, lamentando tre articolati motivi F. Si costituiva in giudizio la nel merito, invocando il rigetto dell'appello in Parte_5 quanto infondato in fatto ed in diritto. G. All'udienza del 20.06.2025 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato come “I° Motivo in ordine alla (in)competenza territoriale dell' di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 Legge n. 689/1981, in combinato CP_2 CP_1 disposto con l'art. 25 Cost., gli artt. 2 e 12 D.lgs. n. 186/2011, la Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 14/2015 e gli artt. 99 e 100 Statuto di autonomia della Prov. di Bolzano. Motivazione contraddittoria e insufficiente.” si insiste nella proposta eccezione d'incompetenza per territorio. In particolare si afferma che la competenza andava individuata e radicata in Bolzano, sede della società, che aveva immesso i dati pubblicitari in rete. 1.1 L'appello è fondato. Per una agevole comprensione degli avvenimenti è opportuno riepilogarli succintamente, evidenziando come la stessa parte opponente ed oggi appellante, ammette che la ricostruzione in fatto del Tribunale gravato è corretta. Inoltre, osserva la Corte, lo stesso può dirsi per l CP_2
Nell'ambito di un accesso ispettivo on line effettuato in data 07.01.2020 alle ore 12:43, sul sito Internet di titolarità della società l' e CLP Parte_2 CP_3 [...]
di appurava che: “nonostante l'olio di Controparte_4 CP_1 trementina sia considerata una sostanza pericolosa, le informazioni che permettevano a una qualsiasi persona di attivare e concludere un acquisto non erano state apposte visibilmente nella pagina on- line”; anche nell'ambito di successivi accessi ispettivi avvenuti il 15.01.2020 ed il 17.01.2020 appurava che il prodotto sotto indagine era disponibile per l'acquisto, senza che l'imballaggio fosse in possesso di un'etichetta recante l'indicazione dei pericoli previsti nella Scheda Dati di Sicurezza. pagina 3 di 7 In data 24.01.2020 l'Autorità REACH e CLP – Dipartimento di TÀ Pubblica – Azienda Unità Sanitaria Locale di notificava a in proprio ed in qualità di Presidente del c.d.a. di CP_1 Parte_1 con sede legale a Bolzano, il verbale di accertamento di illecito amministrativo Parte_2
n. 06/GC/2020 del 17.01.2020, avente per oggetto la contestazione della violazione dell'art. 48 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in materia di pubblicità della miscela pericolosa denominata: ”. Parte_8
Seguiva l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata a seguito della ritenuta infondatezza del ricorso in sede amministrativa, con il quale gli opponenti con gli scritti difensivi ex art. 18 Legge n. 689/1981 del 17.02.2020 contestavano gli addebiti mossi nei loro confronti per: 1) incompetenza territoriale dell'Autorità procedente, 2) violazione di legge, 3) eccesso di potere, chiedendo l'annullamento del medesimo e l'archiviazione del procedimento amministrativo . 1.2 L'art. 17 della legge 689/1981 stabilisce che: “L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.” 1.2.1 L'art. 12, co. 1, del D.lgs. n. 186/2011 – recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/08 del 16.12.2008 (anche solo Regolamento CLP) – prevede che “L'attività di controllo ufficiale è prerogativa delle Autorità Competenti di cui all'art. 2, comma 2.”, ossia il Ministero della Salute a livello nazionale e le Autorità che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione dell'accordo Stato-regioni del 29.10.2009, 1.2.2 Con riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano, la medesima, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 14/2015, ha espressamente assegnato le competenze nel settore della classificazione, etichettatura ed imballaggio di cui al Regolamento CLP, “per le analisi e i necessari provvedimenti amministrativi, compresi i provvedimenti sanzionatori”, all'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano. 1.2.3 Viceversa l'Autorità individuata dalla regione Emilia-Romagna è appunto l'Autorità REACH e CLP – Dipartimento di TÀ Pubblica – Azienda Unità Sanitaria Locale di CP_1
1.3 Ne consegue che nella concordia di questi dati storici e normativi la questione si restringe alla valutazione se nel caso di specie competente agli accertamenti e alle sanzioni fosse l'Autorità dove ha sede la società opponente, Bolzano, ovvero quella che ha accertato l'illecito, CP_1
