Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 25/06/2025, n. 12608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12608 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12608/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11920/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11920 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Rossi e Caterina Paone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione -OMISSIS-, comunicata in data 02.09.2021, con la quale la Marina Militare Comando in Capo della Squadra Navale ha rigettato il ricorso proposto il 15.07.2021 dal Capitano di Corvetta (SM) s.p.e. r.s. -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”, adottata in data 17.06.2021 e in pari data comunicata;
- nonché, per quanto di ragione, avverso la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” adottata in data 17.06.2021 e in pari data comunicata;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all''atto sopra indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 2 novembre 2021, il Capitano di Corvetta Onori ha impugnato il decreto del Comando in Capo della Squadra Navale della Marina Militare, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso ricorrente avverso il provvedimento disciplinare del rimprovero.
2. Il ricorrente, in sintesi, espone:
- di essere stato informato in data 23 aprile 2021 di una contestazione di addebito disciplinare a suo carico, per avere omesso - durante il servizio svolto il 7 aprile 2021 - di trasmettere la tempestiva finalizzazione di un flash report relativo ad un caso di positività da COVID 19, riguardante un Ufficiale della Sezione Operazioni Future;
- l’addebito contestato era il seguente: “ il giorno 07.04.2021 alle 14:50, la S.V., in qualità di Ufficiale Superiore di Servizio (U.S.S.) pomeridiano presso la Centrale Operativa Aeronavale (COAN),veniva informata dal Tenente di CE (T.V.) Michele ERRA, su disposizione del Capitano di CE (C.V.) Massimo PETRICCA, della positività di un Ufficiale della Sezione Operazioni Future, al fine dell’emissione del flash report verso le Autorità di Vertice, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia (pubblicazione SMD-DAS-002, ediz. 2018 e messaggio (MSG) P 071612Z NOV 18 di CINCNAV). Atteso che il flash report veniva predisposto dall’Ufficio Operazioni e inoltrato alla COMM alle ore 16:51 con ogni consentita urgenza e sfruttando ogni mezzo di comunicazione disponibile, la discendente informativa veniva partecipata ai superiori gerarchici, con email non classificata, alle ore 21:32 e, a MARISTAT,con flash report nr. 1116, alle ore 23:29, da parte del personale di guardia in COAN nel turno successivo a quello della S.V. con evidente ritardo. Per quanto sopra, la S.V. ha gestito la segnalazione dell’evento con ritardo ed estrema superficialità, omettendo il tempestivo seguito del flusso informativo dell’evento, investendo la squadra di guardia montante dell’onere di emettere i discendenti rapporti informativi, denotando scarso senso di responsabilità e mancanza di spirito di iniziativa. Siffatto comportamento risulta censurabile sotto il profilo disciplinare, in quanto lesivo delle seguenti disposizioni: “iniziativa” art. 715 e “senso di responsabilità” art. 717 previsti dal Testo unico delle disposizioni regolamentari (T.U.O.M.) ”;
- nel pomeriggio del 7 aprile 2021 erano pervenute ben 18 segnalazioni relative a casi COVID-19, gestite dal ricorrente ponendo in essere i controlli necessari;
- di aver gestito nello stesso giorno diversi eventi, in particolare:
(i) l’evento immigrazione 360/21, sulla cui scena d’azione stava operando un assetto dipendente (dalle 11:00B alle 16:00B circa);
(ii) l’aggiornamento dei casi COVID-19 presso il Decimo Gruppo Navale Costiero (COMGRUPNAVCOST 10) nel porto di Sharm el-Sheikh in Egitto (decisione del locale team medico di non effettuare i tamponi ai contatti stretti individuati nel giorno precedente);
(iii) la caduta di un albero nella strada che collega gli uffici di codesto A.C. con l’uscita dalla base (telefonata delle 18:42), che aveva necessitato la diffusione delle nuove disposizioni relative alla viabilità per il deflusso del personale del Comando verso l’uscita;
(iv) l’incendio avvenuto presso la Stazione Elicotteri della Marina Militare a Luni (MARISTAELI LUNI).
