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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON DOMANDA CUMULATIVA DI DIVORZIO
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 355/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio dell'avv. FUSTO RENATO – CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle C.F._2 liti in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] ed in data 12/09/1973, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARCAINI GLAUCO – CF – che la C.F._4 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- parti ricorrenti -
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede -
- interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza del 20 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/04/2025, che, i ricorrenti, in data 27/05/2015, in Costa Valle Imagna (BG), contraevano matrimonio, con rito civile, regolarmente trascritto nei registri di Stato civile del relativo comune, al n. 1, anno
2015; che, dal matrimonio non nascevano figli;
che, l'affectio coniugalis veniva meno, dunque, i coniugi decidevano di vivere separatamente;
che, i coniugi sono economicamente autonomi, non esiste casa coniugale, né alcun bene da dividere.
Tutto ciò premesso, chiedevano all'intestato Tribunale di: “pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, con ordine di CP_1 Parte_1 annotazione della sentenza al competente Ufficiale di Stato civile del comune di Costa Valle Imagna (BG).
Nessuna statuizione ulteriore essendo le parti economicamente autosufficienti. Ai sensi dell'art. 473bis .49 cpc si chiede che,decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, sia dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Costa Valle Imagna
(BG) il 27.5.15 con ordine di annotazione al competente Ufficiale di Stato civile (Costa Valle Imagna –Bg_ atto n 1 Parte I anno 2015) (vedi ricorso introduttivo;
in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 355 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FUSTO RENATO – CF – che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - CP_1 C.F._3 nata ad [...] ed in data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARCAINI
GLAUCO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, il Presidente C.F._4 del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 29 aprile 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
20.05.2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi separandi, con la quale gli stessi attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni della separazione e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
5) di rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.; 6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza, poi provvedendo ai descritti adempimenti con note di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 29 aprile e 5 maggio 2025.
Le parti – inoltre - sin dal deposito del ricorso introduttivo, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'articolo 473-bis.51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno di seguito confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Va sul punto precisato che il ricorso così come concepito – domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e, successivamente, anche di divorzio congiunto – vada senza dubbio ritenuto ammissibile, per i motivi meglio enunciato nel corpo della presente sentenza, prendendosi altresì atto del fatto che la Corte di
Cassazione, I sez. Civ., con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, decidendo in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia sulla base dell'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal Tribunale di Treviso, ha appunto ritenuto ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio, così risolvendo il contrasto interpretativo sorto tra vari Tribunali di merito, a ciò aggiungendosi che il presente Tribunale era stato da sempre favorevole al cumulo di domande congiunte ed era stato citato, sia nel rinvio pregiudiziale del Tribunale trevigiano che nella sentenza della Corte di Cassazione, pag. 11, tra i giudici di merito favorevoli all'ammissibilità del cumulo (“2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri,
i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme;
b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e
Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione;
cfr. sentenza citata).
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e cumulativo e note;
in atti);
3) che gli accordi raggiunti non risultano contrari a norme di legge;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 2 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro volontà di non conciliarsi, allo stato non rimediabile.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative o di ordine pubblico e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno anche chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente - lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
sicché, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod., la causa deve dunque essere rimessa sul ruolo dello stesso giudice istruttore della presente controversia, da identificarsi nel dott. Giovanni GAROFALO, affinché questi – una volta trascorsi almeno sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza, dunque dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio e rendere le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale.
A tal proposito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare, a futura memoria, che la modifica unilaterale di dette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo
473-bis. 29, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla data di definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 355/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1 C.F._1
- nato in [...] ed in data 04/08/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FUSTO RENATO
– CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 CP_1
- CF - nata a [...] ed in data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso C.F._3 lo studio dell'avv. ARCAINI GLAUCO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 alle liti in atti;
- parti ricorrenti -
Nonché
- PUBBLICO MINISTERO in sede –
- interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato in [...] ed in data 04/08/1983, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._1
Telematico, presso lo studio dell'avv. FUSTO RENATO – CF – che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] CP_1 C.F._3 ed in data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARCAINI GLAUCO – CF
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto nr. 1, parte 1, anno 2015, comune di Costa Valle Imagna;
- per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott. Giovanni
GAROFALO
DICHIARA
Che la regolamentazione delle spese di lite sia differita alla fase successiva di merito relativa alla decisione sul ricorso congiunto per divorzio. integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 20/05/2025 .
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO