CA
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 207/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 207/2024 R.G.A.C.C., promossa da
e rappresentati e difesi da se medesimi Parte_1 Parte_2
ai sensi degli art. 86 cpc
- Appellanti -
nei confronti di rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Cristian Falco e Stefano CP_1
Scollato
- Appellato -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
dell'udienza del 17.6.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Gli avvocati e hanno rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2
CI AL in un giudizio, svoltosi davanti al Tribunale e alla Corte di Appello di Bari tra il 2006
ed il 2018, avente ad oggetto il pagamento di crediti di lavoro.
2. – Completata l'attività di patrocinio, i due professionisti con ricorso ex artt. 633 e segg.
cpc hanno chiesto al Tribunale di Bari di pronunziare ingiunzione di pagamento nei confronti dell'ex cliente a titolo di remunerazione delle prestazioni rese nei processi “laburistici”.
3. – In data 12.4.2021 il giudice ha emesso il provvedimento monitorio n. 1554/2021, con il quale ha ingiunto a CI AL, deceduto il 29.3.2021, di pagare ai ricorrenti la somma di €
20.000,00, oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura sommaria.
4. – Il d.i. risulta notificato al domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 140 cpc, in data
15.4.2021 (tuttavia, l'esito dell'anzidetta notifica non è noto, almeno in base alla documentazione posta a disposizione del Collegio). Il provvedimento monitorio è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc con decreto del 2.7.2021.
5. – A causa del decesso dell'intimato, i due professionisti il 10.8.2021 hanno notificato il d.i. ai suoi eredi, tra cui al figlio , al quale, in data 12.11.2021, hanno notificato CP_1
anche l'atto di precetto.
6. – Costui ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, eccependo, in rito, la nullità/inesistenza del d.i. in quanto pronunciato nei confronti del genitore quando era ormai deceduto e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver manifestato la volontà di non accettare l'eredità
paterna. Pertanto, l'opponente ha chiesto conclusivamente di porre nel nulla l'atto di precetto.
7. – Gi opposti si sono costituiti in giudizio ed hanno dedotto la validità ed efficacia del d.i.,
sia perché richiesto prima del decesso di CI AL e sia in quanto hanno esattamente osservato
2 il disposto di cui all'art. 477 cpc. Inoltre, hanno eccepito l'inopponibilità della rinuncia all'eredità
giacché “formalizzata” il 15.11.2021 in epoca successiva alla notifica del titolo esecutivo.
Pertanto, hanno concluso per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione preventiva.
8. – Con sentenza n. 46/2024 il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione al precetto e condannato gli opposti al pagamento delle spese processuali, rilevando l'inesistenza del d.i. perché
emesso dopo il decesso del debitore, nonché il mancato previo accertamento, da parte dei professionisti ingiungenti, della legittimazione passiva di , mediante la verifica CP_1
dell'avvenuta accettazione o meno dell'eredità paterna.
9. – Avverso la sentenza gli avv.ti e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, in riforma della decisione appellata, il rigetto dell'originaria opposizione al precetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
9.1. – In particolare, con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato il presunto errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per aver ritenuto inesistente il d.i. nell'ipotesi in cui il debitore deceda prima della sua emissione, ma dopo il deposito dell'istanza monitoria: ciò perché la pendenza della lite al momento del ricorso ex art. 633 cpc, come statuito da Cass. SU 1°.10.2007
n. 20596, renderebbe valido il provvedimento ingiuntivo.
9.2. – Con il secondo motivo hanno denunciato l'erroneità dell'affermazione del Tribunale di
Bari, secondo cui “la notifica agli eredi non doveva essere eseguita” ex art. 477 cpc, giacché essi hanno rispettato il termine decadale previsto dall'anzidetta norma codicistica, notificando il titolo esecutivo il 10.8.2021 e l'atto di precetto il 12.11.2021.
9.3. – Con il terzo ed ultimo motivo di gravame hanno dedotto che nessuna norma “obbliga”
i creditori ad eseguire indagini preventive prima di avviare un'azione esecutiva nei confronti degli eredi dell'originario debitore;
che, inoltre, , agendo con dolo e mala fede, ha CP_2
rinunciato all'eredità soltanto dopo aver ricevuto la notifica del d.i.; che “avrebbe potuto e dovuto
opporre il decreto ingiuntivo eccependo la circostanza della propria rinuncia all'eredità invece di
3 aspettare la notificazione dell'atto di precetto per effettuare tale rinuncia”; che, infatti, a loro dire,
essendo il precetto fondato su un titolo esecutivo giudiziale formalmente valido, il vizio d'inesistenza “ab origine” del debito paterno si sarebbe dovuto far valere non in sede opposizione pre-esecutiva, bensì nel procedimento cognitorio in cui si è formato il medesimo titolo;
che,
comunque, è loro intenzione procedere all'impugnazione della rinuncia in quanto compiuta al solo scopo di eludere l'azione esecutiva dei creditori.
10. – Al gravame ha resistito , che ha concluso per la sua integrale reiezione, CP_1
vinte le spese di causa.
11. – Con ordinanza del 18.6.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 283 cpc, ha condannato gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della della pena pecuniaria ritenuta di giustizia ed ha invitato le parti a Controparte_3
definire bonariamente la controversia.
12. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 17.6.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
13. – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
14. – Invero, le vicende del d.i. nelle ipotesi in cui si verifica il decesso del debitore possono essere così sintetizzate in via esemplificativa: a) se è pronunziato quando è già intervenuta la morte del debitore, esso è giuridicamente inesistente e, quindi, non è possibile, in base allo stesso,
esercitare l'azione esecutiva (così, Cass. 12.8.1992 n. 9526; cfr., altresì, Cass. 25.1.2023 n. 2231,
la quale, al punto 18 della motivazione, ha testualmente osservato che “Il titolo esecutivo, all'esito
del procedimento monitorio, può formarsi solo nei confronti di soggetto idoneo ad essere
destinatario del vincolo giuridico che promana dal provvedimento monitorio…”); tanto per l'intuitiva ragione che un provvedimento giudiziale giammai può avere come destinatario un soggetto che, a causa della morte, ha ormai perso la capacità giuridica;
b) nel caso la morte del debitore intervenga dopo il deposito del d.i. e prima della sua notificazione, quest'ultima può
essere eseguita ai suoi eredi collettivamente ed impersonalmente con le modalità previste dall'art. 4 477 cod. civ., entro l'anno dalla morte del debitore;
c) ove la morte intervenga nel corso della decorrenza del termine per proporre opposizione ex art. 645 cpc, cioè dopo il deposito del ricorso nonché l'emissione e la notifica del d.i., stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello d'impugnazione, può trovare applicazione l'art. 328 cpc, sicché il ricorrente deve notificare il d.i.
agli eredi del debitore e, a seguito di tale nuova notifica, inizia a decorrere un nuovo termine per proporre l'opposizione.
15. – A quanto sopra rilevato deve aggiungersi che non è pertinente il richiamo effettuato dagli appellanti all'art. 477 cpc, che disciplina il fenomeno dell'ampliamento della portata soggettiva del titolo esecutivo: ciò perché l'applicazione di tale norma postula indefettibilmente che il titolo si sia già validamente formato nei confronti del “de cuius” deceduto successivamente all'emissione del d.i., laddove, nella specie, il provvedimento monitorio è stato, invece, emesso quando il debitore non era più in vita. Inoltre, diversamente da quanto opinano gli impugnanti,
legittimamente ha fatto valere l'inesistenza del titolo con l'opposizione CP_1
all'esecuzione, senza che fosse tenuto ad interporre opposizione contro il d.i. invalidamente formato nei confronti del padre (tale esplicita affermazione è contenuta nella citata Cass. n.
9526/1992). Infine, anche a prescindere dai dirimenti rilievi circa la radicale inesistenza del titolo,
non è neppure appropriato il riferimento, operato dagli appellanti, al principio statuito da Cass. SU
1°.10.2007 n. 20596 giacché detta pronunzia ha risolto il contrasto in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per d.i. davanti ad un giudice e quella proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio, ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice, in tal modo chiarendo che occorre avere riguardo alla data del deposito del ricorso ex artt. 633 e segg. cpc ai soli fini della litispendenza, continenza e connessione di cause (il medesimo principio è stato esteso alla decorrenza degli interessi anatocistici ex art. 1283
cod. civ. da Cass. 24.5.1999 n. 5035).
5 16. – Resta assorbito, per manifesta superfluità, l'esame del motivo relativo alla rinuncia all'eredità da parte dell'appellato.
17. – La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio della soccombenza codificato dall'art. 91 cpc. Le competenze legali sono liquidate in base al valore della controversia,
secondo i parametri forensi medi, fatta eccezione per il compenso (che è perciò dimezzato) della fase di trattazione/istruttoria in ragione della mancata assunzione di mezzi di prova.
18. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 46/2024, Parte_2 CP_1
pubblicata il 9.1.2024, con atto di citazione notificato il 9.2.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 a titolo di compenso professionale, oltre
Rsf, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
6