Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
La sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 cod. civ.
Commentario • 1
- 1. Sulla legittimazione passiva dell’avallante: la sentenza del Tribunale di Lecce.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 luglio 2025
Il Tribunale di Lecce, con la recentissima sentenza in oggetto, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda, dichiarando la legittimazione passiva dell'avallante, ricollegandosi al principio della Cassazione in materia, per cui «la sottoscrizione di un assegno bancario (o di una cambiale) per avallo comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, […] non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NT, RI OL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso l'avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OSCAR PODDA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
EN NT RI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 300/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 02/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2004 dal Consigliere Dott. Gianfranco GUARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato MAGRONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso par il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 marzo 1990 e, rispettivamente, il 30 marzo 1990 RI RE TI, assumendo di essere creditrice nei confronti di UI TO e UI OL dell'importo di L. 20.000.000 in forza di un assegno emesso dal primo in data 19 maggio 1996 e girato dal secondo all'attrice, conveniva in giudizio i predetti chiedendone la condanna, in via tra loro solidale, al pagamento di L. 20.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda avversaria, contestandone la fondatezza ed eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione cartolare. Con sentenza del 7 febbraio - 30 settembre 1996 il Tribunale di Milano, ritenuto che l'assegno fosse comunque utilizzabile come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., accoglieva la domanda dell'attrice; e la decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 6 dicembre 2000 - 2 febbraio 2001 contro la quale UI TO e UI OL hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria successiva.
Non ha svolto difese la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo TO UI ha dedotto errata applicazione degli artt. 1988, 1937 c.c., 30 della l. ass., nonché vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello di Milano ha ritenuto che l'assegno costituisse promessa di pagamento a favore dell'attrice, trascurando di considerare che il titolo non conteneva alcuna promessa di pagamento o ricognizione di debito in favore della RE e che la firma di avallo emessa da UI TO a garanzia della girata del AT OL aveva natura meramente cartolare con la conseguenza che, una volta prescritta l'azione cartolare, identica sorte non poteva non toccare all'avallo.
Con il secondo motivo UI OL ha dedotto errata applicazione dell'art. 1988 c.c. e vizio di motivazione avendo la Corte d'appello di Milano trascurato di considerare che la girata era stata fatta in bianco e che, conseguentemente, essa non poteva valere come riconoscimento di debito.
Con il terzo motivo i ricorrenti hanno infine dedotto errata applicazione degli artt. 132 e 232 c.p.c. nonché vizio di motivazione, in quanto la notevole entità della somma portata dall'assegno, la "cifra tonda" in esso indicata, la coincidenza tra la data dell'emissione del titolo e quella dell'assunzione di TO UI presso la RE, il lungo tempo intercorso tra l'emissione dell'assegno e l'escussione del medesimo, sono tutti elementi che avrebbero dovuto indurre ad escludere al possibilità di ravvisare nel titolo la natura di uno strumento di pagamento.
Il primo motivo è fondato. L'assegno oggetto del presente giudizio, tratto da TO UI in favore del AT OL, venne poi sottoscritto dallo stesso TO per garanzia della girata di quest'ultimo; ma, pacifico essendo che l'assegno in quanto tale era prescritto, la sottoscrizione in tal modo apposta da UI TO, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, non può valere come promessa di pagamento in favore della RE.
Secondo l'indirizzo costante di questa Corte, infatti, la sottoscrizione per avallo importa che, salva la dimostrazione di una volontà diversa, la garanzia prestata dall'avallante non si estende al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e che la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale. È ben possibile che alla dichiarazione di avallo si affianchi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, tuttavia, l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non e desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità a quanto previsto dall'art. 1937 c.c.. L'utilizzo di una cambiale, priva di valore cartolare in conseguenza della prescrizione, quale promessa di pagamento, implica comunque l'esercizio dell'azione causale e può direttamente riguardare il rapporto tra l'emittente ed il prenditore (o tra il girante ed il suo Immediato giratario), trattandosi, per tali rapporti, di dichiarazioni cartolari che costituiscono adeguato indice dell'esistenza di un sottostante vincolo obbligatorio di vario genere ed alle quali è possibile riconnettere gli effetti previsti dall'art. 1988 c.c.: la migliore dottrina ha posto in evidenza come tale meccanismo non sia, invece, automaticamente applicabile alla dichiarazione per avallo, che non è neutra (nel senso che possa far presumere l'esistenza di un rapporto sottostante di vario tipo), ma qualificata dalla specifica funzione di garanzia, con la conseguenza che, di per sè sola, non può valere come indice di un'obbligazione extracambiaria, la duale in via presuntiva non potrebbe essere che di garanzia, laddove la possibilità di conferire tale oggetto alla presunzione trova il chiaro ostacolo della norma di cui all'art. 1937 c.c.. Ne deriva che, al fine di esercitare l'azione ordinaria (o extracartolare) nei confronti dell'avallante, non e sufficiente un generico richiamo al valore del titolo come ricognizione di debito ed alla conseguente inversione dell'onere probatorio, essendo necessario allegare, per la successiva dimostrazione in corso di giudizio, l'esistenza di un rapporto fideiussorio extracambiario, assunto dall'avallante con espressa manifestazione di volontà (così, tra le altre, Cass. 20 marzo 1997, n. 8990). L'accoglimento del primo motivo comporta, sempre con riguardo a TO UI, l'assorbimento del terzo.
Debbono invece essere rigettati, con riferimento a OL UI, il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Non risulta infatti - quanto al secondo motivo - che nel corso del giudizio di merito sia stato, in alcun modo messa in dubbio, entro i termini di rito, la circostanza che l'assegno fu consegnato alla RE proprio dai ricorrenti e che, conseguentemente, essa era legittimata a far valere il titolo come promessa di pagamento nei confronta di OL UI. Dalla motivazione della sentenza impugnata si desume infatti che la tesi in base alla quale - essendo stata fatta la girata in bianco - incombeva alla RE l'onere di dimostrare di essere il soggetto a cui era stata fatta la premessa di pagamento, venne avanzata dai ricorrenti solo "a partire dalla conclusionale in data 27/11/1998" e, quindi, tardivamente, si che una simile tesi neppure avrebbe potuto essere esaminata dal giudice d'appello. Quanto, poi, al terzo motivo, è di tutta evidenza che per il suo tramite i ricorrenti tendono a sovrapporre le proprie valutai ioni ed il proprio convincimento su quelli accolti dal giudice del merito, sollecitando un indagine ed un riesame dei fatti inammissibili in sede di legittimità.
Consegue da quanto sopra che il primo motivo di ricorso, proposto da TO UI deve essere accolto, con assorbimento nei suoi confronti del terzo motivo di ricorso, mentre con riferimento a OL UI debbono essere invece rigettati il secondo ed il terzo motivo. In relazione al motivo accolto con riguardo a TO UI, la sentenza impugnata deve essere cassata e - ravvisandosi le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. - la domanda proposta da RE TI RI nei confronti dello stesso TO UI deve essere rigettata. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate nel rapporto tra TO UI e RE EN RI, mentre non vi è luogo a pronunciare sulle spese nel rapporto tra quest'ultima e OL RI atteso il mancato svolgimento di attività difensiva di quest'ultima nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso con riferimento a TO UI e, in relazione al motivo accolto, dichiara assorbito il terzo motivo;
con riferimento a OL RI rigetta il secondo ed il terzo motivo;
in relazione al motivo accolto per quanto concerne TO UI, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda proposta da RE TI RI nei confronti di TO UI. Compensa tra TO UI e RE EN RI le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2005