1.4 Ciò posto, deve convenirsi con l'interpretazione fornita dagli opponenti, inadeguata nel caso di specie quella sostenuta dal Tribunale gravato, secondo il quale <“(…) nel caso di violazione commessa in luoghi diversi – come nel caso di specie di violazione commessa attraverso l'offerta in vendita su un sito Internet di prodotti destinata a consumatori che risiedono in tutto il territorio nazionale – deve trovare applicazione il criterio del luogo dell'accertamento e la competenza appartiene all'autorità amministrativa (ed al giudice) del luogo in cui l'infrazione è stata per la prima volta accertata, se non ancora sanzionata. Ritiene infatti questo giudice che per le violazioni commesse a mezzo Internet, “il luogo in cui è stata commessa la violazione” – rilevante ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa territorialmente competente alla irrogazione della sanzione
– non possa identificarsi con il luogo in cui il trasgressore ha avviato il suo sito Internet e le relative offerte in vendita, non essendo questo l'unico luogo in cui può concretizzarsi il relativo “danno.” La condotta del trasgressore deve essere valutata complessivamente, al fine di tutelare l'interesse di tutti i potenziali acquirenti, anche di quelli residenti in altre Province e Regioni dello Stato, se l'offerta in vendita tramite Internet è destinata anche a loro. Per questo, la deliberazione della Giunta provinciale pagina 4 di 7 di Bolzano, citata dalla difesa opponente, non può trovare applicazione nel caso di specie di offerta in vendita di prodotti tramite Internet, destinata a consumatori residenti non solo nella Provincia autonoma di Bolzano, ma in tutto il territorio nazionale e quindi anche nella Provincia di >>. CP_1
Secondo questa tesi nelle ipotesi di violazioni realizzate con inserzioni pubblicitarie pubblicate con lo strumento della rete Internet, competente in via amministrativa ad esercitare la potestà sanzionatoria è quell' Ente che per primo effettua l'accertamento e che tale tesi sarebbe sposata da una parte della giurisprudenza in contrasto con quella citata dai ricorrenti nel primo grado di giudizio. La Corte ritiene, invece, che il dato di partenza per individuare l'Autorità competente e conseguentemente l'Autorità giudiziaria, deve essere quello normativo e, quindi, il già visto art. 17 L. 689/1981, il quale valorizza il locus commissi delicti, con l'ovvia specificazione che nel caso di specie non si parla certo di delitto ma di violazione della norma sanzionatoria amministrativa, che nel caso di spece è di certo il luogo in cui ha sede il trasgressore e, quindi, la sede della società che messo in rete la pubblicità non conforme, perché è quella la condotta sanzionata. Del resto l'opinione differente del Tribunale poggia all'evidenza su quella parte di giurisprudenza che, quando non è facilmente accertabile il locus commissi oppure v'è una potenziale o effettiva pluralità di locus commissi, individua come competente territorialmente ad irrogare la sanzione l'Autorità che per prima abbia accertato la condotta sanzionata sulla base della presunzione iuris tantum che il luogo dell'accertamento coincida con quello della violazione. Viceversa, quando non v'è dubbio che esiste una certezza nell'individuare il locus commissi, la valenza del luogo di accertamento dell'infrazione deve necessariamente recedere rispetto al dato normativo e la suddetta presunzione deve venir meno. Illuminante in proposito è il precedente espresso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010 (Rv. 611572 - 01), secondo la quale < In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile. L'operatività di detta presunzione deve, tuttavia, essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell'organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in tema di indebita percezione di aiuti comunitari, aveva affermato la competenza del tribunale del luogo in cui era stata accertata la violazione, anziché di quello del diverso luogo in cui, avendo sede la società cui era stato contestato l'illecito, quest'ultimo doveva considerarsi commesso). >> (enfasi del grassetto aggiunta). Conformemente si è ritenuto che < In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito. >> [Cass. Sez.
6 - L,
pagina 5 di 7 Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014 (Rv. 629996 - 01) e conformemente Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017 (Rv. 644060 - 01)]. Ancora più calzante appare l'affermazione di principio secondo la quale < In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano, secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689, sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi anche quello in cui l'infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori), criterio - quest'ultimo - che non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell'illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento. >> [Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9708 del 17/07/2001 (Rv. 548266 - 01)]. Questo principio è stato reso proprio nel caso di una diffusione pubblicitaria con contenuti non conformi nei territori di Trento e Bolzano, per cui risulterebbero competenti entrambi i Comuni. Ritiene inoltre la Corte che il precedente giurisprudenziale evocato dagli opponenti e che il Tribunale ha ritenuto non pertinente in ragione della materia d'intervento, è invece utile proprio per comprendere appieno quando il criterio del luogo di accertamento non può venire in rilievo in presenza di un locus commissi chiaro e certo, facilmente accertabile e vieppiù naturalmente tale. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che < In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale de propri affari e, dunque, la propria sede. >>
[Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 02)]. Del resto, non appare affatto decisivo per diversamente opinare il precedente giurisprudenziale evocato nella decisione gravata (Cass SU sentenza n. 21661 del 13.10.2009) intervenuta in materia di lesione del diritto all'onore, alla reputazione, alla privacy, all'identità personale, alla salute e alla vita di relazione posta in essere con il mezzo televisivo, che anch'esso egualmente riguarderebbe un caso non pertinente, per usare l'espressione del Tribunale gravato, quando ritiene non rilevante il principio giurisprudenziale evocato dagli opponenti. Infatti, il Supremo Consesso ha stabilito che < Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in
pagina 6 di 7 simili controversie, è solitamente il soggetto più debole. >> [Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009 (Rv. 609467 - 01)]. Con la pronuncia de qua, peraltro, si argomenta che la garanzia costituzionale della precostituzione del Giudice, di cui all'art. 25 Cost. richiede che i criteri di competenza siano dettati dalla legge preventivamente e non in vista di singole controversie e abbiano natura generale e oggettiva. L'applicazione del dato normativo posto dall'art. 17 L. 689/81 peraltro consente un pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, che deve considerarsi unico ed inoltre impedisce che contestuali accertamenti da Autorità diverse, tutte egualmente competenti, possano risolversi in danno del trasgressore, che rispetto all'Autorità pubblica può certamente definirsi
“soggetto più debole”. Ne consegue che l'Autorità competente per territorio deve considerarsi l'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano, luogo corrispondente a quello della sede della società che ha messo in rete una pubblicità non conforme, e non quella che ha proceduto a rilevare e contestare l'illecito odierno ossia l'Autorità REACH e CLP – Dipartimento di TÀ Pubblica – Azienda Unità Sanitaria Locale di che deve ritenersi incompetente per territorio. Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione CP_1 emessa da quest'ultima è affetta da violazione di legge e da incompetenza e, pertanto, va annullata. 2. Le spese di lite vanno integralmente compensate anche nel presente grado, sussistendo giustificati motivi oggettivi in ragione della particolarità e relativa complessità della vicenda e nella possibilità di fornire una interpretazione differente del dato normativo, come chiaramente dimostra la sentenza di primo grado, e quella parte di giurisprudenza di merito non univoca dalla stessa evocata. In parte qua va anche confermata l'omologa compensazione stabilita dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di Parte_9 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Modena 1643/2023, pubblicata, il 09.10.2023,
[...] disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla l'ordinanza ingiunzione perché emessa da Autorità territorialmente non competente per essere competente l'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano, competente in base alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 14/2015;
- compensa le spese del grado e conferma la compensazione stabilita in primo grado.
Deciso in Bologna il 20 giugno 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 426 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 550/2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. REITERER KARL e dell'avv. SIDDI STEFANO ( ) VIA LEONARDO DA VINCI 20/B BOLZANO;
elettivamente domiciliati C.F._2 in VIA L. DA VINCI, 20 BOLZANO presso il difensore avv. REITERER KARL
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BONI SILVIA e dell'avv. VIOLI ROSSELLA ( ) VIA S. GIOVANNI C.F._3
DEL CANTONE N. 23 41100 elettivamente domiciliato in VIA S. GIOVANNI DEL CP_1 CANTONE N. 23 41100 presso il difensore avv. BONI SILVIA CP_1
APPELLATA
AD OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNGIZIONE EX ARTT. 22 e SS. L. 689/1981 RELATIVE A SANZIONI AMMINISTRATIVE
CONCLUSIONI: come da propri atti difensivi:
pagina 1 di 7 APPELLANTE: << Voglia Codesta Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1643/2023 di data 09.10.2023, pubblicata in pari data e mai notificata, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: In via principale: previo accertamento della sua illegittimità, per i motivi esposti in atti, accogliere il presente appello ed annullare l'ordinanza n. 84 del 26.04.2022, notificata in pari data a Parte_1 e dall' di ed avente per oggetto l'ingiunzione di pagamento Parte_2 CP_2 CP_1 del verbale dell'Autorità competente REACH e CLP n. 06/GC/2020 del 17.01.2020, spedito con nota di protocollo 4197/20 del 17.01/2020 (AF 143/20), per l'importo di € 10.060.-, nonché qualsiasi altro atto antecedente, concomitante e/o successivo, comunque presupposto, collegato e/o connesso, anche a oggi non conosciuto;
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse anche soltanto parzialmente legittima l'ordinanza-ingiunzione impugnata n. 84 del 26.04.2022 notificata in pari data dall' CP_2 di ridurre al minimo la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, siccome palesemente CP_1 sproporzionata per i motivi esposti in atti. In ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi di lite, comprensivi della maggiorazione del 30% prevista dai parametri tariffari forensi vigenti per la predisposizione di collegamenti ipertestuali idonei ad agevolare la consultazione dei documenti prodotti. In via subordinata istruttoria: rimettere la causa in istruttoria e disporre l'assunzione delle prove orali (capitoli 1 e 2, con i testi indicati), così come richieste nel ricorso di data 25.05.2022 depositato in primo grado”.
APPELLATA: “Rigettarsi l'appello e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 164 del 9.10.2023 emessa dal Tribunale di Modena Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. In via subordinata nella denegata ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Modena disporsi la compensazione delle spese legali di lite in quanto l' agisce sulla base delle risultanze d'ufficio CP_1 nell'adempimento dei doveri d'ufficio”.
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. e la , quale obbligata in solido, (anche Parte_1 Parte_2 solo opponenti) proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 84 del 26/04/2022, notificata in pari data, con cui l' (anche solo Parte_3 CP_2 ingiungeva loro il pagamento della complessiva somma di € 10.060,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese (€ 60,00), per avere pubblicizzato on line la vendita di " " Parte_4 senza "etichettatura di pericolo visibile on line per i potenziali acquirenti", in violazione dell'art. 48, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele), violazione sanzionata dall'art. 10 bis del D. Lgs. n. 186/2011. La violazione era stata accertata dall' di TÀ , in Parte_5 Parte_6 Pt_7 qualità di Autorità competente REACH e CLP, nell'ambito di un accesso ispettivo on line effettuato in data 7/01/2020 sul sito Internet della società ricorrente . All'esito Parte_2 dell'accertamento, veniva elevato verbale n. 06/GC/2020 del 17/01/2020. B. Gli opponenti sostenevano l'illegittimità dell'ingiunzione impugnata e ne chiedevano l'annullamento, deducendo nello specifico: pagina 2 di 7 B1. l'incompetenza territoriale dell' di all'irrogazione della sanzione pecuniaria;
CP_2 CP_1
B2. l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 48, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1272/2008; B3. il travisamento dei fatti e l'insufficienza di attività istruttoria da parte dell'autorità amministrativa;
B4. in subordine, chiedevano la rideterminazione della sanzione e la sua riduzione al minimo edittale, quale sanzione proporzionata. C. Si costituiva in giudizio l' , Parte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza dell'ordinanza-ingiunzione sotto ogni profilo. D. Il Tribunale di Modena, istruita la causa documentalmente, respinte le istanze istruttorie formulate dalla difesa opponente, anche reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, giudicava infondata l'opposizione anche rispetto a tutti i profili di merito dedotti. E. Avverso la suddetta sentenza n. 1643/2023, pubblicata il 09/10/2023, mai notificata, ricorrevano in appello entrambi gli ingiunti con ricorso depositato in data 08/04/2024, lamentando tre articolati motivi F. Si costituiva in giudizio la nel merito, invocando il rigetto dell'appello in Parte_5 quanto infondato in fatto ed in diritto. G. All'udienza del 20.06.2025 i procuratori si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo e la riserva della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato come “I° Motivo in ordine alla (in)competenza territoriale dell' di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 Legge n. 689/1981, in combinato CP_2 CP_1 disposto con l'art. 25 Cost., gli artt. 2 e 12 D.lgs. n. 186/2011, la Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 14/2015 e gli artt. 99 e 100 Statuto di autonomia della Prov. di Bolzano. Motivazione contraddittoria e insufficiente.” si insiste nella proposta eccezione d'incompetenza per territorio. In particolare si afferma che la competenza andava individuata e radicata in Bolzano, sede della società, che aveva immesso i dati pubblicitari in rete. 1.1 L'appello è fondato. Per una agevole comprensione degli avvenimenti è opportuno riepilogarli succintamente, evidenziando come la stessa parte opponente ed oggi appellante, ammette che la ricostruzione in fatto del Tribunale gravato è corretta. Inoltre, osserva la Corte, lo stesso può dirsi per l CP_2
Nell'ambito di un accesso ispettivo on line effettuato in data 07.01.2020 alle ore 12:43, sul sito Internet di titolarità della società l' e CLP Parte_2 CP_3 [...]
di appurava che: “nonostante l'olio di Controparte_4 CP_1 trementina sia considerata una sostanza pericolosa, le informazioni che permettevano a una qualsiasi persona di attivare e concludere un acquisto non erano state apposte visibilmente nella pagina on- line”; anche nell'ambito di successivi accessi ispettivi avvenuti il 15.01.2020 ed il 17.01.2020 appurava che il prodotto sotto indagine era disponibile per l'acquisto, senza che l'imballaggio fosse in possesso di un'etichetta recante l'indicazione dei pericoli previsti nella Scheda Dati di Sicurezza. pagina 3 di 7 In data 24.01.2020 l'Autorità REACH e CLP – Dipartimento di TÀ Pubblica – Azienda Unità Sanitaria Locale di notificava a in proprio ed in qualità di Presidente del c.d.a. di CP_1 Parte_1 con sede legale a Bolzano, il verbale di accertamento di illecito amministrativo Parte_2
n. 06/GC/2020 del 17.01.2020, avente per oggetto la contestazione della violazione dell'art. 48 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in materia di pubblicità della miscela pericolosa denominata: ”. Parte_8
Seguiva l'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata a seguito della ritenuta infondatezza del ricorso in sede amministrativa, con il quale gli opponenti con gli scritti difensivi ex art. 18 Legge n. 689/1981 del 17.02.2020 contestavano gli addebiti mossi nei loro confronti per: 1) incompetenza territoriale dell'Autorità procedente, 2) violazione di legge, 3) eccesso di potere, chiedendo l'annullamento del medesimo e l'archiviazione del procedimento amministrativo . 1.2 L'art. 17 della legge 689/1981 stabilisce che: “L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.” 1.2.1 L'art. 12, co. 1, del D.lgs. n. 186/2011 – recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/08 del 16.12.2008 (anche solo Regolamento CLP) – prevede che “L'attività di controllo ufficiale è prerogativa delle Autorità Competenti di cui all'art. 2, comma 2.”, ossia il Ministero della Salute a livello nazionale e le Autorità che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno individuato nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione dell'accordo Stato-regioni del 29.10.2009, 1.2.2 Con riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano, la medesima, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 14/2015, ha espressamente assegnato le competenze nel settore della classificazione, etichettatura ed imballaggio di cui al Regolamento CLP, “per le analisi e i necessari provvedimenti amministrativi, compresi i provvedimenti sanzionatori”, all'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano. 1.2.3 Viceversa l'Autorità individuata dalla regione Emilia-Romagna è appunto l'Autorità REACH e CLP – Dipartimento di TÀ Pubblica – Azienda Unità Sanitaria Locale di CP_1
1.3 Ne consegue che nella concordia di questi dati storici e normativi la questione si restringe alla valutazione se nel caso di specie competente agli accertamenti e alle sanzioni fosse l'Autorità dove ha sede la società opponente, Bolzano, ovvero quella che ha accertato l'illecito, CP_1
1.4 Ciò posto, deve convenirsi con l'interpretazione fornita dagli opponenti, inadeguata nel caso di specie quella sostenuta dal Tribunale gravato, secondo il quale <“(…) nel caso di violazione commessa in luoghi diversi – come nel caso di specie di violazione commessa attraverso l'offerta in vendita su un sito Internet di prodotti destinata a consumatori che risiedono in tutto il territorio nazionale – deve trovare applicazione il criterio del luogo dell'accertamento e la competenza appartiene all'autorità amministrativa (ed al giudice) del luogo in cui l'infrazione è stata per la prima volta accertata, se non ancora sanzionata. Ritiene infatti questo giudice che per le violazioni commesse a mezzo Internet, “il luogo in cui è stata commessa la violazione” – rilevante ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa territorialmente competente alla irrogazione della sanzione
– non possa identificarsi con il luogo in cui il trasgressore ha avviato il suo sito Internet e le relative offerte in vendita, non essendo questo l'unico luogo in cui può concretizzarsi il relativo “danno.” La condotta del trasgressore deve essere valutata complessivamente, al fine di tutelare l'interesse di tutti i potenziali acquirenti, anche di quelli residenti in altre Province e Regioni dello Stato, se l'offerta in vendita tramite Internet è destinata anche a loro. Per questo, la deliberazione della Giunta provinciale pagina 4 di 7 di Bolzano, citata dalla difesa opponente, non può trovare applicazione nel caso di specie di offerta in vendita di prodotti tramite Internet, destinata a consumatori residenti non solo nella Provincia autonoma di Bolzano, ma in tutto il territorio nazionale e quindi anche nella Provincia di >>. CP_1
Secondo questa tesi nelle ipotesi di violazioni realizzate con inserzioni pubblicitarie pubblicate con lo strumento della rete Internet, competente in via amministrativa ad esercitare la potestà sanzionatoria è quell' Ente che per primo effettua l'accertamento e che tale tesi sarebbe sposata da una parte della giurisprudenza in contrasto con quella citata dai ricorrenti nel primo grado di giudizio. La Corte ritiene, invece, che il dato di partenza per individuare l'Autorità competente e conseguentemente l'Autorità giudiziaria, deve essere quello normativo e, quindi, il già visto art. 17 L. 689/1981, il quale valorizza il locus commissi delicti, con l'ovvia specificazione che nel caso di specie non si parla certo di delitto ma di violazione della norma sanzionatoria amministrativa, che nel caso di spece è di certo il luogo in cui ha sede il trasgressore e, quindi, la sede della società che messo in rete la pubblicità non conforme, perché è quella la condotta sanzionata. Del resto l'opinione differente del Tribunale poggia all'evidenza su quella parte di giurisprudenza che, quando non è facilmente accertabile il locus commissi oppure v'è una potenziale o effettiva pluralità di locus commissi, individua come competente territorialmente ad irrogare la sanzione l'Autorità che per prima abbia accertato la condotta sanzionata sulla base della presunzione iuris tantum che il luogo dell'accertamento coincida con quello della violazione. Viceversa, quando non v'è dubbio che esiste una certezza nell'individuare il locus commissi, la valenza del luogo di accertamento dell'infrazione deve necessariamente recedere rispetto al dato normativo e la suddetta presunzione deve venir meno. Illuminante in proposito è il precedente espresso da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3923 del 18/02/2010 (Rv. 611572 - 01), secondo la quale < In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione dell'autorità amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell'illecito è da reputarsi coincidente con il luogo dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile. L'operatività di detta presunzione deve, tuttavia, essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell'organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in tema di indebita percezione di aiuti comunitari, aveva affermato la competenza del tribunale del luogo in cui era stata accertata la violazione, anziché di quello del diverso luogo in cui, avendo sede la società cui era stato contestato l'illecito, quest'ultimo doveva considerarsi commesso). >> (enfasi del grassetto aggiunta). Conformemente si è ritenuto che < In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito. >> [Cass. Sez.
