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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6424 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.11.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Persona_1 dell'Aeronautica n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Pastori (cod. fisc.:
, che li rappresenta e difende per procura alle liti su CodiceFiscale_1 foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente Controparte_2 domiciliata in Roma, Viale Carso n. 77, presso lo studio degli avv. Luciano Alberini (cod. fisc: , (cod. fisc: CodiceFiscale_2 Parte_2
) e (cod. fisc.: CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
), che la rappresentano e difendono per procura alle liti C.F._4 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del procuratore speciale, dott. domiciliata presso l'indirizzo CP_4 digitale dell'avv. Francesca Prandini (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_5 (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_1 difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: fideiussione. CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all‟Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza Impugnata, per le ragioni meglio descritte in premessa, statuire come segue:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo per i motivi meglio esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea presentata dalla perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in CP_1 narrativa.
Col favore delle spese del doppio grado di giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria CP_1 istanza disattesa, respingere l'appello proposto dal , Parte_1 confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 1826/2020, con vittoria delle spese di lite”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, Controparte_3 contraris reiectis, previe le declaratorie di ragione e di legge
- RIGETTARE l'appello proposto avverso la sentenza n.1826/2020 emessa dal Tribunale di Velletri in data 18.12.2020 in quanto inammissibile e comunque infondato per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
- Vinte le spese del grado, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14.1.2016, la ha CP_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la
[...]
e il al fine di sentire: accertare e Controparte_3 Parte_1 dichiarare l'adempimento da parte di essa attrice alle obbligazioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della Convenzione Urbanistica stipulata tra la stessa e il per l'adempimento delle quali obbligazioni è stata Parte_1 rilasciata la polizza fideiussoria n. 96/42886806 dalla NI Assicurazioni s.p.a. in data 13.5.2005, con conseguente estinzione tanto dell'obbligazione di garanzia che di quella garantita;
e, inoltre, accertare e dichiarare che l'obbligazione afferente alla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale non rientrasse nelle opere di urbanizzazione primaria di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della suddetta Convenzione Urbanistica così come modificata dal successivo Atto Aggiuntivo, in relazione a cui è stata rilasciata la garanzia fideiussoria e, conseguentemente, ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità dell'escussione tentata dal e, Parte_1 infine, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione e inefficacia della polizza fideiussoria n. 96/42886806 rilasciata dalla NI Assicurazioni
s.p.a. in data 13.5.2005.
Parte attrice ha allegato che la (poi divenuta Controparte_5 CP_1
aveva stipulato con il Comune di la Convenzione Urbanistica
[...] Pt_1 attuativa del piano di lottizzazione P11, in forza della quale detta società si era impegnata a cedere al le aree per la urbanizzazione del Pt_1 comprensorio urbanistico P11 ed a realizzare, a propria cura e spese, a scomputo, le opere di urbanizzazione primaria ivi previste agli artt. 3, 5, 6,
7, 8, 9; che, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere di urbanizzazione primaria di cui agli art. 5, 7, 8, 9 della Convenzione, è stata rilasciata dalla NI Assicurazioni s.p.a. la polizza n. 96/42886806.
E ha dedotto che la lottizzante aveva dato puntuale CP_1 esecuzione agli impegni assunti con tale Convenzione Urbanistica in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete stradale, come asseverato dall'Atto Unico finale di collaudo e ha evidenziato altresì che, con atto a notaio in data 19.6.2008, il Per_2 Parte_1 ha accettato la cessione delle aree con le opere, gli impianti e i
[...] manufatti relativi alle opere di urbanizzazione primaria ivi insistenti, con ciò determinando l'estinzione dell'obbligazione principale e della correlativa garanzia prestata dalla NI s.p.a.; e ciò nonostante l'Amministrazione comunale aveva escusso la polizza n. 96/42886806 per l'importo di € 41.384,64. Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_3
(già NI Assicurazioni s.p.a.), concludendo per la declaratoria di insussistenza del diritto del a pretendere Parte_1
l'incameramento della polizza fideiussoria rilasciata dalla stessa.
Si è costituito altresì il eccependo preliminarmente il Parte_1 difetto di giurisdizione dell'a.g.o. adìta per essere la controversia rimessa al giudice amministrativo e, nel merito, per il rigetto della domanda della
CP_1
Con sentenza n. 1826/2020 emessa in data 18.12.2020 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha accolto la domanda proposta dalla e ha dichiarato l'intervenuto adempimento da parte della CP_1 stessa di tutte le obbligazioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della
Convenzione Urbanistica stipulata dalla società attrice con l'Amministrazione comunale convenuta, accertando altresì che la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale non rientrava tra le opere di urbanizzazione primaria;
e, pertanto, ha dichiarato l'insussistenza del diritto del a Parte_1 pretendere l'incameramento della polizza fideiussoria n. 96/42886806.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si sono costituite nel presente grado di giudizio sia la sia la CP_1
che hanno contestato la fondatezza delle Controparte_3 censure svolte dall'appellante e hanno concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adìto per essere la presente controversia rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, l'appellante deduce che la verifica in ordine all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione Urbanistica, effettuata dal giudice di primo grado con la decisione impugnata, non sarebbe un accertamento incidentale, ma costituirebbe la vera domanda formulata dall' discendendone CP_1 conseguentemente il difetto di giurisdizione del giudice civile.
Il motivo non merita accoglimento. 2.1. Preliminarmente, si deve osservare che - diversamente da quanto affermato dal - l'eccezione di difetto di giurisdizione Parte_1 sollevata dall'originario convenuto è stata esaminata dal giudice di prime cure, il quale, a fronte dell'eccezione formulata dall'Amministrazione comunale convenuta, all'udienza dell'11.12.2018 ha concesso alle parti termine di giorni trenta per il deposito di note proprio con riguardo a tale eccezione preliminare di rito sollevata da una parte convenute e riservandosi di decidere sul punto. Con l'ordinanza in data 6.2.2019, comunicata alle parti in data 8.2.2019, “rilevato che oggetto della domanda non è una controversia inerente [al]l'attuazione di convenzioni urbanistiche, ma
l'escussione di una polizza fideiussoria da parte del la Competenza Pt_1 rientra nella giurisdizione ordinaria e non amministrativa attesa l'autonomia dei rapporti e he la p.a. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico”, il
Tribunale di Velletri ha espressamente “rigetta[to] l'eccezione di difetto di giurisdizione” sollevata dal nel costituirsi nel giudizio di Parte_1 primo grado.
Con la sentenza impugnata, dopo avere riportato nella narrativa che “il
eccepiva pregiudialmente il difetto di giurisdizione in Parte_1 capo al Giudice Ordinario adito in favore del giudice amministrativo”, il giudice di primo grado si è quindi limitato a dare atto che detta eccezione era stata rigettata in corso di causa, vale a dire con la suddetta ordinanza.
Quella emessa dal Tribunale di Velletri in data 6.2.2019, comunicata alle parti in data 8.2.2019, non è invero un'ordinanza, ma piuttosto una sentenza parziale, con cui il giudice di primo grado ha deciso in parte la causa al suo esame, rigettando appunto l'eccezione preliminare di rito sollevata dal
Nel proporre appello avverso la sentenza n. Parte_1
1826/2020 emessa in data 18.12.2020, dunque, tale Amministrazione intende impugnare anche la decisione sulla giurisdizione, assunta tuttavia dal giudice di prime cure con una decisione precedente a tale sentenza e dalla stessa non tempestivamente impugnata.
Consapevole di come l'impugnazione proposta dallo stesso avverso la decisione del Tribunale di Velletri in ordine alla giurisdizione sia invero tardiva, e quindi inammissibile, l'odierno appellante deduce che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dallo stesso. 2.2. Ciò ritenuto, invero in via del tutto assorbente sul primo motivo ci appello, è però opportuno osservare che, in linea generale, le convenzioni di lottizzazione sono riconducibili alla categoria degli accordi integrativi di provvedimento, disciplinati dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990; e che, a fronte di un iniziale disinteresse per l'istituto, sono state successivamente ricondotte sotto l'egida dello stesso proprio le numerose fattispecie consensuali tipicamente in uso nella materia urbanistica, dove l'immanente esigenza di collocare l'esercizio dello ius aedificandi in una più vasta cornice di buon governo del territorio, rende talvolta conveniente per l'Amministrazione “scendere a patti”, richiedendo sforzi aggiuntivi al privato in termini di dare ovvero di facere, onde orientarne la maggiore libertà di movimento verso i propri obiettivi di programmazione, nel contempo ottimizzando le aspirazioni dello stesso a ricavare i maggiori vantaggi possibili dalla proprietà. Soprattutto, non ignora questo giudicante che le controversie aventi ad oggetto le convenzioni urbanistiche vadano pertanto ricondotte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giusta la previsione in tal senso dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2), c.p.a. nel quale è confluito il comma 5 dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, contestualmente abrogato ad opera dell'art. 4, co. 1, punto 14, dell'allegato
4 al d.lgs. 2.7.2010, n. 104.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 11 della legge n. 241 del 1990, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in materia concessoria, poiché, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione del potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 4.12.2020, n. 27768; Cass. civ., S.U., ord. 30.5.2018, n. 13701; Cass. civ., S.U., ord. 14.1.2014, n.
584).
È vero, poi, che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende anche ai patti, comunque formalizzati, apparentemente di natura esclusivamente privatistica, siglati per dare esecuzione ad obblighi assunti nell'ambito della convenzione, stante che la norma fa riferimento non solo alle controversie in materia di formazione e conclusione degli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento, ma anche a quelle riferibili alla loro esecuzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28.10.2021, n. 7237). Al contempo, però, in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “la controversia avente ad oggetto l'escussione da parte del di una polizza fideiussoria Pt_1 concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: sia perché l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori;
sia perché come nella specie la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (v. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4319; 13 giugno 2012, n. 9592; 28 luglio 2016, n. 15666; 18 luglio 2019, n. 19371; 26 giugno 2020, n. 12866)” (così, tra le ultime,
Cass. civ., Sez. III, ord. 28.1.2025, n. 2024).
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, nelle controversie aventi ad oggetto il diritto dell'Amministrazione locale garantita ad escutere la garanzia prestata, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale, ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non
è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 21.2.2018, n. 4235). Conseguentemente, il motivo di appello in esame, anche qualora non fosse inammissibile per le ragioni sopra indicate, sarebbe in ogni caso infondato in quanto l'accertamento, pure effettuato dal giudice di primo grado con la decisione appellata, attiene esclusivamente al rapporto di garanzia ed è destinato a spiegare effetti soltanto nell'ambito dello stesso.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che l' abbia fornito la prova della CP_1 conclusione dei lavori oggetto della convenzione urbanistica e, quindi, che non sussista il diritto del di azionare la polizza Pt_1 Parte_1 fideiussoria rilasciata dalla a garanzia della Controparte_3 lottizzante.
Il motivo non è fondato.
3.1. Parte appellante deduce, in primo luogo, che “il presunto atto di collaudo del 6 marzo 2016, versato in atti, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, e nonostante il nomen iuris allo stesso attribuito, lungi dal poter essere considerato un atto di collaudo definitivo e quindi un'ufficiale accettazione delle opere di urbanizzazione eseguite dalla Impreme, null'altro rappresenta se non un ennesimo "Verbale di Visita in Corso d'Opera" (precisamente il n.
5 - come chiaramente indicato nell'atto medesimo), effettuata ai fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori a ridosso dell'allora imminente scadenza della Convenzione”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “significativo è, infatti, l'atto di collaudo finale in cui sono proprio i professionisti incaricati dalla PA ad affermare la 'perfetta esecuzione dei lavori' da parte di econdo le Parte_4 prescrizioni contenute nell'atto di Convenzione e negli elaborati esecutivi allegati alla Concessione Edilizia e alla Determina Dirigenziale' (cfr. doc. 4). La scelta dei termini usati dalla Commissione di Collaudo è, perciò, inequivocabile e conferma che l'organismo incaricato del collaudo aveva specificamente attestato la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione primaria realizzate da Non si rinvengono in detto CP_1 documento, infatti, espressioni e/o altri elementi che possano far considerare (a prescindere dal nomen iuris) tale documento come un semplice verbale di visita in corso d'opera. D'altra parte, se così fosse stato, l'organismo di collaudo lo avrebbe, senz'altro, specificato così come nelle precedenti visite in cantiere (sono stati effettuate ben 5 verbali di visita in corso d'opera)”.
Il certificato di collaudo, previsto dall'art. 104 del r.d. 25.5.1895 n. 350, rappresenta un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto (o, nel caso di specie, di una Convenzione Urbanistica), esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, e segnatamente della stazione appaltante. Ne consegue che, come tale non vincola l'appaltatore (o, nella specie, il lottizzante), e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità di questi per vizi e difformità dell'opera (a meno che le parti non concordino di accettare a priori le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro: cfr. Cass. civ., Sez. I, 25.2.1998, n. 2068).
Ciò nondimeno l'Atto Unico di collaudo vale però come manifestazione di una valutazione espressa dalla stazione appellante, attraverso la commissione di collaudo, che nel caso in esame – invero, anche a prescindere dalla valutazione in ordine all'essersi di fronte all'Atto Unico di collaudo, e non a un mero, ulteriore Verbale di visita – ha ritenuto la “perfetta esecuzione dei lavori” da parte della Parte_5
. Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale di Velletri non ha fondato la sua
[...] decisione esclusivamente su quello che ha ritenuto essere un certificato di collaudo, ma ha ritenuto sussistente l'esatto adempimento della CP_1 alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della Convenzione di
[...]
Urbanizzazione sulla scorta della “documentazione agli atti”, ritenendo come questa “dimostra proprio - diversamente da quanto asserisce controparte - che conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 CP_1 della Convenzione Urbanistica stipulata con il , abbia dato Parte_1 puntuale esecuzione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, così come da progetti approvati dagli uffici tecnici comunali e positivamente collaudati (cfr. docc. 1, 2 e 4).”
In particolare, con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha ritenuto che “l'atto di cessione gratuito e accettazione stipulato il 19.06.2008 dimostra la perfetta esecuzione delle urbanizzazioni primarie pattuite e ha determinato l'estinzione della obbligazione principale e della garanzia ad essa accessiva. Eventuali obbligazioni diverse e nuove che potessero ritenersi sorte in capo ad per effetto dei documenti prodotti dall'Ente (cfr. CP_1 docc. 10-11 ) dovranno pertanto ritenersi estranee al Parte_1 perimetro della garanzia fideiussoria di cui è causa. È fuori di dubbio che se non avesse ultimato le opere di urbanizzazione primaria, il CP_1 Pt_1 non avrebbe mai accettato detta cessione, derivandogli non solo importanti profili di responsabilità ma anche nuovi ed onerosi obblighi di manutenzione
a suo carico”. Al riguardo, il censura la valutazione dell'efficacia Parte_1 probatoria dell'atto di Cessione Gratuita a rogito del notaio di Roma Per_2 il 19.6.2006 (rep. 218306; racc. 33514), deducendo che “a tale atto non può minimamente essere attribuito il valore di definitiva presa in consegna delle opere di urbanizzazione insistenti sulle aree con il medesimo trasferite. (…) Trattasi invero - come noto - di un passaggio obbligato nelle convenzioni di lottizzazione”. Di contro, e come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, “la successiva cessione del 09.06.2008 delle aree con le opere, gli impianti e i manufatti relativi alle opere di urbanizzazione primaria ivi insistenti (cfr. doc. 5 ha determinato l'estinzione della obbligazione CP_1
a carico di e della garanzia ad essa accessiva. Né a diverse CP_1 conclusioni possono condurre il verbale di sopralluogo del 06.11.2009 e la nota del del 06.04.2010 prodotti dalla difesa dell'Ente Parte_1 con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. in quanto nella Convenzione inter partes era espressamente previsto che la cessione delle opere e degli impianti relativi all'urbanizzazione primaria sarebbe avvenuta solo a fronte della loro esecuzione in conformità ai progetti esecutivi di cui agli artt. 3,5,6,8,9 (cfr. doc. 1 parte attrice)”.
In altri termini, dall'atto di cessione per atto pubblico del 19.6.2006 il giudice di primo grado ha condivisibilmente inferito l'esecuzione da parre dell' delle opere di urbanizzazione in quanto era la stessa CP_1
Convenzione tra le parti a prevedere che la stipula di tale atto, con cui sono state cedute le opere stesse e gli impianti relativi, avvenisse soltanto quando le opere fossero ultimate.
4. Da ultimo, il ribadisce la natura autonoma della Parte_1 polizza fideiussoria prestata dalla e quindi il Controparte_3 proprio diritto ad escutere la stessa. In particolare, l'appellante deduce che
“la garanzia prestata dalla NI costituisce ictu oculi contratto di garanzia autonoma. Ciò si evince in modo inequivocabile dalla disposizione contenuta nell'art. 7, il quale recita testualmente che "il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società (ndr. la NI) entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del
Comune Garantito (ndr. Comune di ), restando inteso che, ai sensi Pt_1 dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente (ndr. . Il pagamento avverrà dopo CP_1 un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso" (…)”.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la c.d. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 30.8.2024, n. 23434). Lo stesso di deve ritenere nel caso in cui venga dedotto dal debitore e sia provato l'esatto adempimento alle obbligazioni nascenti dal rapporto principale, come nel caso in esame, in ragione di quanto si è detto sopra.
Come ha avuto modo di ritenere la Suprema Corte, “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia” non può “spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale”, giacché “ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall'inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.3.2017, n. 8342, che richiama pure Cass. civ., Sez. III, 24.4.2008, n. 10652, anch'essa incline a ritenere che il tema della “prova liquida dell'abusività dell'escussione”, ovvero della frode e mala fede concerna i casi in cui la pretesa verso il garante investa un'obbligazione che sia stata già adempiuta, e non quella “inesistente”).
Nel caso in esame, dunque, anche qualora si voglia ritenere – come fa il appellante, non senza plausibilità, peraltro – che quello sottoscritto Pt_1 dalla con la a garanzia delle CP_1 Controparte_3 obbligazioni assunte dalla prima nei confronti del con la Parte_1
Convenzione Urbanistica, costituisca un contratto autonomo di garanzia, ciò nondimeno è possibile dedurre l'insussistenza del diritto del garantito ad escutere la fideiussione in ragione dell'avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni garantite, come ha accertato – al solo fine di statuire in ordine alla garanzia prestata, si ripete – il giudice di primo grado.
Resta assorbita, così, ogni considerazione in ordine al rilievo delle odierne appellate per cui la polizza avrebbe dovuto essere escussa entro il
21.3.2006 e avrebbe potuto coprire soltanto le urbanizzazioni primarie rimaste inadempiute mentre il ne aveva tentato Parte_1
l'escussione solo il 1°.7.2014, decadendo, così dalla garanzia per mancato esercizio del relativo diritto, così come espressamente precisato anche nell'impugnata sentenza.
5. In conclusione, l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 1826/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 18.12.2020 deve essere rigettato laddove lo stesso non è inammissibile per essere stato tardivamente proposto, per essere stata decisa la questione di giurisdizione con ordinanza comunicata alle parti in data 8.2.2019. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al diverso pregio dell'attività difensiva svolta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_1 avverso il rigetto da parte del Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
rigetta nel resto l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 1826/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 18.12.2020; condanna il a rimborsare alla le Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_3
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN ET Thellung de Courtelary
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.11.2025 tra
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Persona_1 dell'Aeronautica n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Pastori (cod. fisc.:
, che li rappresenta e difende per procura alle liti su CodiceFiscale_1 foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e (cod. fisc.: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente Controparte_2 domiciliata in Roma, Viale Carso n. 77, presso lo studio degli avv. Luciano Alberini (cod. fisc: , (cod. fisc: CodiceFiscale_2 Parte_2
) e (cod. fisc.: CodiceFiscale_3 Parte_3 [...]
), che la rappresentano e difendono per procura alle liti C.F._4 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del procuratore speciale, dott. domiciliata presso l'indirizzo CP_4 digitale dell'avv. Francesca Prandini (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_5 (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_1 difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: fideiussione. CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all‟Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata Parte_1 ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma della Sentenza Impugnata, per le ragioni meglio descritte in premessa, statuire come segue:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al Giudice Ordinario adito in favore del Giudice Amministrativo per i motivi meglio esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea presentata dalla perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in CP_1 narrativa.
Col favore delle spese del doppio grado di giudizio”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria CP_1 istanza disattesa, respingere l'appello proposto dal , Parte_1 confermando l'impugnata sentenza del Tribunale di Velletri n. 1826/2020, con vittoria delle spese di lite”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, Controparte_3 contraris reiectis, previe le declaratorie di ragione e di legge
- RIGETTARE l'appello proposto avverso la sentenza n.1826/2020 emessa dal Tribunale di Velletri in data 18.12.2020 in quanto inammissibile e comunque infondato per i motivi tutti di cui alla presente comparsa di costituzione, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
- Vinte le spese del grado, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 14.1.2016, la ha CP_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri la
[...]
e il al fine di sentire: accertare e Controparte_3 Parte_1 dichiarare l'adempimento da parte di essa attrice alle obbligazioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della Convenzione Urbanistica stipulata tra la stessa e il per l'adempimento delle quali obbligazioni è stata Parte_1 rilasciata la polizza fideiussoria n. 96/42886806 dalla NI Assicurazioni s.p.a. in data 13.5.2005, con conseguente estinzione tanto dell'obbligazione di garanzia che di quella garantita;
e, inoltre, accertare e dichiarare che l'obbligazione afferente alla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale non rientrasse nelle opere di urbanizzazione primaria di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della suddetta Convenzione Urbanistica così come modificata dal successivo Atto Aggiuntivo, in relazione a cui è stata rilasciata la garanzia fideiussoria e, conseguentemente, ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità dell'escussione tentata dal e, Parte_1 infine, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione e inefficacia della polizza fideiussoria n. 96/42886806 rilasciata dalla NI Assicurazioni
s.p.a. in data 13.5.2005.
Parte attrice ha allegato che la (poi divenuta Controparte_5 CP_1
aveva stipulato con il Comune di la Convenzione Urbanistica
[...] Pt_1 attuativa del piano di lottizzazione P11, in forza della quale detta società si era impegnata a cedere al le aree per la urbanizzazione del Pt_1 comprensorio urbanistico P11 ed a realizzare, a propria cura e spese, a scomputo, le opere di urbanizzazione primaria ivi previste agli artt. 3, 5, 6,
7, 8, 9; che, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere di urbanizzazione primaria di cui agli art. 5, 7, 8, 9 della Convenzione, è stata rilasciata dalla NI Assicurazioni s.p.a. la polizza n. 96/42886806.
E ha dedotto che la lottizzante aveva dato puntuale CP_1 esecuzione agli impegni assunti con tale Convenzione Urbanistica in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete stradale, come asseverato dall'Atto Unico finale di collaudo e ha evidenziato altresì che, con atto a notaio in data 19.6.2008, il Per_2 Parte_1 ha accettato la cessione delle aree con le opere, gli impianti e i
[...] manufatti relativi alle opere di urbanizzazione primaria ivi insistenti, con ciò determinando l'estinzione dell'obbligazione principale e della correlativa garanzia prestata dalla NI s.p.a.; e ciò nonostante l'Amministrazione comunale aveva escusso la polizza n. 96/42886806 per l'importo di € 41.384,64. Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_3
(già NI Assicurazioni s.p.a.), concludendo per la declaratoria di insussistenza del diritto del a pretendere Parte_1
l'incameramento della polizza fideiussoria rilasciata dalla stessa.
Si è costituito altresì il eccependo preliminarmente il Parte_1 difetto di giurisdizione dell'a.g.o. adìta per essere la controversia rimessa al giudice amministrativo e, nel merito, per il rigetto della domanda della
CP_1
Con sentenza n. 1826/2020 emessa in data 18.12.2020 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha accolto la domanda proposta dalla e ha dichiarato l'intervenuto adempimento da parte della CP_1 stessa di tutte le obbligazioni di cui agli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 della
Convenzione Urbanistica stipulata dalla società attrice con l'Amministrazione comunale convenuta, accertando altresì che la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale non rientrava tra le opere di urbanizzazione primaria;
e, pertanto, ha dichiarato l'insussistenza del diritto del a Parte_1 pretendere l'incameramento della polizza fideiussoria n. 96/42886806.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il Parte_1 che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si sono costituite nel presente grado di giudizio sia la sia la CP_1
che hanno contestato la fondatezza delle Controparte_3 censure svolte dall'appellante e hanno concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri per avere disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adìto per essere la presente controversia rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, l'appellante deduce che la verifica in ordine all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione Urbanistica, effettuata dal giudice di primo grado con la decisione impugnata, non sarebbe un accertamento incidentale, ma costituirebbe la vera domanda formulata dall' discendendone CP_1 conseguentemente il difetto di giurisdizione del giudice civile.
Il motivo non merita accoglimento. 2.1. Preliminarmente, si deve osservare che - diversamente da quanto affermato dal - l'eccezione di difetto di giurisdizione Parte_1 sollevata dall'originario convenuto è stata esaminata dal giudice di prime cure, il quale, a fronte dell'eccezione formulata dall'Amministrazione comunale convenuta, all'udienza dell'11.12.2018 ha concesso alle parti termine di giorni trenta per il deposito di note proprio con riguardo a tale eccezione preliminare di rito sollevata da una parte convenute e riservandosi di decidere sul punto. Con l'ordinanza in data 6.2.2019, comunicata alle parti in data 8.2.2019, “rilevato che oggetto della domanda non è una controversia inerente [al]l'attuazione di convenzioni urbanistiche, ma
l'escussione di una polizza fideiussoria da parte del la Competenza Pt_1 rientra nella giurisdizione ordinaria e non amministrativa attesa l'autonomia dei rapporti e he la p.a. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico”, il
Tribunale di Velletri ha espressamente “rigetta[to] l'eccezione di difetto di giurisdizione” sollevata dal nel costituirsi nel giudizio di Parte_1 primo grado.
Con la sentenza impugnata, dopo avere riportato nella narrativa che “il
eccepiva pregiudialmente il difetto di giurisdizione in Parte_1 capo al Giudice Ordinario adito in favore del giudice amministrativo”, il giudice di primo grado si è quindi limitato a dare atto che detta eccezione era stata rigettata in corso di causa, vale a dire con la suddetta ordinanza.
Quella emessa dal Tribunale di Velletri in data 6.2.2019, comunicata alle parti in data 8.2.2019, non è invero un'ordinanza, ma piuttosto una sentenza parziale, con cui il giudice di primo grado ha deciso in parte la causa al suo esame, rigettando appunto l'eccezione preliminare di rito sollevata dal
Nel proporre appello avverso la sentenza n. Parte_1
1826/2020 emessa in data 18.12.2020, dunque, tale Amministrazione intende impugnare anche la decisione sulla giurisdizione, assunta tuttavia dal giudice di prime cure con una decisione precedente a tale sentenza e dalla stessa non tempestivamente impugnata.
Consapevole di come l'impugnazione proposta dallo stesso avverso la decisione del Tribunale di Velletri in ordine alla giurisdizione sia invero tardiva, e quindi inammissibile, l'odierno appellante deduce che il giudice di primo grado non avrebbe esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dallo stesso. 2.2. Ciò ritenuto, invero in via del tutto assorbente sul primo motivo ci appello, è però opportuno osservare che, in linea generale, le convenzioni di lottizzazione sono riconducibili alla categoria degli accordi integrativi di provvedimento, disciplinati dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990; e che, a fronte di un iniziale disinteresse per l'istituto, sono state successivamente ricondotte sotto l'egida dello stesso proprio le numerose fattispecie consensuali tipicamente in uso nella materia urbanistica, dove l'immanente esigenza di collocare l'esercizio dello ius aedificandi in una più vasta cornice di buon governo del territorio, rende talvolta conveniente per l'Amministrazione “scendere a patti”, richiedendo sforzi aggiuntivi al privato in termini di dare ovvero di facere, onde orientarne la maggiore libertà di movimento verso i propri obiettivi di programmazione, nel contempo ottimizzando le aspirazioni dello stesso a ricavare i maggiori vantaggi possibili dalla proprietà. Soprattutto, non ignora questo giudicante che le controversie aventi ad oggetto le convenzioni urbanistiche vadano pertanto ricondotte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giusta la previsione in tal senso dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2), c.p.a. nel quale è confluito il comma 5 dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, contestualmente abrogato ad opera dell'art. 4, co. 1, punto 14, dell'allegato
4 al d.lgs. 2.7.2010, n. 104.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 11 della legge n. 241 del 1990, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative agli accordi integrativi del contenuto di provvedimenti amministrativi in materia concessoria, poiché, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2016, tali accordi costituiscono pur sempre espressione del potere discrezionale della P.A., anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assoggettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'esercizio di tale potere (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 4.12.2020, n. 27768; Cass. civ., S.U., ord. 30.5.2018, n. 13701; Cass. civ., S.U., ord. 14.1.2014, n.
584).
È vero, poi, che la giurisdizione del giudice amministrativo si estende anche ai patti, comunque formalizzati, apparentemente di natura esclusivamente privatistica, siglati per dare esecuzione ad obblighi assunti nell'ambito della convenzione, stante che la norma fa riferimento non solo alle controversie in materia di formazione e conclusione degli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento, ma anche a quelle riferibili alla loro esecuzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28.10.2021, n. 7237). Al contempo, però, in base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “la controversia avente ad oggetto l'escussione da parte del di una polizza fideiussoria Pt_1 concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: sia perché l'obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori;
sia perché come nella specie la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri (v. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2010, n. 4319; 13 giugno 2012, n. 9592; 28 luglio 2016, n. 15666; 18 luglio 2019, n. 19371; 26 giugno 2020, n. 12866)” (così, tra le ultime,
Cass. civ., Sez. III, ord. 28.1.2025, n. 2024).
