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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4562/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4562 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Viscardi. Parte_1 C.F._1
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n.6200/2022 prot. del 30.11.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
CP_1
e
(c.f. , in proprio e quale erede di (c.f. Parte_2 C.F._2 Persona_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Domenico Massara ed Alessandro Palmarini. C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3292/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 30.3.2022, in tema di rimborso, pro quota, di canoni di locazione”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza dell'8.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.10.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 3262/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 30.3.2022.
pagina 1 di 9 Con tale sentenza il Tribunale di Napoli:
1) Ha rigettato le domande formulate dall'attore ( ) volte ad ottenere: a) Che fosse accertata e Parte_1 dichiarata la concessione degli immobili (al primo e al secondo piano, in Napoli, Via Bernardino Rota n.30/38) in locazione - anche per la quota (pari a 1/6) di sua (dell'attore, si intende) proprietà – da Persona_1
(usufruttuaria dei restanti 5/6) e da (nuda proprietaria dei restanti 5/6) alla società Evam s.r.l.; b) Parte_2 che fosse accertata e dichiarata la mancata percezione, da parte sua (di , si intende) dei canoni Parte_1 relativi al detto contratto di locazione a decorrere dal mese di gennaio 2013 sino al 18.3.2015 (data di vendita della propria quota a ); c) che e (ovvero colei che Parte_2 Persona_1 Parte_2 effettivamente avesse incassato i canoni di locazione) fossero condannate a corrispondere, in suo favore, la sesta parte del canone di locazione, oltre interessi legali e maggior danno;
2) ha rigettato le domande risarcitorie formulate dalle convenute ( e ) ex art. Persona_1 Parte_2
96 co., 1 e 3, c.p.c.;
3) ha condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.835,00 per Controparte_2 compensi professionali ed IN euro 50,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali, cpa ed iva come per legge.
****
Il Tribunale ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, in base alle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle convenute nonché da quelle rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso Pt_1
, le convenute avessero agìto in forza di accordi intercorsi tra le parti, aventi ad oggetto la gestione (in
[...] autonomia) delle porzioni dell'immobile corrispondenti alle loro quote di comproprietà (con la conseguenza che il ricorrente, in ragione degli indicati accordi intervenuti tra le parti, non avesse diritto di richiedere le somme asseritamente percepite da e da per la locazione dei detti immobili). Parte_2 Persona_1
In particolare, ad avviso del giudice di prime cure, tali dichiarazioni avrebbero confermato la tesi sostenuta da dalle convenute e, cioè, che le parti si fossero accordate sulla gestione autonoma del locale terraneo adibito a pizzeria affidata a il quale, dopo il rilascio dell'intero immobile da parte del precedente Parte_1 conduttore, avendo necessità di percepire un fitto, avrebbe domandato a e a Parte_2 Persona_1 di poter gestire e percepire in via esclusiva i frutti del locale terraneo mentre queste ultime avrebbero gestito e percepito i frutti della restante porzione del fabbricato di tre piani fuori terra, essendo tale accordo raggiunto proprio per favorire , che aveva già individuato il conduttore per la porzione di immobile da lui Parte_1 gestita, mentre la restante porzione di immobile, pari ai 5/6 dell'intero, sarebbe rimasta sfitta per lunghi anni.
Il tutto confermato, secondo il Tribunale di Napoli, dal contratto di locazione sottoscritto in data 24/10/2011 (e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli al n. 12545/3), con il quale aveva locato, Parte_1 senza la sottoscrizione dei comproprietari dei 5/6 dell'immobile, il locale commerciale sito al piano terra del pagina 2 di 9 fabbricato in oggetto, posto che in tale contratto aveva precisato che la porzione di immobile Parte_1 locata rappresentava la sua quota parte (1/6) dell'intero cespite, essendo peraltro incontestato che avesse percepito, sin dal 24/10/2011, il canone di locazione mensile di € 500,00 relativo al sub 7, piano terra, sino alla vendita dei suoi diritti di comproprietà.
****
ha censurato la sentenza n. 3262/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei tre Parte_1 seguenti motivi di gravame.
1. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (INTERROGATORIO FORMALE E PROVA
TESTIMONIALE).
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto che le risultanze dell'istruttoria svolta avessero smentito la sua (dell'attore/appellante, si intende) versione e confermato la versione delle resistenti e che, dunque, fosse stata raggiunta una prova in ordine all'esistenza di un accordo verbale in virtù del quale egli avrebbe gestito autonomamente il locale terraneo adibito a pizzeria (corrispondente ad ⅙ dell'intero cespite), mentre le convenute avrebbero gestito e percepito i frutti della restante porzione del fabbricato di tre piani fuori terra (corrispondente ai ⅚ dell'intero).
L'appellante, a dimostrazione dell'asserito errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, ha posto in rilievo i seguenti elementi:
a) la non contestazione (anzi l'esplicita ammissione da parte delle convenute) che il primo ed il secondo piano del fabbricato di Via Bernardino Rota 30/38 (unitamente a parte del pianterreno) fossero stati nella disponibilità assoluta delle stesse, che lo avevano concesso in locazione, per l'intero, alla società Evam s.r.l. per l'attività alberghiera denominata “La Dimora di Sant'Eligio” per un canone mensile di € 3.500,00;
b) in base all'art. 2 del contratto prodotto dalla convenute, esse si erano assunte espressamente l'obbligazione del terzo, ex art. 1381 c.c. (previsione che, ad avviso dell'appellante, non avrebbe avuto senso se la locazione avesse avuto ad oggetto solo i ⅚ di loro proprietà);
c) il canone di locazione incamerato dalle resistenti sarebbe stato riferito all'intero, non ai ⅚ dell'immobile;
d) nel contratto di locazione intercorso tra lui ed il era stato precisato che la locazione riguardava solo la Pt_3
“sua quota parte”;
e) egli aveva dichiarato, in sede di interrogatorio formale: “Le sig.re e non hanno ricevuto il Pt_1 Per_1 pagamento della loro parte di canone (5/6) in quanto il chiedeva loro una ricevuta che le sig.re si Pt_3 rifiutavano di rilasciarla, così il si rifiutava a sua volta di pagare alle sig.re (che neppure il contratto gli Pt_3 avevano fatto)” (il che avrebbe dimostrato, secondo l'appellante, l'insussistenza dell'accordo sulla gestione separata delle rispettive quote);
pagina 3 di 9 f) La frase riportata in sentenza “E' ben vero che il ha concesso in locazione al Sig. i locali Parte_1 Parte_4 posti al piano terra per l'attività di pizzeria. Tuttavia, ciò ha fatto solo per la propria quota di proprietà del bene oggetto della locazione...”, sarebbe stata estrapolata “tronca” dalle note conclusive, ove vi era scritto: “Il ha concesso in Parte_1 locazione al Sig. i locali posti al piano terra per l'attività di pizzeria. Ciò ha fatto solo per la propria Parte_4 quota di proprietà del bene oggetto della locazione (non già dell'intero cespite, come assumono le convenute).”.
2. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI).
Con il secondo motivo ha ritenuto che il primo giudice non avesse erroneamente tenuto conto Parte_1 del fatto che anche dal contratto di locazione intercorso tra le convenute e la società Evam sarebbe risultato chiaramente che il primo ed il secondo piano del fabbricato di Via Bernardino Rota 30/38 (unitamente a parte del pianterreno) fosse stato nella disponibilità assoluta delle stesse convenute, avendolo concesso in locazione – per l'intero - alla detta società, per l'attività alberghiera denominata “La Dimora di Sant'Eligio”, per un canone mensile di € 3.500,00.
3. VIOLAZIONE DEL DIRITTO PREVISTO DALL'ART. 1103 C.C. CHE RICONOSCE AI COMPROPRIETARI LA FACOLTA' DI
CEDERE AD ALTRI IL GODIMENTO DELLA COSA NEI LIMITI DELLA PROPRIA QUOTA.
ha, poi, evidenziato di avere concesso in locazione a esclusivamente ⅙ dei Parte_1 Parte_4 locali posti al piano terra per l'attività di pizzeria e di averlo fatto solo per la propria quota di proprietà del bene oggetto della locazione (come precisato al 3° rigo del contratto di locazione) anziché dell'intero cespite, come avevano invece sostenuto le convenute, in quanto queste ultime si erano sempre rifiutate di sottoscrivere il contratto di locazione dei locali terranei anche per la loro quota.
Ed ha aggiunto che alcuna norma precluda al comproprietario di locare solo una quota ideale del bene comune essendo, anzi, tale facoltà consentita dalla disposizione di cui all'art. 1103 c.c. in forza del quale “Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in totale riforma della sentenza appellata:
1. accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, 2. in totale riforma sentenza n. 3262/22 resa dal Tribunale di Napoli, 9^ sezione civile, nel procedimento civile R.G. n. 25957/2019, pubblicata il 30/03/2022: 3. accertare e dichiarare che l'immobile descritto al capo A) della premessa del dell'atto di citazione è stato concesso in fitto - anche per la quota di proprietà del Sig. - dalle Sigg.re Parte_1
e alla società EVAM S.r.l. con sede in Napoli alla Via Bernardino Rota 36/38, cod. fisc. Persona_1 Parte_2
;
4. accertare e dichiarare che il Sig. nulla ha percepito - in relazione al contratto di locazione suddetta - P.IVA_1 Parte_1
a decorrere dal mese di gennaio 2013 sino al 18/03/2015 (data della vendita della propria quota);
5. condannare le Sigg.re
[...]
e , ovvero colei che effettivamente ha incassato i canoni di locazione, a corrispondere al sig. Per_1 Parte_2 Pt_1
la sesta parte del canone di locazione, oltre interessi legali ed il maggior danno;
6. porre a carico delle convenute, la sanzione
[...] prevista dall'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n.
138 e, pertanto, condannare le stesse al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio non avendo giustificato la mancata partecipazione alla mediazione.
7. con vittoria di spese vive
e competenze professionali per il primo e per il secondo grado del giudizio.”
pagina 4 di 9 Iscritta la causa al n. 4562/2022 del Ruolo Generale è stata fissata, con decreto del 7.11.2022, l'udienza del
21.2.2023 per la discussione, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata il 10.2.2023 si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza Parte_2 dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondato l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3262/2022 per i motivi innanzi espressi e questa Parte_1 confermare;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dal sig. , Parte_1 chiede accertarsi l'entità dei canoni di locazione percepiti dal sig. per tutto il tempo della locazione della porzione del Parte_1 bene comune sita al piano terra e, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e ss., compensare le somme eventualmente dovute dalla sig.ra
con le maggiori somme dovute dal sig. ; - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio Parte_2 Parte_1 da liquidarsi in base ai vigenti parametri forensi.”.
Con ordinanza depositata il 21.2.2.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso (in data 13.6.2022) di , ossia prima del deposito (avvenuto il 31.10.2022) del ricorso in appello. Persona_1
Depositato da , in data 10.5.2023, il ricorso per la riassunzione del giudizio, con decreto Parte_1 depositato l'11.5.2023 è stata fissata l'udienza del 3.10.2023 per la relativa prosecuzione.
Con comparsa depositata il 2.10.2023 si è costituita in giudizio , anche quale erede di Parte_2 [...]
. Per_1
Con ordinanza del 4.10.2023 è stata rinviata la causa, per la discussione, all'8.10.2024, poi differita all'udienza dell'8.4.2015.
Indi, con decreto del 12.3.2025, è stato disposto che la trattazione della causa avvenisse, per tale udienza dell'8.4.2025, “in presenza”.
E alla detta udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento. Parte_1
Nell'esaminare, infatti, congiuntamente, i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, ad avviso della
Corte il primo giudice ha fatto buon governo delle risultante istruttorie nel ritenere che fosse stata raggiunta la prova in ordine all'esistenza (prospettata dalle convenute) di un accordo verbale in virtù del quale Pt_1
avrebbe gestito autonomamente il locale terraneo adibito a pizzeria (corrispondente ad ⅙ dell'intero
[...] cespite), mentre le convenute avrebbero gestito e percepito i frutti della restante porzione del fabbricato di tre piani fuori terra (corrispondente ai ⅚ dell'intero) e che, quindi, sulla base di tale accordo, il ricorrente non avesse il diritto di richiedere le somme asseritamente percepite dalle convenute per la concessione in locazione degli immobili da loro operata.
pagina 5 di 9 L'accordo per la gestione separata (mediante distinti rapporti di locazione) degli immobili, come risultante dalle dichiarazioni rese dai testi e e riportate nella sentenza impugnata, trovava Testimone_1 Testimone_2 conferma, anche secondo questa Corte – e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - in una serie di altri elementi.
In primo luogo, infatti, come rilevato dal primo giudice, con contratto di locazione sottoscritto in data 24/10/2011
e registrato (al n. 12545/3) il 10.11.2011, aveva locato a terzi, senza la sottoscrizione dei Parte_1 comproprietari dei restanti 5/6 dell'immobile, il locale commerciale – ad uso pizzeria - sito al piano terra del fabbricato in oggetto, precisando che la locazione riguardava “la sua quota parte” e pattuendo un canone mensile di euro 500,00 (cfr. tale contratto, ridepositato dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del
10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado).
Confrontando, allora, tale contratto con quello del 12.12.2012 (registrato al n. 348/3 il 9.1.2013; cfr. tale contratto, ridepositato dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del 10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado)- con cui e avevano concesso in Persona_1 Parte_2 locazione, a terzi, gli immobili (destinati ad attività alberghiera) relativi al piano terra, al primo e secondo piano della palazzina in questione, con esclusione della pizzeria (come espressamente precisato nell'ambito della clausola contrattuale n.2), pattuendo il canone mensile di euro 3.500,00 per il primo biennio- vi è una prima conferma dell'assunto delle convenute/appellate, desumibile, si ripete, dalle dichiarazioni dei testi e ritenuto fondato dal Tribunale di Napoli.
Ed invero, il rapporto tra l'entità dei canoni di locazione pattuiti nei rispettivi contratti di locazione (euro 500,00 per la pizzeria;
euro 3.500,00 per i restanti piani destinati ad albergo) è in linea, sostanzialmente, con il patto
(verbale), posto a fondamento delle difese delle convenute (e ritenuto provato dal Tribunale di Napoli), secondo cui , nel concedere in locazione il locale adibito a pizzeria, avrebbe riscosso l'intero canone Parte_1
(euro 500,00) riferito a tale bene, in quanto rapportato sostanzialmente alla sua quota ideale di proprietà (1/6) dell'intero fabbricato (anziché soltanto alla sua quota ideale del locale destinato a pizzeria), senza poter pretendere la sua parte di canone (1/6 di euro 3.500,00 per i primi due anni) relativo agli altri immobili (della stessa palazzina) destinati ad attività alberghiera, concessi in locazione da e , in Persona_1 Parte_2 quanto spettante per l'intero a queste ultime (proprio perché rapportato alla loro quota di proprietà, pari a 5/6, dell'intera palazzina anziché del solo albergo).
In sostanza, se così non fosse – e, cioè, se il canone di locazione (di euro 500,00 mensili) del contratto concluso nel 2011 da fosse stato riferito solo alla sua quota parte di proprietà (1/6) relativa al locale Parte_1 pizzeria (anziché alla sua quota di proprietà riferita a tutti gli immobili) – il valore locatizio complessivo della pizzeria (euro 3.000,00, ossia euro 500 x 6) sarebbe stato di poco inferiore rispetto a quello (euro 3.500,00) dei due piani destinati ad albergo.
pagina 6 di 9 Il che è irragionevole (come dedotto sostanzialmente ed in modo condivisibile dalla parte appellata), essendo, invece, ragionevole ritenere che, si ribadisce, nelle rispettive pattuizioni dei canoni di locazione le parti locatrici
(ossia le parti del presente giudizio) avessero tenuto ben presente il rapporto tra le loro quote (ideali) di proprietà, da riferire all'intero fabbricato (anziché ai singoli beni).
Del resto, l'assunto delle convenute/appellate trova anche conferma:
a) Nell'ulteriore, pacifica, circostanza, che anche loro non avessero preteso (da ), per diversi Parte_1 anni, la loro quota del canone di locazione riferito al locale adibito a pizzeria e percepito dal ricorrente/appellante dal conduttore;
b) nel fatto che nell'atto notarile (del 18.3.2015), con cui aveva venduto a Parte_1 Parte_2 la sua quota di comproprietà (pari, si ribadisce, ad 1/6) relativa agli immobili meglio descritti nel detto atto, non vi fosse stata alcuna traccia di presunti crediti per canoni percepiti in eccesso dalle appellate e , Pt_1 Per_1 come dedotto da queste ultime (cfr. tale contratto, ridepositato dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del 10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado);
c) nella mancata menzione, anche nella scrittura sottoscritta da il 15.1.2016 (cfr. tale Parte_1 scrittura, ridepositata dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del 10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado), di eventuali ragioni di credito, relativi a canoni di locazione percepiti da terzi, nei confronti delle convenute (scrittura nell'ambito della quale Parte_1 dichiarava di ricevere il pagamento dell'importo di € 1.000,00 in contanti, da , “in deconto” del Parte_2 prezzo di euro 15.000,00 trattenuto da quest'ultima a garanzia delle cancellazioni delle ipoteche gravanti sulla sua quota di proprietà dell'immobile oggetto di causa, e “di aver percepito, nonostante il trasferimento delle proprietà, il canone di locazione per il mese di aprile 2015 relativo all'immobile innanzi menzionato e che pertanto l'importo di € 500,00 viene anch'esso detratto dal prezzo di € 15.000,00”).
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i pagina 7 di 9 giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.000,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che sia stato ammesso al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibera n.6200/2022 prot. del 30.11.2022 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli), ai sensi dell'art. 120, co.1, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord., 19/01/2023, n. 1578;
Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n. 15483), come dallo stesso documentato telematicamente il 21.2.2023.
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
****
Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, spettando poi
Ciò sebbene l'appellante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. pagina 8 di 9 L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4562/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3262/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 30.3.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 Parte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 8.4.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4562 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Viscardi. Parte_1 C.F._1
Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n.6200/2022 prot. del 30.11.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
CP_1
e
(c.f. , in proprio e quale erede di (c.f. Parte_2 C.F._2 Persona_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Domenico Massara ed Alessandro Palmarini. C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3292/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 30.3.2022, in tema di rimborso, pro quota, di canoni di locazione”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi del secondo grado di giudizio e da verbale di udienza dell'8.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.10.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 3262/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 30.3.2022.
pagina 1 di 9 Con tale sentenza il Tribunale di Napoli:
1) Ha rigettato le domande formulate dall'attore ( ) volte ad ottenere: a) Che fosse accertata e Parte_1 dichiarata la concessione degli immobili (al primo e al secondo piano, in Napoli, Via Bernardino Rota n.30/38) in locazione - anche per la quota (pari a 1/6) di sua (dell'attore, si intende) proprietà – da Persona_1
(usufruttuaria dei restanti 5/6) e da (nuda proprietaria dei restanti 5/6) alla società Evam s.r.l.; b) Parte_2 che fosse accertata e dichiarata la mancata percezione, da parte sua (di , si intende) dei canoni Parte_1 relativi al detto contratto di locazione a decorrere dal mese di gennaio 2013 sino al 18.3.2015 (data di vendita della propria quota a ); c) che e (ovvero colei che Parte_2 Persona_1 Parte_2 effettivamente avesse incassato i canoni di locazione) fossero condannate a corrispondere, in suo favore, la sesta parte del canone di locazione, oltre interessi legali e maggior danno;
2) ha rigettato le domande risarcitorie formulate dalle convenute ( e ) ex art. Persona_1 Parte_2
96 co., 1 e 3, c.p.c.;
3) ha condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.835,00 per Controparte_2 compensi professionali ed IN euro 50,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali, cpa ed iva come per legge.
****
Il Tribunale ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo, in sintesi, che, in base alle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle convenute nonché da quelle rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso Pt_1
, le convenute avessero agìto in forza di accordi intercorsi tra le parti, aventi ad oggetto la gestione (in
[...] autonomia) delle porzioni dell'immobile corrispondenti alle loro quote di comproprietà (con la conseguenza che il ricorrente, in ragione degli indicati accordi intervenuti tra le parti, non avesse diritto di richiedere le somme asseritamente percepite da e da per la locazione dei detti immobili). Parte_2 Persona_1
In particolare, ad avviso del giudice di prime cure, tali dichiarazioni avrebbero confermato la tesi sostenuta da dalle convenute e, cioè, che le parti si fossero accordate sulla gestione autonoma del locale terraneo adibito a pizzeria affidata a il quale, dopo il rilascio dell'intero immobile da parte del precedente Parte_1 conduttore, avendo necessità di percepire un fitto, avrebbe domandato a e a Parte_2 Persona_1 di poter gestire e percepire in via esclusiva i frutti del locale terraneo mentre queste ultime avrebbero gestito e percepito i frutti della restante porzione del fabbricato di tre piani fuori terra, essendo tale accordo raggiunto proprio per favorire , che aveva già individuato il conduttore per la porzione di immobile da lui Parte_1 gestita, mentre la restante porzione di immobile, pari ai 5/6 dell'intero, sarebbe rimasta sfitta per lunghi anni.
Il tutto confermato, secondo il Tribunale di Napoli, dal contratto di locazione sottoscritto in data 24/10/2011 (e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli al n. 12545/3), con il quale aveva locato, Parte_1 senza la sottoscrizione dei comproprietari dei 5/6 dell'immobile, il locale commerciale sito al piano terra del pagina 2 di 9 fabbricato in oggetto, posto che in tale contratto aveva precisato che la porzione di immobile Parte_1 locata rappresentava la sua quota parte (1/6) dell'intero cespite, essendo peraltro incontestato che avesse percepito, sin dal 24/10/2011, il canone di locazione mensile di € 500,00 relativo al sub 7, piano terra, sino alla vendita dei suoi diritti di comproprietà.
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ha censurato la sentenza n. 3262/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei tre Parte_1 seguenti motivi di gravame.
1. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (INTERROGATORIO FORMALE E PROVA
TESTIMONIALE).
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto che le risultanze dell'istruttoria svolta avessero smentito la sua (dell'attore/appellante, si intende) versione e confermato la versione delle resistenti e che, dunque, fosse stata raggiunta una prova in ordine all'esistenza di un accordo verbale in virtù del quale egli avrebbe gestito autonomamente il locale terraneo adibito a pizzeria (corrispondente ad ⅙ dell'intero cespite), mentre le convenute avrebbero gestito e percepito i frutti della restante porzione del fabbricato di tre piani fuori terra (corrispondente ai ⅚ dell'intero).
L'appellante, a dimostrazione dell'asserito errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, ha posto in rilievo i seguenti elementi:
a) la non contestazione (anzi l'esplicita ammissione da parte delle convenute) che il primo ed il secondo piano del fabbricato di Via Bernardino Rota 30/38 (unitamente a parte del pianterreno) fossero stati nella disponibilità assoluta delle stesse, che lo avevano concesso in locazione, per l'intero, alla società Evam s.r.l. per l'attività alberghiera denominata “La Dimora di Sant'Eligio” per un canone mensile di € 3.500,00;
b) in base all'art. 2 del contratto prodotto dalla convenute, esse si erano assunte espressamente l'obbligazione del terzo, ex art. 1381 c.c. (previsione che, ad avviso dell'appellante, non avrebbe avuto senso se la locazione avesse avuto ad oggetto solo i ⅚ di loro proprietà);
c) il canone di locazione incamerato dalle resistenti sarebbe stato riferito all'intero, non ai ⅚ dell'immobile;
d) nel contratto di locazione intercorso tra lui ed il era stato precisato che la locazione riguardava solo la Pt_3
“sua quota parte”;
e) egli aveva dichiarato, in sede di interrogatorio formale: “Le sig.re e non hanno ricevuto il Pt_1 Per_1 pagamento della loro parte di canone (5/6) in quanto il chiedeva loro una ricevuta che le sig.re si Pt_3 rifiutavano di rilasciarla, così il si rifiutava a sua volta di pagare alle sig.re (che neppure il contratto gli Pt_3 avevano fatto)” (il che avrebbe dimostrato, secondo l'appellante, l'insussistenza dell'accordo sulla gestione separata delle rispettive quote);
pagina 3 di 9 f) La frase riportata in sentenza “E' ben vero che il ha concesso in locazione al Sig. i locali Parte_1 Parte_4 posti al piano terra per l'attività di pizzeria. Tuttavia, ciò ha fatto solo per la propria quota di proprietà del bene oggetto della locazione...”, sarebbe stata estrapolata “tronca” dalle note conclusive, ove vi era scritto: “Il ha concesso in Parte_1 locazione al Sig. i locali posti al piano terra per l'attività di pizzeria. Ciò ha fatto solo per la propria Parte_4 quota di proprietà del bene oggetto della locazione (non già dell'intero cespite, come assumono le convenute).”.
2. ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE (CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI).
Con il secondo motivo ha ritenuto che il primo giudice non avesse erroneamente tenuto conto Parte_1 del fatto che anche dal contratto di locazione intercorso tra le convenute e la società Evam sarebbe risultato chiaramente che il primo ed il secondo piano del fabbricato di Via Bernardino Rota 30/38 (unitamente a parte del pianterreno) fosse stato nella disponibilità assoluta delle stesse convenute, avendolo concesso in locazione – per l'intero - alla detta società, per l'attività alberghiera denominata “La Dimora di Sant'Eligio”, per un canone mensile di € 3.500,00.
3. VIOLAZIONE DEL DIRITTO PREVISTO DALL'ART. 1103 C.C. CHE RICONOSCE AI COMPROPRIETARI LA FACOLTA' DI
CEDERE AD ALTRI IL GODIMENTO DELLA COSA NEI LIMITI DELLA PROPRIA QUOTA.
ha, poi, evidenziato di avere concesso in locazione a esclusivamente ⅙ dei Parte_1 Parte_4 locali posti al piano terra per l'attività di pizzeria e di averlo fatto solo per la propria quota di proprietà del bene oggetto della locazione (come precisato al 3° rigo del contratto di locazione) anziché dell'intero cespite, come avevano invece sostenuto le convenute, in quanto queste ultime si erano sempre rifiutate di sottoscrivere il contratto di locazione dei locali terranei anche per la loro quota.
Ed ha aggiunto che alcuna norma precluda al comproprietario di locare solo una quota ideale del bene comune essendo, anzi, tale facoltà consentita dalla disposizione di cui all'art. 1103 c.c. in forza del quale “Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota”.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in totale riforma della sentenza appellata:
1. accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, 2. in totale riforma sentenza n. 3262/22 resa dal Tribunale di Napoli, 9^ sezione civile, nel procedimento civile R.G. n. 25957/2019, pubblicata il 30/03/2022: 3. accertare e dichiarare che l'immobile descritto al capo A) della premessa del dell'atto di citazione è stato concesso in fitto - anche per la quota di proprietà del Sig. - dalle Sigg.re Parte_1
e alla società EVAM S.r.l. con sede in Napoli alla Via Bernardino Rota 36/38, cod. fisc. Persona_1 Parte_2
;
4. accertare e dichiarare che il Sig. nulla ha percepito - in relazione al contratto di locazione suddetta - P.IVA_1 Parte_1
a decorrere dal mese di gennaio 2013 sino al 18/03/2015 (data della vendita della propria quota);
5. condannare le Sigg.re
[...]
e , ovvero colei che effettivamente ha incassato i canoni di locazione, a corrispondere al sig. Per_1 Parte_2 Pt_1
la sesta parte del canone di locazione, oltre interessi legali ed il maggior danno;
6. porre a carico delle convenute, la sanzione
[...] prevista dall'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n.
138 e, pertanto, condannare le stesse al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio non avendo giustificato la mancata partecipazione alla mediazione.
7. con vittoria di spese vive
e competenze professionali per il primo e per il secondo grado del giudizio.”
pagina 4 di 9 Iscritta la causa al n. 4562/2022 del Ruolo Generale è stata fissata, con decreto del 7.11.2022, l'udienza del
21.2.2023 per la discussione, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c.
Con comparsa depositata il 10.2.2023 si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza Parte_2 dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondato l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3262/2022 per i motivi innanzi espressi e questa Parte_1 confermare;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dal sig. , Parte_1 chiede accertarsi l'entità dei canoni di locazione percepiti dal sig. per tutto il tempo della locazione della porzione del Parte_1 bene comune sita al piano terra e, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e ss., compensare le somme eventualmente dovute dalla sig.ra
con le maggiori somme dovute dal sig. ; - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio Parte_2 Parte_1 da liquidarsi in base ai vigenti parametri forensi.”.
Con ordinanza depositata il 21.2.2.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso (in data 13.6.2022) di , ossia prima del deposito (avvenuto il 31.10.2022) del ricorso in appello. Persona_1
Depositato da , in data 10.5.2023, il ricorso per la riassunzione del giudizio, con decreto Parte_1 depositato l'11.5.2023 è stata fissata l'udienza del 3.10.2023 per la relativa prosecuzione.
Con comparsa depositata il 2.10.2023 si è costituita in giudizio , anche quale erede di Parte_2 [...]
. Per_1
Con ordinanza del 4.10.2023 è stata rinviata la causa, per la discussione, all'8.10.2024, poi differita all'udienza dell'8.4.2015.
Indi, con decreto del 12.3.2025, è stato disposto che la trattazione della causa avvenisse, per tale udienza dell'8.4.2025, “in presenza”.
E alla detta udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c., all'esito della discussione dei difensori delle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento. Parte_1
Nell'esaminare, infatti, congiuntamente, i tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, ad avviso della
Corte il primo giudice ha fatto buon governo delle risultante istruttorie nel ritenere che fosse stata raggiunta la prova in ordine all'esistenza (prospettata dalle convenute) di un accordo verbale in virtù del quale Pt_1
avrebbe gestito autonomamente il locale terraneo adibito a pizzeria (corrispondente ad ⅙ dell'intero
[...] cespite), mentre le convenute avrebbero gestito e percepito i frutti della restante porzione del fabbricato di tre piani fuori terra (corrispondente ai ⅚ dell'intero) e che, quindi, sulla base di tale accordo, il ricorrente non avesse il diritto di richiedere le somme asseritamente percepite dalle convenute per la concessione in locazione degli immobili da loro operata.
pagina 5 di 9 L'accordo per la gestione separata (mediante distinti rapporti di locazione) degli immobili, come risultante dalle dichiarazioni rese dai testi e e riportate nella sentenza impugnata, trovava Testimone_1 Testimone_2 conferma, anche secondo questa Corte – e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - in una serie di altri elementi.
In primo luogo, infatti, come rilevato dal primo giudice, con contratto di locazione sottoscritto in data 24/10/2011
e registrato (al n. 12545/3) il 10.11.2011, aveva locato a terzi, senza la sottoscrizione dei Parte_1 comproprietari dei restanti 5/6 dell'immobile, il locale commerciale – ad uso pizzeria - sito al piano terra del fabbricato in oggetto, precisando che la locazione riguardava “la sua quota parte” e pattuendo un canone mensile di euro 500,00 (cfr. tale contratto, ridepositato dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del
10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado).
Confrontando, allora, tale contratto con quello del 12.12.2012 (registrato al n. 348/3 il 9.1.2013; cfr. tale contratto, ridepositato dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del 10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado)- con cui e avevano concesso in Persona_1 Parte_2 locazione, a terzi, gli immobili (destinati ad attività alberghiera) relativi al piano terra, al primo e secondo piano della palazzina in questione, con esclusione della pizzeria (come espressamente precisato nell'ambito della clausola contrattuale n.2), pattuendo il canone mensile di euro 3.500,00 per il primo biennio- vi è una prima conferma dell'assunto delle convenute/appellate, desumibile, si ripete, dalle dichiarazioni dei testi e ritenuto fondato dal Tribunale di Napoli.
Ed invero, il rapporto tra l'entità dei canoni di locazione pattuiti nei rispettivi contratti di locazione (euro 500,00 per la pizzeria;
euro 3.500,00 per i restanti piani destinati ad albergo) è in linea, sostanzialmente, con il patto
(verbale), posto a fondamento delle difese delle convenute (e ritenuto provato dal Tribunale di Napoli), secondo cui , nel concedere in locazione il locale adibito a pizzeria, avrebbe riscosso l'intero canone Parte_1
(euro 500,00) riferito a tale bene, in quanto rapportato sostanzialmente alla sua quota ideale di proprietà (1/6) dell'intero fabbricato (anziché soltanto alla sua quota ideale del locale destinato a pizzeria), senza poter pretendere la sua parte di canone (1/6 di euro 3.500,00 per i primi due anni) relativo agli altri immobili (della stessa palazzina) destinati ad attività alberghiera, concessi in locazione da e , in Persona_1 Parte_2 quanto spettante per l'intero a queste ultime (proprio perché rapportato alla loro quota di proprietà, pari a 5/6, dell'intera palazzina anziché del solo albergo).
In sostanza, se così non fosse – e, cioè, se il canone di locazione (di euro 500,00 mensili) del contratto concluso nel 2011 da fosse stato riferito solo alla sua quota parte di proprietà (1/6) relativa al locale Parte_1 pizzeria (anziché alla sua quota di proprietà riferita a tutti gli immobili) – il valore locatizio complessivo della pizzeria (euro 3.000,00, ossia euro 500 x 6) sarebbe stato di poco inferiore rispetto a quello (euro 3.500,00) dei due piani destinati ad albergo.
pagina 6 di 9 Il che è irragionevole (come dedotto sostanzialmente ed in modo condivisibile dalla parte appellata), essendo, invece, ragionevole ritenere che, si ribadisce, nelle rispettive pattuizioni dei canoni di locazione le parti locatrici
(ossia le parti del presente giudizio) avessero tenuto ben presente il rapporto tra le loro quote (ideali) di proprietà, da riferire all'intero fabbricato (anziché ai singoli beni).
Del resto, l'assunto delle convenute/appellate trova anche conferma:
a) Nell'ulteriore, pacifica, circostanza, che anche loro non avessero preteso (da ), per diversi Parte_1 anni, la loro quota del canone di locazione riferito al locale adibito a pizzeria e percepito dal ricorrente/appellante dal conduttore;
b) nel fatto che nell'atto notarile (del 18.3.2015), con cui aveva venduto a Parte_1 Parte_2 la sua quota di comproprietà (pari, si ribadisce, ad 1/6) relativa agli immobili meglio descritti nel detto atto, non vi fosse stata alcuna traccia di presunti crediti per canoni percepiti in eccesso dalle appellate e , Pt_1 Per_1 come dedotto da queste ultime (cfr. tale contratto, ridepositato dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del 10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado);
c) nella mancata menzione, anche nella scrittura sottoscritta da il 15.1.2016 (cfr. tale Parte_1 scrittura, ridepositata dalla parte appellata in allegato alla propria comparsa di risposta del 10.2.2023, unitamente agli altri documenti prodotti in primo grado), di eventuali ragioni di credito, relativi a canoni di locazione percepiti da terzi, nei confronti delle convenute (scrittura nell'ambito della quale Parte_1 dichiarava di ricevere il pagamento dell'importo di € 1.000,00 in contanti, da , “in deconto” del Parte_2 prezzo di euro 15.000,00 trattenuto da quest'ultima a garanzia delle cancellazioni delle ipoteche gravanti sulla sua quota di proprietà dell'immobile oggetto di causa, e “di aver percepito, nonostante il trasferimento delle proprietà, il canone di locazione per il mese di aprile 2015 relativo all'immobile innanzi menzionato e che pertanto l'importo di € 500,00 viene anch'esso detratto dal prezzo di € 15.000,00”).
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del
50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i pagina 7 di 9 giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.000,01 ad euro 26.000,00, in base al valore della controversia.
Va precisato, sul punto, che non rileva la circostanza che sia stato ammesso al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, anche e specificamente per questo secondo grado di giudizio (con delibera n.6200/2022 prot. del 30.11.2022 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli), ai sensi dell'art. 120, co.1, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord., 19/01/2023, n. 1578;
Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470; cfr. anche cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n. 15483), come dallo stesso documentato telematicamente il 21.2.2023.
Ed infatti il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 31/03/2017, n. 8388; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord.,
26/05/2023, n. 14688); ciò in quanto "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/06/2012, n. 10053; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord., 13/11/2020, n. 25653).
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Sussistono, infine, in astratto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, spettando poi
Ciò sebbene l'appellante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, è tenuto, infatti, a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.
La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è, infatti, normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. pagina 8 di 9 L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/12/2024, n. 34607; Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31785;
Sez. I, Ord., 10/12/2024, n. 31784; Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/02/2025, n. 3955; Sez. Unite, 22/01/2025, n. 1603; Sez. II, Ord., 20/01/2025, n. 1400).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4562/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3262/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata il 30.3.2022.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , dei compensi Parte_1 Parte_2 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 8.4.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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