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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/10/2024, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 1129/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PERBELLINI MATILDE, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. DE STROBEL GABRIELLA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 30 CONCLUSIONI:
DI PARTE RICORRENTE
1) Respingere tutte le domande formulate da parte resistente, ivi compresa la richiesta di addebito, in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto e ciò per tutte le ragioni esposte nei vari scritti difensivi;
2) L'immobile adibito ad ex casa coniugale sito in Verona (VR) Via Mezzomonte n.
18 di esclusiva proprietà della IG.ra , verrà assegnata alla Controparte_1
sig.ra con annessi arredi e corredi, che ci abiterà unitamente con il figlio CP_1
AB;
3) Attesa la maggiore età del figlio AB, i tempi e le modalità di visita verranno concordati direttamente tra padre e figlio;
4) Accertarsi che il conto corrente n. [...] acceso sulla è formalmente Organizzazione_1
cointestato ai IGi e , tuttavia per i fatti Parte_1 Controparte_1
esposti e documentati è alimentato esclusivamente dal IG. , Parte_1
conseguentemente disporsi l'assegnazione delle poste attive esistenti nella misura del 100 % a favore del IG. , anche in considerazione del prelievi Parte_1
ingiustificati della IG.ra dal 2017 ad oggi;
CP_1
5) Il IG , con decorrenza dal mese di gennaio 2019, Parte_1
corrisponderà mensilmente la somma complessiva di € 400,00, quale contributo al
Org_ mantenimento del figlio AB, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici dal mese di aprile 2020, di cui € 200,00 direttamente al figlio AB ed € 200,00
alla IGa , mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di Controparte_1
ogni mese;
pagina 2 di 30 6) Il IG con decorrenza dal mese di gennaio 2019, Parte_1
corrisponderà mensilmente alla IGa , mediante bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 1.000,00
(mille), quale assegno di mantenimento in favore della stessa, da rivalutarsi
Org_ annualmente secondo gli indici dal mese di aprile 2020;
7) Il IG sosterrà per il figlio, direttamente o tramite rimborso se Parte_1
anticipate dalla madre, il 100 % delle spese: I) spese mediche da documentare,
che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II)
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III)
spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo
(tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi secondo le quote sopra determinate l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero pagina 3 di 30 connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati;
viaggi e vacanze senza i genitori), così
come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti,
darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) L'assegno unico spetterà integralmente alla IGa , Controparte_1
siccome genitore collocatario.
In ogni caso
- Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate da Controparte.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario 15% oltre Iva e Cpa come per legge.
DI PARTE RESISTENTE
1. Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al marito, sig. ; Parte_1
2. disporsi l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1
mediante la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di euro CP_1
pagina 4 di 30 Org_ 1.000,00, rivalutabili annualmente su base oltre al 100% delle spese accessorie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
3. disporsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile lorda di euro 2.000,00, rivalutabile Istat, a titolo di suo personale mantenimento;
4. dichiararsi inammissibili le domande del ricorrente di assegnazione delle poste attive del conto corrente cointestato tra i coniugi;
5. valutarsi il comportamento processuale di controparte, ex art. 116 c.p.c., che,
allo stato, non ha prodotto la documentazione di cui al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia.
6. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di provvedere al compenso delle Parte_1
spese di CTU, stante la riferibilità del quesito alla sola analisi reddituale,
patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, con riguardo anche alle partecipazioni societarie esclusivamente di parte ricorrente;
7. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DEL PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 2072 del 30/09/19, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e , disponendo, con Parte_1 Controparte_1
separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande delle parti;
pagina 5 di 30 richiamate come sopra le conclusioni precisate dalle parti all'esito della fase istruttoria;
osservato che, dopo la sentenza non definitiva che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, la presente indagine ha ad oggetto le residue domande in ordine all'addebito della separazione, al mantenimento economico del figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente,
all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento della moglie;
rilevato che, all'udienza presidenziale del 19/06/19, è stato disposto l'affidamento congiunto del figlio AB, con collocamento presso la residenza materna;
l'assegnazione della casa coniugale in Verona alla moglie per abitarla con il figlio medesimo e le visite paterne da concordarsi direttamente con il figlio, all'epoca prossimo alla maggiore età;
rilevato che, sul fronte economico, in considerazione del forte divario reddituale tra i coniugi (essendo la moglie casalinga ed avendo il marito pacificamente avuto sino al 2018 una capacità reddituale tale da consentirgli il versamento mensile sul conto comune di € 3.000,00, di fatto inalterata avendo egli affermato che il suo reddito è rimasto immutato nell'ultimo biennio), è stato disposto un contributo paterno al mantenimento del ragazzo in € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito per €
1.500,00 mensili;
pagina 6 di 30 osservato che la causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali sul tema dell'addebito della separazione al marito domandato della moglie, attraverso l'audizione di testimoni e l'assunzione degli interrogatori formali delle parti;
osservato, poi, che, in corso di istruttoria, è stata disposta CTU contabile a firma del Dr. sul quesito formulato dal giudice all'udienza del Persona_1
22/04/211, diretto alla ricostruzione della sola capacità
reddituale/patrimoniale del ricorrente, e dato atto che l'elaborato definitivo di
CTU è stato depositato per via telematica in data 14/05/22;
evidenziato che il Collegio ha ritenuto di procedere alla richiamata CTU, con l'ausilio della Guardia di Finanza e l'utilizzo dell'Anagrafe Tributaria, al fine di valutare l'effettiva e complessiva situazione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente, con particolare riguardo all'attività delle tre società che egli partecipa unitamente ai fratelli, tenuto conto che il marito in corso di causa ha solo parzialmente evaso l'ordine di integrazione della documentazione pagina 7 di 30 reddituale/patrimoniale impartito alle parti in data 30/04/20 in linea con quanto indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, risultando alla data ancora mancante la documentazione relativa alla consistenza della situazione patrimoniale della società di cui il Org_4
ricorrente è socio, e delle società e in seno Org_5 Org_6
alle quali egli ricopre anche il ruolo di amministratore e, in particolare, gli estratti dei conti correnti societari cointestati con i fratelli ed una stima effettiva del patrimonio immobiliare;
osservato, pertanto, che è stato necessario reperire i dati relativi alla consistenza patrimoniale e redditività delle società partecipate dal ricorrente proprio attraverso la disposta CTU tecnico-contabile, per sopperire alla mancanza di collaborazione da parte del ricorrente in ordine all'effettiva ricostruzione della sua capacità reddituale/patrimoniale, che è condotta che
- come si vedrà infra - non può non essere tenuta in considerazione ai fini della decisione;
ritenuto che la richiamata CTU possa essere integralmente condivisa dal giudice, in quanto conforme al quesito peritale ed esente da vizi logici e di forma e dato atto, pertanto, che il giudicante ad essa si richiama integralmente per relationem, per esigenze di brevità;
osservato che, all'udienza del 07/06/22, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'elisione del contributo paterno al mantenimento del figlio AB,
evidenziando che il ragazzo aveva interrotto gli studi universitari perché
aveva reperito una stabile occupazione lavorativa dal mese di gennaio pagina 8 di 30 2022, con contratto a tempo indeterminato, essendo stato impiegato presso la società partecipata dal padre, da cui percepiva uno Org_5
stipendio medio di circa €1.640,00, come da buste paga del periodo gennaio-aprile 2022 (cfr. doc. 49);
osservato che parte resistente ha contestato l'istanza avversaria,
evidenziando: 1) che il figlio era stato assunto presso una società
partecipata dal padre;
2) che egli non ha completato il proprio ciclo formativo;
3) che lo stesso viveva ancora presso la casa materna;
4) che il ragazzo aveva in realtà intenzione di riprendere gli studi universitari;
rilevato che, con provvedimento in udienza, il giudice, a fronte della circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato del figlio AB dalla società con percepimento di uno stipendio adeguato a Org_5
garantire l'indipendenza economica (€ 1.640,00), come poi documentato in causa con il doc. 49 di parte ricorrente, ha disposto, in via provvisoria, la sospensione dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del ragazzo, anche con riguardo alle spese straordinarie;
osservato che, con istanza in data 01/12/22, parte resistente ha chiesto il ripristino a carico del ricorrente dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio AB nella somma di € 500,00 mensili, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di ottobre 2022, evidenziando che, a partire dal mese di ottobre 2022, il ragazzo aveva cessato ogni attività lavorativa, decidendo di proseguire gli pagina 9 di 30 studi presso l'Università di Verona e rimanendo, quindi, privo di qualsiasi reddito autonomo;
osservato che il giudice, convocate le parti personalmente all'udienza del
12/01/23, ed appreso direttamente dal padre ricorrente che il figlio AB
aveva effettivamente ripreso gli studi universitari cessando definitivamente qualsiasi attività lavorativa presso la società ha Org_5
formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
- ripresa del contributo paterno al mantenimento del figlio AB per l'importo mensile di € 400,00, da pagarsi per € 200,00 direttamente al figlio e per € 200,00 in favore della resistente, fermo restando il 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
- pagamento in unica soluzione entro 05/02/23 delle mensilità arretrate,
calcolate su € 400,00 mensili, per totali € 1.200,00, da distribuirsi a metà tra madre e figlio;
dato atto che le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice in via provvisoria, con richiesta di rivalutazione del tema da parte del giudice in sede decisoria, dopo il deposito degli scritti conclusivi;
così ricostruiti i principali snodi del processo;
passando ai temi di merito oggetto delle domande delle parti;
ritenuta, innanzitutto, la fondatezza della domanda della moglie di addebito della separazione al marito;
osservato, invero, che: i) lo stesso ricorrente, nel corso dell'interrogatorio formale ha confermato l'abbandono del tetto coniugale, dichiarando: “…ho
pagina 10 di 30 detto ai miei figli che me ne andavo perché non ero felice (…) mi ha CP_2
chiesto se avevo un'altra relazione ed io ho detto di no, all'epoca non era
matura (…) dopo il 29 novembre [2017: NDR] sono andato a vivere da solo”
(cfr. udienza del 27/10/20); ii) la teste vicina di casa della Testimone_1
coppia, ha riferito che, in un pomeriggio di novembre del 2017, dopo aver suonato il campanello dell'abitazione della coppia, “…è uscita la IGa
sconvolta e mi ha detto che lui era andato via di casa. Non mi ha detto altro
perché c'erano i figli (…) il giorno dopo ci siamo riviste e lei mi ha
raccontato che era sconvolta perché lui le aveva comunicato che se ne
andava di casa. Lei non se lo aspettava e neanche noi, perché nulla ce lo
faceva presagire nei normali rapporti di vicinato” (cfr. dichiarazioni della teste all'udienza del 27/10/20); iii) anche la stessa sorella del marito Tes_1
resistente ha riferito che il fratello le aveva comunicato di Persona_2
avere informato la famiglia che avrebbe lasciato la casa familiare e di essere poi andato in affitto a (cfr. udienza 27/10/20); iv) la CP_3
teste , amica di vecchia data della coppia, ha riferito che: Testimone_2
“Io e andavamo in palestra insieme ed un giorno all'uscita della CP_1
palestra mi ha detto che se n'era andato di casa e che aveva detto al Pt_1
figlio che era l'ultimo giorno che lo portava alla fermata dell'autobus. Io e
mio marito siamo rimasti molto stupiti perché non avevamo avuto sentore di
nulla. non si spiegava il motivo per cui fosse andato via. Da quel CP_1
momento non ho più rivisto e lui è sparito da noi ed anche da tutti gli Pt_1
pagina 11 di 30 altri amici e non rispondeva neppure più al telefono e tutti ci chiedevamo
perché” (cfr. dichiarazioni della teste udienza 27/10/20) Tes_2
ritenuto, pertanto, che sia stata raggiunta in causa prova adeguata dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito ricorrente da novembre 2017 (cioè ben prima dell'introduzione della presente causa di separazione), per essere stato riconosciuto dallo stesso ricorrente in corso di interpello e confermato dai testi escussi in corso d'istruttoria;
ritenuto parimenti raggiunto da prova in causa anche il fatto che il Parte_1
aveva intrapreso una relazione extraconiugale già prima di lasciare la casa familiare, avendo egli stesso implicitamente ammesso, durante l'interrogatorio formale, che, alla data dell'annuncio alla famiglia che sarebbe andato via di casa (uno degli ultimi giorni di novembre 2017), la relazione era già in atto, essendosi lui determinato a negarne l'esistenza al figlio, che in quell'occasione gli domandava se avesse un'altra donna, solo perché detta relazione “…all'epoca non era matura” (cfr. interrogatorio formale del ricorrente, udienza del 27/10/20);
rilevato, peraltro, che lo stesso ricorrente, nel corso dell'interrogatorio formale, ha riconosciuto che, al momento dell'annuncio in famiglia,
“…AB è rimasto in silenzio (…) AB aveva detto che non lo
accettava (…) mia moglie era presente ed è rimasta in silenzio”, in tal modo sostanzialmente riconoscendo che si trattava di decisione sua unilaterale e non già concordata con la moglie o da questa preventivamente conosciuta;
pagina 12 di 30 evidenziato, inoltre, che il difensore della resistente, ad ulteriore dimostrazione della natura unilaterale e repentina della decisione del marito, ha depositato in causa l'esposto della moglie ai Carabinieri di
RE in data 15/01/18 (circa un mese e mezzo dopo l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale), con il quale la stessa ha denunciato la condotta del coniuge di improvviso abbandono nella casa coniugale senza più rientrarvi, in violazione degli obblighi di assistenza materiale e di coabitazione gravanti sul coniugi in costanza di matrimonio (cfr. doc. 29 di parte resistente);
osservato, in iure, che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10719/13; Cass. n.
2059/12; nello stesso senso anche Cass. n. 648/20): i) l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza;
ii) solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (cfr. art. 146 cod.civ.); iii) in tema di onere probatorio, il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è
tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la pagina 13 di 30 prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò;
osservato che, nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente, che, pur avendo riferito che il rapporto coniugale era in crisi già da lungo tempo, non è riuscito a dimostrare né che tale crisi fosse effettivamente già conclamata al novembre 2017 (essendo mancata la prova in causa dell'assunto attoreo che le parti fossero seriamente e stabilmente impegnate in percorsi di recupero del rapporto coniugale o simili con il parroco o altri operatori terzi2) nè che la stessa fosse determinata da condotte della moglie, fermo restando, per quanto detto sopra, il valore assorbente sull'eziologia della crisi coniugale dell'implicito riconoscimento da parte del marito che, alla data dell'abbandono della casa familiare, egli aveva già in essere una relazione extraconiugale con altra donna;
osservato, pertanto, che la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente è fondata e merita accoglimento;
passando al tema della contribuzione paterna al mantenimento del figlio
AB, maggiorenne ma non indipendente economicamente;
pagina 14 di 30 dato atto che l'accertamento in corso di causa - con riconoscimento anche del padre ricorrente - della ripresa degli studi universitari da parte del ragazzo, con contestuale cessazione di ogni sua attività lavorativa, ha comportato per il giovane la perdita di qualsiasi reddito autonomo e,
conseguentemente, l'esigenza di ricevere un contributo genitoriale per il suo mantenimento;
osservato, pertanto, che va confermato anche nella presente sede decisoria l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio AB,
convivente con la madre, con il pagamento mensile di € 400,00, da corrispondersi per € 200,00 direttamente al figlio e per € 200,00 in favore della resistente, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale di Verona, non essendo intervenute circostanze nuove rispetto alla data in cui il giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa in tal senso, raccogliendo la loro accettazione;
osservato che l'accertata condizione di non autosufficienza economica del figlio AB, che convive con la madre presso la casa familiare, comporta che la casa familiare medesima sia assegnata alla madre convivente, a tutela della conservazione dell'habitat domestico da parte del figlio medesimo, indipendentemente dal titolo di proprietà del bene (fermo restando che, nel caso di specie, la casa coniugale di proprietà materna è
stata conferita in fondo patrimoniale, su cui si veda infra);
passando, a questo punto, alla domanda della moglie di pagamento di un contributo mensile al suo mantenimento da parte del marito;
pagina 15 di 30 ritenuto che la domanda medesima sia fondata e meriti accoglimento per quanto di ragione;
osservato che, nel procedimento decisionale relativo alla determinazione della misura del contributo al mantenimento della moglie, oltre a procedersi
- come si vedrà infra - ad un esame comparativo delle condizioni reddituali/patrimoniali dell'una e dell'altra parte, non può non tenersi conto della mancanza di collaborazione del ricorrente nella ricostruzione della sua effettiva capacità reddituale/patrimoniale, atteso che, come già evidenziato in precedenza, il Collegio si è determinato a procedere a CTU tecnico contabile, con l'ausilio della Guardia di Finanza e l'utilizzo dell'Anagrafe
Tributaria, proprio in ragione della incompleta discovery documentale del ricorrente con particolare riguardo all'attività delle 3 società che egli partecipa pro quota unitamente ai fratelli, avendo egli omesso la spontanea produzione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale delle società (di cui il ricorrente è socio), e Org_4 Org_5
(di cui egli è anche amministratore) e degli estratti dei conti Org_6
correnti societari cointestati con i fratelli;
osservato che la CTU ha avuto ad oggetto esclusivamente l'esame della condizione di reddito/patrimonio del ricorrente , tenuto conto che Parte_1
la condizione reddituale/patrimoniale della moglie IG.ra è CP_1
risultata chiara e documentata sin dalle fasi iniziali del procedimento, non avendo ella mai svolto - come pacificamente riconosciuto anche dal marito
