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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 7444 /2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Francesco TAFURO Parte_1
e Simone CURASI' per procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di divorzio immediato e, in subordine, di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/02/2024, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 24.09.1998, in OM, con
[...]
e che dall'unione coniugale erano nati i figli (il 10.03.1991) CP_1 Per_1
e (il 27.10.1997), entrambi maggiorenni ed autosufficienti - ha chiesto Per_2 all'adito Tribunale: “in via PRINCIPALE, visto l'art. 3 n. 1 lett. D della L.
898/1970: 1. autorizzare la ricorrente, sig.ra , a vivere Parte_1 separata;
2. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato inter p artes in data 24/09/1988 in OM (con atto trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 1998, atto n. 1633, parte 2, serie A01), con obbligo del mutuo rispetto, senza alcun mantenimento l'uno in favore dell'altro, essendo i medesimi autonomi economicamente e comunque dotati entrambi di idonea capacità lavorativa;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 e successive mm. e ii. in via SUBORDINATA, visto l'art. 473-bis.40 e ss. e l'art. 473-bis.49 c.p.c.: 1. autorizzare la ricorrente, sig.ra , a vivere separata;
2. pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi, con obbligo del mutuo rispetto, senza alcun mantenimento
l'uno in favore dell'altro, essendo i medesimi autonomi economicamente e comunque dotati entrambi di idonea capacità lavorativa;
3. accertare e dichiarare l'addebito della separazione al sig. per tutti i motivi e i fatti meglio Controparte_1 indicati nel ricorso;
Decorsi i termini di legge dalla data di udienza presidenziale sostituita mediante il deposito di note scritte, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, 4. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato inter partes in data 24/09/1988 in
OM (con atto trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 1998, atto n. 1633, parte 2, serie A01), con obbligo del mutuo rispetto, senza alcun mantenimento l'uno in favore dell'altro, essendo i medesimi autonomi economicamente e comunque
2 dotati entrambi di idonea capacità lavorativa, quindi confermando le condizioni della separazione;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 e successive mm. e ii”.
Ha dedotto all'uopo: che i coniugi si erano già separati in data 12.6.2012, in forza di provvedimento del Tribunale di OM ma che successivamente avevano ripreso a convivere e si era ricostituita l'unione matrimoniale;
che successivamente i rapporti tra i coniugi erano divenuti molto difficili a causa delle liti generate dalla immotivata gelosia del marito e dall'aggressività fisica e verbale dello stesso, dedito all'uso di alcol e di stupefacenti;
che, temendo per la propria incolumità, ella, il 27.9.2019, era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi a vivere presso i propri genitori;
che da quel momento le condotte violente ed offensive del marito si erano intensificate, tanto da costringerla, il 30.9.2019,
a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso;
che per tali fatti il era CP_1 stato condannato, con sentenza del 18.12.2020 del Tribunale civile di OM, confermata dalla Corte d'Appello, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e al risarcimento del danno di 10.000 euro e che anche successivamente, dinanzi ai clienti del negozio gestito dalla stessa, aveva continuato ad insultarla, a minacciarla e a chiederle danaro;
che, in esecuzione della pena inflittagli il era stato detenuto sino al 20.6.2023; che ricorrevano CP_1
i presupposti di cui all'art.3 n. 1 lett. d) della l. 898/70 per la pronuncia immediata di scioglimento del matrimonio e, in subordine, di separazione personale, con addebito al marito e di contestuale scioglimento del matrimonio.
, comparso personalmente all'udienza ex art. 473-bis. 21 Controparte_1 cpc (e poi allontanato dall'aula per le ragioni riportate nel verbale d'udienza del 23.5.2024), pur ritualmente citato, non si è costituito. Quindi il difensore si è riportato al ricorso e ha chiesto la rimessione della decisione al Collegio.
Pertanto, il GI, visto l'art. 473 bis.22 cpc, ha dichiarato la contumacia del
3 resistente e, in via provvisoria ed urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, nella eventualità della prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile, essendo la valutazione dei presupposti per il divorzio immediato di pertinenza del Collegio, cui la causa è stata rimessa in decisione.
Orbene, ai sensi dell'art. 3 co 1 n. 1 lett. d), “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:……. d)
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo
582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare…”.
Nel caso di specie, con la sentenza n 56819/19 del Tribunale di OM, confermata in appello, il è stato condannato per il reato di cui CP_1
all'art. 572 cp in danno del coniuge, nonchè per il reato di cui all'art. 582, aggravato però ai sensi dell'art. 585 cp, in relazione all'art. 576 co 1 n 5 cp e all'art. 577 co 1 n 1 cpc e non ai sensi dell'art. 583 co 2 cp, sicchè non risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 co 1 n. 1 lett. d) della l. 898/70.
Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio (rectius di cessazione degli effetti civili, essendo l'atto stato trascritto nella serie A, parte 2 del
Registro degli Atti di Matrimonio), spiegata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 co 1 n. 1 lett. d) della l. 898/70, va rigettata.
Quanto alla domanda di separazione, ne va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, nonostante l'omologa in data 12.6.2012 della precedente separazione consensuale (annotata nell'estratto dell'atto di matrimonio), da ritenersi divenuta inefficace in ragione della intervenuta riconciliazione.
4 Quest'ultima, allegata dalla ricorrente, risulta corroborata dalla condanna irrevocabile del per maltrattamenti e lesioni, commessi, a far CP_1
data dal 2017, perciò successivamente all'omologa della separazione, “in vigenza della convivenza coniugale”, come risultante dal capo di imputazione e come espressamente rilevato dalla Corte d'Appello, laddove ha escluso la fondatezza del motivo d'appello argomentato sulla scorta dell'asserita insussistenza della condizione della convivenza coniugale, da ritenersi pertanto senz'altro ripristinata dopo la separazione consensuale (tanto più che dalla sentenza n. 56819/19 risulta che la aveva dichiarato in Pt_1
dibattimento di amare ancora il marito, nonostante tutto, circostanza deponente per il ripristino della comunione morale e materiale e non di una mera coabitazione).
Tanto premesso, la volontà della ricorrente di sciogliere immediatamente il vincolo matrimoniale, il disinteresse dimostrato dal resistente, la gravità delle condotte tenute dal marito ai danni della moglie, accertate dalle sentenze penali in atti e la risalenza della separazione di fatto dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
Va, altresì, accolta la domanda di addebito della separazione al marito, senza necessità di ulteriore istruttoria in merito, con conseguente superfluità delle prove articolate dalla ricorrente, alla luce della documentazione in atti.
Il marito, infatti, risulta condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di
OM n. 56819/19, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 5369/21, per i seguenti reati ai danni della moglie, esclusa l'aggravante dei futili motivi:
5 Orbene, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro
6 autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. 22294/24,
7388/2017, 3925/2018, 31351/2022).
Alcuna ulteriore statuizione si rende necessaria con riferimento alla separazione, non essendo state spiegate altre domande accessorie (nemmeno di natura economica).
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in merito alla contestuale domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio spiegata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 co 1 n. 1 lett. d) della l. 898/70;
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in OM il 24.09.1998; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1998, atto n.01633, p. II, serie
A01);
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
OM, 31.1.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria CHIRICO dott.ssa Marta IENZI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 7444 /2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Francesco TAFURO Parte_1
e Simone CURASI' per procura in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda di divorzio immediato e, in subordine, di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/02/2024, - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio in data 24.09.1998, in OM, con
[...]
e che dall'unione coniugale erano nati i figli (il 10.03.1991) CP_1 Per_1
e (il 27.10.1997), entrambi maggiorenni ed autosufficienti - ha chiesto Per_2 all'adito Tribunale: “in via PRINCIPALE, visto l'art. 3 n. 1 lett. D della L.
898/1970: 1. autorizzare la ricorrente, sig.ra , a vivere Parte_1 separata;
2. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato inter p artes in data 24/09/1988 in OM (con atto trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 1998, atto n. 1633, parte 2, serie A01), con obbligo del mutuo rispetto, senza alcun mantenimento l'uno in favore dell'altro, essendo i medesimi autonomi economicamente e comunque dotati entrambi di idonea capacità lavorativa;
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 e successive mm. e ii. in via SUBORDINATA, visto l'art. 473-bis.40 e ss. e l'art. 473-bis.49 c.p.c.: 1. autorizzare la ricorrente, sig.ra , a vivere separata;
2. pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi, con obbligo del mutuo rispetto, senza alcun mantenimento
l'uno in favore dell'altro, essendo i medesimi autonomi economicamente e comunque dotati entrambi di idonea capacità lavorativa;
3. accertare e dichiarare l'addebito della separazione al sig. per tutti i motivi e i fatti meglio Controparte_1 indicati nel ricorso;
Decorsi i termini di legge dalla data di udienza presidenziale sostituita mediante il deposito di note scritte, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, 4. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato inter partes in data 24/09/1988 in
OM (con atto trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 1998, atto n. 1633, parte 2, serie A01), con obbligo del mutuo rispetto, senza alcun mantenimento l'uno in favore dell'altro, essendo i medesimi autonomi economicamente e comunque
2 dotati entrambi di idonea capacità lavorativa, quindi confermando le condizioni della separazione;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento da liquidarsi ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 e successive mm. e ii”.
