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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 8876 dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliato in Martina Franca presso lo studio Parte_1
degli avv.ti Maria D'Arcangelo e Paolo G. D'Arcangelo, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE -
E
e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: usucapione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del
22.6.2023, , assumendo di essere - e, prima di lui, il suo dante causa, Parte_2
- nel possesso, da tempo immemorabile e, comunque, da oltre Controparte_6
vent'anni, pubblico, pacifico ed indisturbato, di parte delle particelle 7 e 14 del foglio del foglio 6 dell'agro di Locorotondo, incluse in altre particelle di sua proprietà,
conveniva in giudizio gli intestatari catastali di dette porzioni, CP_1 [...]
, , e , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5
nonché i loro eventuali eredi o aventi causa, al fine di ottenere declaratoria di intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà delle dette porzioni di terreno.
Precisava l'attore di essere proprietario di un terreno con fabbricato rurale in agro di
Locorotondo, riportato in catasto al foglio 6, particelle 8, 9, 521, 10, 11 e 12, e che le porzioni delle particelle 7 e 14 dello stesso foglio erano da tempo immemorabile incluse in quelle di sua proprietà, delimitata da muretti a secco e cancelli.
I convenuti non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In corso di istruttoria veniva escusso il testimone addotto dall'attore.
Nell'udienza del 5.2.2025, la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte recanti le conclusioni, note ritualmente depositate dalla sola parte attrice.
Nell'udienza odierna, quindi, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Il Giudicante ritiene che l'attore abbia provato, a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
Ed invero, il testimone addotto, figlio dell'attore, escusso Controparte_6
nell'udienza del 6 febbraio 2024, ha confermato tutte le circostanze capitolate da parte attrice nell'atto introduttivo, precisando: “dall'età di 6 - 7 anni faccio da sempre e
continuo ancora fino ad oggi le villeggiature presso la proprietà di mio nonno
e, ora, di mio padre trattandosi di un tratturo che insiste sulle CP_6 Per_1
pag. 2/4 particelle 7 e 14, in corrispondenza dei due accessi vi sono da una parte un muretto a
secco con un cancelletto in ferro e, dall'altra parte (varco) un altro muretto a secco con
una sbarra di accesso… mio padre esegue periodicamente, come prima di lui anche
mio nonno opere di pulizia e manutenzione anche straordinaria come la posa CP_6
in opera di asfalto per l'intera lunghezza del tratturo che insiste nella particella n. 14,
mentre ha manutenuto con posa in opera di ghiaia il tratturo che insiste nella particella
n. 7”.
Anche la contumacia dei convenuti - sebbene non rivesta il carattere di condotta “ex
se” significante, né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati - in concorso con le dichiarazioni rese dal testimone, può ritenersi determinante circa il loro disinteresse rispetto al bene oggetto della domanda di usucapione.
A sostegno della domanda, l'attore ha pure prodotto relazione del 13.1.2025, a firma del geom. , recante in allegato tipo di frazionamento approvato il Controparte_8
7.1.2025, per effetto del quale le porzioni di terreno oggetto di usucapione risultano contraddistinte dalle particelle 1186 e 1188 del foglio 6, come si rileva anche dalle visure storiche allegate alla stessa relazione, il certificato di destinazione urbanistica di tali nuove particelle, rilasciato dal Comune di Locorotondo il 13 gennaio 2025, e certificato ipotecario dell'11.5.2023.
Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attore, i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà dei beni in questione.
Nulla per le spese, peraltro richieste “in ipotesi di opposizione”.
pag. 3/4 La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), della proprietà delle porzioni di terreno in agro di C.F._1
Locorotondo, riportate nel catasto terreni:
- al foglio 6, particella 1186, qualità vigneto, classe 4, superficie are 00.42,
reddito dominicale € 0,21, reddito agrario € 0,15;
- al foglio 6, particella 1186, qualità vigneto, classe 4, superficie are 00.94,
reddito dominicale € 0,46, reddito agrario € 0,34.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 18 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 8876 dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliato in Martina Franca presso lo studio Parte_1
degli avv.ti Maria D'Arcangelo e Paolo G. D'Arcangelo, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE -
E
e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Controparte_5
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: usucapione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del
22.6.2023, , assumendo di essere - e, prima di lui, il suo dante causa, Parte_2
- nel possesso, da tempo immemorabile e, comunque, da oltre Controparte_6
vent'anni, pubblico, pacifico ed indisturbato, di parte delle particelle 7 e 14 del foglio del foglio 6 dell'agro di Locorotondo, incluse in altre particelle di sua proprietà,
conveniva in giudizio gli intestatari catastali di dette porzioni, CP_1 [...]
, , e , CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_7 Controparte_5
nonché i loro eventuali eredi o aventi causa, al fine di ottenere declaratoria di intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà delle dette porzioni di terreno.
Precisava l'attore di essere proprietario di un terreno con fabbricato rurale in agro di
Locorotondo, riportato in catasto al foglio 6, particelle 8, 9, 521, 10, 11 e 12, e che le porzioni delle particelle 7 e 14 dello stesso foglio erano da tempo immemorabile incluse in quelle di sua proprietà, delimitata da muretti a secco e cancelli.
I convenuti non si costituivano in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
In corso di istruttoria veniva escusso il testimone addotto dall'attore.
Nell'udienza del 5.2.2025, la causa veniva rinviata alla data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte recanti le conclusioni, note ritualmente depositate dalla sola parte attrice.
Nell'udienza odierna, quindi, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Il Giudicante ritiene che l'attore abbia provato, a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
Ed invero, il testimone addotto, figlio dell'attore, escusso Controparte_6
nell'udienza del 6 febbraio 2024, ha confermato tutte le circostanze capitolate da parte attrice nell'atto introduttivo, precisando: “dall'età di 6 - 7 anni faccio da sempre e
continuo ancora fino ad oggi le villeggiature presso la proprietà di mio nonno
e, ora, di mio padre trattandosi di un tratturo che insiste sulle CP_6 Per_1
pag. 2/4 particelle 7 e 14, in corrispondenza dei due accessi vi sono da una parte un muretto a
secco con un cancelletto in ferro e, dall'altra parte (varco) un altro muretto a secco con
una sbarra di accesso… mio padre esegue periodicamente, come prima di lui anche
mio nonno opere di pulizia e manutenzione anche straordinaria come la posa CP_6
in opera di asfalto per l'intera lunghezza del tratturo che insiste nella particella n. 14,
mentre ha manutenuto con posa in opera di ghiaia il tratturo che insiste nella particella
n. 7”.
Anche la contumacia dei convenuti - sebbene non rivesta il carattere di condotta “ex
se” significante, né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati - in concorso con le dichiarazioni rese dal testimone, può ritenersi determinante circa il loro disinteresse rispetto al bene oggetto della domanda di usucapione.
A sostegno della domanda, l'attore ha pure prodotto relazione del 13.1.2025, a firma del geom. , recante in allegato tipo di frazionamento approvato il Controparte_8
7.1.2025, per effetto del quale le porzioni di terreno oggetto di usucapione risultano contraddistinte dalle particelle 1186 e 1188 del foglio 6, come si rileva anche dalle visure storiche allegate alla stessa relazione, il certificato di destinazione urbanistica di tali nuove particelle, rilasciato dal Comune di Locorotondo il 13 gennaio 2025, e certificato ipotecario dell'11.5.2023.
Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attore, i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto della proprietà dei beni in questione.
Nulla per le spese, peraltro richieste “in ipotesi di opposizione”.
pag. 3/4 La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), della proprietà delle porzioni di terreno in agro di C.F._1
Locorotondo, riportate nel catasto terreni:
- al foglio 6, particella 1186, qualità vigneto, classe 4, superficie are 00.42,
reddito dominicale € 0,21, reddito agrario € 0,15;
- al foglio 6, particella 1186, qualità vigneto, classe 4, superficie are 00.94,
reddito dominicale € 0,46, reddito agrario € 0,34.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 18 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4