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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2015/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nata il [...], a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
OR RI, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._2 in Catanzaro (CZ), Viale Magna Grecia n. 249, in forza della procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...], a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
EN IN LL (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._4 in Catanzaro (CZ), alla via A. Turco n.27/A, giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 21 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 24 aprile 2024, adiva il Tribunale di Catanzaro, Parte_1 presentando ricorso cumulativo per separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.
Premetteva di aver contratto matrimonio con , il 7 giugno 1992, a Borgia (CZ), e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli (03.05.1993) e (08.12.1998), ad oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed autonomi economicamente.
Rappresentava che, negli ultimi anni, il rapporto tra i coniugi si era via via incrinato, tanto da rendere impossibile la convivenza sotto lo stesso tetto, ciò a causa del comportamento aggressivo del marito, il quale, in più occasioni, poneva in essere, nei confronti della moglie, una condotta violenta, determinata da una esasperata forma di gelosia nei confronti della moglie.
Per tali gravi violazioni dei diritti nascenti dal matrimonio posti in essere dal coniuge, chiedeva la separazione giudiziale con addebito al resistente e, stante il suo stato di disoccupazione e la più favorevole situazione economica del coniuge, dipendente della società Ferrovie della Calabria s.r.l., di onerare il medesimo alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, nella misura non inferiore a € 400,00, contestualmente chiedendo anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 17 giugno 2024 si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi e chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di mantenimento, poiché non vi erano i presupposti.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. del 1° luglio 2024, il giudice dott. Faccenda
Liberato, disponeva in via temporanea ed urgente nel modo seguente:
- “autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- dispone l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del coniuge , pari a complessivi € 350,00 mensili, da rivalutarsi Parte_1 periodicamente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024;
- rigetta le istanze istruttorie;
- dichiara inammissibili le domande patrimoniali formulate dalla ricorrente;
- ordina alle parti di depositare la documentazione indicata nell'art. 473 bis.12, comma 3, cod. proc. civ. entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- fissa l'udienza del 21 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione sulla domanda di separazione e quelle ad essa connesse, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473 bis.28 cod. proc. civ.;
Pag. 2 di 5 - dispone, sin da ora, la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine per il loro deposito fino a tale data”.
Nelle more del procedimento, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo, allegato in atti, e di voler convertire la procedura da giudiziale a consensuale.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
1) Autorizzare i coniugi a vivere definitivamente separati con reciproco rispetto,
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Controparte_1 Parte_1 concordatario contratto in data 7 giugno 1992, iscritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Borgia, Atto numero 7, parte 2, Serie A).
3) Disporre a carico del sig. di corrispondere un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del coniuge , pari a complessivi € 300,00 mensili, da rivalutarsi Parte_1 periodicamente gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate BAN: Parte_1
[...]EM001406458 Banca Sella;
4) La casa familiare sita in Borgia in via Giovanni XXIII, terza traversa n.1, già di proprietà della sig.ra , rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_1
5) Il sig. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Controparte_1
Volkswagen Polo, targata FJ 017 JC, in favore della ex moglie , Parte_1
6) Il sig. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà in favore del figlio sig. Controparte_1
, del motociclo Honda Hornet targato BH 80883; Parte_2
7) Dichiarare contestualmente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
8 Disporre a carico del sig. ed a favore dell'avente diritto sig.ra Controparte_1 Parte_1
, la quota del 40% del TFR maturato dal sig. relativa agli anni nei quali il
[...] Controparte_1 rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, nello specifico dal 7 giugno 1992 al 31 dicembre
2023.
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) La sig.ra , esclusivamente in un'ottica transattiva, si assume 1impegno per Parte_1
l'udienza del 20 novembre 2024 di rimettere la querela presentata nei confronti del sig. denuncia per la quale il sig. è imputato nel Controparte_1 Controparte_1 giudizio penale n. 328/2024 R.G.N.R. presso il Tribunale di Catanzaro.
Pag. 3 di 5 Dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza del 21.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, e, all'esito, il giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Pag. 4 di 5 Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dà atto della volontà da delle parti di non volersi riconciliare;
2) autorizza le parti a vivere separatamente;
3) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata il [...], a [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F.: ), nato il [...], a [...], che CP_1 C.F._3 contrassero matrimonio in data 7.06.1992, a Borgia (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1992, n. 7, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2015/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nata il [...], a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
OR RI, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._2 in Catanzaro (CZ), Viale Magna Grecia n. 249, in forza della procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato il [...], a [...] e Controparte_1 C.F._3 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
EN IN LL (C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._4 in Catanzaro (CZ), alla via A. Turco n.27/A, giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 21 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 24 aprile 2024, adiva il Tribunale di Catanzaro, Parte_1 presentando ricorso cumulativo per separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.
Premetteva di aver contratto matrimonio con , il 7 giugno 1992, a Borgia (CZ), e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli (03.05.1993) e (08.12.1998), ad oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed autonomi economicamente.
Rappresentava che, negli ultimi anni, il rapporto tra i coniugi si era via via incrinato, tanto da rendere impossibile la convivenza sotto lo stesso tetto, ciò a causa del comportamento aggressivo del marito, il quale, in più occasioni, poneva in essere, nei confronti della moglie, una condotta violenta, determinata da una esasperata forma di gelosia nei confronti della moglie.
Per tali gravi violazioni dei diritti nascenti dal matrimonio posti in essere dal coniuge, chiedeva la separazione giudiziale con addebito al resistente e, stante il suo stato di disoccupazione e la più favorevole situazione economica del coniuge, dipendente della società Ferrovie della Calabria s.r.l., di onerare il medesimo alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, nella misura non inferiore a € 400,00, contestualmente chiedendo anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 17 giugno 2024 si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di Controparte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi e chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di mantenimento, poiché non vi erano i presupposti.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. del 1° luglio 2024, il giudice dott. Faccenda
Liberato, disponeva in via temporanea ed urgente nel modo seguente:
- “autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- dispone l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del coniuge , pari a complessivi € 350,00 mensili, da rivalutarsi Parte_1 periodicamente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2024;
- rigetta le istanze istruttorie;
- dichiara inammissibili le domande patrimoniali formulate dalla ricorrente;
- ordina alle parti di depositare la documentazione indicata nell'art. 473 bis.12, comma 3, cod. proc. civ. entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- fissa l'udienza del 21 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione sulla domanda di separazione e quelle ad essa connesse, assegnando alle parti i termini di cui all'art.
473 bis.28 cod. proc. civ.;
Pag. 2 di 5 - dispone, sin da ora, la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine per il loro deposito fino a tale data”.
Nelle more del procedimento, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo, allegato in atti, e di voler convertire la procedura da giudiziale a consensuale.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
1) Autorizzare i coniugi a vivere definitivamente separati con reciproco rispetto,
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Controparte_1 Parte_1 concordatario contratto in data 7 giugno 1992, iscritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Borgia, Atto numero 7, parte 2, Serie A).
3) Disporre a carico del sig. di corrispondere un assegno di mantenimento in Controparte_1 favore del coniuge , pari a complessivi € 300,00 mensili, da rivalutarsi Parte_1 periodicamente gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico bancario intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate BAN: Parte_1
[...]EM001406458 Banca Sella;
4) La casa familiare sita in Borgia in via Giovanni XXIII, terza traversa n.1, già di proprietà della sig.ra , rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_1
5) Il sig. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Controparte_1
Volkswagen Polo, targata FJ 017 JC, in favore della ex moglie , Parte_1
6) Il sig. si impegna ad effettuare il passaggio di proprietà in favore del figlio sig. Controparte_1
, del motociclo Honda Hornet targato BH 80883; Parte_2
7) Dichiarare contestualmente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
8 Disporre a carico del sig. ed a favore dell'avente diritto sig.ra Controparte_1 Parte_1
, la quota del 40% del TFR maturato dal sig. relativa agli anni nei quali il
[...] Controparte_1 rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, nello specifico dal 7 giugno 1992 al 31 dicembre
2023.
9) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10) La sig.ra , esclusivamente in un'ottica transattiva, si assume 1impegno per Parte_1
l'udienza del 20 novembre 2024 di rimettere la querela presentata nei confronti del sig. denuncia per la quale il sig. è imputato nel Controparte_1 Controparte_1 giudizio penale n. 328/2024 R.G.N.R. presso il Tribunale di Catanzaro.
Pag. 3 di 5 Dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza del 21.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, e, all'esito, il giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Pag. 4 di 5 Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dà atto della volontà da delle parti di non volersi riconciliare;
2) autorizza le parti a vivere separatamente;
3) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nata il [...], a [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F.: ), nato il [...], a [...], che CP_1 C.F._3 contrassero matrimonio in data 7.06.1992, a Borgia (CZ), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 1992, n. 7, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
5) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
6) spese al definitivo.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
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