Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4479 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti dall' Avv. Vincenzo Coraggio del Foro di
Napoli, con studio ivi alla via Santa Teresa degli Scalzi n. 156D, presso cui elettivamente domicilia
Attore
CONTRO
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti Stefano Bouché e Aristide Pirolo in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Jacopo Torello n.42 presso lo studio dell'avv.to Marcello Brancaccio
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, l'ingegnere
[...]
chiedendo di: “accertare per tutti i motivi indicati nel Controparte_1
presente atto di citazione l'inesatto e colpevole inadempimento dell'
Ingegnere e per l'effetto : • verificare l'errore Controparte_1
commesso dal c.t.u. del in Parte_2
ragione delle omissioni compiute ai fini della individuazione dell'indicato cespite acquistato dal signor e del quale Parte_1
non ha mai potuto goderne per i motivi esposti in citazione;
. • condannare lo stesso Ing. a risarcire l' a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno per quella somma, anche diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che potrà essere determinata anche in via equitativa dal Giudice Competente, quantificata nel minimo in €.25.822,23 o in quell'eventuale diverso importo massimo, già indicato nell'atto introduttivo notificato
l'11.03.2021 che qui si richiama, oltre gli interessi decorrenti dal
21/11/2002 sino al saldo e comprensiva di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, o comunque a quella diversa somma, che sarà accertata in corso di causa, anche sulla base della documentazione probatoria che si esibirà, e comunque ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Con
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vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cassa”.
In fatto, esponeva: - che, in data 21/11/2002, con decreto di trasferimento del Tribunale Fallimentare di Napoli, 7° sezione civile, nella procedura fallimentare “ aveva Parte_3 Pt_4
acquistato il cespite sito nel Comune di Tortora (CS), posto alla via
Provinciale, all'altezza di via Poiarelli, con accesso dalla scala B, salendo al 2° piano a sinistra, da dove si accede all'appartamento insito sul piano attico, distinto con il numero 6 della scala B, con annessa terrazza a livello sovrastante e composto da tre stanze ed accessori, confinate con l'appartamento n.5 della scala B e con spazio condominiale da tre lati, di circa mq 85; - che il predetto cespite acquistato dalla procedura fallimentare, chiusa poi a seguito di avvenuto riparto finale, era assistito e garantito dal , in quanto Parte_5
immobile “ricompreso nella massa attiva fallimentare” e proveniente dal complesso dei beni pignorati dall'indicato istituto alla Parte_3
ed era individuato dalla Nota di trascrizione della sentenza
[...]
dichiarativa di fallimento del 12.03.1998 (Fallimento della Parte_3
ai nn. 5314 / 4432, nonché, della Nota di Trascrizione del
[...]
Pignoramento Immobiliare proposto dal del Parte_5
12.09.1991 ai nn.19181 / 16254; - che il complesso dei beni della fallita originava dalla nota di trascrizione dell'atto di Parte_3
acquisto del terreno edificabile (trascritto ai nn. 65740 / 9706 dal notaio dott. compiuto dalla ancora Per_1 Controparte_2
in bonis nei confronti dell'originario dante causa, indicato come
“terreno confinante con strada provinciale per Tortora, proprietà aliena dei venditori e e stradina interpoderale”, così Per_2 Per_3 individuata l'area edificabile con l'orientamento spaziale, su cui poi erano state edificate le palazzine con i detti immobili poi acquisiti al fallimento;
- come da nota di trascrizione del pignoramento del Credito
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Fondiario nr. 19181 / 16254 del 12 settembre 1991, precisamente
“Quadro D”, sull'area originaria erano state costruite delle palazzine con appartamenti poi successivamente pignorati nel numero complessivo di
“10” unita' ripartite su tre scale A, B e C, successivamente trasferite coattivamente al ed Parte_6
interessati dalla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- che il confronto tra le note di trascrizione evidenziava che egli aveva acquistato dal Tribunale di Napoli - il bene immobile individuato al “ nr.
9 - Quadro D” della nota di trascrizione del richiamato verbale di pignoramento e precisamente : “… 9) Appartamento sito al piano attico, distinto con il numero 6 della scala B, con annessa terrazza a livello sovrastante. Composto da Tre stanze ed accessori , confinante con appartamento n.5 della scala B e con spazio condominiale da tre lati…”; - che il predetto acquisto, avvenuto innanzi al Tribunale di
Napoli – sezione fallimentare tramite vendita concorrenziale, non era stato seguito da conforme trascrizione di quanto indicato nel decreto di trasferimento che individuava il cespite appena descritto, facente parte del lotto di vendita fallimentare nr. ”3” perché difforme rispetto all'atto di provenienza di cui al richiamato verbale di pignoramento, per cui la nota di trascrizione del cespite acquistato non era conforme alla sua originaria consistenza e provenienza, cioè a quella indicata dal Credito
Fondiario nel pignoramento;
- che, poiché dal Quadro “D” della nota di trascrizione del verbale di pignoramento della banca creditrice (mutuo fondiario – creditore della fallita per averne Parte_3 finanziato l'opera edificatoria) risultavano “10” appartamenti pignorati da vendere, riportati poi, in modo incompleto dalla curatela nella successiva nota di trascrizione della sentenza di fallimento del 6.7.1995 trascritta ai nn.rr. 5314 / 4432, risultava evidente che l'ultimo bene immobile venduto in sede fallimentare e poi acquistato dall'attore
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era il “ nr.9 della nota di trascrizione del cespite Parte_1
pignorato” oggetto della ultima vendita fallimentare (lotto di vendita nr.
3), individuato al “ quadro D ” : “… Appartamento sito al piano attico, distinto con il numero 6 della scala B, con annessa terrazza a livello sovrastante. Composto da Tre stanze ed accessori , confinante con appartamento n.5 della scala B e con spazio condominiale da tre lati…”, e valutato con valore maggiore rispetto agli altri cespiti della procedura;
- che lo stesso cespite non risultava trascritto regolarmente a favore dell' , acquirente a “non domino”, pur essendone Pt_1
aggiudicatario e proprietario, come avrebbe dovuto essere, in ragione di una discrepanza della sua consistenza rispetto al richiamato atto di provenienza ed al relativo sub di incidenza (cfr.: verbale pignoramento del mutuo fondiario garantito dalla banca creditrice ed oggetto della vendita trascritto ai nn.rr. 19181 / 16254 del 12/9/1991), per cui il cespite non coincideva nè per estensione, né per confini;
- che la perizia giurata del proprio tecnico di fiducia, a firma dell' Ing. Persona_4
aveva evidenziato un “errore di accatastamento e di trascrizione nei sub richiamati” e nei “confini immobiliari”, per la evidente non coincidenza dei confini reali tra il cespite da egli acquistato e quello poi “dichiarato” nel successivo decreto di trasferimento emesso dal tribunale di Napoli in data 22.11.2002, la non coincidenza dei confini dichiarati nell'atto di acquisto a non domino, il decreto di trasferimento, rispetto a quanto indicato nella nota di trascrizione di provenienza della
[...]
poi successivamente fallita, nonche' dal richiamato Controparte_2
atto di pignoramento eseguito sui detti cespiti dal credito fondiario;
- che l'immobile acquistato in sede fallimentare, sulla base della nota di trascrizione e di provenienza del creditore fondiario, era privo di qualunque servitù (cfr. 12.09.1991 AI NN.19181 / 16254) ed aveva un solo terrazzo a livello, l'unico esistente nell'indicato edificio dove è
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insito il bene, valutato nell'ordinanza di vendita, con un prezzo di Lire
51.000.000 superiore agli altri, proprio per le maggiori dimensioni in mq e l'esistenza di un terrazzo a livello: - che l'acquisto “a non domino” aveva prodotto, oltre alla confusione in ordine all'acquisto effettuato,
l'erronea individuazione dei richiamati “sub” catastali, l'erronea indicazione dei “confini” sull'atto di acquisto “a non domino”, l'erronea individuazione dei “metri quadri“ di estensione dell'immobile acquistato, che in alcun modo si associavano alla nota di provenienza del pignoramento trascritta dal creditore fondiario e ricevuta, successivamente, con i beni immobili dal Fallimento indicato;
- che il
CTP ing. veva individuato la proprietà dell' attore con Persona_4
Cont i confini ad “ con appartamento interno 5, ad OVEST con la proprietà , a NORD con strada provinciale per Tortora, a SUD Per_5
con corte condominiale e strada provinciale”; - che l'origine di tutti questi mali, errori, incongruenze e disavventure, nonostante avesse pagato ben 51.000.000 di Lire ostativi al subingresso nel possesso dell'immobile acquistato, erano da attribuire alla errata perizia del redatta dal C.T.U. ing. - che, l'indicazione Parte_2 Controparte_1
errata dei confini che il C.T.U. derivava dall'approssimazione CP_1 dell'attività compiuta senza recarsi sui luoghi a constatare l'esatto orientamento spaziale dei beni immobili, o l'incapacità comunque di individuare con esattezza i confini del cespite poi acquistato;
- che era stata presentata denuncia-querela sui fatti e le circostanze narrate, avendo il C.T.U. del Fallimento occultato, agli organi fallimentari, fatti e circostanze necessitanti di maggiori approfondimenti per l'individuazione del cespite da vendere in sede fallimentare e poi da egli acquistato cui la Procura della Repubblica di Napoli, con decreto del
24.6.2020, aveva chiarito che il querelante doveva affrontare la questione denunciata in sede civile;
- che l'immobile acquistato in sede
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fallimentare dall' non era conforme per un solo confine Parte_1
con la detta nota di provenienza del Creditore Fondiario né per estensione in mq e di cui non aveva ottenuto il possesso materiale dalla curatela fallimentare;
- che sussisteva la responsabilità del tecnico estimatore qui convenuto ing. avendo egli commesso un errore CP_1 grave, avendo il cespite da egli acquistato un'altra collocazione spaziale ed una diversa estensione e/o suddivisione interna diversa, non rinvenendosi la prevista estensione di mq 85 e stante l'assenza del terrazzo a livello;
- che, come tecnico nominato dal Tribunale, egli era responsabile del contenuto della perizia e delle relative verifiche documentali, dovendo compiere tutte le attività necessarie per individuare con precisione il bene da vendere e conseguentemente permetterne la vendita, in sede della procedura fallimentare, osservando il criterio della diligenza media, anche detta “del buon padre di famiglia”.
Si costituiva nel giudizio l'ingegnere contestando l'avversa CP_1
pretesa deducendo: - l'improcedibilità della domanda per non aver esperito il tentativo di negoziazione assistita;
- la nullità delle domanda;
- l'avvenuta prescrizione dell'avversa pretesa e, comunque, la sua infondatezza. Pertanto, chiedeva, costituendosi: “1) in via preliminare disporre tutti i provvedimenti di legge all'uopo necessari in materia di procedimento di negoziazione assistita, procedimento di mediazione, nullità dell'atto di citazione per mancanza dei termini a comparire nell'atto di citazione originario, nonché prescrizione del credito vantato da parte attorea;
2) nel merito rigettare l'avversa domanda per tutte le ragioni esposte in narrativa e quindi per tutto quanto argomentato, rilevato e documentato;
3) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che nulla è dovuto dall'ing. al signor Controparte_1 [...]
per le richieste di cui è giudizio;
4) condannare il sig. Pt_1 Pt_1
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ESPOSITO al pagamento di spese e competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali di giudizio, anche con valutazione ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., con distrazione favore dei procuratori costituiti, dichiaratasi anticipatari”.
