CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 405/24 RG CA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello BRUNO PRESIDENTE Dott.ssa Valeria ALBINO Consigliere Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 594/2023 (R.G. n.1347/2020), emessa dal Tribunale di Massa, datata 2.10.23, pubblicata in data 11.10.23. e mai notificata, promossa da:
, (C.F. ) residente in [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e assistito dall'Avv. Erminia Dell'Amico del Foro di Massa, in forza di apposita delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
APPELLANTE contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentata e assistita dall' Avv. Enrico Scirocco del Foro della Spezia, in forza di P.IVA_1 apposita delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.
APPELLATO contro
Controparte_2
APPELLATA , contumace contro
CP_3
APPELLATO, contumace avente a oggetto: risarcimento del danno. nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, sentite le parti in camera di consiglio, annullare e/o revocare e/o riformare la predetta sentenza nelle parti in cui:
1 1) Dispone che “”.l'accertamento compiuto dal CTU, sorretto da rigoroso criterio scientifico, nel rispetto del contradditorio con i CC.TT.PP. .. puntualmente motivato ed esente da censure di ordine logico, merita di essere posto a fondamento della presente decisione;
dovendosi pertanto disattendere, in quanto priva di giustificazione, l'istanza volta alla rinnovazione di CTU spiegata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni...””
2) Dispone che “”..non sono stati ammessi in ragione della loro evidente genericità ed inconcludenza, facendo essi riferimento al venir meno a seguito del sinistro, di pregresse abitudini di vita (quale quella di praticare passeggiate in compagnia) prive di specifico e significativo rilievo qualificante in funzione della ridetta personalizzazione” e comunque implicanti giudizi non demandabili ai testi (quali l'ottima salute ed il perfetto stato di forma fisica in essere prima dell'evento traumatico ed il successivo cambiamento delle abitudini ed il modo di approcciare la realtà..””
3) RIGETTA le domande proposte da rispettive domande ex art. 96 cpc non Parte_1 sussistendone i presupposti
4) NA l'odierno esponente in solido con e CP_4 Controparte_5
”alla rifusione in favore di delle spese processuali che liquida in
[...] Controparte_1 complessivi € 10.000,00 per esborsi ed anticipazioni .. oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA se dovuti come per legge … pone definitivamente a carico delle parti attrici, in solido tra loro, pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del CTU Dott. con Per_1 decreto depositato in data 21.03.22, agli atti”” E per l'effetto ACCOGLIERE le domande attoree, previa remissione della causa in istruttoria, ripetizione della CTU ed ammissione delle prove per testi come formulate nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, anche accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 1 e 2 c. c.p.c. quindi NARE le parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal
, nonché al pagamento delle spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio.”. Pt_1
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova disattesa ogni contraria istanza eccezione e domanda, In rito: Dichiarare ex art. 331 2° comma cpc l'inammissibilità dell'appello presentato dal Sig. per Pt_1
l'avvenuta mancata integrazione del contraddittorio nei termini perentori fissati ex art. 331 cpc dall'Organo Giudicante con l'ordinanza del 5.2.2025; In via principale: Rigettare l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 594/2023 emessa dal Tribunale di Massa in data 02 ottobre 2023 e pubblicata in data 11 ottobre 2023. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui le doglianze di parte appellante venissero accolte, con conseguente riforma della sentenza di primo grado il comparente espressamente ripropone, a norma e per gli effetti di cui all'art. 346 cpc, le difese e domande tutte avanzate nel giudizio di primo grado ed a tal fine insistono affinché l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, voglia “nel merito: rigettare la domanda di risarcimento del danno ulteriore formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto Pt_1 ed in diritto;
ed in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui fosse accolta la domanda attorea dichiarare la compagnia tenuta a risarcire all'attore soltanto nei limiti di quanto risulterà CP_1 provato in corso di causa decurtate tutte le somme già corrisposte al a titolo di risarcimento Pt_1
e/o indennizzo per il sinistro de quo (compreso quanto ricevuto dall'INAIL)”. In ogni caso
2 Con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimb. forfettario”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 26.3.20, e la società Parte_1 Controparte_6 deducevano che, in data 08.05.2018, il primo, mentre conduceva l'autocarro
[...]
Ducato tg. FE 185 CZ, di proprietà della società sopra indicata, veniva coinvolto in un sinistro stradale in Massa, in via Carducci, con un autoveicolo guidato da di proprietà CP_3 della società ed assicurato da CP_2 Controparte_7
In particolare, gli attori:
- convenivano in giudizio dette Parti per il pieno ristoro dei danni da loro patiti, chiedendo la condanna in solido del della e della sopra indicata compagnia al pagamento CP_3 CP_2 delle somme dovute a tale titolo;
- davano atto del fatto che aveva liquidato, in modo iniquo, l'importo di Controparte_7
21.500,00 euro, attraverso due distinti pagamenti di cui il primo, pari a 7.500,00 euro, calcolati in riferimento all'invalidità temporanea, e il secondo , pari a 17.000,00 euro, in relazione al danno biologico subito da Parte attrice, oltre ad 2.500,00 euro a titolo di liquidazione per l'attività legale stragiudiziale, importi trattenuti come acconto sul maggiore avere;
- lamentavano il fatto che la società assicuratrice non aveva provveduto al ristoro dei danni subiti dall'autocarro, quantificati secondo preventivo di spesa;
- ponevano in risalto come la vertenza oggetto di causa non fosse da individuarsi nell' “an debeatur” del risarcimento - il quale risultava pacificamente, sia dalla corresponsione di detta somma, “ante causam”, sia dal CID compilato e sottoscritto anche dal conducente del secondo mezzo - ma fosse relativa solo al “quantum”;
- determinavano quest'ultimo chiedendo il pagamento della somma di 58.629,39 euro, comprensiva del risarcimento per il danno patrimoniale subito dall'autocarro e del ristoro per i danni non patrimoniali subiti da , ritenendo congruo provvedere, in aggiunta alla somma Parte_1 determinata stragiudizialmente;
- chiarivano che, dopo molteplici sollecitazioni e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, si era reso necessario promuovere il giudizio. Si costituiva la società contestando tutte le domande attoree, Controparte_1 chiedendone il rigetto, in quanto volte a un'infondata rideterminazione del “quantum debeatur”. In merito, tale Parte convenuta, in particolare, sottolineava quanto segue:
- la determinazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore era di misura modesta, allegando a sostegno di ciò quanto emerso dalla pratica I.N.A.I.L., che aveva riconosciuto al medesimo solo un'indennità per invalidità temporanea di 5.458,08 euro, somma della quale era stato chiesto il regresso alla compagnia convenuta;
- la somma corrisposta “ante causam” aveva natura strettamente forfettaria, in quanto volta ad evitare futuri contenziosi ed era stata individuata ipotizzando un danno biologico pari al 8,5% di integrità psicofisica, pur in eccesso ed in un'ottica deflattiva. Nella dichiarata contumacia degli altri convenuti, la causa veniva, dunque, istruita a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore al fine di determinare la durata dell'invalidità temporanea totale e/o parziale subita dal , accertare l'eventuale sussistenza di postumi Pt_1 invalidanti permanenti e indicare l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psicofisica del periziando. All'esito dell'udienza cartolare del 04.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione e venivano assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale, dunque, con sentenza datata 2.10.23, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da Parte_2
[...] Condanna le predette parti attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...] [...] delle spese processuali, che liquida in complessivi € 10.000,00 per esborsi ed Controparte_1 anticipazioni, ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti attrici, in solido tra loro, pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. , con decreto Per_1 depositato in data 21.03.2022, agli atti.” Il Giudice, in particolare, argomentava la propria decisione:
-riconoscendo pacificamente la responsabilità di nel sinistro, “attestata dal CP_3 modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) regolarmente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti […] ed indirettamente dimostrata anche dall'avvenuta liquidazione, ad opera della compagnia assicuratrice appellata, ante causam, della somma di € 21.500,00 e in favore di quest'ultimo in funzione di indennizzo” (cfr. pagina 5 sentenza di primo grado impugnata);
-riprendendo le considerazioni del C.T.U. circa il danno non patrimoniale del , che Pt_1 riteneva del tutto convincenti e faceva proprie;
- quantificando e liquidando i danni non patrimoniali per complessivi 16.363,91 euro in applicazione dei parametri di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, come aggiornati con il D.M 08.06.2022 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 144 del 22.06.2022);
- richiamando il verbale di una precedente udienza datata 22.03.2022, in cui non aveva ritenuto opportuno ammettere i capitoli di prova dedotti dalla Difesa attorea, in quanto comunque non dirimenti ai fini della decisione della causa e, in particolare, perché risultavano formulati in maniera eccessivamente generica e sommaria, sì da demandare al teste valutazioni di carattere personale e discrezionale;
- ritenendo, circa la risarcibilità del danno morale, di dover procedere ad una liquidazione tenendo conto delle modalità con cui aveva avuto luogo la lesione, dell'iter terapeutico e clinico seguito, della durata dell'invalidità temporanea ed della consistenza delle menomazioni integranti postumi permanenti;
- liquidando, per l'effetto, il danno non patrimoniale in totali 18.818,49 euro;
- escludendo, dal computo dei danni non patrimoniali risarcibili all'attore, la somma ricevuta dall'I.N.A.I.L., ossia 5.458,08 euro, peraltro già chiesti in via di regresso alla società assicuratrice, in quanto riconducibili al risarcimento del danno patrimoniale e quindi, per giurisprudenza costante, non computabili perché poste non omogenee;
- assumendo, in conclusione, che la somma già versata dalla società convenuta fosse del tutto satisfattiva dei danni risarcibili alle Parti attrici, sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale;
- statuendo sulle spese , in forza del principio di soccombenza. Orbene, nei confronti della predetta sentenza, solo ha proposto tempestivo Parte_1 appello, formulando inizialmente istanza di sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado, istanza poi non più coltivata. L'appellante ha dedotto plurime censure alla sentenza nei termini che seguono. I° MOTIVO - TRAVISAMENTO e/o ERRATA valutazione dei fatti - Con tale motivo di appello l'appellante ha individuato principalmente due doglianze nei riguardi della sentenza impugnata. In primo luogo, ha contestato la mancata Parte_1 rinnovazione della CTU, resasi asseritamente necessaria per via della sproporzionata discrasia tra la valutazione della percentuale di riduzione dell'integrità psicofisica del Dott. , consulente Per_2 medico di parte attrice, e quella del Dott. , CTU. A sostegno di ciò, il ha richiamato Per_1 Pt_1
l'individuazione della riduzione dell'integrità psicofisica individuata dalla CP_8 [...]
compagnia assicurativa di Parte appellante, in una fase iniziale dell'istruttoria CP_9 assicurativa risultata invece pari a quella del CTP Dott. . Per_2
4 In secondo luogo, Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva deciso di non ammettere le istanze istruttorie formulate dallo stesso, in quanto tale materiale istruttorio sarebbe risultato adatto a dimostrare il pregiudizio subito dal in virtù della radicale modifica delle sue abitudini di vita. Pt_1
III° MOTIVO (RECTIUS: II° MOTIVO ) - VIZIO di OMESSA MOTIVAZIONE - Con tale motivo di doglianza Parte appellante ha lamentato l'assenza di adeguata motivazione nella sentenza di primo grado nella parte in cui aveva deciso di porre a fondamento della propria decisione le risultanze della consulenza medica d'ufficio, omettendo di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento circa la correttezza della valutazione del CTU. Nei riguardi delle censure formulate dall'appellante, la società si è Controparte_1 costituita in giudizio contestando i motivi di doglianza così individuati da . Parte_1
In particolare, Parte appellata, con riguardo al primo motivo, ha lamentato come l'appello non indicasse precisi profili medico-legali di criticità della diversa quantificazione compiuta dal CTU, ponendo in risalto, inoltre, che in sede di operazioni peritali, il CTP di parte attrice, dopo l'invio della bozza da parte del Dott. , non aveva effettuato specifiche osservazioni cliniche volte a Per_1 confutare l'analisi dell'Ausiliario del Giudice. Quanto, ancora, alle osservazioni effettuate, in sede pregiudiziale, dalla compagnia assicurativa di , Parte Controparte_9 Parte_1 appellata ha precisato come le stesse si inserissero in una fase iniziale dell'istruttoria assicurativa e risalissero ad una fase anteriore alla visita del soggetto. In riferimento, inoltre, al secondo motivo di censura addotto da Parte appellante, la società appellata ha contestato, in primo luogo, come le prove orali fossero state richieste, in primo grado, al fine di pervenire ad una personalizzazione del danno non patrimoniale sofferto dall'appellante, il che rendeva palese come non avrebbero potuto intaccare le risultanze della CTU. La Parte appellata in questione, ancora, ha sottolineato come la personalizzazione del danno richiesta in primo grado dall'odierna Parte appellante fosse stata accolta, sì che la censura “ de qua” non risultava sorretta da alcuna utilità. In conclusione, in relazione al vizio di omessa motivazione dedotto dall'appellante,
[...] ha contestato la fondatezza delle critiche mosse alla CTU, in quanto dall'analisi CP_1 dell'elaborato peritale, emergevano i rigorosi criteri scientifici utilizzati. Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza del 22.12.24, la Corte, dichiarata la contumacia degli appellati e della società , chiedeva chiarimenti in merito CP_3 CP_2 all'instaurazione del contradditorio nei confronti della società Controparte_6
anch'essa attrice in primo grado e condannata in solido al pagamento delle spese di lite, a
[...] fronte della pretese avanzate. In rapporto a ciò, la Difesa appellante richiedeva, con note scritte del 31.01.25, di fissare termine per provvedere all'integrazione del contradditorio verso la società Controparte_6
richiesta che la Corte accoglieva, in data 05.02.2025, fissando ex art. 331 c.p.c.
[...] nuova udienza al 20.5.25, con assegnazione del termine perentorio per l'incombente in rapporto a quello previsto dalla legge per la comparizione a tale udienza rispetto alla citazione in appello. In data 16.05.25 il depositava la notifica dell'appello nei confronti della società Pt_1 anzidetta, con successive note scritte insistendo come da citazione. A fronte di ciò, in esito all'udienza cartolare citata del 20.5.25, la Corte, con ordinanza datata 21.05.2025, evidenziava la sussistenza di criticità rispetto alla validità dell'integrazione del contraddittorio con riguardo al termine a comparire, di soli 88 gg. liberi, oltre che circa le forme utilizzate, il tutto formulando proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. A tal riguardo, Parte appellante accettava, mentre Parte appellata non accettava, chiedendo un contributo spese legali, quanto al primo grado, dando atto, ancora, della chiusura del ad Pt_1 ogni prospettiva transattiva, nonostante la situazione determinatasi, sì che, in data 17.06.25, la
5 società appellata chiedeva che la Corte dichiarasse l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pt_1 per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato ex art. 331 c.p.c. dall'Organo Giudicante con l'ordinanza del 5.2.2025, istanza che veniva riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Al seguito di ulteriore tentativo di conciliazione ex art.185bis c.p.c., come da ordinanza 18.6.25, risultato infruttuoso, atteso che l'appellante non accettava, diversamente dalla società appellata, la Corte, con ordinanza in data 24.9.25, fissava udienza cartolare al 18.11.25 per la rimessione della causa al Collegio, concedendo i termini segnatamente indicati ex art.352 c.p.c. per il deposito delle difese finali. In esito a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare, deve analizzare l'eccezione sollevata dalla società appellata in merito all'inammissibilità dell'appello proposto dal per la mancata integrazione del Pt_1 contraddittorio nei termini perentori fissati ex art. 331 c.p.c. A tal riguardo, emerge da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione come l'art 331 c.p.c. si applichi anche ai casi di litisconsorzio necessario processuale, configurabile quando la presenza di più Parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati, (a riguardo Cass. Sent. 4303 sez 3 datata 13.02.2023; Cass. Ord. Sez 6. N. 8790 datata 29.03.2019). Per effetto di ciò, ne consegue che la mancata integrazione del contradditorio nel giudizio di appello determinerebbe la nullità del procedimento di secondo grado e la conseguente nullità della sentenza che definisse il giudizio nel merito. A tal riguardo, in particolare, la Corte di Cassazione ha avuto di affermare quanto segue: -
“l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.”(Cass. Ord. 26433. Sez.
5. datata 08.11.2017); - “L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.”(Cass. Ord. Sez 6. n. 8790 datata 29.03.2019). In applicazione dei predetti principi di diritto al caso di specie, risulta, a fronte della situazione fattuale e processuale di cui al primo grado, con condanna in solido degli allora attori al pagamento
6 delle spese di lite, sul presupposto che quanto corrisposto “ante causam” fosse satisfattivo di tutte le pretese in allora attoree, conseguenti allo medesimo sinistro stradale, che Parte appellante non abbia correttamente provveduto all'integrazione del contradditorio nel termine perentorio assegnato dalla Corte, con riferimento a quello di rito di 90 gg. liberi rispetto all'udienza fissata del 20.5.25.
, infatti, come da relata depositata, in via assorbente di ogni altra Parte_3 considerazione sul contenuto dell'atto di integrazione, ha, comunque, notificato la citazione in appello alla società due giorni dopo la scadenza del Controparte_6 termine predetto, ossia 88 giorni liberi, non rispettando il termine stabilito. Per effetto di quanto appena esposto l'appello, ai sensi dell'art.331, comma 2, c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, dovendo essere rilevato che Parte appellante, in sede di difese finali, non ha affrontato la questione realmente, limitandosi ad asserire l'esito negativo del tentativo di integrazione del contraddittorio disposto, per pretesa cessazione della società
[...]
, il che è in deciso contrasto con la relata prodotta dalla stessa Difesa Controparte_6
e con quanto dalla medesima in precedenza allegato. Pt_1
Nulla deponendo a favore dell'appellante, in relazione anche a quanto la società appellata sarebbe stata disposta ad accettare per la definizione transattiva, come da citata seconda proposta ex art.185bis c.p.c., le spese di lite devono seguire la soccombenza. Queste ultime, in relazione al valore dichiarato della controversia, compreso fra i 52.000,00
€ ed i 256.000,00 € , applicando il parametro medio dello scaglione di cui al DM 55/14, vanno, pertanto, liquidate, come, peraltro, richiesto dalla società appellata con nota spese 17.10.25, in complessivi € 14.317,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato , attesa l'inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 594/2023 Tribunale di Massa, datata 2.10.23, pubblicata l'11.10.23, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
DICHIARA TENUTA E NA Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di spese che liquida in complessivi € 14.317,00, oltre al 15% ex Controparte_1 art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, stante l'inammissibilità del gravame, in capo a Parte appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 20.11.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello BRUNO PRESIDENTE Dott.ssa Valeria ALBINO Consigliere Dott. Lorenzo FABRIS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 594/2023 (R.G. n.1347/2020), emessa dal Tribunale di Massa, datata 2.10.23, pubblicata in data 11.10.23. e mai notificata, promossa da:
, (C.F. ) residente in [...], rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e assistito dall'Avv. Erminia Dell'Amico del Foro di Massa, in forza di apposita delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
APPELLANTE contro
, in persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentata e assistita dall' Avv. Enrico Scirocco del Foro della Spezia, in forza di P.IVA_1 apposita delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo.
APPELLATO contro
Controparte_2
APPELLATA , contumace contro
CP_3
APPELLATO, contumace avente a oggetto: risarcimento del danno. nelle quali le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, sentite le parti in camera di consiglio, annullare e/o revocare e/o riformare la predetta sentenza nelle parti in cui:
1 1) Dispone che “”.l'accertamento compiuto dal CTU, sorretto da rigoroso criterio scientifico, nel rispetto del contradditorio con i CC.TT.PP. .. puntualmente motivato ed esente da censure di ordine logico, merita di essere posto a fondamento della presente decisione;
dovendosi pertanto disattendere, in quanto priva di giustificazione, l'istanza volta alla rinnovazione di CTU spiegata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni...””
2) Dispone che “”..non sono stati ammessi in ragione della loro evidente genericità ed inconcludenza, facendo essi riferimento al venir meno a seguito del sinistro, di pregresse abitudini di vita (quale quella di praticare passeggiate in compagnia) prive di specifico e significativo rilievo qualificante in funzione della ridetta personalizzazione” e comunque implicanti giudizi non demandabili ai testi (quali l'ottima salute ed il perfetto stato di forma fisica in essere prima dell'evento traumatico ed il successivo cambiamento delle abitudini ed il modo di approcciare la realtà..””
3) RIGETTA le domande proposte da rispettive domande ex art. 96 cpc non Parte_1 sussistendone i presupposti
4) NA l'odierno esponente in solido con e CP_4 Controparte_5
”alla rifusione in favore di delle spese processuali che liquida in
[...] Controparte_1 complessivi € 10.000,00 per esborsi ed anticipazioni .. oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CPA se dovuti come per legge … pone definitivamente a carico delle parti attrici, in solido tra loro, pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del CTU Dott. con Per_1 decreto depositato in data 21.03.22, agli atti”” E per l'effetto ACCOGLIERE le domande attoree, previa remissione della causa in istruttoria, ripetizione della CTU ed ammissione delle prove per testi come formulate nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, anche accertata la responsabilità aggravata ex art. 96 1 e 2 c. c.p.c. quindi NARE le parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal
, nonché al pagamento delle spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio.”. Pt_1
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova disattesa ogni contraria istanza eccezione e domanda, In rito: Dichiarare ex art. 331 2° comma cpc l'inammissibilità dell'appello presentato dal Sig. per Pt_1
l'avvenuta mancata integrazione del contraddittorio nei termini perentori fissati ex art. 331 cpc dall'Organo Giudicante con l'ordinanza del 5.2.2025; In via principale: Rigettare l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 594/2023 emessa dal Tribunale di Massa in data 02 ottobre 2023 e pubblicata in data 11 ottobre 2023. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui le doglianze di parte appellante venissero accolte, con conseguente riforma della sentenza di primo grado il comparente espressamente ripropone, a norma e per gli effetti di cui all'art. 346 cpc, le difese e domande tutte avanzate nel giudizio di primo grado ed a tal fine insistono affinché l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, voglia “nel merito: rigettare la domanda di risarcimento del danno ulteriore formulata dal Sig. in quanto infondata in fatto Pt_1 ed in diritto;
ed in via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui fosse accolta la domanda attorea dichiarare la compagnia tenuta a risarcire all'attore soltanto nei limiti di quanto risulterà CP_1 provato in corso di causa decurtate tutte le somme già corrisposte al a titolo di risarcimento Pt_1
e/o indennizzo per il sinistro de quo (compreso quanto ricevuto dall'INAIL)”. In ogni caso
2 Con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimb. forfettario”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 26.3.20, e la società Parte_1 Controparte_6 deducevano che, in data 08.05.2018, il primo, mentre conduceva l'autocarro
[...]
Ducato tg. FE 185 CZ, di proprietà della società sopra indicata, veniva coinvolto in un sinistro stradale in Massa, in via Carducci, con un autoveicolo guidato da di proprietà CP_3 della società ed assicurato da CP_2 Controparte_7
In particolare, gli attori:
- convenivano in giudizio dette Parti per il pieno ristoro dei danni da loro patiti, chiedendo la condanna in solido del della e della sopra indicata compagnia al pagamento CP_3 CP_2 delle somme dovute a tale titolo;
- davano atto del fatto che aveva liquidato, in modo iniquo, l'importo di Controparte_7
21.500,00 euro, attraverso due distinti pagamenti di cui il primo, pari a 7.500,00 euro, calcolati in riferimento all'invalidità temporanea, e il secondo , pari a 17.000,00 euro, in relazione al danno biologico subito da Parte attrice, oltre ad 2.500,00 euro a titolo di liquidazione per l'attività legale stragiudiziale, importi trattenuti come acconto sul maggiore avere;
- lamentavano il fatto che la società assicuratrice non aveva provveduto al ristoro dei danni subiti dall'autocarro, quantificati secondo preventivo di spesa;
- ponevano in risalto come la vertenza oggetto di causa non fosse da individuarsi nell' “an debeatur” del risarcimento - il quale risultava pacificamente, sia dalla corresponsione di detta somma, “ante causam”, sia dal CID compilato e sottoscritto anche dal conducente del secondo mezzo - ma fosse relativa solo al “quantum”;
- determinavano quest'ultimo chiedendo il pagamento della somma di 58.629,39 euro, comprensiva del risarcimento per il danno patrimoniale subito dall'autocarro e del ristoro per i danni non patrimoniali subiti da , ritenendo congruo provvedere, in aggiunta alla somma Parte_1 determinata stragiudizialmente;
- chiarivano che, dopo molteplici sollecitazioni e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, si era reso necessario promuovere il giudizio. Si costituiva la società contestando tutte le domande attoree, Controparte_1 chiedendone il rigetto, in quanto volte a un'infondata rideterminazione del “quantum debeatur”. In merito, tale Parte convenuta, in particolare, sottolineava quanto segue:
- la determinazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attore era di misura modesta, allegando a sostegno di ciò quanto emerso dalla pratica I.N.A.I.L., che aveva riconosciuto al medesimo solo un'indennità per invalidità temporanea di 5.458,08 euro, somma della quale era stato chiesto il regresso alla compagnia convenuta;
- la somma corrisposta “ante causam” aveva natura strettamente forfettaria, in quanto volta ad evitare futuri contenziosi ed era stata individuata ipotizzando un danno biologico pari al 8,5% di integrità psicofisica, pur in eccesso ed in un'ottica deflattiva. Nella dichiarata contumacia degli altri convenuti, la causa veniva, dunque, istruita a mezzo di C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore al fine di determinare la durata dell'invalidità temporanea totale e/o parziale subita dal , accertare l'eventuale sussistenza di postumi Pt_1 invalidanti permanenti e indicare l'incidenza negativa percentuale sulla integrità psicofisica del periziando. All'esito dell'udienza cartolare del 04.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione e venivano assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale, dunque, con sentenza datata 2.10.23, così statuiva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da Parte_2
[...] Condanna le predette parti attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...] [...] delle spese processuali, che liquida in complessivi € 10.000,00 per esborsi ed Controparte_1 anticipazioni, ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge. Pone definitivamente a carico delle parti attrici, in solido tra loro, pagamento del compenso provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U. dott. , con decreto Per_1 depositato in data 21.03.2022, agli atti.” Il Giudice, in particolare, argomentava la propria decisione:
-riconoscendo pacificamente la responsabilità di nel sinistro, “attestata dal CP_3 modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) regolarmente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti […] ed indirettamente dimostrata anche dall'avvenuta liquidazione, ad opera della compagnia assicuratrice appellata, ante causam, della somma di € 21.500,00 e in favore di quest'ultimo in funzione di indennizzo” (cfr. pagina 5 sentenza di primo grado impugnata);
-riprendendo le considerazioni del C.T.U. circa il danno non patrimoniale del , che Pt_1 riteneva del tutto convincenti e faceva proprie;
- quantificando e liquidando i danni non patrimoniali per complessivi 16.363,91 euro in applicazione dei parametri di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, come aggiornati con il D.M 08.06.2022 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 144 del 22.06.2022);
- richiamando il verbale di una precedente udienza datata 22.03.2022, in cui non aveva ritenuto opportuno ammettere i capitoli di prova dedotti dalla Difesa attorea, in quanto comunque non dirimenti ai fini della decisione della causa e, in particolare, perché risultavano formulati in maniera eccessivamente generica e sommaria, sì da demandare al teste valutazioni di carattere personale e discrezionale;
- ritenendo, circa la risarcibilità del danno morale, di dover procedere ad una liquidazione tenendo conto delle modalità con cui aveva avuto luogo la lesione, dell'iter terapeutico e clinico seguito, della durata dell'invalidità temporanea ed della consistenza delle menomazioni integranti postumi permanenti;
- liquidando, per l'effetto, il danno non patrimoniale in totali 18.818,49 euro;
- escludendo, dal computo dei danni non patrimoniali risarcibili all'attore, la somma ricevuta dall'I.N.A.I.L., ossia 5.458,08 euro, peraltro già chiesti in via di regresso alla società assicuratrice, in quanto riconducibili al risarcimento del danno patrimoniale e quindi, per giurisprudenza costante, non computabili perché poste non omogenee;
- assumendo, in conclusione, che la somma già versata dalla società convenuta fosse del tutto satisfattiva dei danni risarcibili alle Parti attrici, sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale;
- statuendo sulle spese , in forza del principio di soccombenza. Orbene, nei confronti della predetta sentenza, solo ha proposto tempestivo Parte_1 appello, formulando inizialmente istanza di sospensione dell'esecutività della pronuncia di primo grado, istanza poi non più coltivata. L'appellante ha dedotto plurime censure alla sentenza nei termini che seguono. I° MOTIVO - TRAVISAMENTO e/o ERRATA valutazione dei fatti - Con tale motivo di appello l'appellante ha individuato principalmente due doglianze nei riguardi della sentenza impugnata. In primo luogo, ha contestato la mancata Parte_1 rinnovazione della CTU, resasi asseritamente necessaria per via della sproporzionata discrasia tra la valutazione della percentuale di riduzione dell'integrità psicofisica del Dott. , consulente Per_2 medico di parte attrice, e quella del Dott. , CTU. A sostegno di ciò, il ha richiamato Per_1 Pt_1
l'individuazione della riduzione dell'integrità psicofisica individuata dalla CP_8 [...]
compagnia assicurativa di Parte appellante, in una fase iniziale dell'istruttoria CP_9 assicurativa risultata invece pari a quella del CTP Dott. . Per_2
4 In secondo luogo, Parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva deciso di non ammettere le istanze istruttorie formulate dallo stesso, in quanto tale materiale istruttorio sarebbe risultato adatto a dimostrare il pregiudizio subito dal in virtù della radicale modifica delle sue abitudini di vita. Pt_1
III° MOTIVO (RECTIUS: II° MOTIVO ) - VIZIO di OMESSA MOTIVAZIONE - Con tale motivo di doglianza Parte appellante ha lamentato l'assenza di adeguata motivazione nella sentenza di primo grado nella parte in cui aveva deciso di porre a fondamento della propria decisione le risultanze della consulenza medica d'ufficio, omettendo di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento circa la correttezza della valutazione del CTU. Nei riguardi delle censure formulate dall'appellante, la società si è Controparte_1 costituita in giudizio contestando i motivi di doglianza così individuati da . Parte_1
In particolare, Parte appellata, con riguardo al primo motivo, ha lamentato come l'appello non indicasse precisi profili medico-legali di criticità della diversa quantificazione compiuta dal CTU, ponendo in risalto, inoltre, che in sede di operazioni peritali, il CTP di parte attrice, dopo l'invio della bozza da parte del Dott. , non aveva effettuato specifiche osservazioni cliniche volte a Per_1 confutare l'analisi dell'Ausiliario del Giudice. Quanto, ancora, alle osservazioni effettuate, in sede pregiudiziale, dalla compagnia assicurativa di , Parte Controparte_9 Parte_1 appellata ha precisato come le stesse si inserissero in una fase iniziale dell'istruttoria assicurativa e risalissero ad una fase anteriore alla visita del soggetto. In riferimento, inoltre, al secondo motivo di censura addotto da Parte appellante, la società appellata ha contestato, in primo luogo, come le prove orali fossero state richieste, in primo grado, al fine di pervenire ad una personalizzazione del danno non patrimoniale sofferto dall'appellante, il che rendeva palese come non avrebbero potuto intaccare le risultanze della CTU. La Parte appellata in questione, ancora, ha sottolineato come la personalizzazione del danno richiesta in primo grado dall'odierna Parte appellante fosse stata accolta, sì che la censura “ de qua” non risultava sorretta da alcuna utilità. In conclusione, in relazione al vizio di omessa motivazione dedotto dall'appellante,
[...] ha contestato la fondatezza delle critiche mosse alla CTU, in quanto dall'analisi CP_1 dell'elaborato peritale, emergevano i rigorosi criteri scientifici utilizzati. Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza del 22.12.24, la Corte, dichiarata la contumacia degli appellati e della società , chiedeva chiarimenti in merito CP_3 CP_2 all'instaurazione del contradditorio nei confronti della società Controparte_6
anch'essa attrice in primo grado e condannata in solido al pagamento delle spese di lite, a
[...] fronte della pretese avanzate. In rapporto a ciò, la Difesa appellante richiedeva, con note scritte del 31.01.25, di fissare termine per provvedere all'integrazione del contradditorio verso la società Controparte_6
richiesta che la Corte accoglieva, in data 05.02.2025, fissando ex art. 331 c.p.c.
[...] nuova udienza al 20.5.25, con assegnazione del termine perentorio per l'incombente in rapporto a quello previsto dalla legge per la comparizione a tale udienza rispetto alla citazione in appello. In data 16.05.25 il depositava la notifica dell'appello nei confronti della società Pt_1 anzidetta, con successive note scritte insistendo come da citazione. A fronte di ciò, in esito all'udienza cartolare citata del 20.5.25, la Corte, con ordinanza datata 21.05.2025, evidenziava la sussistenza di criticità rispetto alla validità dell'integrazione del contraddittorio con riguardo al termine a comparire, di soli 88 gg. liberi, oltre che circa le forme utilizzate, il tutto formulando proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. A tal riguardo, Parte appellante accettava, mentre Parte appellata non accettava, chiedendo un contributo spese legali, quanto al primo grado, dando atto, ancora, della chiusura del ad Pt_1 ogni prospettiva transattiva, nonostante la situazione determinatasi, sì che, in data 17.06.25, la
5 società appellata chiedeva che la Corte dichiarasse l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pt_1 per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato ex art. 331 c.p.c. dall'Organo Giudicante con l'ordinanza del 5.2.2025, istanza che veniva riproposta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Al seguito di ulteriore tentativo di conciliazione ex art.185bis c.p.c., come da ordinanza 18.6.25, risultato infruttuoso, atteso che l'appellante non accettava, diversamente dalla società appellata, la Corte, con ordinanza in data 24.9.25, fissava udienza cartolare al 18.11.25 per la rimessione della causa al Collegio, concedendo i termini segnatamente indicati ex art.352 c.p.c. per il deposito delle difese finali. In esito a tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare, deve analizzare l'eccezione sollevata dalla società appellata in merito all'inammissibilità dell'appello proposto dal per la mancata integrazione del Pt_1 contraddittorio nei termini perentori fissati ex art. 331 c.p.c. A tal riguardo, emerge da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione come l'art 331 c.p.c. si applichi anche ai casi di litisconsorzio necessario processuale, configurabile quando la presenza di più Parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati, (a riguardo Cass. Sent. 4303 sez 3 datata 13.02.2023; Cass. Ord. Sez 6. N. 8790 datata 29.03.2019). Per effetto di ciò, ne consegue che la mancata integrazione del contradditorio nel giudizio di appello determinerebbe la nullità del procedimento di secondo grado e la conseguente nullità della sentenza che definisse il giudizio nel merito. A tal riguardo, in particolare, la Corte di Cassazione ha avuto di affermare quanto segue: -
“l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.”(Cass. Ord. 26433. Sez.
5. datata 08.11.2017); - “L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.”(Cass. Ord. Sez 6. n. 8790 datata 29.03.2019). In applicazione dei predetti principi di diritto al caso di specie, risulta, a fronte della situazione fattuale e processuale di cui al primo grado, con condanna in solido degli allora attori al pagamento
6 delle spese di lite, sul presupposto che quanto corrisposto “ante causam” fosse satisfattivo di tutte le pretese in allora attoree, conseguenti allo medesimo sinistro stradale, che Parte appellante non abbia correttamente provveduto all'integrazione del contradditorio nel termine perentorio assegnato dalla Corte, con riferimento a quello di rito di 90 gg. liberi rispetto all'udienza fissata del 20.5.25.
, infatti, come da relata depositata, in via assorbente di ogni altra Parte_3 considerazione sul contenuto dell'atto di integrazione, ha, comunque, notificato la citazione in appello alla società due giorni dopo la scadenza del Controparte_6 termine predetto, ossia 88 giorni liberi, non rispettando il termine stabilito. Per effetto di quanto appena esposto l'appello, ai sensi dell'art.331, comma 2, c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile, dovendo essere rilevato che Parte appellante, in sede di difese finali, non ha affrontato la questione realmente, limitandosi ad asserire l'esito negativo del tentativo di integrazione del contraddittorio disposto, per pretesa cessazione della società
[...]
, il che è in deciso contrasto con la relata prodotta dalla stessa Difesa Controparte_6
e con quanto dalla medesima in precedenza allegato. Pt_1
Nulla deponendo a favore dell'appellante, in relazione anche a quanto la società appellata sarebbe stata disposta ad accettare per la definizione transattiva, come da citata seconda proposta ex art.185bis c.p.c., le spese di lite devono seguire la soccombenza. Queste ultime, in relazione al valore dichiarato della controversia, compreso fra i 52.000,00
€ ed i 256.000,00 € , applicando il parametro medio dello scaglione di cui al DM 55/14, vanno, pertanto, liquidate, come, peraltro, richiesto dalla società appellata con nota spese 17.10.25, in complessivi € 14.317,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato , attesa l'inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n° 594/2023 Tribunale di Massa, datata 2.10.23, pubblicata l'11.10.23, la Corte, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello;
DICHIARA TENUTA E NA Parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di spese che liquida in complessivi € 14.317,00, oltre al 15% ex Controparte_1 art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che sussistono, stante l'inammissibilità del gravame, in capo a Parte appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 20.11.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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