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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2236-2023 R.G., avente ad oggetto: appello, TRA
C.F.: , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n°14, rappresentata e difesa giusto mandato in atti dall'Avv.
Loredana Alcamo ( , e con la stessa elettivamente domiciliata C.F._1 in Roma presso il suo studio alla via Buccari 11,
APPELLANTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] - cod. fisc. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato, in Gragnano alla piazza Francesco C.F._2
Rocco n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Scola - codice fiscale C.F._3
, pec: che lo rappresenta e difende in virtù di
[...] Email_1 mandato in atti nel giudizio di primo grado
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede alla Via Santa Lucia Controparte_2
n. 81 - Napoli, pec. egione.campania.it Email_2
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice Parte_1 di Pace di Torre Annunziata n. 1248 del 28.07.22 relativa al giudizio rg. n. 9058-2021,
1 depositata in cancelleria in data 22.03.2023, e non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione ex art. 615 cpc promossa da avverso l'estratto di ruolo Controparte_1
n. 0005210 riferito alla cartella nr. 07120140077775984 000 per un importo di € 61,88 emesso per il pagamento di tassa automobilistica risalente all'anno 2009 e notificata il
26.03.2015.
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Giudice Parte_2 di Pace di Torre Annunziata l' e la Parte_1 Controparte_2 chiedendo di accertare la prescrizione del credito di cui alla cartella esattoriale nr.
07120140077775984 000 seppur notificata, in ogni caso prescritto.
Si costituiva l , eccependo la regolare notifica della Parte_1 cartella esattoriale nonché il difetto di interesse ad agire non avendo l' posto in Pt_1 essere atti esecutivi per il recupero delle somme e la non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
in ogni caso chiedendo di dichiarare l'infondatezza della proposta azione e la condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite.
Con la sentenza n. 1248/23 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda dall'attore e “per l'effetto annulla la cartella esattoriale n. 07120140077775984 000 richiamata nell'estratto di ruolo n.
0005210 formatosi in data 18.03.2014, notificata in data 26.03.2015 stante l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere” e condannava l' Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 eccependo: - il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la natura tributaria del credito e l'assenza di atti di esecuzione;
- l'inammissibilità della domanda promossa avverso l'estratto di ruolo, definitivamente sancita dalla modifica introdotta al comma
4 bis dell'art. 12 del DPR 602/73, in forza del DL n. 146/21 del 21.10.2021, convertito in Legge in data 14.12.2021; chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice
Tributario, con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. la e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, non Controparte_2 Controparte_1 si sono costituiti con conseguente contumacia.
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione avendo la parte costituita rinunciato ai termini di legge.
2 Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio del primo motivo d'appello, con cui si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs. 546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni
Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nella fattispecie, sia di natura tributaria. E difatti, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, il Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Orbene, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non già di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2,
3 comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del
17.4.2012).
In relazione al citato art. 2 co. 1 D. lgs. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art. 57, co. 1 lett. a) D. lgs. N. 546/92, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella
“cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento richiamata nell' estratto di ruolo impugnato
è, come detto, riferita ad un credito di natura tributaria (tassa automobilistica) e, come emerge dalla motivazione, la stessa era stata notificata il 25/03/2015, tant'è che la prescrizione risulta eccepita anche relativamente al periodo successivo alla notifica della medesima.
Va, pertanto, richiamato il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del
25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.
546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U.,
4 n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass.
S.U., n.1394/2022).
Tra l'altro, l'estratto di ruolo non è un atto dell'esecuzione forzata, bensì un “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva
(Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Dalla stessa prospettazione dell'attore in primo grado si evince che alcuna esecuzione era stata intrapresa in danno di per il credito in oggetto, difatti, l'atto Controparte_1 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, precisava che: “l'attore ha effettuato estratto di ruolo presso (Agente della riscossione per la Provincia Controparte_3 di Napoli), in persona del legale rapp.te p.t., dalla quale è risultato l'esistenza del ruolo n. 0005210 riferito precisamente al numero di estratto di ruolo nr. 07120140077775984 000 per un importo di € 61,88 emesso per il pagamento di somme che fanno riferimento a Tassa automobilistica risalente all'anno 2009 ente impositore: ”; Controparte_2
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa
Valentina Vitulano - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1248 del 28.07.22 relativa al giudizio rg. n. 9058-2021, depositata in cancelleria in data 22.03.2023, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello
- per l'effetto in riforma della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice tributario;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, così deciso il 03/12/2024
5 Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_3
GOP addetto all'Ufficio.
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