Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 4/12/2023 ed iscritta a ruolo in data 13/12/2023 al n.
230/2023 vertente
TRA
(cf. ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mauro Bondi per mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappr. e dif. Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Elisabetta Cescatti per delega in atti;
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. ; CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in parziale riforma della sentenza n. 127/2023 dd.
8-9.05.2023 del Tribunale di Rovereto, pronunciata nella causa civile sub n. 628/20 RG, non notificata, nello specifico in riforma dei capi 1) e 4) laddove:
- al capo 1) si “costituisce la servitù di passo a piedi e con mezzi, a favore delle pp.ff. 416/1 e 416/2 a carico di parte della p.f. 416/4, tutte in C.C. secondo il tracciato individuato nella planimetria d.d. 16.02.2018, Per_1
a firma del geom. di cui al doc. 41 di parte attrice, che CP_4
costituisce parte integrante della presente sentenza, limitatamente alla parte ivi indentificata come “D” e - al capo 4) si “condanna Parte_1
al pagamento, a favore di delle spese di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 14,30 (un terzo del contributo unificato) per anticipazioni ed in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CNPA ed IVA”; rigettare in parte qua le domande della attrice in prime cure CP_1
nei confronti di in quanto inammissibili
[...] Parte_1
ed infondate in fatto e in diritto e, sempre in parziale riforma della impugnata sentenza, condannarsi la appellata a rifondere Controparte_1
all'appellante le spese di primo grado.
Si specifica che nei confronti degli appellati e non CP_3 Controparte_2
viene svolta alcuna domanda essendo gli stessi citati avanti codesta spettabile
Corte di Appello ai soli fini di integrare il contraddittorio trattandosi di litisconsorzio processuale necessario.
Con rifusione delle spese del grado di appello”.
APPELLATA: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie, così provvedere: A) In via principale: respingere tutte le domande svolte dall'appellante verso l'appellata e per l'effetto confermare le statuizioni di cui alla sentenza nr.
127/2023 dd. 08.05.2023 del Tribunale di Rovereto con cui il Tribunale ha costituito la servitù coattiva a favore delle pp.ff. 416/1 e 416/2 e a carico di parte della p.f. 416/4, tutte in C.C. secondo il tracciato individuato Per_1
nella planimetria dd. 16.02.2018, a firma del geom. di cui al CP_4
doc. 41 di parte attrice - appellata, limitatamente alla parte ivi identificata come “D” e le statuizioni in punto spese;
B) In via di appello incidentale: in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le altre domande svolte in causa da Controparte_1
“nel merito: - dichiarare per intervenuta usucapione ultraventennale l'acquisto per usucapione della servitù di passo con mezzi meccanici e a piedi in favore delle pp.ff. 416/1 e 416/2 di a carico Controparte_1
della p.f. 416/4 di con accesso alla p.f. 416/4 dal Parte_1
cancello di ingresso della stessa e percorrenza del terreno lungo l'aiuola e lungo il capannone insistente sulla p.ed. 299; - in via subordinata, dichiarare per destinazione del padre di famiglia l'acquisto per usucapione della servitù di passo con mezzi meccanici e a piedi in favore delle pp.ff. 416/1 e 416/2 di a carico della p.f. 416/4 di Controparte_1 Parte_1
con accesso alla p.f. 416/4 dal cancello di ingresso della stessa e percorrenza del terreno lungo l'aiuola e lungo il capannone insistente sulla p.ed. 299”.
C) In ogni caso: con vittoria delle competenze e spese del presente grado del giudizio
D) In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze già svolte in corso di causa e non ammesse.
In ogni caso con vittoria di spese di causa, oltre all'IVA e al CPA, relative ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e Controparte_2 CP_3 Controparte_1
evocarono in giudizio dinanzi al tribunale di Rovereto il fratello Parte_1
per ottenere il trasferimento della servitù di passo in favore delle
[...]
pp.ff. 416/1 e 416/2, di proprietà di e della p.f. 416/5 Controparte_1
di proprietà di a carico della p.f. 416/4 di proprietà di CP_3
in via principale per usucapione e in via subordinata Parte_1
per destinazione del padre di famiglia, nonché per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per destinazione del padre di famiglia della servitù di parcheggio a favore della p.ed. 238 e a carico della p.f. 416/4, particelle tutte in CC . Per_1
si costituì in giudizio resistendo a tutte le Parte_1
domande.
Assunte prove orali ed espletata CTU, il tribunale adito respinse le domande degli attori ma, ritenuti sussistenti i presupposti di legge per la costituzione coattiva di servitù di passaggio a favore di fondo intercluso, costituì servitù di passo a piedi e con mezzi a favore delle pp.ff. 416/1 e 416/2
a carico della p.f. 416/4 come da tracciato individuato.
Avverso la sentenza, resa l'8/5/2023 e non notificata, ha interposto appello Osservando che con la sentenza gravata il Parte_1
tribunale di Rovereto aveva rigettato tutte le domande svolte dagli attori,
l'appellante ha censurato la decisione avente ad oggetto la costituzione della servitù coattiva a favore dei fondi di proprietà di Controparte_1
pp.ff. 416/1 e 416/2 a carico del fondo di sua proprietà p.f. 416/4.
A fondamento del gravame l'appellante ha lamentato error in iudicando, per motivazione generica, apparente e intrinsecamente contraddittoria con travisamento delle istanze istruttorie e rilevante violazione in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e in violazione dell'art. 116 c.p.c.; sul punto l'appellante ha lamentato che la CTU aveva stabilito che i fondi di non erano interclusi ed aveva proposto Controparte_1 la via alternativa, ma tali conclusioni non erano state, immotivatamente, recepite dal giudice.
Quale secondo motivo l'appellante ha lamentato che era intervenuta pronuncia ultra petitum su un punto decisivo della controversia in rilevante violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto parte attrice in primo grado non aveva mai proposto domanda di costituzione della servitù per fondo intercluso, dato non allegato e neppure ricorrente secondo le risultanze della CTU.
Ha quindi chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui è stata costituita la servitù di passaggio a carico del suo fondo p.f. 416/4, concludendo come in epigrafe. si è costituita in giudizio ed ha contestato Controparte_1
l'appello, chiedendone il rigetto.
Ha dedotto che il suoi fondi pp.ff. 416/1 e 416/2 erano interclusi, come verificato dal CTU e dalle risultanze istruttorie, documentali ed orali, irrilevante, a tal fine, l'esistenza di capezzagne, e che il percorso individuato dal giudice era quello meno disagevole e meno gravoso.
Quanto alla denunziata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'appellata ha dedotto di aver allegato l'interclusione dei propri fondi con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 15/2/2021, che la sua controparte nulla aveva contestato, nel corso del giudizio, sulla decisione del giudice di disporre CTU per la verifica dell'interclusione dei fondi e che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio, laddove la controparte aveva nominato un proprio tecnico per le operazioni peritali, avendo unicamente proceduto il tribunale ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti già acquisiti al processo, relativamente ad un diritto autodeterminato, quale la servitù. ha poi svolto appello incidentale chiedendo, in Controparte_1
subordine, la modifica parziale della sentenza la domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia per ritenuta assenza del requisito dell'apparenza. Come primo motivo l'appellante incidentale ha lamentato la mancata e/o omessa valutazione delle prove e in ogni caso l'erronea applicazione dei principi di diritto relativamente al requisito dell'apparenza della servitù, in quanto nella fattispecie era evidente il collegamento funzionale tra il fondo p.f. 416/4 e i fondi di sua proprietà pp.ff.
416/1 e 416/2, costituito da una rampa di accesso ed un cancello.
L'appellata ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
Depositati gli scritti conclusionali, l'appello perviene in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da narrativa che precede, con la sentenza gravata è stata costituita servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi a carico della p.ed.
416/4 di proprietà di e a favore dei fondi pp.ff. 416/1 Controparte_5
e 416/2 di proprietà di precisamente sul percorso Controparte_1
individuato nella planimetria del geom. del 16/2/2018 prodotta CP_4
sub 41 da parte attrice, limitatamente al tratto intavolato come “D”, avendo invece il tribunale rigettato, tra l'altro, la domanda di Controparte_1
volta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta costituzione per destinazione del padre di famiglia della servitù di lungo il medesimo tragitto (ovvero: con accesso alla p.f. 416/4 dal cancello di ingresso della stessa).
Mentre contesta, con l'appello principale, la Parte_1
costituzione della servitù coattiva, l'appellata Controparte_1
propone, in subordine, appello incidentale, per vedersi riconosciuta la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
In particolare, ha impugnato la sentenza Parte_1
contestando sia lo stato di interclusione dei fondi di Controparte_1
sia il vizio di ultrapetizione della sentenza.
Il motivo di appello principale incentrato sul vizio di ultrapetizione della sentenza assorbe il motivo riguardante lo stato di interclusione dei fondi pp.ff. 416/1 e 416/2. Esso è fondato. non aveva infatti Controparte_1
chiesto nel giudizio di primo grado la costituzione della servitù coattiva di passaggio, bensì, in via principale, oltre al trasferimento della servitù su un tratto diverso da quello sul quale risultava costituita, per effetto della ultraventennale realizzazione di un'aiuola impediente il transito nel primo tratto, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù, lungo il tragitto indicato nella planimetria doc. 41 e in via subordinata l'accertamento dell'acquisto della stessa servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'allegazione dello stato di interclusione dei suoi fondi pp.ff. 416/1 e
416/2, contenuta nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (È pacifico, infatti, che la servitù è rivolta a rendere più completo e agevole il godimento del fondo dominante e che senza l'accesso alla strada comunale sarebbe impossibile per chiunque accedere alle particelle. Infatti, le pp.ff. 416/1 e
416/2 sono intercluse e non possono essere raggiunte se non passando sulla
p.f. 416/4) non era finalizzata alla proposizione della domanda di costituzione della servitù coattiva a favore di fondo intercluso, ma era introdotta a solo scopo descrittivo, per avvalorare l'utilizzo del tracciato per accedere ai fondi pp.ff. 416/1 e 416/2; tale allegazione non era comunque idonea a giustificare la pronunzia costitutiva che non era stata richiesta.
Non soccorre a tal fine il riferimento alla natura autodeterminata del diritto di servitù, quale diritto assoluto, né risulta corretto affermare che sulla base dei medesimi fatti sia stata operata soltanto una diversa qualificazione giuridica. Tra la domanda di accertamento dell'avvenuta costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia e la pronunzia di costituzione della servitù coattiva di passaggio non ricorre infatti corrispondenza né di petitum né di causa petendi: la prima è infatti una domanda di mero accertamento di fatti già esistenti, produttivi di effetti giuridicamente rilevanti, la seconda una pronunzia costitutiva, che immuta ad una situazione giuridica pregressa e, quanto alla causa petendi, i fatti posti a fondamento di una pronuncia di accertamento dell'esistenza di servitù sono diversi da quelli che giustificano la sentenza di costituzione della servitù coattiva di passaggio. Ed invero, mentre nell'istituto della destinazione per padre di famiglia la servitù sorge per il solo fatto che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù, ovvero quando lo stato dei luoghi riveli lo stato di assoggettamento di un fondo per l'utilità dell'altro, il passaggio coattivo riguarda il diverso caso del proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio e che ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo (art. 1051 c.c.) e il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minor danno al fondo sul quale è consentito. Tale diversità sia di petitum che di causa petendi, non consente la pronunzia di una sentenza in assenza di domanda o in presenza di una domanda diversa, riguardante l'accertamento della servitù.
La S.C. insegna, sul punto, che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della
"causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (cfr.
CASS. 8048/2019). La S.C. si è pronunciata sul tema della diversità della domanda con specifico riguardo all'istituto della servitù, esponendo che, ove venga proposta l'actio confessoria servitutis (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello dell'azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano petita e causae petendi del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto ex novo - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima (cfr. CASS. 23078/2023).
In applicazione di tale principio risulta ad evidenza inammissibile, siccome in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la pronunzia di una sentenza costitutiva della servitù coattiva di passaggio a fronte della domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia. Di contro, a nulla rileva che nel corso del giudizio di primo grado sia stata affrontata la tematica dell'interclusione dei fondi di proprietà di pp.ff. 416/1 e 416/2, con incarico Controparte_1
conferito al CTU di verificare tale stato di interclusione: l'ordinanza istruttoria che aveva disposto tale accertamento non poteva infatti pregiudicare la decisione della causa e costituire il veicolo per legittimare la pronunzia di una sentenza su di una domanda non proposta.
L'accoglimento di tale motivo di appello per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato rende superfluo l'esame del motivo di appello incentrato sull'interclusione o meno dei fondi di
[...]
argomento non conferente rispetto al thema decidendi cui è, CP_1
come visto, estranea la costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondo intercluso. ha proposto appello incidentale in subordine Controparte_1
rispetto all'accoglimento dell'appello principale. Con il gravame così interposto mira ad ottenere la pronuncia di accertamento per intervenuta usucapione o, in subordine per destinazione del padre di famiglia, lungo il tragitto individuato così come nelle conclusioni (v. doc. 41 di parte attrice in primo grado), domande respinte in prime cure. Per l'una e per l'altra fattispecie costitutiva della servitù di passaggio è necessario il requisito delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, come previsto dall'art. 1061 c.c. Per costante insegnamento della S.C. il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. CASS. 7004/2017; CASS.
25355/2017; CASS. 11834/2021; CASS. 13238/2010; CASS. 3389/2009).
Orbene, in primo luogo va rilevato che l'originaria servitù di passaggio a carico della p.f. 416/4 è tuttora esistente nell'originario tratto individuato nell'atto del 17/12/1985, salvo che per la porzione occupata dall'aiuola realizzata nel 1986 da;
conseguentemente, per tale Parte_1
tratto difetta l'interesse della parte a conseguire l'accertamento dell'esistenza della servitù, dal momento che la stessa già esiste. L'interesse ad accertare l'esistenza del diritto di passo sussiste pertanto solo per il primo tratto del tracciato di cui alla planimetria prodotta sub 41, ovvero per il tratto “D” ivi individuato.
La rampa di accesso che congiunge i fondi pp.ff. 416/1 e 416/2 al piazzale p.f. 416/4, posti a livello differente, quale si vede nella fotografia prodotta sub 26 da parte attrice in primo grado, e che valorizza Controparte_1
quale opera destinata all'esercizio del passaggio, essendo posta sul tratto su cui già esiste il diritto di servitù, non rileva in questa sede;
ad ogni buon conto, non è stato provato e invero neppure allegato che detta rampa sia esistita per almeno 20 anni prima dell'instaurazione del giudizio, per cui non può, in questa sede, assumere alcuna rilevanza ai fini delle domande di usucapione e destinazione del padre di famiglia.
Come già osservato in prime cure non può poi essere inteso come opera del genere il cancello di accesso alla p.f. 416/4 realizzato sin dal 1986 da atteso che da tale cancello si accede allo stesso Parte_1
cortile p.f. 416/4, e non si apprezza quindi la specifica funzionalità del manufatto al raggiungimento delle pp.ff. 416/1 e 416/2; lo stesso sedime del cortile su cui reclama il diritto di transito, come Controparte_1
osservato nella sentenza, non presenta alcun segno che possa identificare l'esistenza di un passaggio a favore dei fondi pretesi dominanti, trattandosi di un piazzale cementato, regolare ed uniforme.
In mancanza di prova dell'esistenza delle opere visibili e permanenti inequivocabilmente finalizzate all'esercizio del passaggio resta irrilevante che il passaggio sia stato praticato, come riferito dai testi assunti in primo grado.
L'appello incidentale deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di
[...]
per ambo i gradi del giudizio, in misura liquidata in dispositivo CP_1
in conformità con i parametri di cui al d.m. 147/2022.
Ricorrono i presupposti per l'imposizione del doppio del contributo a carico di ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in via principale da e in via incidentale da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 127/2023 CP_1
dell'8/5/2023 In accoglimento dell'appello di riforma la sentenza Parte_1
gravata nella parte in cui ha costituito servitù coattiva di passo a piedi e con mezzi a favore delle pp.ff. 416/1 e 416/2 e a carico della p.f. 416/4
[...]
secondo il tracciato individuato nella planimetria del 16/2/2018 del CP_6
geom. di cui al doc. 41 di parte attrice limitatamente alla parte CP_4
“D”;
Respinge l'appello incidentale di Controparte_1
Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 3.809,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 777,00 per esborsi ed €
7.946,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione a
[...]
del doppio del contributo a norma dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. CP_1
115/2002.
Trento, 15 4 2025
Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano