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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3149/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti A. Aletta e P. Framalicco giusta procura in atti
APPELLANTE
E
[...]
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6615/2023, pubblicata il 22 giugno 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- aveva prestato servizio in qualità di assistente amministrativo in favore del
[...]
con plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in Controparte_1 successione, dal 1° luglio 2001 fino al 31 agosto 2018 ed era stata stabilizzata e immessa in ruolo con inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo a decorrere dal 1° settembre 2018;
- il rapporto di lavoro, qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa, era in realtà di genuina natura subordinata, stante: -il suo pieno inserimento nell'organico dell'istituto scolastico cui era stata addetta, presso il quale disponeva di una postazione lavorativa fissa;
-lo svolgimento da parte sua di mansioni di segreteria, identiche a quelle dei colleghi dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato;
-la percezione da parte sua di un compenso fisso e mensilizzato;
-l'osservanza dell'orario imposto dall'ente; -la sua soggezione ai poteri direttivi e di controllo dell'amministrazione scolastica;
- tra il compenso pagatole e quello che cui avrebbe avuto diritto in forza delle Tabelle allegate al CCNL Scuola, utilizzabili come parametri per l'individuazione della retribuzione spettantele ex artt. 36 Cost. e 2099 cc, sussistevano differenze in suo favore per un importo complessivo pari a € 76.891,60;
- inoltre, non le era stata riconosciuta l'anzianità maturata nei periodi di servizio regolati dai contratti di collaborazione, con sua discriminazione rispetto al personale dipendente comparabile e con suo conseguente diritto alla ricostruzione della carriera e all'esatto inquadramento una volta immessa in ruolo;
- aveva altresì diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare che tra le parti, nel periodo dal 01-07-2001 al 31-08-2018 si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2 -condannare il in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della CP_2 ricorrente, della complessiva somma di € 76.891,60 (specificatamente euro 61.085,68 per il servizio pre ruolo oltre rivalutazione monetaria pari ad euro 12.883,48; euro 2.742,67 per il servizio di ruolo oltre rivalutazione monetaria pari ad euri 179,67) o della maggiore o minore somma che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, oltre all'accantonamento del TFR medio tempore maturato ed agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge come da conteggi allegati in atti;
-condannare il ad inserire la ricorrente nella 3 fascia stipendiale corrispondente a CP_2
15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato pari ad 16 anni 4 mesi 4 giorni fino all'immissione in ruolo e alla data del 31.1.2022 pari ad anni 19 anni 9 mesi 19 giorni
(fascia richiesta 15-20 dal periodo maggio 2017 all' agosto 2018 pre ruolo;
fascia richiesta
15-20 dal settembre 2018 all' agosto 2019; fascia richiesta 15 -20 dal settembre 2019 al gennaio 2022) come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio, o nella diversa fascia ritenuta di giustizia ed equità;
-condannare il al versamento, presso i competenti organi, di tutti i contributi CP_2 assicurativi e previdenziali in favore dell'odierna ricorrente;
-con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
2. Nel contraddittorio con il , con l Controparte_1 [...]
e con il Controparte_3 Controparte_1
con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, ritenuta
[...] la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia, poneva le seguenti ragioni:
- trattandosi di controversia concernente la gestione del rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione, la legittimazione passiva è dell'amministrazione centrale, con cui il lavoratore si trova in rapporto organico, mentre difetta quella del singolo istituto scolastico;
- i documenti provano che nel periodo 1° luglio 2001 – 31 agosto 2018 la ricorrente ha svolto vari incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in favore dell'Istituto Statale
3 “Stanislao Cannizzaro”, in quanto rientrante nella categoria dei “lavoratori socialmente utili” ex art. 6, co. 2 D.lgs. n. 81/2000, e che dal 1° settembre 2018 è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e inquadrata nel profilo professionale di assistente amministrativo;
- secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.lgs.
