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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/08/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2021 promossa da:
(cod.fisc.: ) con l'avv. DI LEO COSTANZA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in CORSO CAVOUR, 43 FERMO presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(cod.fisc. con l'avv. MATALONI EZIO e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA FORMENTINI, 74 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 31.1.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la si opponeva al decreto-ingiuntivo n. Parte_1 124/2021 del 17/2/2021 reso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di €. 10.000,00 oltre interessi e spese per la procedura monitoria per il mancato pagamento della rata di € 5.000,00 scaduta il 31/1/2021 relativa al “Contratto per la Licenza di Marchio” stipulato tra le parti in data 26/10/2018 e della rata di € 5.000,00 asseritamente scaduta il 31/1/2020 relativa al “Contratto di Collaborazione Occasionale” stipulato tra le parti in data 26/10/2018 ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare, accertata e dichiarata l'incompetenza per materia del Giudice adìto, in luogo del Giudice del Lavoro, relativamente al “Contratto di Collaborazione occasionale”, revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o invalido;
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e, per effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o invalido;
- In ogni caso, disporre ogni conseguente statuizione relativamente alle spese e compensi del presente giudizio. - In via subordinata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 124/2021 del 17/2/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. alla sig. con Pt_1 CP_1 condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma, c.p.c. per lite temeraria;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità professionale della sig.
pagina 1 di 4 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 10.000,00 o di quella CP_1 diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
In via del tutto subordinata, ove sia accolta la domanda di parte opposta, disporre la compensazione di dare /avere tra le rispettive domande. Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorchè l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la legge rispettivamente le impone.”
Si costituiva la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare ed in rito rigettare le eccezioni di incompetenza per materia e per valore sollevate ex adverso;
nel merito, rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale per la loro totale infondatezza, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna di ex art.96 cpc per lite temeraria, nella misura che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia, e vittoria delle spese di lite. Con riserva di agire, in separata sede, per gli ingenti danni personali e commerciali, di immagine, relazionali e di vita. Si chiede che venga concessa, con ordinanza non impugnabile ex art. 648 cpc, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la opposizione di pronta soluzione né fondata su prova scritta. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 12.7.2021 il Giudice lette le note di trattazione delle parti, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.VI c.p.c. e riservava all'esito la decisione sulla questione preliminare sollevata dalla opponente nonché sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 31.1.2022 riservata alla udienza del 16.12.2021 il Giudice fissava per la comparizione personale delle parti la nuova udienza del 14.3.2022 nella quale ultima , presenti le parti personalmente, tentava una conciliazione stragiudiziale senza esito.
Il Giudice, come in atti formulava una proposta transattiva che non veniva accettata e con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza de 16.5.2022 “…ritenuto di poter decidere sulle eccezioni preliminari svolte dalla parte opponente unitamente al merito e dunque in sede di sentenza, ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte opponente nella memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli da 6 a 9, nonché 11,12 e 13, 21, 25,26,27,30,31 e 32 e con esclusione di tutti gli altri in quanto documentali, irrilevanti o inammissibili;
ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte opposta limitatamente ai capitoli da 6) a 25) della seconda memoria del 13.10.2021; abilita le parti alla prova contraria come da rispettiva richiesta e rinvia per l'interrogatorio formale delle parti alla nuova udienza del 24.10.2022”.
La causa veniva istruita a mezzo audizione delle parti in sede di interrogatorio e dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 23.10.2023, fissava per la discussione la nuova udienza del 26.2.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Le parti depositavano le note conclusionali e dopo alcuni rinvii il Giudice tratteneva la causa a sentenza alla udienza del 31.1.2025.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta sia in punto di fondatezza delle eccezioni preliminari che, quanto al merito, sull'avvenuto pagamento del debito portato dai tre contratti appresso richiamati mentre la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente sulla certezza, liquidità ed esigibilità delle somme a fronte delle deduzioni e contestazioni della parte opponente sull'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento.
