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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3780/2023 promosso da:
Parte_1
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale G. Verdi n. 21;
c.f.: CodiceFiscale_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- attrice - contro
Controparte_1
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_2
e Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Muraro giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Bassano del Grappa, via Mure del Bastion n. 10;
c.f.: CodiceFiscale_3
c.f.: CodiceFiscale_4
c.f.: CodiceFiscale_5
- convenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
con l'intervento in giudizio del Curatore speciale dei minori e avv. Barbara Per_2 Persona_3
Schiavon.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 14.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
- dichiarare che il fu signor è il padre biologico di nata a [...] il 21 Persona_4 Persona_1
settembre 2012, figlia quindi di e;
Parte_1 Persona_4
- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di LL (PD) di riportare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- spese di lite e di procedimento, comprese quelle di CTU e quelle relative al curatore speciale, da porre interamente in capo
a parte resistente o, in subordine, da suddividere nella misura del 30% in capo alla signora e del 70% in Parte_1
capo alla signora per tutte le ragioni già esposte in narrativa. Controparte_1
Per parte convenuta:
Si chiede che il Tribunale adito attese le risultanze della C.T.U.
- accolga la domanda proposta da parte attrice;
- compensi le spese di C.T.U. e di lite.
Per il Curatore speciale dei minori:
Chiede che il Tribunale:
2 a. prenda atto che vi è adesione del curatore speciale alla domanda attorea;
b. consideri che l'indagine peritale ha interessato figli minorenni, nella qualità di eredi del presunto genitore biologico e, per
l'effetto, compensi integralmente tra le stesse parti le spese e le competenze della consulenza genetica;
c. liquidi a favore del curatore speciale dei minori le spese tutte (art. 2, comma 2 D.M. 55/2014 oltre a quelle di trasferta) nonché le competenze dovute ai sensi del D.M. 55/2014.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la signora – nella sua qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore – conveniva in giudizio gli Persona_1
eredi di e (minorenni e dunque rappresentati dalla madre Persona_4 Per_2 Persona_3
), al fine di ottenere una pronuncia di accertamento e dichiarazione della paternità Controparte_1
naturale del signor nei confronti della propria figlia minorenne e l'annotazione della Per_4 Per_1
sentenza nell'atto di nascita della minore.
La signora esponeva di aver intrattenuto con il signor una relazione more uxorio, Parte_1 Per_4
terminata prima della nascita della figlia Il signor non riconosceva mai Per_1 Per_4
formalmente la figlia avuta dalla relazione con l'odierna attrice;
tuttavia la bambina veniva sempre considerata “di famiglia” da tutti i parenti del signor Per_4
Tragicamente, il signor veniva a mancare il 3.2.2023, prima di riconoscere la figlia Per_4 Per_1
(avendo egli però espresso il desiderio di farlo in numerose missive scambiate tra i rispettivi legali).
Per tale ragione, la signora si determinava a convenire in giudizio i due eredi del signor Parte_1
ovvero i figli minorenni e nati dalla relazione more uxorio del padre con l'odierna Per_4 Per_2 Per_3
3 convenuta , per ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità del defunto Controparte_1 [...]
nei confronti di Per_4 Per_1
Si costituiva in giudizio la signora , opponendosi all'accoglimento della domanda attorea e CP_1
rappresentando l'indisponibilità a prestare il consenso agli esami del D.N.A. sui figli e Per_2 Per_3
ancora sconvolti dalla prematura scomparsa del padre.
Il Giudice pronunciava decreto ex art. 171 bis cod. proc. civ. in data 10.10.2023, confermando l'udienza indicata in atto di citazione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.12.2023, nella quale veniva tentata infruttuosamente la conciliazione, il Giudice Istruttore disponeva la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero e – ravvisando una situazione di potenziale conflitto d'interessi tra i minori e Per_2
e la loro madre, che li rappresentava in giudizio – nominava un Curatore speciale dei Persona_3
minori, nella persona dell'avv. Barbara Schiavon.
Assegnava quindi al Curatore speciale termine per costituirsi in giudizio.
Il Curatore speciale dei minori si costituiva in giudizio con comparsa del 15.2.2024, nella quale si rimetteva a giustizia quanto alla domanda di accertamento della paternità e riservava le proprie conclusioni all'esito dell'audizione dei minori e dell'espletando accertamento tecnico.
Il G.I. disponeva c.t.u. genetica nominando a tal fine il dott. . Persona_5
L'indagine genetica, effettuata sui minori e (dopo un percorso di sostegno e ausilio per Per_2 Per_3
agevolare la comprensione dei minori e l'elaborazione della nuova condizione), confermava la paternità del signor Per_4
A seguito del deposito della c.t.u., il Giudice Istruttore tentava nuovamente la conciliazione, che tuttavia non poteva avvenire a causa del contrasto tra le parti in punto ripartizione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava alle parti (che rinunciavano al deposito di scritti conclusivi) termine per note di precisazione delle conclusioni e rinviava il procedimento
4 all'udienza del 19.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.).
In tale sede, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate ed il Giudice rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
1) Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
Il c.t.u., all'esito dell'indagine genetica effettuata, ha affermato che: “Dal confronto diretto del profilo genetico di tali soggetti, sono emerse indicazioni significative circa la possibilità che i soggetti condividano il medesimo padre. Il calcolo biostatistico eseguito ha infatti fornito un supporto estremamente forte all'ipotesi di un padre comune.
La comparazione poi dei polimorfismi del cromosoma X dei probandi di sesso femminile ha poi evidenziato che il profilo di derivazione paterna di e quello di presentano una perfetta compatibilità Persona_6 Persona_2
genetica.
In conclusione, in seguito alle analisi effettuate, è stato possibile ottenere risultati convergenti per sostenere l'ipotesi che
e e condividano il padre biologico, cioè siano tutti figli di Persona_6 Persona_3 Persona_2
” (pag. 12 della perizia). Persona_4
Risulta quindi accertata la paternità di rispetto a . Persona_4 Persona_1
Pertanto, tenuto conto dell'assenza di contestazioni sul punto formulate dalla convenuta in sede conclusiva, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve essere accolta.
2) Sulle spese di lite e di c.t.u.
2.1) Sulle spese di c.t.u.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 27.9.2024, sono definitivamente poste a carico solidale di entrambe le parti per la giusta metà ciascuno, considerata la natura dell'accertamento e il fatto che l'imprescindibile indagine genetica sarebbe stata disposta dal Tribunale anche in ipotesi di totale adesione ab origine da parte della convenuta.
Le spese di c.t.p. rimangono per la medesima ragione a carico della parte che le ha effettivamente sostenute.
5 2.2) Sulle spese del Curatore speciale
Come peraltro richiesto da entrambe le parti, le spese del Curatore speciale devono essere poste ad integrale carico della convenuta in virtù del principio di causalità: la sua nomina è infatti dipesa dall'iniziale posizione assunta dalla signora nei confronti della domanda attorea, Controparte_1
potenzialmente confliggente (come poi del resto è stato, avendo l'accertamento tecnico confermato la bontà di quanto sostenuto dalla signora circa la paternità di con la posizione dei Parte_1 Per_1
figli minori.
Le spese di lite del Curatore speciale sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che i minori sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2.3) Sulle spese di lite nei rapporti tra attrice e convenuta
Nei rapporti tra attrice e convenuta, questo Collegio ritiene che la regolamentazione delle spese di lite debba avvenire tenendo conto, da un lato, che la convenuta è risultata soccombente per una parte (la prima) del procedimento, nella quale si è opposta all'accoglimento della domanda attorea.
Sotto altro profilo, però, occorre tenere conto che una parte dell'attività difensiva dell'attrice (ovvero quella introduttiva e, parzialmente, quella istruttoria) avrebbe in ogni caso dovuto essere svolta, in ragione della peculiarità della domanda proposta e del fatto che il padre biologico è deceduto prima di riconoscere la figlia. Pertanto, l'unica strada era inevitabilmente quella dell'azione giudiziaria di dichiarazione di paternità.
Per tale motivo, a parere di questo Collegio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per la quota di ½ e per la restante parte poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza
(quantomeno nella fase iniziale del procedimento).
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 1) accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità svolta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara sussistente il rapporto di filiazione tra nato a [...] il [...] e Persona_4
deceduto in data 3.2.2023, e , nata a [...] il [...]; Persona_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL di effettuare la prescritta annotazione nel relativo registro;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice e convenuta, in via solidale, le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 27.9.2024, ripartite nei rapporti interni tra le parti per la giusta metà;
4) con riguardo alla posizione del Curatore speciale avv. Barbara Schiavon, le spese di lite – quantificate nella somma di € 1.2500,00, già dimidiata ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – sono poste a carico di e saranno corrisposte dalla stessa in favore dello Stato;
Controparte_1
5) condanna alla rifusione, in favore di , di ½ delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
che – in questa proporzione – liquida in complessivi € 1.750,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese di lite.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3780/2023 promosso da:
Parte_1
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Iannuzzi giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, viale G. Verdi n. 21;
c.f.: CodiceFiscale_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- attrice - contro
Controparte_1
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_2
e Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Muraro giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Bassano del Grappa, via Mure del Bastion n. 10;
c.f.: CodiceFiscale_3
c.f.: CodiceFiscale_4
c.f.: CodiceFiscale_5
- convenuta - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
con l'intervento in giudizio del Curatore speciale dei minori e avv. Barbara Per_2 Persona_3
Schiavon.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 14.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
- dichiarare che il fu signor è il padre biologico di nata a [...] il 21 Persona_4 Persona_1
settembre 2012, figlia quindi di e;
Parte_1 Persona_4
- ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di LL (PD) di riportare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- spese di lite e di procedimento, comprese quelle di CTU e quelle relative al curatore speciale, da porre interamente in capo
a parte resistente o, in subordine, da suddividere nella misura del 30% in capo alla signora e del 70% in Parte_1
capo alla signora per tutte le ragioni già esposte in narrativa. Controparte_1
Per parte convenuta:
Si chiede che il Tribunale adito attese le risultanze della C.T.U.
- accolga la domanda proposta da parte attrice;
- compensi le spese di C.T.U. e di lite.
Per il Curatore speciale dei minori:
Chiede che il Tribunale:
2 a. prenda atto che vi è adesione del curatore speciale alla domanda attorea;
b. consideri che l'indagine peritale ha interessato figli minorenni, nella qualità di eredi del presunto genitore biologico e, per
l'effetto, compensi integralmente tra le stesse parti le spese e le competenze della consulenza genetica;
c. liquidi a favore del curatore speciale dei minori le spese tutte (art. 2, comma 2 D.M. 55/2014 oltre a quelle di trasferta) nonché le competenze dovute ai sensi del D.M. 55/2014.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la signora – nella sua qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore – conveniva in giudizio gli Persona_1
eredi di e (minorenni e dunque rappresentati dalla madre Persona_4 Per_2 Persona_3
), al fine di ottenere una pronuncia di accertamento e dichiarazione della paternità Controparte_1
naturale del signor nei confronti della propria figlia minorenne e l'annotazione della Per_4 Per_1
sentenza nell'atto di nascita della minore.
La signora esponeva di aver intrattenuto con il signor una relazione more uxorio, Parte_1 Per_4
terminata prima della nascita della figlia Il signor non riconosceva mai Per_1 Per_4
formalmente la figlia avuta dalla relazione con l'odierna attrice;
tuttavia la bambina veniva sempre considerata “di famiglia” da tutti i parenti del signor Per_4
Tragicamente, il signor veniva a mancare il 3.2.2023, prima di riconoscere la figlia Per_4 Per_1
(avendo egli però espresso il desiderio di farlo in numerose missive scambiate tra i rispettivi legali).
Per tale ragione, la signora si determinava a convenire in giudizio i due eredi del signor Parte_1
ovvero i figli minorenni e nati dalla relazione more uxorio del padre con l'odierna Per_4 Per_2 Per_3
3 convenuta , per ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità del defunto Controparte_1 [...]
nei confronti di Per_4 Per_1
Si costituiva in giudizio la signora , opponendosi all'accoglimento della domanda attorea e CP_1
rappresentando l'indisponibilità a prestare il consenso agli esami del D.N.A. sui figli e Per_2 Per_3
ancora sconvolti dalla prematura scomparsa del padre.
Il Giudice pronunciava decreto ex art. 171 bis cod. proc. civ. in data 10.10.2023, confermando l'udienza indicata in atto di citazione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.12.2023, nella quale veniva tentata infruttuosamente la conciliazione, il Giudice Istruttore disponeva la trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero e – ravvisando una situazione di potenziale conflitto d'interessi tra i minori e Per_2
e la loro madre, che li rappresentava in giudizio – nominava un Curatore speciale dei Persona_3
minori, nella persona dell'avv. Barbara Schiavon.
Assegnava quindi al Curatore speciale termine per costituirsi in giudizio.
Il Curatore speciale dei minori si costituiva in giudizio con comparsa del 15.2.2024, nella quale si rimetteva a giustizia quanto alla domanda di accertamento della paternità e riservava le proprie conclusioni all'esito dell'audizione dei minori e dell'espletando accertamento tecnico.
Il G.I. disponeva c.t.u. genetica nominando a tal fine il dott. . Persona_5
L'indagine genetica, effettuata sui minori e (dopo un percorso di sostegno e ausilio per Per_2 Per_3
agevolare la comprensione dei minori e l'elaborazione della nuova condizione), confermava la paternità del signor Per_4
A seguito del deposito della c.t.u., il Giudice Istruttore tentava nuovamente la conciliazione, che tuttavia non poteva avvenire a causa del contrasto tra le parti in punto ripartizione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava alle parti (che rinunciavano al deposito di scritti conclusivi) termine per note di precisazione delle conclusioni e rinviava il procedimento
4 all'udienza del 19.12.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.).
In tale sede, le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate ed il Giudice rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
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1) Sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità
Il c.t.u., all'esito dell'indagine genetica effettuata, ha affermato che: “Dal confronto diretto del profilo genetico di tali soggetti, sono emerse indicazioni significative circa la possibilità che i soggetti condividano il medesimo padre. Il calcolo biostatistico eseguito ha infatti fornito un supporto estremamente forte all'ipotesi di un padre comune.
La comparazione poi dei polimorfismi del cromosoma X dei probandi di sesso femminile ha poi evidenziato che il profilo di derivazione paterna di e quello di presentano una perfetta compatibilità Persona_6 Persona_2
genetica.
In conclusione, in seguito alle analisi effettuate, è stato possibile ottenere risultati convergenti per sostenere l'ipotesi che
e e condividano il padre biologico, cioè siano tutti figli di Persona_6 Persona_3 Persona_2
” (pag. 12 della perizia). Persona_4
Risulta quindi accertata la paternità di rispetto a . Persona_4 Persona_1
Pertanto, tenuto conto dell'assenza di contestazioni sul punto formulate dalla convenuta in sede conclusiva, la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve essere accolta.
2) Sulle spese di lite e di c.t.u.
2.1) Sulle spese di c.t.u.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 27.9.2024, sono definitivamente poste a carico solidale di entrambe le parti per la giusta metà ciascuno, considerata la natura dell'accertamento e il fatto che l'imprescindibile indagine genetica sarebbe stata disposta dal Tribunale anche in ipotesi di totale adesione ab origine da parte della convenuta.
Le spese di c.t.p. rimangono per la medesima ragione a carico della parte che le ha effettivamente sostenute.
5 2.2) Sulle spese del Curatore speciale
Come peraltro richiesto da entrambe le parti, le spese del Curatore speciale devono essere poste ad integrale carico della convenuta in virtù del principio di causalità: la sua nomina è infatti dipesa dall'iniziale posizione assunta dalla signora nei confronti della domanda attorea, Controparte_1
potenzialmente confliggente (come poi del resto è stato, avendo l'accertamento tecnico confermato la bontà di quanto sostenuto dalla signora circa la paternità di con la posizione dei Parte_1 Per_1
figli minori.
Le spese di lite del Curatore speciale sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che i minori sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2.3) Sulle spese di lite nei rapporti tra attrice e convenuta
Nei rapporti tra attrice e convenuta, questo Collegio ritiene che la regolamentazione delle spese di lite debba avvenire tenendo conto, da un lato, che la convenuta è risultata soccombente per una parte (la prima) del procedimento, nella quale si è opposta all'accoglimento della domanda attorea.
Sotto altro profilo, però, occorre tenere conto che una parte dell'attività difensiva dell'attrice (ovvero quella introduttiva e, parzialmente, quella istruttoria) avrebbe in ogni caso dovuto essere svolta, in ragione della peculiarità della domanda proposta e del fatto che il padre biologico è deceduto prima di riconoscere la figlia. Pertanto, l'unica strada era inevitabilmente quella dell'azione giudiziaria di dichiarazione di paternità.
Per tale motivo, a parere di questo Collegio, le spese di lite devono essere compensate tra le parti per la quota di ½ e per la restante parte poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza
(quantomeno nella fase iniziale del procedimento).
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 1) accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità svolta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara sussistente il rapporto di filiazione tra nato a [...] il [...] e Persona_4
deceduto in data 3.2.2023, e , nata a [...] il [...]; Persona_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL di effettuare la prescritta annotazione nel relativo registro;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice e convenuta, in via solidale, le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 27.9.2024, ripartite nei rapporti interni tra le parti per la giusta metà;
4) con riguardo alla posizione del Curatore speciale avv. Barbara Schiavon, le spese di lite – quantificate nella somma di € 1.2500,00, già dimidiata ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 – sono poste a carico di e saranno corrisposte dalla stessa in favore dello Stato;
Controparte_1
5) condanna alla rifusione, in favore di , di ½ delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
che – in questa proporzione – liquida in complessivi € 1.750,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese di lite.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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