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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.260/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024, e vertente tra l (appellante) e (appellata), Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°193/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 15.07.2024, l ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso di
[...]
teso ad ottenere l'accertamento del suo diritto a continuare a percepire l'assegno sociale CP_1
CP_ previsto dall'art. 3, sesto comma, della legge n°335/95, sospeso dall' per non avere l'appellante dimostrato la sussistenza del requisito dello “stato di bisogno”, stanti il carattere sussidiario di tale prestazione e la possibilità di ricevere sostentamento dal coniuge separato (ma tuttora residente al medesimo numero civico), titolare di redditi propri.
CP_ A fondamento del gravame l' con plurime argomentazioni, ha dedotto che il Tribunale, mal valutando il significato e la portata dei principi che regolano la materia ed omettendo la disamina delle risultanze documentali in atti, avrebbe errato nel reputare sussistente il requisito dello stato di bisogno.
1 Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte “perché infondate in fatto
e in diritto per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto nella misura intera originariamente corrisposta all'assegno sociale”, con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
L'appello è fondato e va accolto.
In punto di diritto, è noto che l'assegno sociale è una prestazione di natura sussidiaria e di carattere assistenziale, la quale prescinde da qualsiasi requisito contributivo ed ha come presupposto una condizione di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza. In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 6 l. 335/1995, l'assegno sociale viene corrisposto “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, fino a concorrenza di un importo massimo (raddoppiato se il beneficiario è coniugato), superato il quale l'assegno viene sospeso. Prevede la suddetta disposizione che nel requisito reddituale va computato anche “il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”, che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e che “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”, mentre “Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”.
Dalla suddetta disposizione emerge chiaramente che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio).
L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi
2 in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.
Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge,
d'altronde, è l'unica coerente con il disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”.
CP_ Nella fattispecie, l' ha negato la ricorrenza di un comprovato stato di bisogno in ragione della circostanza che tra l'appellata e l'ex coniuge pur essendo Controparte_1 _3 intervenuta separazione sin dall'anno 2021, era stato mantenuto il rapporto di convivenza (risultando entrambi residenti a[...] del Comune di Ascoli Piceno), con la conseguenza che anche i redditi dell'ex coniuge dovevano essere computati al fine di accertare la sussistenza del requisito reddituale e/o dello stato di bisogno.
Orbene, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013); pertanto, è onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare la sussistenza della situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.
Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla “dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”
(ai fini del conguaglio nell'anno successivo), è pacifico in giurisprudenza che non sempre è sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa, assumendo rilievo anche ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente che dimostrino l'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es.
Cass. 13577/2013). L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.
Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente, e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale.
CP_ Ebbene, nella fattispecie in esame, l' ha dedotto e dimostrato una serie di situazioni di fatto, idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione della richiedente, superabile solo attraverso una specifica prova contraria da parte di quest'ultima in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale. Infatti:
3 - i coniugi e risultano separati a seguito di accordo _3 Controparte_1
stipulato a seguito di negoziazione assistita in data 09.09.2021, solo pochi mesi prima della presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale (presentata il
28.04.2022);
- l'ex coniuge dell'appellata, è pacificamente titolare di redditi propri, essendo _3 percettore di trattamento pensionistico (con redditi dichiarati nel periodo d'imposta 2022 pari ad
€.24.909,89 lordi);
- risulta per tabulas che l'appellata è formalmente residente con la figlia in Ascoli Parte_2
Piceno, via Marino del Tronto n.180, indirizzo presso cui è residente anche l'ex coniuge _3
, assieme all'altra figlia ed al nipote (v. certificati
[...] Controparte_4 Controparte_5
anagrafici di residenza in atti);
- in sede di separazione è stato espressamente specificato che avrebbe sostenuto _3 ogni spesa relativa all'appartamento ex casa coniugale ed avrebbe corrisposto alla un CP_1 assegno di mantenimento di €.200,00 mensili.
Orbene, è noto che nella sentenza n.6570 del 18/03/2010, la Suprema Corte ha precisato che l'assegno mensile sociale, di cui all'art. 3, della legge n. 335 del 1995, non è incompatibile con l'assegno di mantenimento, previsto con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, solo laddove risulti acclarato che tale assegno non sia mai stato corrisposto per ragioni di accertata incapienza del coniuge divorziato. Nella motivazione la S.C. ha ribadito il principio secondo cui in base all'art.3 legge n.335/95 ciò che rileva non è la mera titolarità di redditi incompatibili ma, ai fini della esclusione del beneficio, l'effettiva loro percezione. Allo stesso tempo, però, la Cassazione ha precisato che occorre la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione coattiva di tale reddito incompatibile.
In quest'ordine di concetti, la sussistenza o meno di una concreta possibilità di esercizio del diritto al mantenimento deve essere valutata in modo rigoroso sulla scorta di elementi oggettivi che consentano di accertare una effettiva situazione di incapienza. A tale riguardo, non è certo privo di significato il fatto che l'appellata percepisce un assegno di mantenimento di importo assai modesto, essendo tuttora ben possibile una eventuale modificazione delle condizioni di separazione (che nella fattispecie non risulta essere stata mai richiesta). A ciò si aggiunga che l'ordinamento giuridico mette a disposizione del creditore un'ampia gamma di strumenti per ottenere il soddisfacimento del proprio credito in presenza dei quali la presunzione di autosufficienza economica insita nella accettazione di un mantenimento assai modesto può essere vinta soltanto dal loro infruttuoso esperimento o da una effettività inutilità dello stesso.
4 CP_ Ciò premesso, gli elementi di fatto addotti dall' (residenza di entrambi i coniugi separati al medesimo numero civico e modesto importo dell'assegno di mantenimento) rendono non implausibile l'ipotesi che i due ex-coniugi abbiano mantenuto una situazione di sostanziale convivenza, ripartendo l'originario nucleo familiare su due distinti appartamenti ubicati al medesimo numero civico. Ciò fonda una vera e propria presunzione di esistenza in capo all'appellata dei mezzi di sussistenza che necessita di una prova contraria da parte della medesima, che nel presente giudizio non risulta essere stata fornita, stante la totale assenza di specifiche richieste istruttorie tese alla dimostrazione della concreta sussistenza, in punto di fatto (e non solo a livello di formale residenza anagrafica), di due distinti nuclei familiari, tra loro indipendenti ed autonomi dal punto di vista patrimoniale.
Appare quindi verosimile che, nel caso in esame, l'interruzione della convivenza anagrafica ed il modesto importo dell'assegno di mantenimento sono stati il frutto di una scelta concordata dei coniugi, tenuto conto anche della circostanza che, a differenza del la non è gravata da _3 CP_1 spese per l'abitazione e per le utenze, e che nessun tentativo di modificare le condizioni è stato mai attivato dall'odierna appellata.
In tale contesto - che non può essere univocamente qualificato di incapienza - la scelta dell'appellata di non provare neanche ad attivare gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento per ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento non risulta univocamente apprezzabile in termini di presa d'atto della impossibilità di ottenere il pagamento del mantenimento. La mancata richiesta di un maggiore assegno di mantenimento, pertanto, quand'anche non venga qualificata quale “parziale rinuncia” ad esso, appare comunque difficilmente giustificabile, e non è quindi idonea a superare la presunzione di esistenza in capo all'appellata dei mezzi di sussistenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in presenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, non può riconoscersi in capo alla parte appellata il diritto all'ottenimento della prestazione invocata. In accoglimento dell'appello
CP_ dell' il ricorso originariamente proposto da va dunque respinto. Controparte_1
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la peculiarità della situazione controversa, nonché tenuto conto della obiettiva controvertibilità della questione affrontata, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°193/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 14.06.2024, contrariis reiectis, così decide:
5 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto da;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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