Punto nevralgico del presente giudizio è che fra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale più ampio e relativo al subentro della nella gestione del negozio di rivendita di abbigliamento Pt_1 firmato per bambini che era della la quale cedeva alla prima, il proprio pacchetto clienti, il CP_1 marchio e l'avviamento dunque del negozio ubicato in San Benedetto del Tronto: la ha Pt_1 eseguito i pagamenti documentati come in atti, per la somma complessiva di euro mentre la parte pagina 2 di 4 creditrice opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente relativo alla mancanza dell'ultima rata di euro 5000,00 per e della rata di euro 5000,00.
Non è in contestazione fra le parti che la sig.ra , avendo intenzione di intraprendere Parte_1 un'attività commerciale nell'ambito dell'abbigliamento entrava in contatto con la sig. CP_1 CP_ esperta del mondo del bambino per di fascia alta e facente parte del Comitato Tecnico del CP_2 ed in ragione di ciò, in data 26/10/2018 le parti sottoscrivevano i due contratti posti a base del procedimento monitorio e, nella specie: a) “Contratto di Collaborazione Occasionale” ex art. 2222 C.C. mediante il quale la sig. dietro pagamento della somma forfettaria stabilita in € 10.000,00, si CP_1 impegnava a svolgere l'attività di collaboratrice a partire dalla stagione Autunno/Inverno 2019/2020, in favore della sig. b) “Contratto per la Licenza di Marchio” le cui royalties, per la durata di 5 Pt_1 anni, venivano pattuite in complessivi € 25.000,00; c) “Contratto di Vendita di beni mobili” del 26.10.2018 per la somma di euro 20.000,00 fra la stessa e la società Pt_1 Controparte_4
.
[...]
Rispetto a tali contratti, la difesa della sig.ra ha dimostrato di avere corrisposto alla sig. Pt_1
per le causali e i titoli di cui ai menzionati atti, somme per complessivi € 35.000,00 CP_1 relativamente ai primi due contratti ed in particolare come attestato dai documenti allegati dalla parte opponente:
€ 5.000,00 in data 1/2/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all.5); CP_1
€ 5.000,00 in data 4/2/2019, come da ricevuta di bonifico CO BA (cfr. all. 6);
€ 10.000,00 in data 13/2/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all.7); CP_1
€ 5.000,00 in data 29/4/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all. 7); CP_1
€ 5.000,00 in data 15/5/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all.7); CP_1
Euro 5.000,00 in data 10/2/2020, come da ricevuta di bonifico CA SE (cfr. all. 8).
Ha dimostrato altresì la parte opponente di avere versato a favore della la somma di euro € CP_1
36.600,00 in data 21/09/2019, come da ricevuta di bonifico FI BA (cfr. all.15).
L'opponente ha dimostrato, pertanto, di avere versato per l'acquisizione del negozio con insegna la somma di euro 71.600,00 ed a nulla rileva che il contratto di vendita del mobilio CP_4 vedesse come parte la società della e non essa persona fisica e ciò in quanto in ogni CP_1 CP_1 caso, l'oggetto del contratto era sempre relativo all'unico rapporto di affari relativo alla continuità dell'attività aziendale nel negozio.
A fronte dell'intervenuto pagamento e tanto è incontestabile della somma di euro 71.600,00 da parte della a favore della che pertanto ha certamente incassato la somma Parte_1 CP_1 predetta, essa creditrice non ha fornito nessuna prova del proprio preteso credito di euro 5000,00 quanto a “Contratto per la Licenza di Marchio” stipulato tra le parti in data 26/10/2018 e della rata di € 5.000,00 asseritamente scaduta il 31/1/2020 relativa al “Contratto di Collaborazione Occasionale”, si ribadisce nell'evidenza dei versamenti complessivi per euro 35.000,00 quanto ai due richiamati contratti e sopra elencati.
Peraltro i pagamenti intervenuti sono relativi a somme anche maggiori rispetto a quelle previste e pattuite nei tre contratti sopra richiamati e certamente intercorsi fra le parti.
Sui pagamenti non possono esservi dubbi: le QUIETANZE DI PAGAMENTO in atti costituiscono dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dall'obbligazione assunta e come correttamente dedotto dalla difesa della parte opponente, sul piano probatorio, le quietanze di pagamento fanno piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte del creditore, del pagamento ivi indicato e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, pagina 3 di 4 esse costituiscono fra le parti una confessione, che esonera il debitore dall'onere della prova e lo stesso dicasi per le ricevute di bonifico bancario in atti che rappresentano l'attestazione dell'istituto di credito di aver effettuato il pagamento richiesto dall'ordinante.
Sui pagamenti in contante la parte opponente ha dimostrato a mezzo la produzione dei messaggi Whatsapp che fra le parti erano previste modalità di pagamento in contante e che la creditrice poteva
“passare per i conti” (cfr. all. 18 fascicolo di parte opponente) e come risulta dalle ricevute di pagamento di cui agli allegati da 5 a 7 che la stessa quietanzava con la propria firma autografa (mai disconosciuta), data e importo, apponendola a tergo della fotocopia degli assegni originariamente ricevuti a garanzia.
La prova testimoniale non può fornire elementi utili ai fini ai fini del pagamento del dovuto, peraltro attestato dalle ricevute e bonifici, ma ha avuto ad oggetto sostanzialmente il rapporto di collaborazione occasionale fra le parti ed in particolare il contributo della alla prosecuzione della attività da CP_1 parte della teso anche a garantire la continuità con la clientela e l'utilizzo del marchio quale Pt_1 segno distintivo del negozio e stante il contenuto del contratto, molto generico in punto di obblighi di essa e la prova raggiunta sull'allestimento delle vetrine e sui viaggi per la scelta della merce, CP_1 sostanzialmente ritiene il Giudice raggiunta la prova che la opposta abbia sostanzialmente eseguito le prestazioni che si era impegnata ad eseguire, sia pure sia emersa la prova, dalle deposizioni raggiunte, che quanto alla continuità con la clientela, la signora non abbia auto alcuna cura sul punto, CP_1 stante lo svolgimento di attività sostanzialmente concorrente a mezzo il negozio della di lei figlia sia pure in Bologna.
Alla luce di tutto quanto sopra brevemente dedotto, ritiene il Giudice che il decreto-ingiuntivo opposto debba essere revocato per non essere certo, liquido ed esigibile l'importo in esso portato a fronte della prova dei pagamenti fornita dalla parte debitrice opponente.
La domanda svolta in via riconvenzionale dalla parte opponente deve essere rigettata per difetto di prova adeguata dell'inadempimento sul punto.
Le spese della presente causa ritiene il Giudice siano poste a carico della parte creditrice opposta perché in ogni caso le somme pagate da essa opponente risultano maggiori rispetto agli accordi scritti e di cui ai tre contratti di che trattasi sopra richiamati ed in ogni caso l'attività di rivendita di abbigliamento per bambini è stata pagata pure tenuto conto della vendita degli arredi del negozio e del contratto di locazione dell'immobile ove essa azienda era ubicata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione al decreto-ingiuntivo per avere dimostrato la debitrice opponente di avere provveduto al pagamento del dovuto, per cui il credito di cui al decreto-ingiuntivo opposto non è certo, né liquido né esigibile e per l'effetto annulla il decreto-ingiuntivo n.124/2021 del 17/2/2021 reso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di €. 10.000,00.
Condanna altresì la parte creditrice opposta a rimborsare alla parte le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2021 promossa da:
(cod.fisc.: ) con l'avv. DI LEO COSTANZA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in CORSO CAVOUR, 43 FERMO presso lo studio del difensore ATTORE/debitore opponente contro
(cod.fisc. con l'avv. MATALONI EZIO e con CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA FORMENTINI, 74 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO CONVENUTO/creditore opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto-ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 31.1.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la si opponeva al decreto-ingiuntivo n. Parte_1 124/2021 del 17/2/2021 reso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di €. 10.000,00 oltre interessi e spese per la procedura monitoria per il mancato pagamento della rata di € 5.000,00 scaduta il 31/1/2021 relativa al “Contratto per la Licenza di Marchio” stipulato tra le parti in data 26/10/2018 e della rata di € 5.000,00 asseritamente scaduta il 31/1/2020 relativa al “Contratto di Collaborazione Occasionale” stipulato tra le parti in data 26/10/2018 ed in particolare richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare, accertata e dichiarata l'incompetenza per materia del Giudice adìto, in luogo del Giudice del Lavoro, relativamente al “Contratto di Collaborazione occasionale”, revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o invalido;
- Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore e, per effetto, revocare il decreto ingiuntivo in quanto nullo e/o invalido;
- In ogni caso, disporre ogni conseguente statuizione relativamente alle spese e compensi del presente giudizio. - In via subordinata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 124/2021 del 17/2/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. alla sig. con Pt_1 CP_1 condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° comma, c.p.c. per lite temeraria;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento e la responsabilità professionale della sig.
pagina 1 di 4 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 10.000,00 o di quella CP_1 diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
In via del tutto subordinata, ove sia accolta la domanda di parte opposta, disporre la compensazione di dare /avere tra le rispettive domande. Con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge, all'esito della trattazione, allorchè l'opposta avrà adempiuto, come per legge, agli oneri probatori che la legge rispettivamente le impone.”
Si costituiva la creditrice opposta la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare ed in rito rigettare le eccezioni di incompetenza per materia e per valore sollevate ex adverso;
nel merito, rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale per la loro totale infondatezza, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna di ex art.96 cpc per lite temeraria, nella misura che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia, e vittoria delle spese di lite. Con riserva di agire, in separata sede, per gli ingenti danni personali e commerciali, di immagine, relazionali e di vita. Si chiede che venga concessa, con ordinanza non impugnabile ex art. 648 cpc, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, non essendo la opposizione di pronta soluzione né fondata su prova scritta. “
Alla prima udienza di comparizione parti del 12.7.2021 il Giudice lette le note di trattazione delle parti, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co.VI c.p.c. e riservava all'esito la decisione sulla questione preliminare sollevata dalla opponente nonché sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 31.1.2022 riservata alla udienza del 16.12.2021 il Giudice fissava per la comparizione personale delle parti la nuova udienza del 14.3.2022 nella quale ultima , presenti le parti personalmente, tentava una conciliazione stragiudiziale senza esito.
Il Giudice, come in atti formulava una proposta transattiva che non veniva accettata e con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza de 16.5.2022 “…ritenuto di poter decidere sulle eccezioni preliminari svolte dalla parte opponente unitamente al merito e dunque in sede di sentenza, ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte opponente nella memoria ex art. 183 co.VI n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli da 6 a 9, nonché 11,12 e 13, 21, 25,26,27,30,31 e 32 e con esclusione di tutti gli altri in quanto documentali, irrilevanti o inammissibili;
ammette la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta dalla parte opposta limitatamente ai capitoli da 6) a 25) della seconda memoria del 13.10.2021; abilita le parti alla prova contraria come da rispettiva richiesta e rinvia per l'interrogatorio formale delle parti alla nuova udienza del 24.10.2022”.
La causa veniva istruita a mezzo audizione delle parti in sede di interrogatorio e dei testi richiesti ed ammessi ed all'esito, con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del 23.10.2023, fissava per la discussione la nuova udienza del 26.2.2024 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Le parti depositavano le note conclusionali e dopo alcuni rinvii il Giudice tratteneva la causa a sentenza alla udienza del 31.1.2025.
Ritiene il Giudice che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta sia in punto di fondatezza delle eccezioni preliminari che, quanto al merito, sull'avvenuto pagamento del debito portato dai tre contratti appresso richiamati mentre la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente sulla certezza, liquidità ed esigibilità delle somme a fronte delle deduzioni e contestazioni della parte opponente sull'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento.
