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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/12/2024, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maura Mancini Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3879 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), con l'avv. LANDI MONICA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21 Novembre 2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La IG.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la sentenza Parte_2 di divorzio dal marito , nel senso di disporre l'affido super esclusivo dei minori Controparte_1 Per_1
e (nati a Napoli il 24.06.2016) alla stessa ricorrente, già madre affidataria e Persona_2
collocataria, con autonomo potere di decisione sia sulle questioni ordinarie che straordinarie, confermare l'assegno di mantenimento dei minori già previsto in sede di divorzio e condannare il resistente a rimborsare alla madre la somma di €1628,14 a titolo di spese straordinarie nella misura del 50% , sostenute per intero dalla madre per una somma totale pari ad €3256,28;
La ricorrente chiedeva altresì la condanna del sig. al versamento alla stessa delle somme a CP_1
titolo di arretrati degli assegni familiari percepiti per i minori, nonché degli importi degli assegni familiari percepiti attualmente dal sig. CP_1
A fondamento della domanda deduceva l'assoluta assenza paterna dalla vita dei minori, atteso che il padre, a far data dal 15.07.2021, non aveva più effettuato alcuna visita, chiamata o videochiamata ai bambini, azzerando completamente i contatti;
la stessa ricorrente asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per tale comportamento del padre, posto che, in assenza di firma congiunta dei genitori, agli stessi erano precluse sia le attività sportive, sia quelle ludico-ricreative come ad esempio la partecipazione a gite organizzate dalla scuola.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace.
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente chiedeva autorizzazione urgente ad una operazione di circoncisione e ad intervento chirurgico prescritto al minore , resosi necessario Per_2
nelle more del deposito del ricorso, stante la mancata risposta del padre, cui la necessità ed urgenza dell'operazione era stata comunicata con raccomanda.
Il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente ed in via provvisoria e urgente, stante la contumacia del padre ed il disinteresse nella vita del minore, che rischiava di pregiudicarne la salute, affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, attribuendole la facoltà di adottare le decisioni anche di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, escluse le questioni di fondamentale importanza quali residenza e religione per cui permaneva l'obbligo del consenso paterno.
Il Giudice Istruttore attribuiva alla madre l'ulteriore facoltà di decidere in via esclusiva le questioni di natura sanitaria, fissava poi udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'esito della quale, sentita la precisazione delle conclusioni spiegata da parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di affido super-esclusivo avanzata da parte ricorrente è fondata e merita pertanto totale accoglimento rilevandosi come, dal contegno processuale assunto dal resistente, non si possa non constatare un totale disinteresse del resistente nei confronti dei propri figli minori.
Tale disinteresse appare quanto mai grave a fronte del pericolo alla salute corso dal piccolo , Per_2
necessitante di intervento medico urgente da effettuarsi previo consenso di entrambi i genitori, posto che anche innanzi a tale circostanza urgente, improrogabile e necessaria il resistente è rimasto totalmente silente.
Il comportamento paterno, che, come acclarato, può arrecare pregiudizi anche gravi ai minori, giustifica pertanto un regime di affidamento super-esclusivo in capo alla madre già collocataria, con ampio potere e discrezionalità di decisione sia sulle questioni ordinarie sia per quelle straordinarie nell'interesse dei minori.
Quanto al contributo al mantenimento ritiene il Collegio di confermare quanto già previsto in sede di divorzio laddove era previsto, a carico del resistente, un assegno pari ad €500,00 da versare alla IG.ra entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie Pt_2
sostenute per i minori identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Infine le domande avanzate dalla ricorrente che vorrebbe la rifusione degli arretrati maturati per l'omesso versamento delle spese straordinarie sostenute per intero dalla stessa nonché per l'omesso versamento degli arretrati assegni familiari percepiti dal resistente sono inammisibili in questa sede.
Infatti l'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito di un'azione, quale quella di modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla prima (principio espresso in Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001).
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone la modifica della Sentenza n. 8692/2022 pubbl. il 04.10.2022 emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio RG n. 7566/2022 stabilendo l'affido super esclusivo dei minori e Per_1 Per_2
alla madre IG.ra con attribuzione alla stessa del potere di adottare tutte le
[...] Parte_2 decisioni sia ordinarie che straordinarie relative alla vita dei minori;
2. Conferma l'obbligo del padre IG. di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando alla madre IG.ra la somma di Euro 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, oltre rivalutazione Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
3. Ferme le altre condizioni già statuite dalla Sentenza n. 8692/2022 pubbl. il 04.10.2022 emessa dal
Tribunale di Napoli all'esito del giudizio RG n. 7566/2022;
4. Rigetta ogni altra domanda delle parti;
5. Condanna a corrispondere a favore della IG.ra le spese processuali Controparte_1 Parte_2 liquidate, per l'intero, in € 4.358,00, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 21 Novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott.ssa Maura Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maura Mancini Presidente dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3879 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), con l'avv. LANDI MONICA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21 Novembre 2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
La IG.ra ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentir modificare la sentenza Parte_2 di divorzio dal marito , nel senso di disporre l'affido super esclusivo dei minori Controparte_1 Per_1
e (nati a Napoli il 24.06.2016) alla stessa ricorrente, già madre affidataria e Persona_2
collocataria, con autonomo potere di decisione sia sulle questioni ordinarie che straordinarie, confermare l'assegno di mantenimento dei minori già previsto in sede di divorzio e condannare il resistente a rimborsare alla madre la somma di €1628,14 a titolo di spese straordinarie nella misura del 50% , sostenute per intero dalla madre per una somma totale pari ad €3256,28;
La ricorrente chiedeva altresì la condanna del sig. al versamento alla stessa delle somme a CP_1
titolo di arretrati degli assegni familiari percepiti per i minori, nonché degli importi degli assegni familiari percepiti attualmente dal sig. CP_1
A fondamento della domanda deduceva l'assoluta assenza paterna dalla vita dei minori, atteso che il padre, a far data dal 15.07.2021, non aveva più effettuato alcuna visita, chiamata o videochiamata ai bambini, azzerando completamente i contatti;
la stessa ricorrente asseriva che i minori stavano subendo pregiudizio per tale comportamento del padre, posto che, in assenza di firma congiunta dei genitori, agli stessi erano precluse sia le attività sportive, sia quelle ludico-ricreative come ad esempio la partecipazione a gite organizzate dalla scuola.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace.
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente chiedeva autorizzazione urgente ad una operazione di circoncisione e ad intervento chirurgico prescritto al minore , resosi necessario Per_2
nelle more del deposito del ricorso, stante la mancata risposta del padre, cui la necessità ed urgenza dell'operazione era stata comunicata con raccomanda.
Il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia del resistente ed in via provvisoria e urgente, stante la contumacia del padre ed il disinteresse nella vita del minore, che rischiava di pregiudicarne la salute, affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, attribuendole la facoltà di adottare le decisioni anche di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli, escluse le questioni di fondamentale importanza quali residenza e religione per cui permaneva l'obbligo del consenso paterno.
Il Giudice Istruttore attribuiva alla madre l'ulteriore facoltà di decidere in via esclusiva le questioni di natura sanitaria, fissava poi udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. all'esito della quale, sentita la precisazione delle conclusioni spiegata da parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di affido super-esclusivo avanzata da parte ricorrente è fondata e merita pertanto totale accoglimento rilevandosi come, dal contegno processuale assunto dal resistente, non si possa non constatare un totale disinteresse del resistente nei confronti dei propri figli minori.
Tale disinteresse appare quanto mai grave a fronte del pericolo alla salute corso dal piccolo , Per_2
necessitante di intervento medico urgente da effettuarsi previo consenso di entrambi i genitori, posto che anche innanzi a tale circostanza urgente, improrogabile e necessaria il resistente è rimasto totalmente silente.
Il comportamento paterno, che, come acclarato, può arrecare pregiudizi anche gravi ai minori, giustifica pertanto un regime di affidamento super-esclusivo in capo alla madre già collocataria, con ampio potere e discrezionalità di decisione sia sulle questioni ordinarie sia per quelle straordinarie nell'interesse dei minori.
Quanto al contributo al mantenimento ritiene il Collegio di confermare quanto già previsto in sede di divorzio laddove era previsto, a carico del resistente, un assegno pari ad €500,00 da versare alla IG.ra entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie Pt_2
sostenute per i minori identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Infine le domande avanzate dalla ricorrente che vorrebbe la rifusione degli arretrati maturati per l'omesso versamento delle spese straordinarie sostenute per intero dalla stessa nonché per l'omesso versamento degli arretrati assegni familiari percepiti dal resistente sono inammisibili in questa sede.
Infatti l'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito di un'azione, quale quella di modifica delle condizioni di divorzio dei coniugi, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla prima (principio espresso in Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001).
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone la modifica della Sentenza n. 8692/2022 pubbl. il 04.10.2022 emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio RG n. 7566/2022 stabilendo l'affido super esclusivo dei minori e Per_1 Per_2
alla madre IG.ra con attribuzione alla stessa del potere di adottare tutte le
[...] Parte_2 decisioni sia ordinarie che straordinarie relative alla vita dei minori;
2. Conferma l'obbligo del padre IG. di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando alla madre IG.ra la somma di Euro 500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, oltre rivalutazione Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
3. Ferme le altre condizioni già statuite dalla Sentenza n. 8692/2022 pubbl. il 04.10.2022 emessa dal
Tribunale di Napoli all'esito del giudizio RG n. 7566/2022;
4. Rigetta ogni altra domanda delle parti;
5. Condanna a corrispondere a favore della IG.ra le spese processuali Controparte_1 Parte_2 liquidate, per l'intero, in € 4.358,00, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 21 Novembre 2024
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
Dott.ssa Maura Mancini