n. 468 del 1997, art. 8 poi riprodotto dal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto d'impiego, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa dal lavoratore socialmente utile presenti una radicale difformità dal relativo progetto, non potendo il requisito formale del contratto di lavoro prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 cc;
- tuttavia, nel caso di specie non sono state allegate specifiche circostanze circa l'eterodeterminazione della prestazione lavorativa della ricorrente e, quindi, circa il suo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
- queste lacune non sono colmate dall'esame della documentazione prodotta, che non offre alcun riscontro in tal senso;
- non sono ammissibili l'interrogatorio formale e la prova testimoniale sulle circostanze invece allegate in ricorso, perché, come detto, sono state formulate in maniera generica e dunque in contrasto con il disposto dell'art. 230, co. 1 cpc e tenuto conto che la ricorrente non ha indicato i testimoni da escutere;
- deve infine rilevarsi che, diversamente da quanto affermato in udienza dalla difesa della ricorrente, nessun riconoscimento risulta operato dall'amministrazione circa il fatto che la stabilizzazione della lavoratrice sarebbe avvenuta proprio sulla base del riconoscimento della natura subordinata del pregresso rapporto di lavoro con l'ente convenuto.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 13 dicembre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
4 a) errata valutazione da parte del Giudice in merito alla mancata prova dell'esistenza dei requisiti del lavoro subordinato nella vicenda per cui è causa;
b) omessa e/o errata valutazione da parte del Giudice circa la presenza degli elementi sussidiari atti all'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il , l e il Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
, ritualmente citati nel grado, non si costituivano e restavano contumaci.
[...]
5. All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'appellante non ha devoluto al grado, con la specificità indispensabile ai sensi dell'art. 434 cpc, il presupposto logico della ratio decidendi sottesa dal Tribunale alla statuizione impugnata, ossia che i contratti di lavoro, da lei stipulati con il ministero appellato prima della sua stabilizzazione, erano stati regolati dal D.lgs. n. 81/2000.
8. Questo fatto, che peraltro risulta in modo piano dalla stessa documentazione prodotta in giudizio, è tale da sottrarre alla doglianze dell'appellante qualsiasi efficacia emendativa della sentenza impugnata.
9. In specie, osserva la Corte che il D.lgs. n. 81/2000, rubricato “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144” disciplina la particolare forma di occupazione di specifiche categorie di lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, affermando in modo aperto che l'occupazione di detti lavoratori in quei progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione che ne beneficia (art. 4).
Si tratta di norma senza dubbio imperativa, in quanto regola una fattispecie che si colloca nel quadro positivo delle modalità di accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione, quadro che è caratterizzato dalla previsione al fine d'ipotesi tipiche e inderogabili ad opera dei contraenti, a tutela degli interessi, di matrice pubblica e di rango costituzionale, alla trasparenza, equità e legalità nei rapporti di lavoro con essa instaurati (art. 97 Cost., art. 36 D.lgs. n. 165/1991).
10. In questo conteso, allora, è assolutamente fuori tiro la pretesa dell'appellante, di desumere l'esistenza di indici sintomatici della natura subordinata della sua prestazione già dal contenuto stesso dei contratti cartolari stipulati con l'amministrazione scolastica, trattandosi di negozi dichiaratamente conclusi ai sensi del predetto D.lgs. n. 81/2000.
11. Corollario di quanto appena affermato è che la tesi dell'appellante non può fondarsi neppure sull'evenienza che, nei menzionati contratti cartolari, era stato previsto il suo obbligo di osservare
5 l'orario di lavoro fissato dall'amministrazione e di adeguarsi alle direttive impartite dall'ente, viepiù considerato che nel regolamento negoziale ivi attestato è previsto in modo aperto che l'ente sarebbe potuto intervenire per coordinare l'attività della lavoratrice con la sua organizzazione ed essendo ben noto, giusta tralatizi principi di diritto in tema, che anche il beneficiario di un opus può impartire disposizioni al lavoratore per assicurarsi l'utilità della prestazione dovutagli.
12. Quel che la lavoratrice avrebbe potuto fare, piuttosto, è dimostrare che, in fase funzionale del rapporto di lavoro, il vincolo tra le parti si era conformato in modo diverso da quanto pattuito nel suo momento genetico, e, in specie, che si era conformato secondo la fattispecie di cui all'art. 2094 ss. cc.
13. La stessa sentenza della Suprema Corte richiamata dall'appellante a sostegno delle sue ragioni (Cass.
n. 17012/2017), conferma del resto che il rapporto obbligatorio, pattuito nel momento genetico come di lavoro socialmente utile, può essere novato in fase funzionale, assumendo in concreto le caratteristiche di cui agli artt. 2094 ss. cc, pur se con i limitati effetti dell'art. 2126 cc (v. in termini anche la più recente Cass. n. 11622/2024).
14. Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto non assolto questo onere probatorio da parte dell'appellante, con ratio non attinta da censure idonee a determinare sul punto un diverso convincimento della Corte.
15. Difatti, l'appellante nulla ha opposto circa il rilievo del Giudice di primo grado, di non aver indicato i testimoni da escutere sui capitoli di prova testimoniale articolati, indicazione invece indispensabile a fini di ammissibilità del mezzo ex art. 244 ss. cpc, e nemmeno ha indicato detti testimoni nel grado agli effetti dell'art. 437 cpc.
16. Di poi, l'appellante insiste nel dire di aver allegato circostanze sintomatiche della subordinazione, rispetto alle quali -a seguire il suo ragionamento- si sarebbe potuto ammettere l'interrogatorio formale, ma nel ricorso di appello non formula alcuna istanza per far espletare il mezzo nel grado, indicandone i profili di decisività pur nel laconico quadro istruttorio descritto (art. 437 cpc).
17. Infine, i documenti prodotti in giudizio dalla lavoratrice e che presentano una qualche congruenza con la questione in esame sono soltanto i cedolini paga consegnatile in costanza di rapporto (infatti,
i residui documenti sono rappresentati dai CCNL, dai contratti cartolari, dal certificato di servizio, dall'atto di diffida, da un circolare ministeriale e da giurisprudenza, all'evidenza insignificanti di quanto preteso).
18. Tuttavia, i cedolini paga attestano solo dati coerenti con la tipologia di rapporto di lavoro pattuito dalle parti nel contratto cartolare, senza alcuna annotazione (che l'appellante non indica e la Corte, comunque, non rileva) dimostrativa del contrario.
19. Le osservazioni fin qui svolte danno pure conto dell'inconsistenza della difesa dell'appellante, secondo cui la subordinazione è apprezzabile ex artt. 2094 ss. cc anche qualora si manifesta in modo
6 c.d. “attenuato”. Invero, l'ostacolo alla condivisione di questa tesi non sta nella rilevanza del grado, più o meno incisivo, della soggezione personale e non solo tecnica in cui si sarebbe trovata la nei confronti dell'ente durante il periodo di lavoro con contratti di collaborazione, ma Parte_1 sta invece nel difetto di prova che, in costanza di rapporto di lavoro, costei si era in concreto trovata in posizione gerarchica dipendente dall'amministrazione.
20. Da ultimo, osserva la Corte che non ha alcuna efficacia emendativa della sentenza impugnata l'argomento con cui l'appellante intenderebbe far valere la violazione, nel caso di specie, dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, norma che consente alla pubblica amministrazione di avvalersi di prestazioni di lavoro in collaborazione soltanto in ipotesi tassative, asseritamente non ricorrenti nel caso di specie.
Difatti, come si è visto, la fattispecie controversa trova la sua disciplina normativa esclusivamente nel D.lgs. n. 81/2000.
21. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
22. Nulla va disposto sulle spese del grado, stante la contumacia della parte appellata.
23. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Nulla sulle spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 21 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3149/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti A. Aletta e P. Framalicco giusta procura in atti
APPELLANTE
E
[...]
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6615/2023, pubblicata il 22 giugno 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso esponeva: Parte_1
- aveva prestato servizio in qualità di assistente amministrativo in favore del
[...]
con plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in Controparte_1 successione, dal 1° luglio 2001 fino al 31 agosto 2018 ed era stata stabilizzata e immessa in ruolo con inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo a decorrere dal 1° settembre 2018;
- il rapporto di lavoro, qualificato come di collaborazione coordinata e continuativa, era in realtà di genuina natura subordinata, stante: -il suo pieno inserimento nell'organico dell'istituto scolastico cui era stata addetta, presso il quale disponeva di una postazione lavorativa fissa;
-lo svolgimento da parte sua di mansioni di segreteria, identiche a quelle dei colleghi dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato;
-la percezione da parte sua di un compenso fisso e mensilizzato;
-l'osservanza dell'orario imposto dall'ente; -la sua soggezione ai poteri direttivi e di controllo dell'amministrazione scolastica;
- tra il compenso pagatole e quello che cui avrebbe avuto diritto in forza delle Tabelle allegate al CCNL Scuola, utilizzabili come parametri per l'individuazione della retribuzione spettantele ex artt. 36 Cost. e 2099 cc, sussistevano differenze in suo favore per un importo complessivo pari a € 76.891,60;
- inoltre, non le era stata riconosciuta l'anzianità maturata nei periodi di servizio regolati dai contratti di collaborazione, con sua discriminazione rispetto al personale dipendente comparabile e con suo conseguente diritto alla ricostruzione della carriera e all'esatto inquadramento una volta immessa in ruolo;
- aveva altresì diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Pertanto, domandava:
“Accertare e dichiarare che tra le parti, nel periodo dal 01-07-2001 al 31-08-2018 si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2 -condannare il in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della CP_2 ricorrente, della complessiva somma di € 76.891,60 (specificatamente euro 61.085,68 per il servizio pre ruolo oltre rivalutazione monetaria pari ad euro 12.883,48; euro 2.742,67 per il servizio di ruolo oltre rivalutazione monetaria pari ad euri 179,67) o della maggiore o minore somma che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito del riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del CCNL Comparto Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, oltre all'accantonamento del TFR medio tempore maturato ed agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge come da conteggi allegati in atti;
-condannare il ad inserire la ricorrente nella 3 fascia stipendiale corrispondente a CP_2
15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato pari ad 16 anni 4 mesi 4 giorni fino all'immissione in ruolo e alla data del 31.1.2022 pari ad anni 19 anni 9 mesi 19 giorni
(fascia richiesta 15-20 dal periodo maggio 2017 all' agosto 2018 pre ruolo;
fascia richiesta
15-20 dal settembre 2018 all' agosto 2019; fascia richiesta 15 -20 dal settembre 2019 al gennaio 2022) come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio, o nella diversa fascia ritenuta di giustizia ed equità;
-condannare il al versamento, presso i competenti organi, di tutti i contributi CP_2 assicurativi e previdenziali in favore dell'odierna ricorrente;
-con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.
2. Nel contraddittorio con il , con l Controparte_1 [...]
e con il Controparte_3 Controparte_1
con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, ritenuta
[...] la giurisdizione del Giudice ordinario sulla controversia, poneva le seguenti ragioni:
- trattandosi di controversia concernente la gestione del rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione, la legittimazione passiva è dell'amministrazione centrale, con cui il lavoratore si trova in rapporto organico, mentre difetta quella del singolo istituto scolastico;
- i documenti provano che nel periodo 1° luglio 2001 – 31 agosto 2018 la ricorrente ha svolto vari incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in favore dell'Istituto Statale
3 “Stanislao Cannizzaro”, in quanto rientrante nella categoria dei “lavoratori socialmente utili” ex art. 6, co. 2 D.lgs. n. 81/2000, e che dal 1° settembre 2018 è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e inquadrata nel profilo professionale di assistente amministrativo;
- secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.lgs.
n. 468 del 1997, art. 8 poi riprodotto dal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto d'impiego, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale), di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa dal lavoratore socialmente utile presenti una radicale difformità dal relativo progetto, non potendo il requisito formale del contratto di lavoro prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 cc;
- tuttavia, nel caso di specie non sono state allegate specifiche circostanze circa l'eterodeterminazione della prestazione lavorativa della ricorrente e, quindi, circa il suo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'asserito datore di lavoro;
- queste lacune non sono colmate dall'esame della documentazione prodotta, che non offre alcun riscontro in tal senso;
- non sono ammissibili l'interrogatorio formale e la prova testimoniale sulle circostanze invece allegate in ricorso, perché, come detto, sono state formulate in maniera generica e dunque in contrasto con il disposto dell'art. 230, co. 1 cpc e tenuto conto che la ricorrente non ha indicato i testimoni da escutere;
- deve infine rilevarsi che, diversamente da quanto affermato in udienza dalla difesa della ricorrente, nessun riconoscimento risulta operato dall'amministrazione circa il fatto che la stabilizzazione della lavoratrice sarebbe avvenuta proprio sulla base del riconoscimento della natura subordinata del pregresso rapporto di lavoro con l'ente convenuto.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 13 dicembre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
4 a) errata valutazione da parte del Giudice in merito alla mancata prova dell'esistenza dei requisiti del lavoro subordinato nella vicenda per cui è causa;
b) omessa e/o errata valutazione da parte del Giudice circa la presenza degli elementi sussidiari atti all'individuazione di un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il , l e il Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
, ritualmente citati nel grado, non si costituivano e restavano contumaci.
[...]
5. All'udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è infondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che l'appellante non ha devoluto al grado, con la specificità indispensabile ai sensi dell'art. 434 cpc, il presupposto logico della ratio decidendi sottesa dal Tribunale alla statuizione impugnata, ossia che i contratti di lavoro, da lei stipulati con il ministero appellato prima della sua stabilizzazione, erano stati regolati dal D.lgs. n. 81/2000.
8. Questo fatto, che peraltro risulta in modo piano dalla stessa documentazione prodotta in giudizio, è tale da sottrarre alla doglianze dell'appellante qualsiasi efficacia emendativa della sentenza impugnata.
9. In specie, osserva la Corte che il D.lgs. n. 81/2000, rubricato “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144” disciplina la particolare forma di occupazione di specifiche categorie di lavoratori in progetti di lavori socialmente utili, affermando in modo aperto che l'occupazione di detti lavoratori in quei progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione che ne beneficia (art. 4).
Si tratta di norma senza dubbio imperativa, in quanto regola una fattispecie che si colloca nel quadro positivo delle modalità di accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione, quadro che è caratterizzato dalla previsione al fine d'ipotesi tipiche e inderogabili ad opera dei contraenti, a tutela degli interessi, di matrice pubblica e di rango costituzionale, alla trasparenza, equità e legalità nei rapporti di lavoro con essa instaurati (art. 97 Cost., art. 36 D.lgs. n. 165/1991).
10. In questo conteso, allora, è assolutamente fuori tiro la pretesa dell'appellante, di desumere l'esistenza di indici sintomatici della natura subordinata della sua prestazione già dal contenuto stesso dei contratti cartolari stipulati con l'amministrazione scolastica, trattandosi di negozi dichiaratamente conclusi ai sensi del predetto D.lgs. n. 81/2000.
11. Corollario di quanto appena affermato è che la tesi dell'appellante non può fondarsi neppure sull'evenienza che, nei menzionati contratti cartolari, era stato previsto il suo obbligo di osservare
5 l'orario di lavoro fissato dall'amministrazione e di adeguarsi alle direttive impartite dall'ente, viepiù considerato che nel regolamento negoziale ivi attestato è previsto in modo aperto che l'ente sarebbe potuto intervenire per coordinare l'attività della lavoratrice con la sua organizzazione ed essendo ben noto, giusta tralatizi principi di diritto in tema, che anche il beneficiario di un opus può impartire disposizioni al lavoratore per assicurarsi l'utilità della prestazione dovutagli.
12. Quel che la lavoratrice avrebbe potuto fare, piuttosto, è dimostrare che, in fase funzionale del rapporto di lavoro, il vincolo tra le parti si era conformato in modo diverso da quanto pattuito nel suo momento genetico, e, in specie, che si era conformato secondo la fattispecie di cui all'art. 2094 ss. cc.
13. La stessa sentenza della Suprema Corte richiamata dall'appellante a sostegno delle sue ragioni (Cass.
n. 17012/2017), conferma del resto che il rapporto obbligatorio, pattuito nel momento genetico come di lavoro socialmente utile, può essere novato in fase funzionale, assumendo in concreto le caratteristiche di cui agli artt. 2094 ss. cc, pur se con i limitati effetti dell'art. 2126 cc (v. in termini anche la più recente Cass. n. 11622/2024).
14. Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto non assolto questo onere probatorio da parte dell'appellante, con ratio non attinta da censure idonee a determinare sul punto un diverso convincimento della Corte.
15. Difatti, l'appellante nulla ha opposto circa il rilievo del Giudice di primo grado, di non aver indicato i testimoni da escutere sui capitoli di prova testimoniale articolati, indicazione invece indispensabile a fini di ammissibilità del mezzo ex art. 244 ss. cpc, e nemmeno ha indicato detti testimoni nel grado agli effetti dell'art. 437 cpc.
16. Di poi, l'appellante insiste nel dire di aver allegato circostanze sintomatiche della subordinazione, rispetto alle quali -a seguire il suo ragionamento- si sarebbe potuto ammettere l'interrogatorio formale, ma nel ricorso di appello non formula alcuna istanza per far espletare il mezzo nel grado, indicandone i profili di decisività pur nel laconico quadro istruttorio descritto (art. 437 cpc).
17. Infine, i documenti prodotti in giudizio dalla lavoratrice e che presentano una qualche congruenza con la questione in esame sono soltanto i cedolini paga consegnatile in costanza di rapporto (infatti,
i residui documenti sono rappresentati dai CCNL, dai contratti cartolari, dal certificato di servizio, dall'atto di diffida, da un circolare ministeriale e da giurisprudenza, all'evidenza insignificanti di quanto preteso).
18. Tuttavia, i cedolini paga attestano solo dati coerenti con la tipologia di rapporto di lavoro pattuito dalle parti nel contratto cartolare, senza alcuna annotazione (che l'appellante non indica e la Corte, comunque, non rileva) dimostrativa del contrario.
19. Le osservazioni fin qui svolte danno pure conto dell'inconsistenza della difesa dell'appellante, secondo cui la subordinazione è apprezzabile ex artt. 2094 ss. cc anche qualora si manifesta in modo
6 c.d. “attenuato”. Invero, l'ostacolo alla condivisione di questa tesi non sta nella rilevanza del grado, più o meno incisivo, della soggezione personale e non solo tecnica in cui si sarebbe trovata la nei confronti dell'ente durante il periodo di lavoro con contratti di collaborazione, ma Parte_1 sta invece nel difetto di prova che, in costanza di rapporto di lavoro, costei si era in concreto trovata in posizione gerarchica dipendente dall'amministrazione.
20. Da ultimo, osserva la Corte che non ha alcuna efficacia emendativa della sentenza impugnata l'argomento con cui l'appellante intenderebbe far valere la violazione, nel caso di specie, dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, norma che consente alla pubblica amministrazione di avvalersi di prestazioni di lavoro in collaborazione soltanto in ipotesi tassative, asseritamente non ricorrenti nel caso di specie.
Difatti, come si è visto, la fattispecie controversa trova la sua disciplina normativa esclusivamente nel D.lgs. n. 81/2000.
21. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
22. Nulla va disposto sulle spese del grado, stante la contumacia della parte appellata.
23. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Nulla sulle spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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