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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12867/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca Parte_1 De Cesare);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 3.07.2021. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato che i postumi derivanti dalle lesioni evidenziate a carico del ginocchio in seguito all'infortunio determinano un danno biologico del 7% e che, in considerazione della percentuale del 4% precedentemente riconosciuta per infortunio denunziato in data 28.11.2019, si possa ritenere il danno biologico complessivo nella misura del 10%. Le spese processuali nonché quelle di CTU sono liquidate e distratte come da dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 10%, con gli accessori nella misura di legge dalla data della domanda amministrativa del 6.07.2021;
-condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come
1 per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 26.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca Parte_1 De Cesare);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 3.07.2021. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato che i postumi derivanti dalle lesioni evidenziate a carico del ginocchio in seguito all'infortunio determinano un danno biologico del 7% e che, in considerazione della percentuale del 4% precedentemente riconosciuta per infortunio denunziato in data 28.11.2019, si possa ritenere il danno biologico complessivo nella misura del 10%. Le spese processuali nonché quelle di CTU sono liquidate e distratte come da dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 10%, con gli accessori nella misura di legge dalla data della domanda amministrativa del 6.07.2021;
-condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come
1 per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 26.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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