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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 29/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2097/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. 2097/2024 sul ricorso proposto congiuntamente ex art. 473 bis 51 co.5 cpc
da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
delle Regioni n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. GIAMBONI Giovanna ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via G. Garibaldi n. 87, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Basilicata n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. RAGNI Anna Lisa ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Cannara, Via Reverberi n. 6/G, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto
Con ricorso introduttivo del procedimento promosso congiuntamente da e Parte_1 CP_1
in data 27.11.2024, le Parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio del
[...]
Tribunale di Spoleto n. 268/2017, pubblicata in data 17.08.2017.
Per_ Dalla loro unione sono nati i figli: , in data 12.12.1998 e , in data 15.05.2001, oggi entrambi Per_1
maggiorenni;
Tra le condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo del di Parte_1
versare la somma di euro 500,00 (250,00 a figlio) a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, tramite pagamento diretto del datore di lavoro;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente, il figlio maggiore della coppia, , è stato assunto con contratto part time a tempo Per_1
indeterminato percependo una retribuzione mensile di euro 800,00, pur abitando ancora con la madre;
al Per_ contempo, la figlia ha contratto matrimonio in data 22.06.2024 costituendo un nuovo nucleo familiare.
Per tali ragioni, considerate le mutate condizioni le Parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla parziale modifica della sentenza di divorzio n. 268/2017 e chiesto al Tribunale di disporre che:
“1) Il sig. erserà a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio euro 150,00 Parte_1 Per_1 mensili entro il giorno di 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla signora CP_1
esclusivamente per un periodo di diciotto mesi, atteso che lo stesso vive ancora con la madre e non risulta ancora del tutto economicamente autosufficiente a causa di un modesto stipendio mensile e per contribuire ad eventuale partecipazione a scuole di specializzazione lavorativa del ragazzo. Gli odierni istanti si faranno carico nella misura del 50% cadauno delle spese mediche documentate e previamente comunicate dal figlio
in particolare per la patologia oculare di cui e affetto e specificatamente per l'acquisto di particolari Per_1
lenti a contatto e per le visite oculistiche ove non dispensate dal SSN;
2) La signora accetta che il mantenimento del figlio non verrà più corrisposto direttamente CP_1 Per_1 dal datore di lavoro del sig. ma dallo stesso personalmente, e pertanto si obbliga ad attivarsi, a Parte_1
seguito della modifica delle condizioni di divorzio, per l'interruzione della procedura di pignoramento presso terzi attualmente in essere per l'importo di €.500,00 (importo che costituiva il mantenimento ordinario dei Per_ due figli e ); Per_1
3) Il sig. si obbliga a versare alla signora gli arretrati delle spese straordinarie (tasse Parte_1 CP_1
Per_ Per_ universitarie della figlia , spese mediche, abito da sposa di , Scuola Minerva) per un ammontare pari ad €. 3.842,00 in rate mensili pari ad €. 150,00. Considerato tuttavia che il sig continua a Parte_1
Per_ pagare, a mezzo versamento diretto da parte del datore di lavoro, il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili nonostante, si ripete, la stessa sia sposata dal 22.06.2024, la Signora CP_1
imputerà l'importo versato (€.250,00 mensili) dal Sig a titolo di mantenimento della ragazza, dal Parte_1 mese di Luglio 2024 alla data di interruzione della procedura di pignoramento presso terzi, alla somma dovuta dal medesimo a titolo di rimborso delle spese straordinarie pari ad €.3842,00;
Per_ 4) Il Sig. ulla deve alla figlia essendo sposata e parte di altro nucleo familiare;
Parte_1
5) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le parti hanno chiesto di sostituire la prima udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. In conformità hanno trasmesso note dattiloscritte in cui hanno insistito nel ricorso congiunto e chiesto al Tribunale di provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data
03.01.2025.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi dei figli della coppia ormai maggiorenni.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali sull'intervenuto accordo, le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: Parte_1 CP_1
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 268/2017 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. 2097/2024 sul ricorso proposto congiuntamente ex art. 473 bis 51 co.5 cpc
da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
delle Regioni n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. GIAMBONI Giovanna ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via G. Garibaldi n. 87, presso il Difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Basilicata n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. RAGNI Anna Lisa ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Cannara, Via Reverberi n. 6/G, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso in fatto
Con ricorso introduttivo del procedimento promosso congiuntamente da e Parte_1 CP_1
in data 27.11.2024, le Parti hanno chiesto la parziale modifica della sentenza di divorzio del
[...]
Tribunale di Spoleto n. 268/2017, pubblicata in data 17.08.2017.
Per_ Dalla loro unione sono nati i figli: , in data 12.12.1998 e , in data 15.05.2001, oggi entrambi Per_1
maggiorenni;
Tra le condizioni di divorzio di cui alla citata sentenza si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo del di Parte_1
versare la somma di euro 500,00 (250,00 a figlio) a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia minorenne e del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, tramite pagamento diretto del datore di lavoro;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Attualmente, il figlio maggiore della coppia, , è stato assunto con contratto part time a tempo Per_1
indeterminato percependo una retribuzione mensile di euro 800,00, pur abitando ancora con la madre;
al Per_ contempo, la figlia ha contratto matrimonio in data 22.06.2024 costituendo un nuovo nucleo familiare.
Per tali ragioni, considerate le mutate condizioni le Parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla parziale modifica della sentenza di divorzio n. 268/2017 e chiesto al Tribunale di disporre che:
“1) Il sig. erserà a titolo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio euro 150,00 Parte_1 Per_1 mensili entro il giorno di 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla signora CP_1
esclusivamente per un periodo di diciotto mesi, atteso che lo stesso vive ancora con la madre e non risulta ancora del tutto economicamente autosufficiente a causa di un modesto stipendio mensile e per contribuire ad eventuale partecipazione a scuole di specializzazione lavorativa del ragazzo. Gli odierni istanti si faranno carico nella misura del 50% cadauno delle spese mediche documentate e previamente comunicate dal figlio
in particolare per la patologia oculare di cui e affetto e specificatamente per l'acquisto di particolari Per_1
lenti a contatto e per le visite oculistiche ove non dispensate dal SSN;
2) La signora accetta che il mantenimento del figlio non verrà più corrisposto direttamente CP_1 Per_1 dal datore di lavoro del sig. ma dallo stesso personalmente, e pertanto si obbliga ad attivarsi, a Parte_1
seguito della modifica delle condizioni di divorzio, per l'interruzione della procedura di pignoramento presso terzi attualmente in essere per l'importo di €.500,00 (importo che costituiva il mantenimento ordinario dei Per_ due figli e ); Per_1
3) Il sig. si obbliga a versare alla signora gli arretrati delle spese straordinarie (tasse Parte_1 CP_1
Per_ Per_ universitarie della figlia , spese mediche, abito da sposa di , Scuola Minerva) per un ammontare pari ad €. 3.842,00 in rate mensili pari ad €. 150,00. Considerato tuttavia che il sig continua a Parte_1
Per_ pagare, a mezzo versamento diretto da parte del datore di lavoro, il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili nonostante, si ripete, la stessa sia sposata dal 22.06.2024, la Signora CP_1
imputerà l'importo versato (€.250,00 mensili) dal Sig a titolo di mantenimento della ragazza, dal Parte_1 mese di Luglio 2024 alla data di interruzione della procedura di pignoramento presso terzi, alla somma dovuta dal medesimo a titolo di rimborso delle spese straordinarie pari ad €.3842,00;
Per_ 4) Il Sig. ulla deve alla figlia essendo sposata e parte di altro nucleo familiare;
Parte_1
5) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Le parti hanno chiesto di sostituire la prima udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. In conformità hanno trasmesso note dattiloscritte in cui hanno insistito nel ricorso congiunto e chiesto al Tribunale di provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede che ha espresso parere favorevole in data
03.01.2025.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi dei figli della coppia ormai maggiorenni.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Con riguardo alle spese processuali sull'intervenuto accordo, le stesse debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: Parte_1 CP_1
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 268/2017 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini