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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3738/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3738/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. MASI ANGELA Parte_1
Per l'avv. BALDI MARIA ANTONIETTA Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3738/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASI ANGELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in C.SO MADONNA DELLA LIBERA N. 36 71012 RODI GARGANICO presso il difensore avv. MASI ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI MARIA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIALE FORTORE N. 8/C 71100 presso il CP_1
difensore avv. BALDI MARIA ANTONIETTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Rodi Garganico, la , in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1
pagina 2 di 5 tempore, al fine di accertare la sua esclusiva responsabilità per i danni subiti dall'attore e, di conseguenza, condannarlo al pagamento di € 10.820,63, salvo ulteriore e maggior danno che sarebbe potuto insorgere in futuro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quella dell'effettivo soddisfo, e spese legali.
In particolare, l'attore rappresentava che, in data 22.05.2020, percorrendo a bordo di uno scooter la S.P.
41 in direzione Rodi Garganico, all'altezza del ristorante “Quo Vado”, uscito dalla curva, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di un materiale liquido e di consistenza oliosa presente sulla carreggiata ed in seguito intervenivano gli operatori del 118 che lo conducevano presso la Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per gli opportuni accertamenti. Riportando lesioni micro permanenti pari al 5%, quantificati in € 8.500,00, e danni al motoveicolo, pari a € 2.820,63, la
, ritenuta responsabile per mancata manutenzione e pulizia della strada, non dava alcun CP_1
seguito alla missiva inviata il 19.08.2020 né formulava una concreta proposta di risarcimento danni.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 200/2021), si costituiva in giudizio con memoria del 07.03.2022 la
, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito, accolta Controparte_1
dal Giudice, il quale, con ordinanza del 16.05.2022, dichiarava la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Foggia, concedendo alle parti termine per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso del 27.06.2022, l'attore ha riassunto il procedimento dinanzi al Tribunale di Foggia, ribadendo le medesime conclusioni.
Fissata udienza per la comparizione delle parti al 08.03.2023, la si è costituita con comparsa CP_1
del 01.03.2023, contestando ogni qualsivoglia responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum e la condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 29.05.2024, si è tenuta l'escussione del teste , citato dall'attore. Testimone_1
All'udienza del 09.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
2. Nel merito, la domanda non è fondata ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
deduce che la sia responsabile per i danni generati Parte_1 Controparte_1 dall'incidente, essendo il materiale liquido ed oleoso, presente sulla carreggiata e causante la caduta,
pagina 3 di 5 sintomo della cattiva manutenzione e pulizia della S.P. 41, di proprietà e sotto custodia dell'Ente.
Giova rammentare che, ai fini di accertarsi una responsabilità ex art. 2051 c.c., tra cosa, evento e danno deve sussistere il nesso di causalità, da determinarsi secondo la regola della causalità adeguata. Il nesso tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la res si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non è una mera circostanza esterna, o neutra, o un elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. A differenza della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 c.c., ai fini dell'ipotesi speciale di cui all'art. 2051 c.c., non occorre l'accertamento di una condotta colposa e la derivazione causale del danno da essa ma si esige soltanto l'accertamento della qualità di custode in capo al convenuto nel giudizio risarcitorio e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita, dovendo dunque il danneggiato fornire la prova del nesso eziologico e dell'esistenza del rapporto di custodia, mentre il custode può andare esente da responsabilità soltanto dimostrando il verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale oppure il caso fortuito, inteso come forza esterna alla quale non sia possibile opporsi ed interruttiva del nesso causale (cfr. Cass. n. 33074/2023; Cass. S.U. n.
20943/2022). La macchia d'olio presente sul manto stradale che abbia causato danni è da qualificarsi quale caso fortuito e, pertanto, elemento idoneo a spezzare il nesso causale tra res custodita e danno- evento, trattandosi non di un vizio costruttivo o manutentivo bensì di un pericolo creato da terzi di cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispondere solo qualora abbia ritardato l'intervento riparatore, e non invece quando la macchia abbia esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile tale operazione. L'Ente custode risulta infatti esente da responsabilità se l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non eliminabili nell'immediatezza, neppure con la più diligente attività manutentiva (cfr. Cass. n. 10643/2012).
Nel caso di specie, lo stesso attore ammette che il sinistro sia avvenuto esclusivamente per una causa non intrinseca alla res custodita, ossia una macchia oleosa e non visibile presente sulla carreggiata, e la ne sarebbe responsabile in quanto avrebbe dovuto porre sin da subito le dovute precauzioni CP_1
ed intervenire per rimuovere il materiale. Tale macchia, presumibilmente di carburante come si legge nella relazione dell'incidente redatta dai Carabinieri di Cagnano Verano e che a rigor di logica ha lasciato un veicolo prima che passasse il a mezzo del proprio scooter, si configura come un Pt_1
elemento consono a spezzare il nesso causale tra res e danno-evento e, conseguentemente, non consente di ascrivere alcuna responsabilità in capo alla , essendo tra l'altro Parte_2 impensabile che il custode possa porre in essere attività manutentiva costante e immediata in un'area così vasta come una strada provinciale.
pagina 4 di 5 L'attore deduce inoltre che dalla relazione dell'incidente emergerebbe che non avrebbe in alcun modo potuto evitare il sinistro a causa dell'andamento curvilineo della strada e della presenza di materiale oleoso non visibile sulla carreggiata. Invero, nel predetto documento, pur risultando che il fondo stradale fosse viscido da liquidi oleosi e la curva non avesse visuale libera, non vi è alcun cenno da parte degli agenti alla mancata possibilità per il di evitare l'incidente per via di tali elementi. Pt_1
Inoltre, l'unico teste escusso citato dall'attore, ha confermato la caduta del a Testimone_1 Pt_1 causa di una macchia d'olio non visibile, pur leggendosi nella relazione dell'incidente che “non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”. Tuttavia, anche se le deduzioni dell'attore e le dichiarazioni del teste corrispondessero alla realtà dei fatti, non rileverebbero a nulla essendo inidonei, come anche lo sarebbe stata una C.T.U., a provare che la macchia fosse presente da così tanto tempo che fosse ragionevolmente esigibile un intervento riparatore da parte della , così risultando essa responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni Controparte_1
subiti dal . Pt_1
Pertanto, alla luce dei suesposti motivi, che consentono a questo Giudice di non pronunciarsi nel merito del quantum debeatur, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta la domanda, in quanto infondata per i motivi di cui sopra;
• per l'effetto, condanna a rimborsare la la somma di € Parte_1 Controparte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 09.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3738/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 9 aprile 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. MASI ANGELA Parte_1
Per l'avv. BALDI MARIA ANTONIETTA Controparte_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3738/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASI ANGELA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in C.SO MADONNA DELLA LIBERA N. 36 71012 RODI GARGANICO presso il difensore avv. MASI ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI MARIA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIALE FORTORE N. 8/C 71100 presso il CP_1
difensore avv. BALDI MARIA ANTONIETTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Rodi Garganico, la , in persona del suo rappresentante legale pro Controparte_1
pagina 2 di 5 tempore, al fine di accertare la sua esclusiva responsabilità per i danni subiti dall'attore e, di conseguenza, condannarlo al pagamento di € 10.820,63, salvo ulteriore e maggior danno che sarebbe potuto insorgere in futuro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quella dell'effettivo soddisfo, e spese legali.
In particolare, l'attore rappresentava che, in data 22.05.2020, percorrendo a bordo di uno scooter la S.P.
41 in direzione Rodi Garganico, all'altezza del ristorante “Quo Vado”, uscito dalla curva, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di un materiale liquido e di consistenza oliosa presente sulla carreggiata ed in seguito intervenivano gli operatori del 118 che lo conducevano presso la Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per gli opportuni accertamenti. Riportando lesioni micro permanenti pari al 5%, quantificati in € 8.500,00, e danni al motoveicolo, pari a € 2.820,63, la
, ritenuta responsabile per mancata manutenzione e pulizia della strada, non dava alcun CP_1
seguito alla missiva inviata il 19.08.2020 né formulava una concreta proposta di risarcimento danni.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 200/2021), si costituiva in giudizio con memoria del 07.03.2022 la
, eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito, accolta Controparte_1
dal Giudice, il quale, con ordinanza del 16.05.2022, dichiarava la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Foggia, concedendo alle parti termine per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso del 27.06.2022, l'attore ha riassunto il procedimento dinanzi al Tribunale di Foggia, ribadendo le medesime conclusioni.
Fissata udienza per la comparizione delle parti al 08.03.2023, la si è costituita con comparsa CP_1
del 01.03.2023, contestando ogni qualsivoglia responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum e la condanna dell'attore alle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 29.05.2024, si è tenuta l'escussione del teste , citato dall'attore. Testimone_1
All'udienza del 09.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
2. Nel merito, la domanda non è fondata ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti.
deduce che la sia responsabile per i danni generati Parte_1 Controparte_1 dall'incidente, essendo il materiale liquido ed oleoso, presente sulla carreggiata e causante la caduta,
pagina 3 di 5 sintomo della cattiva manutenzione e pulizia della S.P. 41, di proprietà e sotto custodia dell'Ente.
Giova rammentare che, ai fini di accertarsi una responsabilità ex art. 2051 c.c., tra cosa, evento e danno deve sussistere il nesso di causalità, da determinarsi secondo la regola della causalità adeguata. Il nesso tra la cosa in custodia e l'evento dannoso sussiste quando la res si inserisce, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non è una mera circostanza esterna, o neutra, o un elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. A differenza della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art. 2043 c.c., ai fini dell'ipotesi speciale di cui all'art. 2051 c.c., non occorre l'accertamento di una condotta colposa e la derivazione causale del danno da essa ma si esige soltanto l'accertamento della qualità di custode in capo al convenuto nel giudizio risarcitorio e la derivazione causale del danno dalla cosa custodita, dovendo dunque il danneggiato fornire la prova del nesso eziologico e dell'esistenza del rapporto di custodia, mentre il custode può andare esente da responsabilità soltanto dimostrando il verificarsi di un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale oppure il caso fortuito, inteso come forza esterna alla quale non sia possibile opporsi ed interruttiva del nesso causale (cfr. Cass. n. 33074/2023; Cass. S.U. n.
20943/2022). La macchia d'olio presente sul manto stradale che abbia causato danni è da qualificarsi quale caso fortuito e, pertanto, elemento idoneo a spezzare il nesso causale tra res custodita e danno- evento, trattandosi non di un vizio costruttivo o manutentivo bensì di un pericolo creato da terzi di cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispondere solo qualora abbia ritardato l'intervento riparatore, e non invece quando la macchia abbia esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile tale operazione. L'Ente custode risulta infatti esente da responsabilità se l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi non eliminabili nell'immediatezza, neppure con la più diligente attività manutentiva (cfr. Cass. n. 10643/2012).
Nel caso di specie, lo stesso attore ammette che il sinistro sia avvenuto esclusivamente per una causa non intrinseca alla res custodita, ossia una macchia oleosa e non visibile presente sulla carreggiata, e la ne sarebbe responsabile in quanto avrebbe dovuto porre sin da subito le dovute precauzioni CP_1
ed intervenire per rimuovere il materiale. Tale macchia, presumibilmente di carburante come si legge nella relazione dell'incidente redatta dai Carabinieri di Cagnano Verano e che a rigor di logica ha lasciato un veicolo prima che passasse il a mezzo del proprio scooter, si configura come un Pt_1
elemento consono a spezzare il nesso causale tra res e danno-evento e, conseguentemente, non consente di ascrivere alcuna responsabilità in capo alla , essendo tra l'altro Parte_2 impensabile che il custode possa porre in essere attività manutentiva costante e immediata in un'area così vasta come una strada provinciale.
pagina 4 di 5 L'attore deduce inoltre che dalla relazione dell'incidente emergerebbe che non avrebbe in alcun modo potuto evitare il sinistro a causa dell'andamento curvilineo della strada e della presenza di materiale oleoso non visibile sulla carreggiata. Invero, nel predetto documento, pur risultando che il fondo stradale fosse viscido da liquidi oleosi e la curva non avesse visuale libera, non vi è alcun cenno da parte degli agenti alla mancata possibilità per il di evitare l'incidente per via di tali elementi. Pt_1
Inoltre, l'unico teste escusso citato dall'attore, ha confermato la caduta del a Testimone_1 Pt_1 causa di una macchia d'olio non visibile, pur leggendosi nella relazione dell'incidente che “non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”. Tuttavia, anche se le deduzioni dell'attore e le dichiarazioni del teste corrispondessero alla realtà dei fatti, non rileverebbero a nulla essendo inidonei, come anche lo sarebbe stata una C.T.U., a provare che la macchia fosse presente da così tanto tempo che fosse ragionevolmente esigibile un intervento riparatore da parte della , così risultando essa responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni Controparte_1
subiti dal . Pt_1
Pertanto, alla luce dei suesposti motivi, che consentono a questo Giudice di non pronunciarsi nel merito del quantum debeatur, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta la domanda, in quanto infondata per i motivi di cui sopra;
• per l'effetto, condanna a rimborsare la la somma di € Parte_1 Controparte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 09.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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