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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR LE , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1840 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difes dall'Avv Francesco Vinciguerra
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione premesso che la madre è deceduta in data 11 Pt_1 Parte_1 Persona_1
settembre 2020, deduceva l'illegittimità della pretesa dell' , avente ad oggetto la CP_1
Pagina 1 restituzione degli importi già versati a titolo di indennità di disoccupazione agricola riconosciuta alla per gli anni dal 2011 al 2015. Per_1
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza e, nel merito, la debenza delle somme richieste.
Il ricorso è infondato.
Sul punto è già intervenuta la sentenza n. 520/2022 di questo Tribunale, le cui motivazioni e conclusioni si condividono e si riportano.
Ed invero, con riferimento alla controversia instaurata dalla sig.ra dante Persona_1
causa dell'odierno ricorrente, emerge che i ricorsi amministrativi proposti dalla stessa avverso il diniego di prestazione per gli anni dal 2011 al 2015 sono stati rigettati con provvedimenti adottati in data 21 dicembre 2016 e comunicati a mezzo pec il giorno successivo;
in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lg. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria,
stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza;
nel caso concreto, come sopra esposto, i citati provvedimenti di rigetto sono stati notificati alla in data 22 dicembre 2016; da quest'ultima data decorre Per_1
dunque il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970; tale termine è venuto a scadere in data 21 aprile 2017; il ricorso, in quanto depositato in data 27 luglio 2017, è pertanto tardivo.
Pagina 2 L'inammissibilità del ricorso presentato da determina, quale immediata Persona_1
conseguenza, il rigetto del ricorso presentato da essendo Parte_1
divenuta irrevocabile la cancellazione della prima dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc vista l'ammissione del ricorrente al a spese dello Stato Parte_2
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
OR LE:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 28.10.2025
Il Giudice Gop
TT OR LE
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR LE , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1840 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difes dall'Avv Francesco Vinciguerra
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione premesso che la madre è deceduta in data 11 Pt_1 Parte_1 Persona_1
settembre 2020, deduceva l'illegittimità della pretesa dell' , avente ad oggetto la CP_1
Pagina 1 restituzione degli importi già versati a titolo di indennità di disoccupazione agricola riconosciuta alla per gli anni dal 2011 al 2015. Per_1
CP_ si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta decadenza e, nel merito, la debenza delle somme richieste.
Il ricorso è infondato.
Sul punto è già intervenuta la sentenza n. 520/2022 di questo Tribunale, le cui motivazioni e conclusioni si condividono e si riportano.
Ed invero, con riferimento alla controversia instaurata dalla sig.ra dante Persona_1
causa dell'odierno ricorrente, emerge che i ricorsi amministrativi proposti dalla stessa avverso il diniego di prestazione per gli anni dal 2011 al 2015 sono stati rigettati con provvedimenti adottati in data 21 dicembre 2016 e comunicati a mezzo pec il giorno successivo;
in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lg. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria,
stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza;
nel caso concreto, come sopra esposto, i citati provvedimenti di rigetto sono stati notificati alla in data 22 dicembre 2016; da quest'ultima data decorre Per_1
dunque il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970; tale termine è venuto a scadere in data 21 aprile 2017; il ricorso, in quanto depositato in data 27 luglio 2017, è pertanto tardivo.
Pagina 2 L'inammissibilità del ricorso presentato da determina, quale immediata Persona_1
conseguenza, il rigetto del ricorso presentato da essendo Parte_1
divenuta irrevocabile la cancellazione della prima dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Per la ragioni sopra esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc vista l'ammissione del ricorrente al a spese dello Stato Parte_2
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop TT.
OR LE:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 28.10.2025
Il Giudice Gop
TT OR LE
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