3. Con particolare riferimento al caso oggetto della contestazione, il ricorrente ha rappresentato che esso riguardava la positività di un Ufficiale della Sezione Operazioni Future di CINCNAV che, negli ultimi giorni, prima dell’accertata positività, stava operando da remoto, in modalità lavoro agile, presso la propria abitazione sita alla Spezia. Tuttavia, il ricorrente aveva verificò che fossero state intraprese le azioni prescritte in caso di accertata positività da COVID-19: il c.d. contact tracing (con esito negativo) e la sanificazione del luogo di lavoro (l’ultima sede di lavoro presso gli uffici dell’amministrazione prima dello svolgimento del lavoro agile da remoto).
4. Il ricorrente con l’odierno ricorso deduce i seguenti motivi di illegittimità:
PRIMO MOTIVO: violazione del principio di tempestività della contestazione di addebito disciplinare; violazione del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare; violazione degli artt. 1397 e 1398 d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare); eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per carenza di motivazione
SECONDO MOTIVO: violazione dei principi e delle norme in materia di sanzioni disciplinari; violazione dell’art. 1398 d. lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare); violazione dell’art. 3 l. n. 241/1991; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione;
TERZO MOTIVO: violazione dei principi e delle norme in materia di sanzioni disciplinari; violazione e falsa applicazione della comunicazione di servizio n. 20/2020 e delle norme sull’esecuzione della guardia in Centrale operativa Aeronavale; violazione del principio di coerenza e continuità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e disparità di trattamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con atto di mero stile.
6. A seguito di ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2021, l’Amministrazione ha depositato documenti.
7. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato ulteriore memoria.
8. All’udienza di smaltimento del 9 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
9. Preliminarmente, il Collegio osserva che il ricorso giurisdizionale contiene nel suo interno anche i motivi esposti nel ricorso gerarchico: dichiarato inammissibile ciò che va oltre questo andranno esaminate le censure proposte nel ricorso gerarchico.
9.1. I motivi di illegittimità del ricorso gerarchico dedotto sono i vizi di: Eccesso di potere e violazione di legge per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.
9.2. Come noto, in materia di rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, è stato pacificamente affermato dalla giurisprudenza prevalente che, in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso. Tale assunto si basa sulla necessità di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa ( per saltum ) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale (Cons. Stato sez. VI, 19 novembre 2018, n. 6491; T.A.R. Roma sez. III, 11 maggio 2021, n. 5497; T.A.R. Bari, sez. III, 20 dicembre 2022, n.1769). Il ricorso giurisdizionale si propone contro l'atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento impugnato con il detto ricorso, assumendo la veste di parte resistente l'organo che ha pronunziato la decisione sul ricorso; vale però la regola cd. dell'assorbimento, in forza della quale la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale, può estendersi a tutti i motivi fatti valere col ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronunzia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso (T.A.R. Campobasso, sez. I, 27/11/2020, n.334; T.A.R. Lazio, sez. I ter, 22 agosto 2017, n. 9385).
9.3. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve concludersi per l'inammissibilità degli ulteriori motivi di illegittimità del provvedimento impugnato non dedotti con il ricorso gerarchico.
9.4. Quanto ai vizi di: Eccesso di potere e violazione di legge per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, essi sono fondati e il ricorso va accolto in parte qua .
9.5. Il provvedimento impugnato ha illegittimamente valutato come superficiale il comportamento del ricorrente e lo ha censurato sotto il profilo della carenza di iniziativa e di senso di responsabilità, per non aver trasmesso ai superiori la segnalazione di un caso COVID di un Ufficiale, che era in smart working presso la propria abitazione.
9.6. Orbene, risulta dalla documentazione (doc. 28) versata in atti dalla stessa Amministrazione (cronologia degli interventi del ricorrente) che nella giornata del 7 aprile 2021 si erano verificati numerosi eventi di particolare gravità e rilevanza operativa (avvistamenti di natante con immigrati clandestini, caduta di un albero su viale di collegamento del corpo di guardia agli Uffici di CINCNAV; incendio a MARISTAELI LUNI, numerose segnalazioni COVID, etc.) che il ricorrente si era trovato a gestire in poche ore, con responsabilità e senso del dovere, sicché le conclusioni espresse dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato non trovano supporto nella documentata attività svolta dal ricorrente e pertanto sono illegittime in quanto viziate da grave carenza istruttoria e travisamento dei fatti.
10. Concludendo, il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato e pertanto il provvedimento va annullato nei limiti di cui in motivazione.
11. Per la peculiarità delle questioni, sussistono giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara:
- in parte inammissibile;
- in parte fondato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO