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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/08/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 5253/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lideo, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci,
domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Monreale, via Roma n. 48,
ricorrente contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
,
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in , via Soderini n 24, CP_2
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 7.515,99 a titolo di indennità
sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività
soppresse concretamente fruiti a domanda. * Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18”.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta contrastando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'errato calcolo dei giorni di ferie e degli importi richiesti.
2 La difesa attorea procedeva quindi al deposito di nuovi conteggi in riduzione, tenuto conto delle censure avversarie.
Ciò posto, si afferma in giudizio che il ricorrente è un insegnante della Scuola
Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “Argentia -
Majorana” di Gorgonzola (MI).
Parte ricorrente dal 14.12.2015 al 30.06.2024 è stata utilizzata dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti Controparte_1
contratti a tempo determinato (v. attestazione stato di servizio doc. 1), come da elenco che segue:
- a. s. 2015/2016, contratto dal 14.12.2015 al 30.06.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Achille Mapelli” di Monza (MB);
- a. s. 2016/2017, contratto dal 14.12.2016 al 30.06.2017, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turismo “A.
Olivetti” di Rho (MI);
- a. s. 2017/2018, contratto dal 29.09.2017 al 30.06.2018, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher – Olivetti” di Rho (MI);
- a. s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano (MI);
- a. s. 2023/2024, contratto dal 28.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “I.S. Di Inveruno” di Inveruno (MI). * Parte
ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività
didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297,
è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività
didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria
(programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
3 aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2).
Parte ricorrente, dunque,
- durante l'anno scolastico 2015/16 ha prestato 200 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,39 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,39 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 199 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,31 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,31 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 275 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,54 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2023/24 ha prestato 277 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,70 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,70 di ferie.
Parte ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 18,39 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (16,39 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse);
- 18,31 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (16,31 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse);
- 25,54 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse);
4 - 26,93 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse);
- 25,70 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (22,70 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse).
La parte ricorrente non ha richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'hanno invitata a farlo o l'hanno informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva.
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.
Invero, chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già
consolidato anche presso questa Sezione e di seguito riportato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 1, co.
54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Per effetto delle suddette
5 modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 4 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni
6 o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib.
Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie. Si
rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del
06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7)
il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso
7 distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268
– parte motiva). Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944). *
2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –
, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, 6 prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-
8 Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV contro ). Il Giudice Controparte_3
Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che,
se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e Persona_1
C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e
2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47). * 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18. La Corte di Giustizia, grande
9 sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in 7 cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire –
del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale
10 ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 –
parte motiva). Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne,
con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018
in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 -
ordinanza). La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà
assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 giugno 2024, n. 16715). In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
11 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5,
comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva,
senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav.,
7 maggio 2025, n. 11968). *** 3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue. * 3.1. deduce che, “gli Parte_2
istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio - in violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò
determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio,
disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite.
Pertanto, si ritiene che gli debba essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Sul punto si precisa, altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso). L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle
12 ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne. Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. *
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute” (sent. n. 2834/2025 est. dott.ssa Colosimo;
in termini n. 2001/2025 R.G. dott. ). Per_2
In proposito, non basta che il dirigente scolastico abbia invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine delle attività scolastiche ove poi difetti la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità,
conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere CP_1
monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui,
al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod.
proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e 10 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285;
nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU.,
13 convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore,
ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051)
Cont Nel caso concreto, il ha sostenuto che dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
“ANNO SCOLASTICO 2015/2016: MATURATO 16,39 GIORNI DI FERIE PERIODI DI
ASSENZE FRUITI: DAL 22/12/2015 AL 06/01/2016 FERIE GIORNI 10 (vacanze natalizie)
DAL 8/02/2016 AL 9/02/2016 FERIE GIORNI 2 (carnevale) DAL 24/03/2016 AL
29/03/2016 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali) DAL 23/04/2018 AL 23/04/2016 FERIE
GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 2 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata.
Il docente, dopo il termine delle lezioni, non è stato impegnato in attività extra non essendo docente associato ad alcun consiglio di classe.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
14 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MATURATI 16,31 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI: Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2016 a 06/01/2017 Carnevale 1 gg –
3/3/2017 Vacanze Pasquali 7 gg - da 13/04/2017 a 25/04/2017 Sospensione da CDI 1 gg –
8/5/17
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 2 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 MATURATI 22,54 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI: Vacanze Natalizie 7 gg - 27/12/2017 a 06/01/2018 Carnevale 1 gg –
16/2/2018 Vacanze Pasquali 3 gg - da 29/03/2018 a 3/04/2018 Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 1 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MATURATI 23,93 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI: Sospensione da CDI 1 gg – 31/10/2022 Sospensione da CDI 1 gg –
9/12/2022 Vacanze Natalizie 11 gg - 23/12/2022 a 06/01/2023 Carnevale 2gg – 24 e
25/2/2'2023 Vacanze Pasquali 4 gg - da 6/04/2023 a 11/04/2023 Sospensione da CDI 1 gg –
24/4/23.
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 1 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni) dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
15 ANNO SCOLASTICO 2023/24 MATURATO 22,7 GIORNI DI FERIE PERIODI DI
ASSENZE FRUITI 07/12/2023 FERIE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2023 AL 07/01/2024 FERIE GIORNI 9 (vacanze natalizie)
15/02/2024 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) 16/02/2024 e CP_5
17/02/2024 FERIE GIORNI 2 (carnevale ambrosiano) DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024
FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali) 26/04/2024 FERIE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico).
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 6 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata. Il docente, dopo il termine delle lezioni, è
stato impegnato nelle giornate dal 10 al 14 giugno 2024 (scrutini e disponibilità per eventuali sostituzioni scrutini) e nella giornata del 19 giugno 2024 (disponibilità per eventuale assistenza alla prima prova scritta dell'esame di Stato), usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 17 e 18 giugno 2024; dal 20 al 22 giugno 2024 e dal 24 al 29 giugno
2024. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite;
giornate delle quali parte ricorrente ha tenuto conto, provvedendo alla rideterminazione della domanda come segue;
giorni 16,39 a. s. 2015/16;
giorni 16,31 a. s. 2016/17;
giorni 24,54 a. s. 2017/18;
giorni 25,93 a. s. 2022/23;
giorni 19.70 a. s. 2023/24.
in misura di totali euro 6.719,50 (cfr. verbale udienza).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
16 Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a pagare, in favore della parte ricorrente, l'indennità
sostitutiva delle ferie come segue;
giorni 16,39 a. s. 2015/16;
giorni 16,31 a. s. 2016/17;
giorni 24,54 a. s. 2017/18;
giorni 25,93 a. s. 2022/23;
giorni 19.70 a. s. 2023/24.
in misura di totali euro 6.719,50, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025
Il giudice
Francesca Saioni
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 5253/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lideo, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci,
domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Monreale, via Roma n. 48,
ricorrente contro
Controparte_1
e
[...] Controparte_2
,
[...] rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in , via Soderini n 24, CP_2
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 7.515,99 a titolo di indennità
sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2022/2023, 2023/2024, e, conseguentemente, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività
soppresse concretamente fruiti a domanda. * Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18”.
Si costituiva l'Amministrazione convenuta contrastando la pretesa avversaria di cui chiedeva il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'errato calcolo dei giorni di ferie e degli importi richiesti.
2 La difesa attorea procedeva quindi al deposito di nuovi conteggi in riduzione, tenuto conto delle censure avversarie.
Ciò posto, si afferma in giudizio che il ricorrente è un insegnante della Scuola
Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “Argentia -
Majorana” di Gorgonzola (MI).
Parte ricorrente dal 14.12.2015 al 30.06.2024 è stata utilizzata dal
[...]
in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti Controparte_1
contratti a tempo determinato (v. attestazione stato di servizio doc. 1), come da elenco che segue:
- a. s. 2015/2016, contratto dal 14.12.2015 al 30.06.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico Commerciale “Achille Mapelli” di Monza (MB);
- a. s. 2016/2017, contratto dal 14.12.2016 al 30.06.2017, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turismo “A.
Olivetti” di Rho (MI);
- a. s. 2017/2018, contratto dal 29.09.2017 al 30.06.2018, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Puecher – Olivetti” di Rho (MI);
- a. s. 2022/2023, contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “A. Bernocchi” di Legnano (MI);
- a. s. 2023/2024, contratto dal 28.09.2023 al 30.06.2024, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “I.S. Di Inveruno” di Inveruno (MI). * Parte
ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività
didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297,
è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività
didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria
(programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
3 aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18 doc. n. 2).
Parte ricorrente, dunque,
- durante l'anno scolastico 2015/16 ha prestato 200 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,39 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,39 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2016/17 ha prestato 199 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 16,31 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 18,31 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2017/18 ha prestato 275 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,54 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie;
- durante l'anno scolastico 2023/24 ha prestato 277 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,70 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,70 di ferie.
Parte ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 18,39 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (16,39 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse);
- 18,31 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (16,31 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse);
- 25,54 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse);
4 - 26,93 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse);
- 25,70 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (22,70 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse).
La parte ricorrente non ha richiesto di usufruire delle ferie residue o dei riposi per le festività soppresse, né i Dirigenti Scolastici l'hanno invitata a farlo o l'hanno informata che, in mancanza di tale fruizione, avrebbe perso il diritto alle ferie/festività e alla corrispondente indennità sostitutiva.
Così delineata la fattispecie, il ricorso è fondata e va accolto.
Invero, chi scrive di voler dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale già
consolidato anche presso questa Sezione e di seguito riportato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…
Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 1, co.
54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Per effetto delle suddette
5 modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, 4 limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. * 2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie.
Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni
6 o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib.
Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457). Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità. In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie. Si
rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del
06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7)
il giudice 5 delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso
7 distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268
– parte motiva). Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”” (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944). *
2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –
, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, 6 prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-
8 Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV contro ). Il Giudice Controparte_3
Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che,
se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e Persona_1
C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità
finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47 Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e
2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47). * 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18. La Corte di Giustizia, grande
9 sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in 7 cause riunite C-569/16 e
C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire –
del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale
10 ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 –
parte motiva). Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne,
con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità
sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95
del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, 8 della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018
in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 -
ordinanza). La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà
assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale – di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 giugno 2024, n. 16715). In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
11 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5,
comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE,
che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6
novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C 619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva,
senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio 9 diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez. Lav.,
7 maggio 2025, n. 11968). *** 3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue. * 3.1. deduce che, “gli Parte_2
istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio - in violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò
determinava che per tutta la durata dei contratti egli era a tutti gli effetti in servizio,
disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite.
Pertanto, si ritiene che gli debba essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Sul punto si precisa, altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente” (pag. 15, ricorso). L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 9, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle
12 ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne. Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite. *
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute” (sent. n. 2834/2025 est. dott.ssa Colosimo;
in termini n. 2001/2025 R.G. dott. ). Per_2
In proposito, non basta che il dirigente scolastico abbia invitato formalmente la docente al godimento delle ferie residue nel periodo dalla fine delle lezioni al termine delle attività scolastiche ove poi difetti la specifica indicazione delle conseguenze connesse al mancato godimento in punto di perdita della relativa indennità,
conformemente a quanto invece richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere CP_1
monetizzate, si richiama Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui,
al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod.
proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e 10 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285;
nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU.,
13 convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore,
ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051)
Cont Nel caso concreto, il ha sostenuto che dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue:
“ANNO SCOLASTICO 2015/2016: MATURATO 16,39 GIORNI DI FERIE PERIODI DI
ASSENZE FRUITI: DAL 22/12/2015 AL 06/01/2016 FERIE GIORNI 10 (vacanze natalizie)
DAL 8/02/2016 AL 9/02/2016 FERIE GIORNI 2 (carnevale) DAL 24/03/2016 AL
29/03/2016 FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali) DAL 23/04/2018 AL 23/04/2016 FERIE
GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico)
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 2 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata.
Il docente, dopo il termine delle lezioni, non è stato impegnato in attività extra non essendo docente associato ad alcun consiglio di classe.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
14 ANNO SCOLASTICO 2016/2017 MATURATI 16,31 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI: Vacanze Natalizie 9 gg - 23/12/2016 a 06/01/2017 Carnevale 1 gg –
3/3/2017 Vacanze Pasquali 7 gg - da 13/04/2017 a 25/04/2017 Sospensione da CDI 1 gg –
8/5/17
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 2 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 MATURATI 22,54 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI: Vacanze Natalizie 7 gg - 27/12/2017 a 06/01/2018 Carnevale 1 gg –
16/2/2018 Vacanze Pasquali 3 gg - da 29/03/2018 a 3/04/2018 Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 1 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 MATURATI 23,93 GIORNI DI FERIE GIORNI DI
FERIE USUFRUITI: Sospensione da CDI 1 gg – 31/10/2022 Sospensione da CDI 1 gg –
9/12/2022 Vacanze Natalizie 11 gg - 23/12/2022 a 06/01/2023 Carnevale 2gg – 24 e
25/2/2'2023 Vacanze Pasquali 4 gg - da 6/04/2023 a 11/04/2023 Sospensione da CDI 1 gg –
24/4/23.
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 1 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata.
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni) dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati.
15 ANNO SCOLASTICO 2023/24 MATURATO 22,7 GIORNI DI FERIE PERIODI DI
ASSENZE FRUITI 07/12/2023 FERIE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2023 AL 07/01/2024 FERIE GIORNI 9 (vacanze natalizie)
15/02/2024 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) 16/02/2024 e CP_5
17/02/2024 FERIE GIORNI 2 (carnevale ambrosiano) DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024
FERIE GIORNI 4 (vacanze pasquali) 26/04/2024 FERIE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico).
Il docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 6 giorni di ferie/festività soppresse su propria richiesta, come da documentazione allegata. Il docente, dopo il termine delle lezioni, è
stato impegnato nelle giornate dal 10 al 14 giugno 2024 (scrutini e disponibilità per eventuali sostituzioni scrutini) e nella giornata del 19 giugno 2024 (disponibilità per eventuale assistenza alla prima prova scritta dell'esame di Stato), usufruendo, quindi, anche dei seguenti giorni di ferie: 17 e 18 giugno 2024; dal 20 al 22 giugno 2024 e dal 24 al 29 giugno
2024. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dal docente, lo stesso ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati”.
Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite;
giornate delle quali parte ricorrente ha tenuto conto, provvedendo alla rideterminazione della domanda come segue;
giorni 16,39 a. s. 2015/16;
giorni 16,31 a. s. 2016/17;
giorni 24,54 a. s. 2017/18;
giorni 25,93 a. s. 2022/23;
giorni 19.70 a. s. 2023/24.
in misura di totali euro 6.719,50 (cfr. verbale udienza).
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
16 Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna la parte convenuta a pagare, in favore della parte ricorrente, l'indennità
sostitutiva delle ferie come segue;
giorni 16,39 a. s. 2015/16;
giorni 16,31 a. s. 2016/17;
giorni 24,54 a. s. 2017/18;
giorni 25,93 a. s. 2022/23;
giorni 19.70 a. s. 2023/24.
in misura di totali euro 6.719,50, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 10/07/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il