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, nelle controversie aventi ad oggetto il diritto dell'Amministrazione locale garantita ad escutere la garanzia prestata, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale, ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non
è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 21.2.2018, n. 4235). Conseguentemente, il motivo di appello in esame, anche qualora non fosse inammissibile per le ragioni sopra indicate, sarebbe in ogni caso infondato in quanto l'accertamento, pure effettuato dal giudice di primo grado con la decisione appellata, attiene esclusivamente al rapporto di garanzia ed è destinato a spiegare effetti soltanto nell'ambito dello stesso.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che l' abbia fornito la prova della CP_1 conclusione dei lavori oggetto della convenzione urbanistica e, quindi, che non sussista il diritto del di azionare la polizza Pt_1 Parte_1 fideiussoria rilasciata dalla a garanzia della Controparte_3 lottizzante.
Il motivo non è fondato.
3.1. Parte appellante deduce, in primo luogo, che “il presunto atto di collaudo del 6 marzo 2016, versato in atti, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, e nonostante il nomen iuris allo stesso attribuito, lungi dal poter essere considerato un atto di collaudo definitivo e quindi un'ufficiale accettazione delle opere di urbanizzazione eseguite dalla Impreme, null'altro rappresenta se non un ennesimo "Verbale di Visita in Corso d'Opera" (precisamente il n.
5 - come chiaramente indicato nell'atto medesimo), effettuata ai fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori a ridosso dell'allora imminente scadenza della Convenzione”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che “significativo è, infatti, l'atto di collaudo finale in cui sono proprio i professionisti incaricati dalla PA ad affermare la 'perfetta esecuzione dei lavori' da parte di econdo le Parte_4 prescrizioni contenute nell'atto di Convenzione e negli elaborati esecutivi allegati alla Concessione Edilizia e alla Determina Dirigenziale' (cfr. doc. 4). La scelta dei termini usati dalla Commissione di Collaudo è, perciò, inequivocabile e conferma che l'organismo incaricato del collaudo aveva specificamente attestato la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione primaria realizzate da Non si rinvengono in detto CP_1 documento, infatti, espressioni e/o altri elementi che possano far considerare (a prescindere dal nomen iuris) tale documento come un semplice verbale di visita in corso d'opera. D'altra parte, se così fosse stato, l'organismo di collaudo lo avrebbe, senz'altro, specificato così come nelle precedenti visite in cantiere (sono stati effettuate ben 5 verbali di visita in corso d'opera)”.
Il certificato di collaudo, previsto dall'art. 104 del r.d. 25.5.1895 n. 350, rappresenta un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto (o, nel caso di specie, di una Convenzione Urbanistica), esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, e segnatamente della stazione appaltante. Ne consegue che, come tale non vincola l'appaltatore (o, nella specie, il lottizzante), e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità di questi per vizi e difformità dell'opera (a meno che le parti non concordino di accettare a priori le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro: cfr. Cass. civ., Sez. I, 25.2.1998, n. 2068).
Ciò nondimeno l'Atto Unico di collaudo vale però come manifestazione di una valutazione espressa dalla stazione appellante, attraverso la commissione di collaudo, che nel caso in esame – invero, anche a prescindere dalla valutazione in ordine all'essersi di fronte all'Atto Unico di collaudo, e non a un mero, ulteriore Verbale di visita – ha ritenuto la “perfetta esecuzione dei lavori” da parte della Parte_5
. Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale di Velletri non ha fondato la sua
[...] decisione esclusivamente su quello che ha ritenuto essere un certificato di collaudo, ma ha ritenuto sussistente l'esatto adempimento della CP_1 alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della Convenzione di
[...]
Urbanizzazione sulla scorta della “documentazione agli atti”, ritenendo come questa “dimostra proprio - diversamente da quanto asserisce controparte - che conformemente a quanto stabilito dagli artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 9 CP_1 della Convenzione Urbanistica stipulata con il , abbia dato Parte_1 puntuale esecuzione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, così come da progetti approvati dagli uffici tecnici comunali e positivamente collaudati (cfr. docc. 1, 2 e 4).”
In particolare, con la sentenza appellata il giudice di prime cure ha ritenuto che “l'atto di cessione gratuito e accettazione stipulato il 19.06.2008 dimostra la perfetta esecuzione delle urbanizzazioni primarie pattuite e ha determinato l'estinzione della obbligazione principale e della garanzia ad essa accessiva. Eventuali obbligazioni diverse e nuove che potessero ritenersi sorte in capo ad per effetto dei documenti prodotti dall'Ente (cfr. CP_1 docc. 10-11 ) dovranno pertanto ritenersi estranee al Parte_1 perimetro della garanzia fideiussoria di cui è causa. È fuori di dubbio che se non avesse ultimato le opere di urbanizzazione primaria, il CP_1 Pt_1 non avrebbe mai accettato detta cessione, derivandogli non solo importanti profili di responsabilità ma anche nuovi ed onerosi obblighi di manutenzione
a suo carico”. Al riguardo, il censura la valutazione dell'efficacia Parte_1 probatoria dell'atto di Cessione Gratuita a rogito del notaio di Roma Per_2 il 19.6.2006 (rep. 218306; racc. 33514), deducendo che “a tale atto non può minimamente essere attribuito il valore di definitiva presa in consegna delle opere di urbanizzazione insistenti sulle aree con il medesimo trasferite. (…) Trattasi invero - come noto - di un passaggio obbligato nelle convenzioni di lottizzazione”. Di contro, e come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, “la successiva cessione del 09.06.2008 delle aree con le opere, gli impianti e i manufatti relativi alle opere di urbanizzazione primaria ivi insistenti (cfr. doc. 5 ha determinato l'estinzione della obbligazione CP_1
a carico di e della garanzia ad essa accessiva. Né a diverse CP_1 conclusioni possono condurre il verbale di sopralluogo del 06.11.2009 e la nota del del 06.04.2010 prodotti dalla difesa dell'Ente Parte_1 con la memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. in quanto nella Convenzione inter partes era espressamente previsto che la cessione delle opere e degli impianti relativi all'urbanizzazione primaria sarebbe avvenuta solo a fronte della loro esecuzione in conformità ai progetti esecutivi di cui agli artt. 3,5,6,8,9 (cfr. doc. 1 parte attrice)”.
In altri termini, dall'atto di cessione per atto pubblico del 19.6.2006 il giudice di primo grado ha condivisibilmente inferito l'esecuzione da parre dell' delle opere di urbanizzazione in quanto era la stessa CP_1
Convenzione tra le parti a prevedere che la stipula di tale atto, con cui sono state cedute le opere stesse e gli impianti relativi, avvenisse soltanto quando le opere fossero ultimate.
4. Da ultimo, il ribadisce la natura autonoma della Parte_1 polizza fideiussoria prestata dalla e quindi il Controparte_3 proprio diritto ad escutere la stessa. In particolare, l'appellante deduce che
“la garanzia prestata dalla NI costituisce ictu oculi contratto di garanzia autonoma. Ciò si evince in modo inequivocabile dalla disposizione contenuta nell'art. 7, il quale recita testualmente che "il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società (ndr. la NI) entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del
Comune Garantito (ndr. Comune di ), restando inteso che, ai sensi Pt_1 dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente (ndr. . Il pagamento avverrà dopo CP_1 un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso" (…)”.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la c.d. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, ord. 30.8.2024, n. 23434). Lo stesso di deve ritenere nel caso in cui venga dedotto dal debitore e sia provato l'esatto adempimento alle obbligazioni nascenti dal rapporto principale, come nel caso in esame, in ragione di quanto si è detto sopra.
Come ha avuto modo di ritenere la Suprema Corte, “lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia” non può “spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale”, giacché “ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell'interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall'inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della «exceptio doli») una attribuzione patrimoniale «sine causa»” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 31.3.2017, n. 8342, che richiama pure Cass. civ., Sez. III, 24.4.2008, n. 10652, anch'essa incline a ritenere che il tema della “prova liquida dell'abusività dell'escussione”, ovvero della frode e mala fede concerna i casi in cui la pretesa verso il garante investa un'obbligazione che sia stata già adempiuta, e non quella “inesistente”).
Nel caso in esame, dunque, anche qualora si voglia ritenere – come fa il appellante, non senza plausibilità, peraltro – che quello sottoscritto Pt_1 dalla con la a garanzia delle CP_1 Controparte_3 obbligazioni assunte dalla prima nei confronti del con la Parte_1
Convenzione Urbanistica, costituisca un contratto autonomo di garanzia, ciò nondimeno è possibile dedurre l'insussistenza del diritto del garantito ad escutere la fideiussione in ragione dell'avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni garantite, come ha accertato – al solo fine di statuire in ordine alla garanzia prestata, si ripete – il giudice di primo grado.
Resta assorbita, così, ogni considerazione in ordine al rilievo delle odierne appellate per cui la polizza avrebbe dovuto essere escussa entro il
21.3.2006 e avrebbe potuto coprire soltanto le urbanizzazioni primarie rimaste inadempiute mentre il ne aveva tentato Parte_1
l'escussione solo il 1°.7.2014, decadendo, così dalla garanzia per mancato esercizio del relativo diritto, così come espressamente precisato anche nell'impugnata sentenza.
5. In conclusione, l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 1826/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 18.12.2020 deve essere rigettato laddove lo stesso non è inammissibile per essere stato tardivamente proposto, per essere stata decisa la questione di giurisdizione con ordinanza comunicata alle parti in data 8.2.2019. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al diverso pregio dell'attività difensiva svolta, ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_1 avverso il rigetto da parte del Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
rigetta nel resto l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n. 1826/2020 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 18.12.2020; condanna il a rimborsare alla le Parte_1 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n.
55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare alla Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_3
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario AN ET Thellung de Courtelary