Ha dedotto all'uopo: che i coniugi si erano già separati in data 12.6.2012, in forza di provvedimento del Tribunale di OM ma che successivamente avevano ripreso a convivere e si era ricostituita l'unione matrimoniale;
che successivamente i rapporti tra i coniugi erano divenuti molto difficili a causa delle liti generate dalla immotivata gelosia del marito e dall'aggressività fisica e verbale dello stesso, dedito all'uso di alcol e di stupefacenti;
che, temendo per la propria incolumità, ella, il 27.9.2019, era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi a vivere presso i propri genitori;
che da quel momento le condotte violente ed offensive del marito si erano intensificate, tanto da costringerla, il 30.9.2019,
a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso;
che per tali fatti il era CP_1 stato condannato, con sentenza del 18.12.2020 del Tribunale civile di OM, confermata dalla Corte d'Appello, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e al risarcimento del danno di 10.000 euro e che anche successivamente, dinanzi ai clienti del negozio gestito dalla stessa, aveva continuato ad insultarla, a minacciarla e a chiederle danaro;
che, in esecuzione della pena inflittagli il era stato detenuto sino al 20.6.2023; che ricorrevano CP_1
i presupposti di cui all'art.3 n. 1 lett. d) della l. 898/70 per la pronuncia immediata di scioglimento del matrimonio e, in subordine, di separazione personale, con addebito al marito e di contestuale scioglimento del matrimonio.
, comparso personalmente all'udienza ex art. 473-bis. 21 Controparte_1 cpc (e poi allontanato dall'aula per le ragioni riportate nel verbale d'udienza del 23.5.2024), pur ritualmente citato, non si è costituito. Quindi il difensore si è riportato al ricorso e ha chiesto la rimessione della decisione al Collegio.
Pertanto, il GI, visto l'art. 473 bis.22 cpc, ha dichiarato la contumacia del
3 resistente e, in via provvisoria ed urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, nella eventualità della prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile, essendo la valutazione dei presupposti per il divorzio immediato di pertinenza del Collegio, cui la causa è stata rimessa in decisione.
Orbene, ai sensi dell'art. 3 co 1 n. 1 lett. d), “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:……. d)
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo
582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare…”.
Nel caso di specie, con la sentenza n 56819/19 del Tribunale di OM, confermata in appello, il è stato condannato per il reato di cui CP_1
all'art. 572 cp in danno del coniuge, nonchè per il reato di cui all'art. 582, aggravato però ai sensi dell'art. 585 cp, in relazione all'art. 576 co 1 n 5 cp e all'art. 577 co 1 n 1 cpc e non ai sensi dell'art. 583 co 2 cp, sicchè non risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 co 1 n. 1 lett. d) della l. 898/70.
Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio (rectius di cessazione degli effetti civili, essendo l'atto stato trascritto nella serie A, parte 2 del
Registro degli Atti di Matrimonio), spiegata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 co 1 n. 1 lett. d) della l. 898/70, va rigettata.
Quanto alla domanda di separazione, ne va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, nonostante l'omologa in data 12.6.2012 della precedente separazione consensuale (annotata nell'estratto dell'atto di matrimonio), da ritenersi divenuta inefficace in ragione della intervenuta riconciliazione.
4 Quest'ultima, allegata dalla ricorrente, risulta corroborata dalla condanna irrevocabile del per maltrattamenti e lesioni, commessi, a far CP_1
data dal 2017, perciò successivamente all'omologa della separazione, “in vigenza della convivenza coniugale”, come risultante dal capo di imputazione e come espressamente rilevato dalla Corte d'Appello, laddove ha escluso la fondatezza del motivo d'appello argomentato sulla scorta dell'asserita insussistenza della condizione della convivenza coniugale, da ritenersi pertanto senz'altro ripristinata dopo la separazione consensuale (tanto più che dalla sentenza n. 56819/19 risulta che la aveva dichiarato in Pt_1
dibattimento di amare ancora il marito, nonostante tutto, circostanza deponente per il ripristino della comunione morale e materiale e non di una mera coabitazione).
Tanto premesso, la volontà della ricorrente di sciogliere immediatamente il vincolo matrimoniale, il disinteresse dimostrato dal resistente, la gravità delle condotte tenute dal marito ai danni della moglie, accertate dalle sentenze penali in atti e la risalenza della separazione di fatto dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
Va, altresì, accolta la domanda di addebito della separazione al marito, senza necessità di ulteriore istruttoria in merito, con conseguente superfluità delle prove articolate dalla ricorrente, alla luce della documentazione in atti.
Il marito, infatti, risulta condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di
OM n. 56819/19, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 5369/21, per i seguenti reati ai danni della moglie, esclusa l'aggravante dei futili motivi:
5 Orbene, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro
6 autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. 22294/24,
7388/2017, 3925/2018, 31351/2022).
Alcuna ulteriore statuizione si rende necessaria con riferimento alla separazione, non essendo state spiegate altre domande accessorie (nemmeno di natura economica).
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in merito alla contestuale domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo:
- rigetta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio spiegata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 3 co 1 n. 1 lett. d) della l. 898/70;
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in OM il 24.09.1998; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 1998, atto n.01633, p. II, serie
A01);
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
OM, 31.1.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria CHIRICO dott.ssa Marta IENZI
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