Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 3031
CASS
Sentenza 15 febbraio 2005

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Massime1

La sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 cod. civ.

Commentario1

  • 1Sulla legittimazione passiva dell’avallante: la sentenza del Tribunale di Lecce.
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 luglio 2025

    Il Tribunale di Lecce, con la recentissima sentenza in oggetto, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda, dichiarando la legittimazione passiva dell'avallante, ricollegandosi al principio della Cassazione in materia, per cui «la sottoscrizione di un assegno bancario (o di una cambiale) per avallo comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, […] non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 3031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3031
Data del deposito : 15 febbraio 2005

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