Espletato il procedimento di negoziazione assistita, come disposto alla prima udienza, e concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., le parti così concludevano come segue:
- l'attore: “precisando preliminarmente che il signor ha Parte_1
depositato nell'ultimo verbale di precisazione delle conclusioni del
5.11.2024, il verbale della PS di Praia a Mare del giugno 2024, dal quale risulta attualmente la difficoltà da parte della PS di accedere ai beni contesi, sebbene gli stessi siano correttamente individuati, e ben riconoscibili. Ad ogni modo precisa le seguenti richieste finali : 1)
l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate in corso di giudizio, che qui si reiterano, come già indicate in citazione e nelle memorie 183 depositate. 2) nel merito si reiterano tutte le richieste di cui all'atto di citazione introduttivo e rispettosamente se ne chiede l'accoglimento. 3)
S'impugnano le avverse note a trattazione scritta della controparte ed il relativo contenuto, ci si oppone alle stesse, e si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Tutto ciò qui esposto in fatto e in diritto la difesa di parte attrice, insiste per il rigetto delle eccezioni, domande ed avverse istanze anche istruttorie delle controparte, conclude per l'accoglimento del proprio atto introduttivo, vinte le spese”;
- il convenuto: “ 1) nel merito rigettare l'avversa domanda per tutte le ragioni esposte in narrativa e quindi per tutto quanto argomentato, rilevato e documentato, ivi compresa la fattispecie rilevata di prescrizione del credito vantato da parte attorea;
2) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, che nulla è dovuto dall'ing. CP_1
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VERRONE al signor per le richieste di cui è giudizio;
Parte_1
3) condannare il sig. al pagamento di spese e Parte_1
competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali di giudizio, anche con valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96
c.p.c. per la temerarietà della lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratasi anticipatari, ai sensi”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Esperita la preliminare condizione di procedibilità della domanda di cui all'avvenuto tentativo di negoziazione assistita, deve darsi atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, riguardando le predetti condizioni dell'azione la astratta titolarità della pretesa, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito.
Tanto premesso in rito, venendo al merito, va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria come avanzata dall'attore.
L'attore, come da conclusioni formulate sin dall'atto di citazione, ha richiesto accertarsi “l'inesatto e colpevole inadempimento” dell'ingegnere convenuto consistente nei prospettati errori e nelle ritenute omissioni del professionista, quale C.T.U. del , Parte_2
nell'individuazione del cespite per cui è causa che gli avrebbero impedito di entrarne in possesso e goderne, per cui egli ha, introducendo il presente giudizio, chiesto la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Egli, pertanto, prospetta che l'inosservanza della diligenza professionale dell'ingegnere gli avrebbe causato dei danni, di cui chiede CP_1
ristoro economico.
Al riguardo, va rimarcato che il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di
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responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione. (Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8496).
Il titolo di responsabilità invocabile nella presente fattispecie è, quindi, quella di natura extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c., per cui deve applicarsi il relativo regime prescrizionale, ex all'art.2947 c.c., di cinque anni dal verificarsi dal fatto.
Al riguardo, deve ricordarsi che, è vero che in tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla
“effettiva verificazione” del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio. (Cass. Sez. 3, 14/03/2024, n. 6947) ma, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Cass. Sez. 3, 12/06/2023, n. 16631).
Orbene, la vicenda per cui è causa trae origine dal decreto di assegnazione risalente al 26.11. 2002 per cui è da quella data che l'attore ha avuto l'astratta conoscibilità dei riferiti errori nella difformità del cespite assegnatogli.
Tuttavia, non risultano atti interruttivi della prescrizione della pretesa
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risarcitoria, ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Invero, dalla documentazione allegata dall'attore, non si rinviene alcuna sua formale contestazione alla procedura fallimentare o all'ingegnere riguardo alla riferita CP_1
difformità ed erronea individuazione del cespite assegnatogli, neanche dopo l'allegata ordinanza del G.E. del Tribunale di CP_4 dell'08/18.10.2012 ( che disponeva che l'ufficiale giudiziario, anche attraverso un tecnico da esso scelto, individuasse l'ubicazione dell'appartamento da rilasciare esclusivamente sulla base del decreto del giudice fallimentare del 2002) e la pur menzionata perizia giurata dell'ingegnere el 05.09.2014. Per_4
Pertanto, deve ritenersi che l'attore abbia avuto contezza della erronea individuazione del cespite assegnatogli sin dal 2014, a seguito della perizia giurata del suo CTP ingegnere e, quindi, dalla data della Per_4
stessa deve computarsi il termine prescrizionale di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c. e da quella data devono ricercarsi atti interruttivi della prescrizione, ai sensi della norma citata, che, tuttavia, non è dato ritrovare nella documentazione allegata dall'attore.
Del tutto irrilevante è la circostanza che egli abbia prodotto nota della
Legione Carabinieri di Praia a Mare del giugno 2024 relativa alla rinvenuta presenza di terze persone nell'appartamento per cui è causa
(“solo a distanza di oltre venti anni” dall'acquisto, come pur evidenziato dal Comandante), riguardando essa pretesa del tutto diversa da quella qui azionata, costituendo la causa petendi del presente procedimento la riferita inosservanza delle regole di diligenza professionale da parte del perito nominato non, invece, azione di rilascio del cespite.
La rinvenuta prescrizione della pretesa azionata costituisce condizione preliminare ed assorbente alla valutazione del merito.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri ed i valori medi (salvo che per la fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria) di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento nello scaglione “cd. indeterminabile - complessità bassa”; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
A seguito del regolamento delle spese di lite si ritiene sussistano le condizioni per una pronuncia di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
a carico di Parte_1
Va, infatti, sicuramente stigmatizzato il contegno processuale dell'attore che ha introdotto (nel 2021) un giudizio risarcitorio per responsabilità aquiliana per fatti risalenti ad oltre venti anni prima (se si considera il decreto di assegnazione del 2002) o, comunque a circa sette anni prima
(se si considera la perizia giurata su cui fa affidamento e fonda l'avversa
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responsabilità del 2014) senza, tuttavia, allegare idonea documentazione a sostegno della sussistenza di validi atti interruttivi.
Tale condotta va decisamente condannata, costituendo un chiaro abuso dello strumento processuale, in totale dispregio di ogni principio di diligenza e buona fede, comportante evitabili dispendi e costi di energie, sia per le parti coinvolte sia per l'amministrazione della giustizia.
Ad avviso dello scrivente magistrato risultano integrate, pertanto, le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c. per una condanna per lite temeraria dell'attore il cui comportamento processuale deve essere biasimato per quanto sopra evidenziato ossia nell'uso pretestuoso, defatigatorio e spregiudicato dello strumento processuale, avendo chiesto ed insistito nel richiedere la condanna a titolo risarcitorio, senza allegare puntuali atti interruttivi della prescrizione nel contempo maturata.
Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza della infondatezza della domanda e della eccezione ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione (in tal senso, da ultimo Cassazione
n. 24649/2019). Nel caso di specie si evince, ad avviso dello scrivente, la mala fede della parte attrice che, stante il contegno processuale sopra descritto e rivelatore della protervia nell'utilizzo pretestuoso degli strumenti e dei mezzi del processo, è tale da integrare il requisito psicologico richiesto per la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., che va qui riconosciuta.
Va pertanto, inflitta a carico dell'attore la sanzione di cui Parte_1
alla disposizione citata – nella misura, ritenuta equa ai sensi dell'art. 1226 c.c., pari al decuplo del contributo unificato del presente giudizio - proprio in ragione della condotta processuale sopra rilevata e dell'elemento soggettivo riscontrato e richiesto anche in caso di
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condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. la quale presuppone, come di recente precisato dalla Suprema Corte, l'accertamento di un fatto illecito, qual è l'"abuso del processo" ed il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa. (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7901 del 30/03/2018).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA prescritta la pretesa risarcitoria;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
[...]
€.6.713,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, da distrarre ai procuratori costituiti Avv. Stefano Bouché Avv. Aristide Pirolo per dichiarato anticipo;
3) CONDANNA al pagamento, nei confronti di Parte_1 CP_1
, di una somma pari al decuplo del contributo unificato del
[...] presente giudizio r.g.n. 4479/2021, ai sensi dell'art. 96, terzo comma,
c.p.c.;
Così deciso in Aversa il 28/05/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)