6 - L,
pagina 5 di 7 Ordinanza n. 7397 del 28/03/2014 (Rv. 629996 - 01) e conformemente Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017 (Rv. 644060 - 01)]. Ancora più calzante appare l'affermazione di principio secondo la quale < In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano, secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689, sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi anche quello in cui l'infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori), criterio - quest'ultimo - che non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell'illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento. >> [Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9708 del 17/07/2001 (Rv. 548266 - 01)]. Questo principio è stato reso proprio nel caso di una diffusione pubblicitaria con contenuti non conformi nei territori di Trento e Bolzano, per cui risulterebbero competenti entrambi i Comuni. Ritiene inoltre la Corte che il precedente giurisprudenziale evocato dagli opponenti e che il Tribunale ha ritenuto non pertinente in ragione della materia d'intervento, è invece utile proprio per comprendere appieno quando il criterio del luogo di accertamento non può venire in rilievo in presenza di un locus commissi chiaro e certo, facilmente accertabile e vieppiù naturalmente tale. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che < In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale de propri affari e, dunque, la propria sede. >>
[Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5309 del 27/02/2020 (Rv. 657232 - 02)]. Del resto, non appare affatto decisivo per diversamente opinare il precedente giurisprudenziale evocato nella decisione gravata (Cass SU sentenza n. 21661 del 13.10.2009) intervenuta in materia di lesione del diritto all'onore, alla reputazione, alla privacy, all'identità personale, alla salute e alla vita di relazione posta in essere con il mezzo televisivo, che anch'esso egualmente riguarderebbe un caso non pertinente, per usare l'espressione del Tribunale gravato, quando ritiene non rilevante il principio giurisprudenziale evocato dagli opponenti. Infatti, il Supremo Consesso ha stabilito che < Nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in
pagina 6 di 7 simili controversie, è solitamente il soggetto più debole. >> [Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009 (Rv. 609467 - 01)]. Con la pronuncia de qua, peraltro, si argomenta che la garanzia costituzionale della precostituzione del Giudice, di cui all'art. 25 Cost. richiede che i criteri di competenza siano dettati dalla legge preventivamente e non in vista di singole controversie e abbiano natura generale e oggettiva. L'applicazione del dato normativo posto dall'art. 17 L. 689/81 peraltro consente un pieno rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, che deve considerarsi unico ed inoltre impedisce che contestuali accertamenti da Autorità diverse, tutte egualmente competenti, possano risolversi in danno del trasgressore, che rispetto all'Autorità pubblica può certamente definirsi
“soggetto più debole”. Ne consegue che l'Autorità competente per territorio deve considerarsi l'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano, luogo corrispondente a quello della sede della società che ha messo in rete una pubblicità non conforme, e non quella che ha proceduto a rilevare e contestare l'illecito odierno ossia l'Autorità REACH e CLP – Dipartimento di TÀ Pubblica – Azienda Unità Sanitaria Locale di che deve ritenersi incompetente per territorio. Ne consegue che l'ordinanza ingiunzione CP_1 emessa da quest'ultima è affetta da violazione di legge e da incompetenza e, pertanto, va annullata. 2. Le spese di lite vanno integralmente compensate anche nel presente grado, sussistendo giustificati motivi oggettivi in ragione della particolarità e relativa complessità della vicenda e nella possibilità di fornire una interpretazione differente del dato normativo, come chiaramente dimostra la sentenza di primo grado, e quella parte di giurisprudenza di merito non univoca dalla stessa evocata. In parte qua va anche confermata l'omologa compensazione stabilita dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di Parte_9 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Modena 1643/2023, pubblicata, il 09.10.2023,
[...] disattesa, respinta e assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla l'ordinanza ingiunzione perché emessa da Autorità territorialmente non competente per essere competente l'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano, competente in base alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 14/2015;
- compensa le spese del grado e conferma la compensazione stabilita in primo grado.
Deciso in Bologna il 20 giugno 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria Cristina Salvadori
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