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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5046/2023 avente ad oggetto: contratto di assicurazione promossa da:
p. VA , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Christian Ricciardi Calderaro;
ATTORE contro p. VA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis salviis iuribus: - accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta;
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.775,81. In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, oltre il rimborso forf. 15%, IVA se dovuta e CPA”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo di € 9.775,81 CP_1 dovuto a seguito del danneggiamento di beni in occasione dell'evento atmosferico occorso il 21.6.2021.
In particolare, ha allegato parte attrice che il forte temporale del 21.6.2021 aveva determinato infiltrazioni di acqua nel capannone di proprietà di (sito in via Monviso 27, Villarbasse), Parte_2 al cui interno svolgeva la propria attività commerciale, così determinando il Parte_1 danneggiamento dei seguenti beni: cofanetti “nofilterbeauty” (pezzi 107), fasce facciali (pezzi 4550), pezzi 3000 di cui alla fattura pezzi 1550, fasce facciali colorate baby (pezzi 300), per un valore complessivo dei beni danneggiati di € 11.515,81. Ha altresì allegato di aver denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa con cui intratteneva il rapporto assicurativo di cui CP_1 alla polizza n. 253856736, denominata “Impresa sicura” e di aver ricevuto da questa la liquidazione pagina 1 di 4 della somma di € 1.740,00, trattenuta a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta. Da cui la richiesta di condanna per la somma non corrisposta di € 9.775,81.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace in data 6.6.2023.
Con ordinanza del 15.11.2023è stata disposta CTU tecnica, poi depositata il 27.2.2024. Con ordinanza
19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termine fino al 19.5.2025 per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Al momento del sinistro, veva validamente sottoscritto con Parte_1 CP_1 la polizza assicurativa n. 253856736 (doc. 1 attore) che tutelava l'attrice rispetto, fra gli altri, ai
[...] danni patiti dalle merci custodite nel fabbricato indicato in polizza, anche ove causati da bagnamenti
(cfr. garanzia opzionale di cui all'art.
3.12 delle condizioni di polizza – doc. 2 – richiamata nella scheda di polizza – doc. 1). Pertanto, fra le parti sussisteva un valido rapporto obbligatorio, presupposto fondamentale per l'azione risarcitoria proposta da parte attrice.
Ora, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (tra le tante, Cass. 7216/2025).
Spettava dunque a parte attrice la prova del verificarsi di un evento assicurato in costanza di polizza e del danno da questo causato.
Tale prova è stata solo in parte fornita.
L'attrice ha prodotto il verbale 3.7.2021 redatto dal perito della convenuta ( a Persona_1 seguito dell'apertura del sinistro da parte del proprietario dei locali locati dall'attrice (doc. 3 attrice).
Verbale da cui risulta che il perito si recò in loco riscontrando la tettoia utilizzata dalla Parte_1 come deposito di merci che erano poste a terra e sulle quali era percolata l'acqua piovana
[...] entrata nella struttura del fabbricato.
La CTU disposta in corso di causa ha riscontrato i beni danneggiati (oggi posti in altra sede), ossia “8
“scatole di cartone significativamente danneggiate e sformate dagli effetti di un persistente bagnamento” e ha rilevato come detto danneggiamento sia “compatibile” con la narrativa attorea (pp. 10 e 12 ctu).
Altro elemento rilevante è, poi, che l'assicurazione convenuta ha già corrisposto all'attrice la somma di
€ 1740 a titolo di indennizzo assicurativo per le merci danneggiate, trattenuta a titolo di acconto.
Trattasi di elementi, complessivamente considerati, che consentono di ritenere provato il verificarsi dell'evento bagnamento oggetto di copertura assicurativa. Invero, a differenza che nel processo penale, nel processo civile vige un diverso criterio di accertamento causale, ossia quello del “più probabile che non”. In ragione di tale diverso parametro, si «impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione» (ex multis Cass. 25805/2024). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi sopra riportati e dell'assenza, invece, di elementi che introducano un decorso causale alternativo in ordine al danneggiamento dei beni dell'attrice, può dirsi provata la ricostruzione fattuale allegata dall'attrice.
Ciò su cui è carente la prova attorea è quali siano stati i beni danneggiati dal sinistro verificatosi. pagina 2 di 4 Invero, i documenti allegati al ricorso attoreo e quanto riferito dal CTU permettono di identificare solo parzialmente i prodotti indicati da parte attrice come quelli danneggiati dal sinistro.
