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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale tra
con l'assistenza e difesa degli Parte_1 avv.ti Francesco Cotrufo e Marina Paltera;
e
con Controparte_1 l'assistenza e difesa del Direttore pro-tempore, dott. nonché dal funzionario delegato dott.ssa Controparte_2 ; Controparte_3 e
, con l'assistenza e difesa Controparte_4 dell'avv. Graziana Magno;
all'esito della trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione alla intimazione di pagamento n. 01420239026238912/000 notificata dall' Controparte_5
il 22.01.2024 limitatamente alle poste di cui
[...] alla cartella di pagamento n. 01420180001245560000 a sua volta inerente alle sanzioni amministrative e somme aggiuntive precedentemente comminate dall' CP_1 resistente all'interno di ordinanza-ingiunzione 2.03.2016 n. 53 è infondata. Venendo subito all'esame del merito della controversia, deve ritenersi accertata la notifica della cartella di pagamento n. 01420180001245560000 espletata ai sensi dell'art.140 c.p.c. in data 04.06.2018, in quanto l' Controparte_6
non solo ha depositato in atti la prova della
[...] spedizione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma ha anche depositato il piego restituito al mittente per compiuta giacenza. In proposito occorre osservare che la notifica della raccomandata informativa è avvenuta presso l'indirizzo di residenza del ricorrente (come anche raffigurante all'interno dell'atto introduttivo) ed in relazione alla stesse risulta tentata la notifica con contestuale rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (c.d. “mod. 26”). A fronte di tanto va comunque osservato che le contestazioni relative alla notifica ora in esame rivolte dall'opponente sono tardive in quanto sollevate solo in occasione della redazione delle note conclusive depositate in data 23.01.2025. Orbene, non risultando spiegata opposizione nel termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. 46/1999 le contestazioni inerenti ai fatti relativi all'an e al quantum della pretesa ora in esame e occorsi nel frangente temporale fino alla notifica della cartella di pagamento suddetta sono inammissibili. Per altro verso, la prescrizione quinquennale relativa al frangente successivo alla notifica della cartella risulta validamente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229009603249000, in data 23.08.2022, recapitata a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo di residenza dell'opponente (e consegnata a persona di famiglia) la cui notifica non risulta essere stata tempestivamente contestata dal sig. . Pt_1 Per tutti i suesposti motivi ed a fronte dell'accertata notifica della cartella di pagamento n. 01420180001245560000 e dell'intimazione di pagamento n. 01420229009603249000, la dedotta prescrizione quinquennale dei crediti è evidentemente insussistente sicché l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa con una riduzione del 30% in ragione della presenza di più parti resistenti con posizione sostanzialmente analoga - sono poste integralmente a carico della parte ricorrente ed in favore di tutti i soggetti convenuti secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Controparte_1 liquida complessivamente in Euro 2608,90 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_4 complessivamente in Euro 2608,90 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Bari, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro (dott. Giuseppe Craca)
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale tra
con l'assistenza e difesa degli Parte_1 avv.ti Francesco Cotrufo e Marina Paltera;
e
con Controparte_1 l'assistenza e difesa del Direttore pro-tempore, dott. nonché dal funzionario delegato dott.ssa Controparte_2 ; Controparte_3 e
, con l'assistenza e difesa Controparte_4 dell'avv. Graziana Magno;
all'esito della trattazione scritta, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposizione alla intimazione di pagamento n. 01420239026238912/000 notificata dall' Controparte_5
il 22.01.2024 limitatamente alle poste di cui
[...] alla cartella di pagamento n. 01420180001245560000 a sua volta inerente alle sanzioni amministrative e somme aggiuntive precedentemente comminate dall' CP_1 resistente all'interno di ordinanza-ingiunzione 2.03.2016 n. 53 è infondata. Venendo subito all'esame del merito della controversia, deve ritenersi accertata la notifica della cartella di pagamento n. 01420180001245560000 espletata ai sensi dell'art.140 c.p.c. in data 04.06.2018, in quanto l' Controparte_6
non solo ha depositato in atti la prova della
[...] spedizione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma ha anche depositato il piego restituito al mittente per compiuta giacenza. In proposito occorre osservare che la notifica della raccomandata informativa è avvenuta presso l'indirizzo di residenza del ricorrente (come anche raffigurante all'interno dell'atto introduttivo) ed in relazione alla stesse risulta tentata la notifica con contestuale rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (c.d. “mod. 26”). A fronte di tanto va comunque osservato che le contestazioni relative alla notifica ora in esame rivolte dall'opponente sono tardive in quanto sollevate solo in occasione della redazione delle note conclusive depositate in data 23.01.2025. Orbene, non risultando spiegata opposizione nel termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs. 46/1999 le contestazioni inerenti ai fatti relativi all'an e al quantum della pretesa ora in esame e occorsi nel frangente temporale fino alla notifica della cartella di pagamento suddetta sono inammissibili. Per altro verso, la prescrizione quinquennale relativa al frangente successivo alla notifica della cartella risulta validamente interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 01420229009603249000, in data 23.08.2022, recapitata a mezzo raccomandata al medesimo indirizzo di residenza dell'opponente (e consegnata a persona di famiglia) la cui notifica non risulta essere stata tempestivamente contestata dal sig. . Pt_1 Per tutti i suesposti motivi ed a fronte dell'accertata notifica della cartella di pagamento n. 01420180001245560000 e dell'intimazione di pagamento n. 01420229009603249000, la dedotta prescrizione quinquennale dei crediti è evidentemente insussistente sicché l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa con una riduzione del 30% in ragione della presenza di più parti resistenti con posizione sostanzialmente analoga - sono poste integralmente a carico della parte ricorrente ed in favore di tutti i soggetti convenuti secondo soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta integralmente la domanda;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Controparte_1 liquida complessivamente in Euro 2608,90 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_4 complessivamente in Euro 2608,90 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Bari, 06.02.2025
Il Giudice del Lavoro (dott. Giuseppe Craca)