Punto nevralgico del presente giudizio è che fra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale più ampio e relativo al subentro della nella gestione del negozio di rivendita di abbigliamento Pt_1 firmato per bambini che era della la quale cedeva alla prima, il proprio pacchetto clienti, il CP_1 marchio e l'avviamento dunque del negozio ubicato in San Benedetto del Tronto: la ha Pt_1 eseguito i pagamenti documentati come in atti, per la somma complessiva di euro mentre la parte pagina 2 di 4 creditrice opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa parte incombente relativo alla mancanza dell'ultima rata di euro 5000,00 per e della rata di euro 5000,00.
Non è in contestazione fra le parti che la sig.ra , avendo intenzione di intraprendere Parte_1 un'attività commerciale nell'ambito dell'abbigliamento entrava in contatto con la sig. CP_1 CP_ esperta del mondo del bambino per di fascia alta e facente parte del Comitato Tecnico del CP_2 ed in ragione di ciò, in data 26/10/2018 le parti sottoscrivevano i due contratti posti a base del procedimento monitorio e, nella specie: a) “Contratto di Collaborazione Occasionale” ex art. 2222 C.C. mediante il quale la sig. dietro pagamento della somma forfettaria stabilita in € 10.000,00, si CP_1 impegnava a svolgere l'attività di collaboratrice a partire dalla stagione Autunno/Inverno 2019/2020, in favore della sig. b) “Contratto per la Licenza di Marchio” le cui royalties, per la durata di 5 Pt_1 anni, venivano pattuite in complessivi € 25.000,00; c) “Contratto di Vendita di beni mobili” del 26.10.2018 per la somma di euro 20.000,00 fra la stessa e la società Pt_1 Controparte_4
.
[...]
Rispetto a tali contratti, la difesa della sig.ra ha dimostrato di avere corrisposto alla sig. Pt_1
per le causali e i titoli di cui ai menzionati atti, somme per complessivi € 35.000,00 CP_1 relativamente ai primi due contratti ed in particolare come attestato dai documenti allegati dalla parte opponente:
€ 5.000,00 in data 1/2/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all.5); CP_1
€ 5.000,00 in data 4/2/2019, come da ricevuta di bonifico CO BA (cfr. all. 6);
€ 10.000,00 in data 13/2/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all.7); CP_1
€ 5.000,00 in data 29/4/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all. 7); CP_1
€ 5.000,00 in data 15/5/2019, come da ricevuta di pagamento quietanzata dalla (cfr. all.7); CP_1
Euro 5.000,00 in data 10/2/2020, come da ricevuta di bonifico CA SE (cfr. all. 8).
Ha dimostrato altresì la parte opponente di avere versato a favore della la somma di euro € CP_1
36.600,00 in data 21/09/2019, come da ricevuta di bonifico FI BA (cfr. all.15).
L'opponente ha dimostrato, pertanto, di avere versato per l'acquisizione del negozio con insegna la somma di euro 71.600,00 ed a nulla rileva che il contratto di vendita del mobilio CP_4 vedesse come parte la società della e non essa persona fisica e ciò in quanto in ogni CP_1 CP_1 caso, l'oggetto del contratto era sempre relativo all'unico rapporto di affari relativo alla continuità dell'attività aziendale nel negozio.
A fronte dell'intervenuto pagamento e tanto è incontestabile della somma di euro 71.600,00 da parte della a favore della che pertanto ha certamente incassato la somma Parte_1 CP_1 predetta, essa creditrice non ha fornito nessuna prova del proprio preteso credito di euro 5000,00 quanto a “Contratto per la Licenza di Marchio” stipulato tra le parti in data 26/10/2018 e della rata di € 5.000,00 asseritamente scaduta il 31/1/2020 relativa al “Contratto di Collaborazione Occasionale”, si ribadisce nell'evidenza dei versamenti complessivi per euro 35.000,00 quanto ai due richiamati contratti e sopra elencati.
Peraltro i pagamenti intervenuti sono relativi a somme anche maggiori rispetto a quelle previste e pattuite nei tre contratti sopra richiamati e certamente intercorsi fra le parti.
Sui pagamenti non possono esservi dubbi: le QUIETANZE DI PAGAMENTO in atti costituiscono dichiarazione unilaterale attraverso la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dall'obbligazione assunta e come correttamente dedotto dalla difesa della parte opponente, sul piano probatorio, le quietanze di pagamento fanno piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte del creditore, del pagamento ivi indicato e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, pagina 3 di 4 esse costituiscono fra le parti una confessione, che esonera il debitore dall'onere della prova e lo stesso dicasi per le ricevute di bonifico bancario in atti che rappresentano l'attestazione dell'istituto di credito di aver effettuato il pagamento richiesto dall'ordinante.
Sui pagamenti in contante la parte opponente ha dimostrato a mezzo la produzione dei messaggi Whatsapp che fra le parti erano previste modalità di pagamento in contante e che la creditrice poteva
“passare per i conti” (cfr. all. 18 fascicolo di parte opponente) e come risulta dalle ricevute di pagamento di cui agli allegati da 5 a 7 che la stessa quietanzava con la propria firma autografa (mai disconosciuta), data e importo, apponendola a tergo della fotocopia degli assegni originariamente ricevuti a garanzia.
La prova testimoniale non può fornire elementi utili ai fini ai fini del pagamento del dovuto, peraltro attestato dalle ricevute e bonifici, ma ha avuto ad oggetto sostanzialmente il rapporto di collaborazione occasionale fra le parti ed in particolare il contributo della alla prosecuzione della attività da CP_1 parte della teso anche a garantire la continuità con la clientela e l'utilizzo del marchio quale Pt_1 segno distintivo del negozio e stante il contenuto del contratto, molto generico in punto di obblighi di essa e la prova raggiunta sull'allestimento delle vetrine e sui viaggi per la scelta della merce, CP_1 sostanzialmente ritiene il Giudice raggiunta la prova che la opposta abbia sostanzialmente eseguito le prestazioni che si era impegnata ad eseguire, sia pure sia emersa la prova, dalle deposizioni raggiunte, che quanto alla continuità con la clientela, la signora non abbia auto alcuna cura sul punto, CP_1 stante lo svolgimento di attività sostanzialmente concorrente a mezzo il negozio della di lei figlia sia pure in Bologna.
Alla luce di tutto quanto sopra brevemente dedotto, ritiene il Giudice che il decreto-ingiuntivo opposto debba essere revocato per non essere certo, liquido ed esigibile l'importo in esso portato a fronte della prova dei pagamenti fornita dalla parte debitrice opponente.
La domanda svolta in via riconvenzionale dalla parte opponente deve essere rigettata per difetto di prova adeguata dell'inadempimento sul punto.
Le spese della presente causa ritiene il Giudice siano poste a carico della parte creditrice opposta perché in ogni caso le somme pagate da essa opponente risultano maggiori rispetto agli accordi scritti e di cui ai tre contratti di che trattasi sopra richiamati ed in ogni caso l'attività di rivendita di abbigliamento per bambini è stata pagata pure tenuto conto della vendita degli arredi del negozio e del contratto di locazione dell'immobile ove essa azienda era ubicata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione al decreto-ingiuntivo per avere dimostrato la debitrice opponente di avere provveduto al pagamento del dovuto, per cui il credito di cui al decreto-ingiuntivo opposto non è certo, né liquido né esigibile e per l'effetto annulla il decreto-ingiuntivo n.124/2021 del 17/2/2021 reso dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno per la somma di €. 10.000,00.
Condanna altresì la parte creditrice opposta a rimborsare alla parte le CP_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ascoli Piceno, 8 agosto 2025
Il Giudice
dott. Paola Mariani
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