La CTU ha rinvenuto:
1) n.107 confezioni-cofanetto bianche marca “I prodotti rinvenuti all'interno dei cofanetti CP_2 sono risultati apparentemente integri ma in ogni caso ad oggi inutilizzabili giacché riportanti la data di scadenza di agosto 2021” (p. 11 relazione del CTU);
2) n. 300 fasce facciali protettive baby e n.
4.200 fasce facciali protettive adulti: “Parte delle fasce sono invece risultate del tutto prive del relativo involucro di confezionamento essendosi quest'ultimo evidentemente degradato nel tempo, presumibilmente a causa degli eventi atmosferici, come comprovato dalla presenza parte in forma polverizzata ed altamente volatile all'interno degli scatoloni di copiosi residui di plastica in parte in forma granulare ed in parte in forma polverizzata ed altamente volatile” (p. 11 relazione del CTU);
Di questi, soltanto le confezioni-cofanetto rinvenute dal CTU nella nuova sede della
[...] sono della stessa marca ( degli scatoloni fotografati nella denuncia di Parte_1 CP_2 sinistro della convenuta (p. 9,10,11 all. 3 attore). Con riguardo, invece, agli altri beni oggetto di denuncia e riscontrati dalla consulente in occasione delle sue operazioni (n. 300 fasce facciali protettive baby e n.
4.200 fasce facciali protettive adulti), manca qualsivoglia prova che permetta di identificare in detti beni quelli oggetto di denuncia. Infatti, a differenza delle confezioni-cofanetto il cui riscontro è documentale, non risulta agli atti alcuna fotografia o descrizione che consenta di sostenere che quelle visionate siano le stesse fasce oggetto della denuncia. Peraltro, anche dal verbale di sopralluogo 6.7.2021 del perito dell'assicurazione del fabbricato ( ) non si riscontra una compiuta Per_1 descrizione delle merci danneggiate tale da corroborare la tesi di parte attrice secondo cui le fasce facciali visionate dalla CTU siano le stesse danneggiate in occasione del temporale (la relazione riporta genericamente che «L'acqua è così piovuta all'interno bagnando la merce appoggiata a terra» (p. 17 all. 3).
Ne consegue che la domanda dell'attrice può essere accolta solo con riguardo al valore delle merci il cui danneggiamento, in forza della documentazione in atti, più ritenersi più probabile che non quale conseguenza del bagnamento avvenuto il 21.6.2021, e quindi solo con riguardo alle n. 107 confezioni- cofanetto marca individuate dal CTU, che ne ha indicato il valore in complessivi € 3.459,31 CP_2 (€ 2.835,50 oltre iva al 22%: p. 15 ctu). La circostanza, evidenziata dal consulente, che il prodotto fosse in scadenza ad agosto 2021 non rileva in punto di quantificazione del danno dal momento che anche un minimo danneggiamento dell'involucro esterno rende il prodotto invendibile anche per ragioni igieniche.
Su detta somma spetta la rivalutazione monetaria: il pagamento dell'indennizzo, infatti, costituisce debito di valore assolvendo la funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è quindi soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (cfr. Cass. n. 7216/2025 cit.). Si perviene così alla somma di € 4.043,93, da cui occorre detrarre quella di € 1740 già corrisposta dalla convenuta al netto della franchigia di € 250 contrattualmente prevista (cfr. scheda di polizza cit: doc. 1).
In definitiva, pertanto, la convenuta va condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 2303,93, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché essa vengono poste a carico della parte convenuta.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 2303,93), dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, pagina 3 di 4 introduttiva, istruttoria, decisoria) e della non complessità della causa, data anche dalla contumacia della parte convenuta, che giustifica l'applicazione di una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 1.100,01-€ 5.200,00),
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, sicché anch'essa viene posta a carico della parte convenuta
PQM
CONDANNA l pagamento a favore dell'attore della somma di € 2303,93 a titolo di CP_1 indennizzo assicurativo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 125,00 per esborsi (c.u. rapportato al valore del decisum, marca) e in €
1980 per compensi (€ 280 per fase di attivazione della mediazione, € 400 per fase studio, € 400 per fase introduttiva, € 450 per trattazione, € 450 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU a carico di CP_1
Così deciso in Torino, il 5/6/2025
Minuta redatta dal m.o.t. dott. Davide Bergo
Il Giudice
Dott. Claudia Gemelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 5046/2023 avente ad oggetto: contratto di assicurazione promossa da:
p. VA , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Christian Ricciardi Calderaro;
ATTORE contro p. VA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis salviis iuribus: - accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta;
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 9.775,81. In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, oltre il rimborso forf. 15%, IVA se dovuta e CPA”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo assicurativo di € 9.775,81 CP_1 dovuto a seguito del danneggiamento di beni in occasione dell'evento atmosferico occorso il 21.6.2021.
In particolare, ha allegato parte attrice che il forte temporale del 21.6.2021 aveva determinato infiltrazioni di acqua nel capannone di proprietà di (sito in via Monviso 27, Villarbasse), Parte_2 al cui interno svolgeva la propria attività commerciale, così determinando il Parte_1 danneggiamento dei seguenti beni: cofanetti “nofilterbeauty” (pezzi 107), fasce facciali (pezzi 4550), pezzi 3000 di cui alla fattura pezzi 1550, fasce facciali colorate baby (pezzi 300), per un valore complessivo dei beni danneggiati di € 11.515,81. Ha altresì allegato di aver denunciato il sinistro alla propria compagnia assicurativa con cui intratteneva il rapporto assicurativo di cui CP_1 alla polizza n. 253856736, denominata “Impresa sicura” e di aver ricevuto da questa la liquidazione pagina 1 di 4 della somma di € 1.740,00, trattenuta a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta. Da cui la richiesta di condanna per la somma non corrisposta di € 9.775,81.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace in data 6.6.2023.
Con ordinanza del 15.11.2023è stata disposta CTU tecnica, poi depositata il 27.2.2024. Con ordinanza
19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termine fino al 19.5.2025 per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Al momento del sinistro, veva validamente sottoscritto con Parte_1 CP_1 la polizza assicurativa n. 253856736 (doc. 1 attore) che tutelava l'attrice rispetto, fra gli altri, ai
[...] danni patiti dalle merci custodite nel fabbricato indicato in polizza, anche ove causati da bagnamenti
(cfr. garanzia opzionale di cui all'art.
3.12 delle condizioni di polizza – doc. 2 – richiamata nella scheda di polizza – doc. 1). Pertanto, fra le parti sussisteva un valido rapporto obbligatorio, presupposto fondamentale per l'azione risarcitoria proposta da parte attrice.
Ora, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (tra le tante, Cass. 7216/2025).
Spettava dunque a parte attrice la prova del verificarsi di un evento assicurato in costanza di polizza e del danno da questo causato.
Tale prova è stata solo in parte fornita.
L'attrice ha prodotto il verbale 3.7.2021 redatto dal perito della convenuta ( a Persona_1 seguito dell'apertura del sinistro da parte del proprietario dei locali locati dall'attrice (doc. 3 attrice).
Verbale da cui risulta che il perito si recò in loco riscontrando la tettoia utilizzata dalla Parte_1 come deposito di merci che erano poste a terra e sulle quali era percolata l'acqua piovana
[...] entrata nella struttura del fabbricato.
La CTU disposta in corso di causa ha riscontrato i beni danneggiati (oggi posti in altra sede), ossia “8
“scatole di cartone significativamente danneggiate e sformate dagli effetti di un persistente bagnamento” e ha rilevato come detto danneggiamento sia “compatibile” con la narrativa attorea (pp. 10 e 12 ctu).
Altro elemento rilevante è, poi, che l'assicurazione convenuta ha già corrisposto all'attrice la somma di
€ 1740 a titolo di indennizzo assicurativo per le merci danneggiate, trattenuta a titolo di acconto.
Trattasi di elementi, complessivamente considerati, che consentono di ritenere provato il verificarsi dell'evento bagnamento oggetto di copertura assicurativa. Invero, a differenza che nel processo penale, nel processo civile vige un diverso criterio di accertamento causale, ossia quello del “più probabile che non”. In ragione di tale diverso parametro, si «impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione» (ex multis Cass. 25805/2024). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi sopra riportati e dell'assenza, invece, di elementi che introducano un decorso causale alternativo in ordine al danneggiamento dei beni dell'attrice, può dirsi provata la ricostruzione fattuale allegata dall'attrice.
Ciò su cui è carente la prova attorea è quali siano stati i beni danneggiati dal sinistro verificatosi. pagina 2 di 4 Invero, i documenti allegati al ricorso attoreo e quanto riferito dal CTU permettono di identificare solo parzialmente i prodotti indicati da parte attrice come quelli danneggiati dal sinistro.
La CTU ha rinvenuto:
1) n.107 confezioni-cofanetto bianche marca “I prodotti rinvenuti all'interno dei cofanetti CP_2 sono risultati apparentemente integri ma in ogni caso ad oggi inutilizzabili giacché riportanti la data di scadenza di agosto 2021” (p. 11 relazione del CTU);
2) n. 300 fasce facciali protettive baby e n.
4.200 fasce facciali protettive adulti: “Parte delle fasce sono invece risultate del tutto prive del relativo involucro di confezionamento essendosi quest'ultimo evidentemente degradato nel tempo, presumibilmente a causa degli eventi atmosferici, come comprovato dalla presenza parte in forma polverizzata ed altamente volatile all'interno degli scatoloni di copiosi residui di plastica in parte in forma granulare ed in parte in forma polverizzata ed altamente volatile” (p. 11 relazione del CTU);
Di questi, soltanto le confezioni-cofanetto rinvenute dal CTU nella nuova sede della
[...] sono della stessa marca ( degli scatoloni fotografati nella denuncia di Parte_1 CP_2 sinistro della convenuta (p. 9,10,11 all. 3 attore). Con riguardo, invece, agli altri beni oggetto di denuncia e riscontrati dalla consulente in occasione delle sue operazioni (n. 300 fasce facciali protettive baby e n.
4.200 fasce facciali protettive adulti), manca qualsivoglia prova che permetta di identificare in detti beni quelli oggetto di denuncia. Infatti, a differenza delle confezioni-cofanetto il cui riscontro è documentale, non risulta agli atti alcuna fotografia o descrizione che consenta di sostenere che quelle visionate siano le stesse fasce oggetto della denuncia. Peraltro, anche dal verbale di sopralluogo 6.7.2021 del perito dell'assicurazione del fabbricato ( ) non si riscontra una compiuta Per_1 descrizione delle merci danneggiate tale da corroborare la tesi di parte attrice secondo cui le fasce facciali visionate dalla CTU siano le stesse danneggiate in occasione del temporale (la relazione riporta genericamente che «L'acqua è così piovuta all'interno bagnando la merce appoggiata a terra» (p. 17 all. 3).
Ne consegue che la domanda dell'attrice può essere accolta solo con riguardo al valore delle merci il cui danneggiamento, in forza della documentazione in atti, più ritenersi più probabile che non quale conseguenza del bagnamento avvenuto il 21.6.2021, e quindi solo con riguardo alle n. 107 confezioni- cofanetto marca individuate dal CTU, che ne ha indicato il valore in complessivi € 3.459,31 CP_2 (€ 2.835,50 oltre iva al 22%: p. 15 ctu). La circostanza, evidenziata dal consulente, che il prodotto fosse in scadenza ad agosto 2021 non rileva in punto di quantificazione del danno dal momento che anche un minimo danneggiamento dell'involucro esterno rende il prodotto invendibile anche per ragioni igieniche.
Su detta somma spetta la rivalutazione monetaria: il pagamento dell'indennizzo, infatti, costituisce debito di valore assolvendo la funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è quindi soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione (cfr. Cass. n. 7216/2025 cit.). Si perviene così alla somma di € 4.043,93, da cui occorre detrarre quella di € 1740 già corrisposta dalla convenuta al netto della franchigia di € 250 contrattualmente prevista (cfr. scheda di polizza cit: doc. 1).
In definitiva, pertanto, la convenuta va condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 2303,93, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché essa vengono poste a carico della parte convenuta.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 2303,93), dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, pagina 3 di 4 introduttiva, istruttoria, decisoria) e della non complessità della causa, data anche dalla contumacia della parte convenuta, che giustifica l'applicazione di una riduzione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 1.100,01-€ 5.200,00),
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, sicché anch'essa viene posta a carico della parte convenuta
PQM
CONDANNA l pagamento a favore dell'attore della somma di € 2303,93 a titolo di CP_1 indennizzo assicurativo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 125,00 per esborsi (c.u. rapportato al valore del decisum, marca) e in €
1980 per compensi (€ 280 per fase di attivazione della mediazione, € 400 per fase studio, € 400 per fase introduttiva, € 450 per trattazione, € 450 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU a carico di CP_1
Così deciso in Torino, il 5/6/2025
Minuta redatta dal m.o.t. dott. Davide Bergo
Il Giudice
Dott. Claudia Gemelli
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