- attività lavorativa di sorta, per avere sempre svolto, per l'intera durata del pagina 16 di 30 matrimonio, l'attività di casalinga, dedita alla cura della famiglia, della casa e del marito (in quanto tale, priva di qualsiasi reddito da lavoro), e per essere la stessa titolare di un solo bene immobile, vale a dire della abitazione in Verona che è stata sin dal matrimonio adibita a casa familiare);
osservato che già in sede di udienza presidenziale, in ragione dell'indicata condizione di totale assenza di reddito da lavoro in capo alla moglie, è stato posto a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della moglie di € 1.500,00, risultando già allora del tutto pacifico in causa che la
IG.ra “…è casalinga e come tale ha contribuito nel tempo CP_1
(matrimonio del 1988) alla situazione economica familiare essendo
incontestato che, come tale, si è occupata dei figli” (cfr. verbale dell'udienza presidenziale in data 19/06/19);
rilevato, invero, che la resistente, da quando è nato il primo figlio nel CP_2
1992, ha lasciato in pieno accordo con il marito il proprio lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei figli e alla gestione della casa coniugale, da una parte consentendo al marito di dedicarsi con pienezza allo sviluppo della propria carriera professionale e, dall'altra, rinunciando in maniera irreversibile a coltivare ambizioni professionali e a costituire una propria posizione previdenziale/pensionistica;
osservato che la resistente è, quindi, sul piano reddituale, sempre stata, e risulta tuttora, completamente priva di reddito autonomo, percependo pagina 17 di 30 esclusivamente il contributo di mantenimento previsto a carico del marito in sede presidenziale;
rilevato, d'altro canto, che la stessa, sul piano patrimoniale, ha la proprietà
del solo immobile nel quale è stata sin dall'origine fissata la casa coniugale e nel quale tuttora vive (anche se, come si vedrà oltre, l'immobile è stato conferito fin dal 2013 in fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ. e vincolato,
quindi, ai bisogni della famiglia);
ritenuto che alla quantificazione del contributo al mantenimento della moglie deve oggi giungersi tenuto conto non solo della attuale capacità
reddituale/patrimoniale delle due parti ma anche dell'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia nei 30 anni di matrimonio in ragione delle ampie disponibilità reddituali del marito ricorrente (come meglio analizzate in sede di CTU, su cui infra);
osservato, infatti, che nella separazione personale il diritto del coniuge al contributo al suo mantenimento da parte dell'altro coniuge ha come presupposti, oltre alla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri ai sensi dell'art. 156 cod.civ., e cioè di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti;
tornando all'analisi della capacità reddituale/patrimoniale del ricorrente;
pagina 18 di 30 dato atto che il CTU, all'esito di complessa ed elaborata attività di ricostruzione contabile e di analisi societaria, ha ricostruito la complessiva situazione del ricorrente accertando che:
I) avuto riguardo al patrimonio immobiliare:
1) i plurimi beni immobili intestati al ricorrente (cfr. allegato 3A e 3B – visure fabbricati/terreni ) sono, in parte, rivenienti da successione Org_3
ereditaria (cfr. dichiarazioni di successione sub doc. 38 attoreo) e in parte da donazioni ricevute dai genitori (atto donazione sub allegato 4 alla CTU) e sono costituiti: i) da fabbricati in RE (VR) (due appartamenti locati e un immobile costituito da più unità allo stato grezzo) cointestati con i due fratelli, sicché sono stati attribuiti al ricorrente in ragione della sua quota di
1/3; ii) da plurimi terreni sempre in RE, anch'essi cointestati con i fratelli (cfr. CTU, pagg. 6-7); iii) da un immobile in Verona, via Leonardo da
Quinto n. 8, destinato a reddito tramite locazione a terzi;
2) che, per fabbricati e terreni, il ricorrente ha un patrimonio complessivamente valutato dal CTU, in relazione alla quota riferibile al
[...]
, in € 472.554,00; Pt_1
3) che taluni dei cespiti di proprietà del ricorrente in RE e in Verona
sono stati conferiti in fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ. in data
18/11/98 (cfr. CTU pag. 7-8);
4) che anche l'unico cespite immobiliare di proprietà della moglie resistente,
acquistato il 16/10/13 (asseritamente con denaro del solo marito, che assume anche di avere sopportato il costo della ristrutturazione nel 2014), è
pagina 19 di 30 stato due giorni dopo costituito in fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ.,
per i bisogni della famiglia, circostanza che lo stesso CTU ha ritenuto anomala, tenuto conto che la resistente è sempre stata casalinga ed è
coniugata in regime di separazione dei beni (cfr. CTU, pag. 9);
II) rilevato, poi, che, sul piano delle disponibilità finanziarie, il CTU ha accertato la riferibilità al ricorrente di plurimi rapporti bancari con diversi istituti di credito (carte di credito;
conti correnti di corrispondenza con
[...]
Organ
, di Lugano, Controparte_4 Org_8 Org_10 Org_11
taluni cointestati con i fratelli ed utilizzati per l'accredito dei canoni di locazione degli appartamenti concessi in affitto, altri intestati al solo ricorrente ed utilizzati per l'accredito dei compensi di amministratore delle società allo stesso riferibili;
dossier titoli Controparte_4
Organ dossier titoli dossier titoli ), il tutto riportato nella tabella a Org_10
pag. 11 della CTU, riprodotta come di seguito
III) partecipazioni societarie osservato che il CTU ha, poi, accertato da visura camerale (cfr. allegato 19
Per_ al CTU) che il sig. è socio, insieme ai due fratelli e , Parte_1 CP_5
pagina 20 di 30 di ben tre società a responsabilità limitata per la quota del 33% ciascuna, di seguito indicate:
- (capitale sociale € 96.600 i.v.), che svolge l'attività di Org_4
lavorazione di marmi e nella quale il ricorrente svolge il ruolo di consigliere dal 1988 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2012,
percependo compenso stabilito di anno in anno da delibera assembleare;
- (capitale sociale € 60.000 i.v.), che svolge l'attività di Org_5
segagione e lavorazione delle pietre e del marmo e nella quale il ricorrente svolge il ruolo di consigliere e Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 1999, senza percepire alcun compenso;
- (capitale sociale € 30.000 i.v.), che svolge attività di Org_6
commercio all'ingrosso di marmi, graniti, agglomerati e materiali lapidei in genere, e nella quale il ricorrente svolge il ruolo di consigliere e Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2010, senza percepire alcun compenso;
rilevato che il CTU ha stimato la partecipazione del ricorrente in ciascuna delle predette società come da tabella (cfr. CTU, pag. 15), riprodotta di seguito:
pagina 21 di 30 osservato che il CTU ha riportato il riepilogo complessivo dei dati economico-patrimoniali delle società, nel periodo di interesse del presente procedimento, nella tabella cui a pag. 16 della CTU, cui qui si rimanda integralmente;
osservato, poi, che lo stesso CTU (cfr. CTU, pag. 16) non ha mancato di evidenziare che in tutte e tre le società partecipate dal , durante Parte_1
l'intero periodo di osservazione, non sono mai stati distribuiti utili/dividendi ai soci, sulla base di delibere assunte, secondo statuto, con la maggioranza del capitale (nel caso specifico due fratelli su tre); Parte_1
osservato che, al riguardo, il Collegio ritiene che la politica sociale di non distribuire utili/dividendi ai soci e di lasciare, quindi, le corrispondenti poste attive all'interno delle società significa non solo che i titolari delle quote sociali sono soggetti affatto privi di mezzi di sussistenza, ma anche che essi godono di risorse autonome tali da potersi concedere di anno in anno,
anche nel medio/lungo periodo, il reinvestimento degli utili nelle società
medesime, che vengono, di fatto, utilizzate come 'cassaforti', tanto che,
facendo riferimento al solo anno 2020 (ma il ragionamento potrebbe essere replicato per ciascun anno in osservazione), le tre società risultano avere prodotto utili non distribuiti per oltre € 320.000,00 (cfr. tabella a pag. 16
della CTU), che, rapportati alla quota del 33% spettante al ricorrente per ciascuna delle 3 società, si traducono (solo per il 2020) in oltre €
100.000,00 di reddito potenziale del , immobilizzato nelle società; Parte_1
pagina 22 di 30 rilevato, poi, che il CTU ha quantificato anche i compensi percepiti dal ricorrente a titolo di presidente CdA della società nel Org_4
periodo 2014-2020 (cfr. tabella a pag. 17 della CTU), che, pur essendo stati giudicati dal CTU come non particolarmente elevati, concorrono certamente ad integrare la condizione reddituale del ricorrente, per i valori, tratti dalla richiamata tabella3, di seguito riportati:
IV) investimenti assicurativi osservato che il CTU ha accertato che il ricorrente era titolare di una polizza stipulata con la compagnia n. 002489179 per Controparte_6
l'importo di circa € 45.000, che è stata disinvestita nel 2018 e parzialmente reinvestita per € 23.000, con la medesima compagnia, nella nuova polizza vita n. 024362453, che, alla data delle operazioni peritali, era Org_12
pari a circa € 23.500 (cfr. CTU, pag. 17);
V) Beni mobili registrati rilevato che il CTU ha accertato da visura presso il Pubblico Registro
Automobilistico (allegato 23 alla CTU) che il ricorrente è intestatario di un motociclo 125SM Husqvarna immatricolato nel 2011, acquistato usato nel
2018 e stimato alla data della CTU in € 3.250 (cfr. CTU, pag. 18)
VI) debiti pagina 23 di 30 osservato, inoltre, che il CTU ha accertato che il ricorrente risulta contitolare
Per_ insieme agli altri due fratelli e di un mutuo ipotecario CP_5
Organ ventennale sottoscritto nel 2007 scadente al 01/08/2027 con per originari € 400.000,00, utilizzati per la ristrutturazione degli immobili di
RE OC , mutuo che al 31/12/20 portava un residuo dovuto Pt_1
pari a €145.148,40 (allegato 24 alla CTU), le cui rate mensili vengono pagate tramite il conto corrente cointestato tra i tre fratelli dagli stessi alimentato;
dato atto che il CTU ha rilevato che non sono note ulteriori posizioni debitorie del ricorrente;
VII) capacità reddituale rilevato che, sulla base delle dichiarazioni fiscali (modelli 730) e le C.U.
relative agli anni dal 2014 al 2020 (allegati 25-31 alla CTU), il CTU ha accertato i valori del reddito complessivo e del reddito al netto delle imposte del ricorrente, come da tabella di seguito riportata, che lascia emergere un
trend in aumento del reddito fiscale netto del ricorrente:
osservato che, come detto ante, ai valori di cui alla detta tabella vanno sommati quelli relativi al compenso di amministratore della società
pagina 24 di 30 come sopra riportati, ed altresì il reddito da pensione di Org_4
cui all'assegno pensionistico del quale oggi il ricorrente gode, che ammonta ad € 1.786, 00 netti mensili, per 13 mensilità (cfr. allegato 32 alla CTU),
tenuto conto che, nel corso del presente procedimento, il ricorrente è
andato in pensione, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 22/04/21
(.nel corso della quale è stato formulato il quesito peritale al CTU);
rilevato, infine, che il CTU ha accertato le complessive capacità
patrimoniali/reddituali del ricorrente come di seguito:
rilevato che il Collegio, dall'esame complessivo di tutti i dati sopra riportati con riguardo alla capacità reddituale/patrimoniale del ricorrente, ha ricavato,
innanzitutto, quale primo dato significativo ai fini del decidere, che la capacità reddituale del ricorrente appare ampiamente superiore a quella di
€ 3.500,00 mensili dichiarata dal ricorrente stesso sin dal primo atto difensivo (cfr. ricorso introduttivo, pag. 11, in fine) e, in secondo luogo, che,
pagina 25 di 30 sulla base della tabella sopra riportata, sussiste tra le parti un imponente divario reddituale;
osservato che, per quanto riconosciuto o comunque non contestato dallo stesso ricorrente, la detta disparità della situazione economico-patrimoniale dei due coniugi risulta dipendente da scelte di gestione familiare adottate e condivise dai coniugi medesimi in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione della realizzazione degli obiettivi professionali dell'altra;
ritenuto che tale rilievo, da una parte, consenta di ritenere indubbio il diritto della moglie resistente al percepimento di un contributo al suo mantenimento da parte del marito ricorrente e, dall'altra, autorizzi a quantificarne la portata numeraria in considerazione non soltanto della totale assenza di reddito autonomo della moglie e della pressoché
impossibilità che la stessa, dopo un'intera vita matrimoniale trascorsa come casalinga, riesca a riciclarsi nel mondo del lavoro per età (classe 1962) e assenza di qualsiasi esperienza, ma anche del suo diritto alla conservazione di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello - che i redditi come sopra accertati del ricorrente autorizzano a presumere non modesto – che la moglie resistente assume goduto dai coniugi nel lunghissimo corso del matrimonio (contratto nel 1998);
ritenuto, in tale prospettiva, che anche le doglianze di parte ricorrente circa i pretesi ripetuti prelievi che egli assume effettuati dalla moglie fino al 2018 al bancomat del conto corrente cointestato ai coniugi (cfr. ricorso introduttivo,
pagina 26 di 30 pagg. 9 e 10) autorizzano a ritenere che il menage familiare consentisse sistematicamente spese di un certo rilievo, integranti un chiaro indice dell'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio;
ritenuto, pertanto, che sia equa la quantificazione del contributo al mantenimento della moglie a carico del marito (anche tenuto conto del beneficio fiscale per quest'ultimo, trattandosi di onere deducibile) in complessivi € 2.000,00, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale spiegata in via riconvenzionale dalla moglie;
osservato, infine, che l'ulteriore domanda attorea di accertamento della spettanza al ricorrente del 100% della provvista depositata sul conto corrente comune, costituendo il presupposto di futura pretesa restitutoria del ricorrente, risulta inammissibile, tenuto conto che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “…l'art. 40, cod. proc. civ., nel
testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso
processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di
ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente
proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito
ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi
una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di
proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o
dell'art. 103, c.p.c. e soggette a riti diversi” (cfr. Cass. n. 20638 del pagina 27 di 30 22/10/2004; conformi anche, ex multis, Cass. sez. I n. 18870 del 08/09/14
in materia di separazione;
Cass. sez. I n.11828 del 21/05/09 in materia di divorzio);
osservato, pertanto, che la domanda di cui sopra, priva di un rapporto di connessione forte con la domanda di separazione - non trattandosi di cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., ma soltanto soggettivamente - va dichiarata inammissibile;
osservato che l'esito della causa, con l'addebito della separazione al marito,
autorizza la condanna di parte ricorrente - integralmente responsabile della separazione e, quindi, di tutte le sue conseguenze - a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi del D.M. 55/14, applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia come prospettato nel ricorso introduttivo
(indeterminato) e della copiosa attività svolta (fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria al 100%);
rilevato che vanno pertanto poste a carico del marito anche le spese di
CTU;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione personale tra le parti,
così dispone:
1) addebita la separazione al marito;
Parte_1
pagina 28 di 30 2) pone a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio AB con il pagamento mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese per € 200,00 direttamente al figlio e per € 200,00 alla resistente,
oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Verona;
3) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre, per continuare a coabitarvi con il figlio AB, maggiorenne ma non indipendente economicamente;
4) pone a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare alla moglie resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo di € 2.000,00
mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice , da versarsi Org_2
all'avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale della moglie;
5) dichiara inammissibile la domanda attorea di accertamento di esclusiva titolarità delle somme depositate sul conto corrente cointestato tra i coniugi;
6) condanna il ricorrente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) pone definitivamente a carico di parte ricorrente il pagamento del 100%
del costo della CTU del Dr. Per_1
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 12/12/23
Il Giudice Estensore
pagina 29 di 30 Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al CTU è stato posto il seguente quesito:
“Dica il consulente, esaminati gli atti ed i documenti;
effettuata ogni indagine anche presso i pubblici uffici;
autorizzata l'acquisizione della documentazione contabile necessaria od utile presso enti pubblici o privati, presso gli istituti di credito e consulenti delle parti incaricati degli adempimenti contabili e fiscali delle stesse o delle imprese loro riferibili, quale sia la capacità reddituale e patrimoniale della parte ricorrente, prendendo in esame il periodo da cinque anni prima del deposito del ricorso introduttivo;
a tal fine, consideri il
CTU le partecipazioni dirette ed indirette della parte a società alla stessa riferibili ed ogni utilità o benefits goduti dalla parte. Autorizza il CTU, per quanto necessario, ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e ad acquisire informazioni dall Org_3
, anche al fine di accedere all'anagrafe tributaria;
autorizza a tentare la
[...] conciliazione. Richiede alla Guardia di Finanza d'accedere alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei Rapporti Finanziari ex artt. 492 bis cpc e 155-sexies disp. att. cpc dei seguenti soggetti: , (c.f. ) e d'acquisire copia Parte_1 C.F._1 degli atti registrati (periodo dal 2015 al 2021) e copia delle movimentazioni (estratti conto etc.) bancarie, postali e investimenti finanziari e assicurativi (anni 2015 – 2021), consegnando quanto acquisito al CTU.” 2 Lo stesso teste ha solo dichiarato: "Io ero stato a fare degli incontri Testimone_3 testimonianze della vita di famiglia presso la parrocchia di Quinto ma non li avevo conosciuti personalmente;
credo di essere stato contattato da loro, ma non ricordo da chi, per un incontro amichevole a casa loro. Siamo stato un'oretta insieme, abbiamo parlato della loro coppia ed io ho percepito una freddezza tra loro che credo fosse il motivo per cui si erano rivolti a me. Ho raccolto un disagio che hanno manifestato come coppia. Io ho indicato loro di rivolgersi ad una associazione denominata ” (cfr. udienza del Org_7 27/10/20): orbene, il riferito 'disagio manifestato come coppia' comunicato al teste nel corso di un breve incontro di un'oretta deve valutarsi francamente come un elemento troppo debole per giudicare l'esistenza di una conclamata crisi di coppia, tale da giustificare l'abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi. 3 Rispetto ai valori della detta tabella, il CTU (cfr. CTU, pag. 19) ha chiarito che dal febbraio 2021 il compenso spettante al ricorrente è stato ridotto a seguito del raggiungimento della pensione;
infatti, per effetto di accordi tra i fratelli che gestiscono insieme tutte e tre le società, al raggiungimento della pensione l'importo del compenso viene rivisto e ridotto di un importo pari o simile a quello ricevuto come pensione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PERBELLINI MATILDE, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. DE STROBEL GABRIELLA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 30 CONCLUSIONI:
DI PARTE RICORRENTE
1) Respingere tutte le domande formulate da parte resistente, ivi compresa la richiesta di addebito, in quanto inammissibili oltre che infondate in fatto ed in diritto e ciò per tutte le ragioni esposte nei vari scritti difensivi;
2) L'immobile adibito ad ex casa coniugale sito in Verona (VR) Via Mezzomonte n.
18 di esclusiva proprietà della IG.ra , verrà assegnata alla Controparte_1
sig.ra con annessi arredi e corredi, che ci abiterà unitamente con il figlio CP_1
AB;
3) Attesa la maggiore età del figlio AB, i tempi e le modalità di visita verranno concordati direttamente tra padre e figlio;
4) Accertarsi che il conto corrente n. [...] acceso sulla è formalmente Organizzazione_1
cointestato ai IGi e , tuttavia per i fatti Parte_1 Controparte_1
esposti e documentati è alimentato esclusivamente dal IG. , Parte_1
conseguentemente disporsi l'assegnazione delle poste attive esistenti nella misura del 100 % a favore del IG. , anche in considerazione del prelievi Parte_1
ingiustificati della IG.ra dal 2017 ad oggi;
CP_1
5) Il IG , con decorrenza dal mese di gennaio 2019, Parte_1
corrisponderà mensilmente la somma complessiva di € 400,00, quale contributo al
Org_ mantenimento del figlio AB, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici dal mese di aprile 2020, di cui € 200,00 direttamente al figlio AB ed € 200,00
alla IGa , mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di Controparte_1
ogni mese;
pagina 2 di 30 6) Il IG con decorrenza dal mese di gennaio 2019, Parte_1
corrisponderà mensilmente alla IGa , mediante bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 1.000,00
(mille), quale assegno di mantenimento in favore della stessa, da rivalutarsi
Org_ annualmente secondo gli indici dal mese di aprile 2020;
7) Il IG sosterrà per il figlio, direttamente o tramite rimborso se Parte_1
anticipate dalla madre, il 100 % delle spese: I) spese mediche da documentare,
che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II)
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III)
spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo
(tasse e mensa scolastiche, sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico), IV) spese scolastiche con specifico e preventivo accordo (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private), V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo (costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi secondo le quote sopra determinate l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero pagina 3 di 30 connesso al programma di studio differenziato (BES); VI) spese extrascolastiche con preventivo accordo (tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting nel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati;
viaggi e vacanze senza i genitori), così
come previsto dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti,
darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) L'assegno unico spetterà integralmente alla IGa , Controparte_1
siccome genitore collocatario.
In ogni caso
- Si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande, eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate da Controparte.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfettario 15% oltre Iva e Cpa come per legge.
DI PARTE RESISTENTE
1. Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo al marito, sig. ; Parte_1
2. disporsi l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1
mediante la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di euro CP_1
pagina 4 di 30 Org_ 1.000,00, rivalutabili annualmente su base oltre al 100% delle spese accessorie come da Protocollo del Tribunale di Verona;
3. disporsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile lorda di euro 2.000,00, rivalutabile Istat, a titolo di suo personale mantenimento;
4. dichiararsi inammissibili le domande del ricorrente di assegnazione delle poste attive del conto corrente cointestato tra i coniugi;
5. valutarsi il comportamento processuale di controparte, ex art. 116 c.p.c., che,
allo stato, non ha prodotto la documentazione di cui al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia.
6. Disporsi a carico del sig. l'obbligo di provvedere al compenso delle Parte_1
spese di CTU, stante la riferibilità del quesito alla sola analisi reddituale,
patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, con riguardo anche alle partecipazioni societarie esclusivamente di parte ricorrente;
7. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DEL PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato il contenuto della sentenza n. 2072 del 30/09/19, con la quale il
Tribunale di Verona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e , disponendo, con Parte_1 Controparte_1
separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande delle parti;
pagina 5 di 30 richiamate come sopra le conclusioni precisate dalle parti all'esito della fase istruttoria;
osservato che, dopo la sentenza non definitiva che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, la presente indagine ha ad oggetto le residue domande in ordine all'addebito della separazione, al mantenimento economico del figlio maggiorenne ma non indipendente economicamente,
all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento della moglie;
rilevato che, all'udienza presidenziale del 19/06/19, è stato disposto l'affidamento congiunto del figlio AB, con collocamento presso la residenza materna;
l'assegnazione della casa coniugale in Verona alla moglie per abitarla con il figlio medesimo e le visite paterne da concordarsi direttamente con il figlio, all'epoca prossimo alla maggiore età;
rilevato che, sul fronte economico, in considerazione del forte divario reddituale tra i coniugi (essendo la moglie casalinga ed avendo il marito pacificamente avuto sino al 2018 una capacità reddituale tale da consentirgli il versamento mensile sul conto comune di € 3.000,00, di fatto inalterata avendo egli affermato che il suo reddito è rimasto immutato nell'ultimo biennio), è stato disposto un contributo paterno al mantenimento del ragazzo in € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito per €
1.500,00 mensili;
pagina 6 di 30 osservato che la causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali sul tema dell'addebito della separazione al marito domandato della moglie, attraverso l'audizione di testimoni e l'assunzione degli interrogatori formali delle parti;
osservato, poi, che, in corso di istruttoria, è stata disposta CTU contabile a firma del Dr. sul quesito formulato dal giudice all'udienza del Persona_1
22/04/211, diretto alla ricostruzione della sola capacità
reddituale/patrimoniale del ricorrente, e dato atto che l'elaborato definitivo di
CTU è stato depositato per via telematica in data 14/05/22;
evidenziato che il Collegio ha ritenuto di procedere alla richiamata CTU, con l'ausilio della Guardia di Finanza e l'utilizzo dell'Anagrafe Tributaria, al fine di valutare l'effettiva e complessiva situazione reddituale e patrimoniale di parte ricorrente, con particolare riguardo all'attività delle tre società che egli partecipa unitamente ai fratelli, tenuto conto che il marito in corso di causa ha solo parzialmente evaso l'ordine di integrazione della documentazione pagina 7 di 30 reddituale/patrimoniale impartito alle parti in data 30/04/20 in linea con quanto indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, risultando alla data ancora mancante la documentazione relativa alla consistenza della situazione patrimoniale della società di cui il Org_4
ricorrente è socio, e delle società e in seno Org_5 Org_6
alle quali egli ricopre anche il ruolo di amministratore e, in particolare, gli estratti dei conti correnti societari cointestati con i fratelli ed una stima effettiva del patrimonio immobiliare;
osservato, pertanto, che è stato necessario reperire i dati relativi alla consistenza patrimoniale e redditività delle società partecipate dal ricorrente proprio attraverso la disposta CTU tecnico-contabile, per sopperire alla mancanza di collaborazione da parte del ricorrente in ordine all'effettiva ricostruzione della sua capacità reddituale/patrimoniale, che è condotta che
- come si vedrà infra - non può non essere tenuta in considerazione ai fini della decisione;
ritenuto che la richiamata CTU possa essere integralmente condivisa dal giudice, in quanto conforme al quesito peritale ed esente da vizi logici e di forma e dato atto, pertanto, che il giudicante ad essa si richiama integralmente per relationem, per esigenze di brevità;
osservato che, all'udienza del 07/06/22, parte ricorrente ha chiesto disporsi l'elisione del contributo paterno al mantenimento del figlio AB,
evidenziando che il ragazzo aveva interrotto gli studi universitari perché
aveva reperito una stabile occupazione lavorativa dal mese di gennaio pagina 8 di 30 2022, con contratto a tempo indeterminato, essendo stato impiegato presso la società partecipata dal padre, da cui percepiva uno Org_5
stipendio medio di circa €1.640,00, come da buste paga del periodo gennaio-aprile 2022 (cfr. doc. 49);
osservato che parte resistente ha contestato l'istanza avversaria,
evidenziando: 1) che il figlio era stato assunto presso una società
partecipata dal padre;
2) che egli non ha completato il proprio ciclo formativo;
3) che lo stesso viveva ancora presso la casa materna;
4) che il ragazzo aveva in realtà intenzione di riprendere gli studi universitari;
rilevato che, con provvedimento in udienza, il giudice, a fronte della circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato del figlio AB dalla società con percepimento di uno stipendio adeguato a Org_5
garantire l'indipendenza economica (€ 1.640,00), come poi documentato in causa con il doc. 49 di parte ricorrente, ha disposto, in via provvisoria, la sospensione dell'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del ragazzo, anche con riguardo alle spese straordinarie;
osservato che, con istanza in data 01/12/22, parte resistente ha chiesto il ripristino a carico del ricorrente dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio AB nella somma di € 500,00 mensili, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di ottobre 2022, evidenziando che, a partire dal mese di ottobre 2022, il ragazzo aveva cessato ogni attività lavorativa, decidendo di proseguire gli pagina 9 di 30 studi presso l'Università di Verona e rimanendo, quindi, privo di qualsiasi reddito autonomo;
osservato che il giudice, convocate le parti personalmente all'udienza del
12/01/23, ed appreso direttamente dal padre ricorrente che il figlio AB
aveva effettivamente ripreso gli studi universitari cessando definitivamente qualsiasi attività lavorativa presso la società ha Org_5
formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
- ripresa del contributo paterno al mantenimento del figlio AB per l'importo mensile di € 400,00, da pagarsi per € 200,00 direttamente al figlio e per € 200,00 in favore della resistente, fermo restando il 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
- pagamento in unica soluzione entro 05/02/23 delle mensilità arretrate,
calcolate su € 400,00 mensili, per totali € 1.200,00, da distribuirsi a metà tra madre e figlio;
dato atto che le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice in via provvisoria, con richiesta di rivalutazione del tema da parte del giudice in sede decisoria, dopo il deposito degli scritti conclusivi;
così ricostruiti i principali snodi del processo;
passando ai temi di merito oggetto delle domande delle parti;
ritenuta, innanzitutto, la fondatezza della domanda della moglie di addebito della separazione al marito;
osservato, invero, che: i) lo stesso ricorrente, nel corso dell'interrogatorio formale ha confermato l'abbandono del tetto coniugale, dichiarando: “…ho
pagina 10 di 30 detto ai miei figli che me ne andavo perché non ero felice (…) mi ha CP_2
chiesto se avevo un'altra relazione ed io ho detto di no, all'epoca non era
matura (…) dopo il 29 novembre [2017: NDR] sono andato a vivere da solo”
(cfr. udienza del 27/10/20); ii) la teste vicina di casa della Testimone_1
coppia, ha riferito che, in un pomeriggio di novembre del 2017, dopo aver suonato il campanello dell'abitazione della coppia, “…è uscita la IGa
sconvolta e mi ha detto che lui era andato via di casa. Non mi ha detto altro
perché c'erano i figli (…) il giorno dopo ci siamo riviste e lei mi ha
raccontato che era sconvolta perché lui le aveva comunicato che se ne
andava di casa. Lei non se lo aspettava e neanche noi, perché nulla ce lo
faceva presagire nei normali rapporti di vicinato” (cfr. dichiarazioni della teste all'udienza del 27/10/20); iii) anche la stessa sorella del marito Tes_1
resistente ha riferito che il fratello le aveva comunicato di Persona_2
avere informato la famiglia che avrebbe lasciato la casa familiare e di essere poi andato in affitto a (cfr. udienza 27/10/20); iv) la CP_3
teste , amica di vecchia data della coppia, ha riferito che: Testimone_2
“Io e andavamo in palestra insieme ed un giorno all'uscita della CP_1
palestra mi ha detto che se n'era andato di casa e che aveva detto al Pt_1
figlio che era l'ultimo giorno che lo portava alla fermata dell'autobus. Io e
mio marito siamo rimasti molto stupiti perché non avevamo avuto sentore di
nulla. non si spiegava il motivo per cui fosse andato via. Da quel CP_1
momento non ho più rivisto e lui è sparito da noi ed anche da tutti gli Pt_1
pagina 11 di 30 altri amici e non rispondeva neppure più al telefono e tutti ci chiedevamo
perché” (cfr. dichiarazioni della teste udienza 27/10/20) Tes_2
ritenuto, pertanto, che sia stata raggiunta in causa prova adeguata dell'abbandono del tetto coniugale da parte del marito ricorrente da novembre 2017 (cioè ben prima dell'introduzione della presente causa di separazione), per essere stato riconosciuto dallo stesso ricorrente in corso di interpello e confermato dai testi escussi in corso d'istruttoria;
ritenuto parimenti raggiunto da prova in causa anche il fatto che il Parte_1
aveva intrapreso una relazione extraconiugale già prima di lasciare la casa familiare, avendo egli stesso implicitamente ammesso, durante l'interrogatorio formale, che, alla data dell'annuncio alla famiglia che sarebbe andato via di casa (uno degli ultimi giorni di novembre 2017), la relazione era già in atto, essendosi lui determinato a negarne l'esistenza al figlio, che in quell'occasione gli domandava se avesse un'altra donna, solo perché detta relazione “…all'epoca non era matura” (cfr. interrogatorio formale del ricorrente, udienza del 27/10/20);
rilevato, peraltro, che lo stesso ricorrente, nel corso dell'interrogatorio formale, ha riconosciuto che, al momento dell'annuncio in famiglia,
“…AB è rimasto in silenzio (…) AB aveva detto che non lo
accettava (…) mia moglie era presente ed è rimasta in silenzio”, in tal modo sostanzialmente riconoscendo che si trattava di decisione sua unilaterale e non già concordata con la moglie o da questa preventivamente conosciuta;
pagina 12 di 30 evidenziato, inoltre, che il difensore della resistente, ad ulteriore dimostrazione della natura unilaterale e repentina della decisione del marito, ha depositato in causa l'esposto della moglie ai Carabinieri di
RE in data 15/01/18 (circa un mese e mezzo dopo l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale), con il quale la stessa ha denunciato la condotta del coniuge di improvviso abbandono nella casa coniugale senza più rientrarvi, in violazione degli obblighi di assistenza materiale e di coabitazione gravanti sul coniugi in costanza di matrimonio (cfr. doc. 29 di parte resistente);
osservato, in iure, che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 10719/13; Cass. n.
2059/12; nello stesso senso anche Cass. n. 648/20): i) l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza;
ii) solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (cfr. art. 146 cod.civ.); iii) in tema di onere probatorio, il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è
tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la pagina 13 di 30 prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di ciò;
osservato che, nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente, che, pur avendo riferito che il rapporto coniugale era in crisi già da lungo tempo, non è riuscito a dimostrare né che tale crisi fosse effettivamente già conclamata al novembre 2017 (essendo mancata la prova in causa dell'assunto attoreo che le parti fossero seriamente e stabilmente impegnate in percorsi di recupero del rapporto coniugale o simili con il parroco o altri operatori terzi2) nè che la stessa fosse determinata da condotte della moglie, fermo restando, per quanto detto sopra, il valore assorbente sull'eziologia della crisi coniugale dell'implicito riconoscimento da parte del marito che, alla data dell'abbandono della casa familiare, egli aveva già in essere una relazione extraconiugale con altra donna;
osservato, pertanto, che la domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente è fondata e merita accoglimento;
passando al tema della contribuzione paterna al mantenimento del figlio
AB, maggiorenne ma non indipendente economicamente;
pagina 14 di 30 dato atto che l'accertamento in corso di causa - con riconoscimento anche del padre ricorrente - della ripresa degli studi universitari da parte del ragazzo, con contestuale cessazione di ogni sua attività lavorativa, ha comportato per il giovane la perdita di qualsiasi reddito autonomo e,
conseguentemente, l'esigenza di ricevere un contributo genitoriale per il suo mantenimento;
osservato, pertanto, che va confermato anche nella presente sede decisoria l'obbligo paterno di contribuzione al mantenimento del figlio AB,
convivente con la madre, con il pagamento mensile di € 400,00, da corrispondersi per € 200,00 direttamente al figlio e per € 200,00 in favore della resistente, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale di Verona, non essendo intervenute circostanze nuove rispetto alla data in cui il giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa in tal senso, raccogliendo la loro accettazione;
osservato che l'accertata condizione di non autosufficienza economica del figlio AB, che convive con la madre presso la casa familiare, comporta che la casa familiare medesima sia assegnata alla madre convivente, a tutela della conservazione dell'habitat domestico da parte del figlio medesimo, indipendentemente dal titolo di proprietà del bene (fermo restando che, nel caso di specie, la casa coniugale di proprietà materna è
stata conferita in fondo patrimoniale, su cui si veda infra);
passando, a questo punto, alla domanda della moglie di pagamento di un contributo mensile al suo mantenimento da parte del marito;
pagina 15 di 30 ritenuto che la domanda medesima sia fondata e meriti accoglimento per quanto di ragione;
osservato che, nel procedimento decisionale relativo alla determinazione della misura del contributo al mantenimento della moglie, oltre a procedersi
- come si vedrà infra - ad un esame comparativo delle condizioni reddituali/patrimoniali dell'una e dell'altra parte, non può non tenersi conto della mancanza di collaborazione del ricorrente nella ricostruzione della sua effettiva capacità reddituale/patrimoniale, atteso che, come già evidenziato in precedenza, il Collegio si è determinato a procedere a CTU tecnico contabile, con l'ausilio della Guardia di Finanza e l'utilizzo dell'Anagrafe
Tributaria, proprio in ragione della incompleta discovery documentale del ricorrente con particolare riguardo all'attività delle 3 società che egli partecipa pro quota unitamente ai fratelli, avendo egli omesso la spontanea produzione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale delle società (di cui il ricorrente è socio), e Org_4 Org_5
(di cui egli è anche amministratore) e degli estratti dei conti Org_6
correnti societari cointestati con i fratelli;
osservato che la CTU ha avuto ad oggetto esclusivamente l'esame della condizione di reddito/patrimonio del ricorrente , tenuto conto che Parte_1
la condizione reddituale/patrimoniale della moglie IG.ra è CP_1
risultata chiara e documentata sin dalle fasi iniziali del procedimento, non avendo ella mai svolto - come pacificamente riconosciuto anche dal marito
- attività lavorativa di sorta, per avere sempre svolto, per l'intera durata del pagina 16 di 30 matrimonio, l'attività di casalinga, dedita alla cura della famiglia, della casa e del marito (in quanto tale, priva di qualsiasi reddito da lavoro), e per essere la stessa titolare di un solo bene immobile, vale a dire della abitazione in Verona che è stata sin dal matrimonio adibita a casa familiare);
osservato che già in sede di udienza presidenziale, in ragione dell'indicata condizione di totale assenza di reddito da lavoro in capo alla moglie, è stato posto a carico del marito un contributo mensile al mantenimento della moglie di € 1.500,00, risultando già allora del tutto pacifico in causa che la
IG.ra “…è casalinga e come tale ha contribuito nel tempo CP_1
(matrimonio del 1988) alla situazione economica familiare essendo
incontestato che, come tale, si è occupata dei figli” (cfr. verbale dell'udienza presidenziale in data 19/06/19);
rilevato, invero, che la resistente, da quando è nato il primo figlio nel CP_2
1992, ha lasciato in pieno accordo con il marito il proprio lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei figli e alla gestione della casa coniugale, da una parte consentendo al marito di dedicarsi con pienezza allo sviluppo della propria carriera professionale e, dall'altra, rinunciando in maniera irreversibile a coltivare ambizioni professionali e a costituire una propria posizione previdenziale/pensionistica;
osservato che la resistente è, quindi, sul piano reddituale, sempre stata, e risulta tuttora, completamente priva di reddito autonomo, percependo pagina 17 di 30 esclusivamente il contributo di mantenimento previsto a carico del marito in sede presidenziale;
rilevato, d'altro canto, che la stessa, sul piano patrimoniale, ha la proprietà
del solo immobile nel quale è stata sin dall'origine fissata la casa coniugale e nel quale tuttora vive (anche se, come si vedrà oltre, l'immobile è stato conferito fin dal 2013 in fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ. e vincolato,
quindi, ai bisogni della famiglia);
ritenuto che alla quantificazione del contributo al mantenimento della moglie deve oggi giungersi tenuto conto non solo della attuale capacità
reddituale/patrimoniale delle due parti ma anche dell'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia nei 30 anni di matrimonio in ragione delle ampie disponibilità reddituali del marito ricorrente (come meglio analizzate in sede di CTU, su cui infra);
osservato, infatti, che nella separazione personale il diritto del coniuge al contributo al suo mantenimento da parte dell'altro coniuge ha come presupposti, oltre alla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri ai sensi dell'art. 156 cod.civ., e cioè di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la vita matrimoniale, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti;
tornando all'analisi della capacità reddituale/patrimoniale del ricorrente;
pagina 18 di 30 dato atto che il CTU, all'esito di complessa ed elaborata attività di ricostruzione contabile e di analisi societaria, ha ricostruito la complessiva situazione del ricorrente accertando che:
I) avuto riguardo al patrimonio immobiliare:
1) i plurimi beni immobili intestati al ricorrente (cfr. allegato 3A e 3B – visure fabbricati/terreni ) sono, in parte, rivenienti da successione Org_3
ereditaria (cfr. dichiarazioni di successione sub doc. 38 attoreo) e in parte da donazioni ricevute dai genitori (atto donazione sub allegato 4 alla CTU) e sono costituiti: i) da fabbricati in RE (VR) (due appartamenti locati e un immobile costituito da più unità allo stato grezzo) cointestati con i due fratelli, sicché sono stati attribuiti al ricorrente in ragione della sua quota di
1/3; ii) da plurimi terreni sempre in RE, anch'essi cointestati con i fratelli (cfr. CTU, pagg. 6-7); iii) da un immobile in Verona, via Leonardo da
Quinto n. 8, destinato a reddito tramite locazione a terzi;
2) che, per fabbricati e terreni, il ricorrente ha un patrimonio complessivamente valutato dal CTU, in relazione alla quota riferibile al
[...]
, in € 472.554,00; Pt_1
3) che taluni dei cespiti di proprietà del ricorrente in RE e in Verona
sono stati conferiti in fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ. in data
18/11/98 (cfr. CTU pag. 7-8);
4) che anche l'unico cespite immobiliare di proprietà della moglie resistente,
acquistato il 16/10/13 (asseritamente con denaro del solo marito, che assume anche di avere sopportato il costo della ristrutturazione nel 2014), è
pagina 19 di 30 stato due giorni dopo costituito in fondo patrimoniale ex art. 167 cod.civ.,
per i bisogni della famiglia, circostanza che lo stesso CTU ha ritenuto anomala, tenuto conto che la resistente è sempre stata casalinga ed è
coniugata in regime di separazione dei beni (cfr. CTU, pag. 9);
II) rilevato, poi, che, sul piano delle disponibilità finanziarie, il CTU ha accertato la riferibilità al ricorrente di plurimi rapporti bancari con diversi istituti di credito (carte di credito;
conti correnti di corrispondenza con
[...]
Organ
, di Lugano, Controparte_4 Org_8 Org_10 Org_11
taluni cointestati con i fratelli ed utilizzati per l'accredito dei canoni di locazione degli appartamenti concessi in affitto, altri intestati al solo ricorrente ed utilizzati per l'accredito dei compensi di amministratore delle società allo stesso riferibili;
dossier titoli Controparte_4
Organ dossier titoli dossier titoli ), il tutto riportato nella tabella a Org_10
pag. 11 della CTU, riprodotta come di seguito
III) partecipazioni societarie osservato che il CTU ha, poi, accertato da visura camerale (cfr. allegato 19
Per_ al CTU) che il sig. è socio, insieme ai due fratelli e , Parte_1 CP_5
pagina 20 di 30 di ben tre società a responsabilità limitata per la quota del 33% ciascuna, di seguito indicate:
- (capitale sociale € 96.600 i.v.), che svolge l'attività di Org_4
lavorazione di marmi e nella quale il ricorrente svolge il ruolo di consigliere dal 1988 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2012,
percependo compenso stabilito di anno in anno da delibera assembleare;
- (capitale sociale € 60.000 i.v.), che svolge l'attività di Org_5
segagione e lavorazione delle pietre e del marmo e nella quale il ricorrente svolge il ruolo di consigliere e Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 1999, senza percepire alcun compenso;
- (capitale sociale € 30.000 i.v.), che svolge attività di Org_6
commercio all'ingrosso di marmi, graniti, agglomerati e materiali lapidei in genere, e nella quale il ricorrente svolge il ruolo di consigliere e Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2010, senza percepire alcun compenso;
rilevato che il CTU ha stimato la partecipazione del ricorrente in ciascuna delle predette società come da tabella (cfr. CTU, pag. 15), riprodotta di seguito:
pagina 21 di 30 osservato che il CTU ha riportato il riepilogo complessivo dei dati economico-patrimoniali delle società, nel periodo di interesse del presente procedimento, nella tabella cui a pag. 16 della CTU, cui qui si rimanda integralmente;
osservato, poi, che lo stesso CTU (cfr. CTU, pag. 16) non ha mancato di evidenziare che in tutte e tre le società partecipate dal , durante Parte_1
l'intero periodo di osservazione, non sono mai stati distribuiti utili/dividendi ai soci, sulla base di delibere assunte, secondo statuto, con la maggioranza del capitale (nel caso specifico due fratelli su tre); Parte_1
osservato che, al riguardo, il Collegio ritiene che la politica sociale di non distribuire utili/dividendi ai soci e di lasciare, quindi, le corrispondenti poste attive all'interno delle società significa non solo che i titolari delle quote sociali sono soggetti affatto privi di mezzi di sussistenza, ma anche che essi godono di risorse autonome tali da potersi concedere di anno in anno,
anche nel medio/lungo periodo, il reinvestimento degli utili nelle società
medesime, che vengono, di fatto, utilizzate come 'cassaforti', tanto che,
facendo riferimento al solo anno 2020 (ma il ragionamento potrebbe essere replicato per ciascun anno in osservazione), le tre società risultano avere prodotto utili non distribuiti per oltre € 320.000,00 (cfr. tabella a pag. 16
della CTU), che, rapportati alla quota del 33% spettante al ricorrente per ciascuna delle 3 società, si traducono (solo per il 2020) in oltre €
100.000,00 di reddito potenziale del , immobilizzato nelle società; Parte_1
pagina 22 di 30 rilevato, poi, che il CTU ha quantificato anche i compensi percepiti dal ricorrente a titolo di presidente CdA della società nel Org_4
periodo 2014-2020 (cfr. tabella a pag. 17 della CTU), che, pur essendo stati giudicati dal CTU come non particolarmente elevati, concorrono certamente ad integrare la condizione reddituale del ricorrente, per i valori, tratti dalla richiamata tabella3, di seguito riportati:
IV) investimenti assicurativi osservato che il CTU ha accertato che il ricorrente era titolare di una polizza stipulata con la compagnia n. 002489179 per Controparte_6
l'importo di circa € 45.000, che è stata disinvestita nel 2018 e parzialmente reinvestita per € 23.000, con la medesima compagnia, nella nuova polizza vita n. 024362453, che, alla data delle operazioni peritali, era Org_12
pari a circa € 23.500 (cfr. CTU, pag. 17);
V) Beni mobili registrati rilevato che il CTU ha accertato da visura presso il Pubblico Registro
Automobilistico (allegato 23 alla CTU) che il ricorrente è intestatario di un motociclo 125SM Husqvarna immatricolato nel 2011, acquistato usato nel
2018 e stimato alla data della CTU in € 3.250 (cfr. CTU, pag. 18)
VI) debiti pagina 23 di 30 osservato, inoltre, che il CTU ha accertato che il ricorrente risulta contitolare
Per_ insieme agli altri due fratelli e di un mutuo ipotecario CP_5
Organ ventennale sottoscritto nel 2007 scadente al 01/08/2027 con per originari € 400.000,00, utilizzati per la ristrutturazione degli immobili di
RE OC , mutuo che al 31/12/20 portava un residuo dovuto Pt_1
pari a €145.148,40 (allegato 24 alla CTU), le cui rate mensili vengono pagate tramite il conto corrente cointestato tra i tre fratelli dagli stessi alimentato;
dato atto che il CTU ha rilevato che non sono note ulteriori posizioni debitorie del ricorrente;
VII) capacità reddituale rilevato che, sulla base delle dichiarazioni fiscali (modelli 730) e le C.U.
relative agli anni dal 2014 al 2020 (allegati 25-31 alla CTU), il CTU ha accertato i valori del reddito complessivo e del reddito al netto delle imposte del ricorrente, come da tabella di seguito riportata, che lascia emergere un
trend in aumento del reddito fiscale netto del ricorrente:
osservato che, come detto ante, ai valori di cui alla detta tabella vanno sommati quelli relativi al compenso di amministratore della società
pagina 24 di 30 come sopra riportati, ed altresì il reddito da pensione di Org_4
cui all'assegno pensionistico del quale oggi il ricorrente gode, che ammonta ad € 1.786, 00 netti mensili, per 13 mensilità (cfr. allegato 32 alla CTU),
tenuto conto che, nel corso del presente procedimento, il ricorrente è
andato in pensione, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 22/04/21
(.nel corso della quale è stato formulato il quesito peritale al CTU);
rilevato, infine, che il CTU ha accertato le complessive capacità
patrimoniali/reddituali del ricorrente come di seguito:
rilevato che il Collegio, dall'esame complessivo di tutti i dati sopra riportati con riguardo alla capacità reddituale/patrimoniale del ricorrente, ha ricavato,
innanzitutto, quale primo dato significativo ai fini del decidere, che la capacità reddituale del ricorrente appare ampiamente superiore a quella di
€ 3.500,00 mensili dichiarata dal ricorrente stesso sin dal primo atto difensivo (cfr. ricorso introduttivo, pag. 11, in fine) e, in secondo luogo, che,
pagina 25 di 30 sulla base della tabella sopra riportata, sussiste tra le parti un imponente divario reddituale;
osservato che, per quanto riconosciuto o comunque non contestato dallo stesso ricorrente, la detta disparità della situazione economico-patrimoniale dei due coniugi risulta dipendente da scelte di gestione familiare adottate e condivise dai coniugi medesimi in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione della realizzazione degli obiettivi professionali dell'altra;
ritenuto che tale rilievo, da una parte, consenta di ritenere indubbio il diritto della moglie resistente al percepimento di un contributo al suo mantenimento da parte del marito ricorrente e, dall'altra, autorizzi a quantificarne la portata numeraria in considerazione non soltanto della totale assenza di reddito autonomo della moglie e della pressoché
impossibilità che la stessa, dopo un'intera vita matrimoniale trascorsa come casalinga, riesca a riciclarsi nel mondo del lavoro per età (classe 1962) e assenza di qualsiasi esperienza, ma anche del suo diritto alla conservazione di un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello - che i redditi come sopra accertati del ricorrente autorizzano a presumere non modesto – che la moglie resistente assume goduto dai coniugi nel lunghissimo corso del matrimonio (contratto nel 1998);
ritenuto, in tale prospettiva, che anche le doglianze di parte ricorrente circa i pretesi ripetuti prelievi che egli assume effettuati dalla moglie fino al 2018 al bancomat del conto corrente cointestato ai coniugi (cfr. ricorso introduttivo,
pagina 26 di 30 pagg. 9 e 10) autorizzano a ritenere che il menage familiare consentisse sistematicamente spese di un certo rilievo, integranti un chiaro indice dell'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio;
ritenuto, pertanto, che sia equa la quantificazione del contributo al mantenimento della moglie a carico del marito (anche tenuto conto del beneficio fiscale per quest'ultimo, trattandosi di onere deducibile) in complessivi € 2.000,00, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale spiegata in via riconvenzionale dalla moglie;
osservato, infine, che l'ulteriore domanda attorea di accertamento della spettanza al ricorrente del 100% della provvista depositata sul conto corrente comune, costituendo il presupposto di futura pretesa restitutoria del ricorrente, risulta inammissibile, tenuto conto che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “…l'art. 40, cod. proc. civ., nel
testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso
processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di
ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31,
32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente
proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito
ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi
una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di
proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o
dell'art. 103, c.p.c. e soggette a riti diversi” (cfr. Cass. n. 20638 del pagina 27 di 30 22/10/2004; conformi anche, ex multis, Cass. sez. I n. 18870 del 08/09/14
in materia di separazione;
Cass. sez. I n.11828 del 21/05/09 in materia di divorzio);
osservato, pertanto, che la domanda di cui sopra, priva di un rapporto di connessione forte con la domanda di separazione - non trattandosi di cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., ma soltanto soggettivamente - va dichiarata inammissibile;
osservato che l'esito della causa, con l'addebito della separazione al marito,
autorizza la condanna di parte ricorrente - integralmente responsabile della separazione e, quindi, di tutte le sue conseguenze - a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi del D.M. 55/14, applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia come prospettato nel ricorso introduttivo
(indeterminato) e della copiosa attività svolta (fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria al 100%);
rilevato che vanno pertanto poste a carico del marito anche le spese di
CTU;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciata la separazione personale tra le parti,
così dispone:
1) addebita la separazione al marito;
Parte_1
pagina 28 di 30 2) pone a carico di parte ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio AB con il pagamento mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese per € 200,00 direttamente al figlio e per € 200,00 alla resistente,
oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Verona;
3) dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre, per continuare a coabitarvi con il figlio AB, maggiorenne ma non indipendente economicamente;
4) pone a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare alla moglie resistente, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo di € 2.000,00
mensili, rivalutabile annualmente secondo l'indice , da versarsi Org_2
all'avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda riconvenzionale della moglie;
5) dichiara inammissibile la domanda attorea di accertamento di esclusiva titolarità delle somme depositate sul conto corrente cointestato tra i coniugi;
6) condanna il ricorrente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 10.860,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) pone definitivamente a carico di parte ricorrente il pagamento del 100%
del costo della CTU del Dr. Per_1
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 12/12/23
Il Giudice Estensore
pagina 29 di 30 Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al CTU è stato posto il seguente quesito:
“Dica il consulente, esaminati gli atti ed i documenti;
effettuata ogni indagine anche presso i pubblici uffici;
autorizzata l'acquisizione della documentazione contabile necessaria od utile presso enti pubblici o privati, presso gli istituti di credito e consulenti delle parti incaricati degli adempimenti contabili e fiscali delle stesse o delle imprese loro riferibili, quale sia la capacità reddituale e patrimoniale della parte ricorrente, prendendo in esame il periodo da cinque anni prima del deposito del ricorso introduttivo;
a tal fine, consideri il
CTU le partecipazioni dirette ed indirette della parte a società alla stessa riferibili ed ogni utilità o benefits goduti dalla parte. Autorizza il CTU, per quanto necessario, ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e ad acquisire informazioni dall Org_3
, anche al fine di accedere all'anagrafe tributaria;
autorizza a tentare la
[...] conciliazione. Richiede alla Guardia di Finanza d'accedere alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei Rapporti Finanziari ex artt. 492 bis cpc e 155-sexies disp. att. cpc dei seguenti soggetti: , (c.f. ) e d'acquisire copia Parte_1 C.F._1 degli atti registrati (periodo dal 2015 al 2021) e copia delle movimentazioni (estratti conto etc.) bancarie, postali e investimenti finanziari e assicurativi (anni 2015 – 2021), consegnando quanto acquisito al CTU.” 2 Lo stesso teste ha solo dichiarato: "Io ero stato a fare degli incontri Testimone_3 testimonianze della vita di famiglia presso la parrocchia di Quinto ma non li avevo conosciuti personalmente;
credo di essere stato contattato da loro, ma non ricordo da chi, per un incontro amichevole a casa loro. Siamo stato un'oretta insieme, abbiamo parlato della loro coppia ed io ho percepito una freddezza tra loro che credo fosse il motivo per cui si erano rivolti a me. Ho raccolto un disagio che hanno manifestato come coppia. Io ho indicato loro di rivolgersi ad una associazione denominata ” (cfr. udienza del Org_7 27/10/20): orbene, il riferito 'disagio manifestato come coppia' comunicato al teste nel corso di un breve incontro di un'oretta deve valutarsi francamente come un elemento troppo debole per giudicare l'esistenza di una conclamata crisi di coppia, tale da giustificare l'abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi. 3 Rispetto ai valori della detta tabella, il CTU (cfr. CTU, pag. 19) ha chiarito che dal febbraio 2021 il compenso spettante al ricorrente è stato ridotto a seguito del raggiungimento della pensione;
infatti, per effetto di accordi tra i fratelli che gestiscono insieme tutte e tre le società, al raggiungimento della pensione l'importo del compenso viene rivisto e ridotto di un importo pari o simile a quello ricevuto come pensione.