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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11704 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6571/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/12/2025, nella IV SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, Giudice dott.ssa Manuela
Robustella, sono presenti: per l'attrice e per delega dell'avv. Emanuela Romaniello, l'avv. Umberto Schioppo, il quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui ne chiede l'integrale accoglimento;
chiede che la causa venga introitata a sentenza, con vittoria di spese ed onorari e con attribuzione;
per la e per delega dell'avv. Roberto Raio, l'Avv. Guido Cielo, il quale conclude Controparte_1
per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, in quanto non fondata, né in fatto né in diritto, e non provata. All'uopo, si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, da intendersi come integralmente ripetute e trascritte. Impugna e contesta le avverse conclusioni e si chiede che venga data lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6571 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 12.12.2025,
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emanuela Romaniello, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi n. 15/15A, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(P.I. ), in p.l.r.p.t. e in p. del del C.d.A., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Raio, presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Ugo Niutta n. 4, elettivamente domicilia
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, allegava: 1) che, in Parte_1
data 12.08.2017, alle ore 11:00 circa, si accingeva ad entrare all'interno del supermercato “Sole 365” sito in Napoli, alla Via Incoronata n.14/16; 2) che, giunta nello spazio antistante all'entrata del supermercato, ove sono posizionati anche i carrelli della spesa, cadeva al suolo, sbattendo violentemente il braccio destro, a causa del dissesto del manto stradale;
3) che, a seguito della caduta, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa dai presenti e trasportata presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove i sanitari le diagnosticavano: “lussazione omeroulnare con frattura dell'apofisi coronoide braccio dx”; 5) che, in data 17.08.2017, presso il
Centro Diagnostico “Basile” di Napoli, eseguiva una radiografia alla spalla sinistra, che evidenziava una “frattura scomposta angolata del collo chirurgico omerale con lussazione anteriore ed apparente area di rarefazione in corrispondenza della rima di frattura”; 6) che, in data 23.08.2017, effettuava una radiografia al gomito destro presso il centro Polidiagnostico CMN e, in data
18.09.2017, si sottoponeva a visita riabilitativa presso la di Napoli con i Controparte_3
seguenti esiti: "esiti di lussazione del gomito dx con frattura del tipo coronoideo e ingranata del
2 capitello radiale (…).Pratichi 10 + 10 sedute di rieducazione motoria A/P al fine di recuperare il ROM articolare, la funzionalità dell'arto, ridurre l'edema e la sintomatologia algica" ; 7) che, in data
19.10.2017, si sottoponeva ad esame radiografico del braccio effettuato presso il Poliambulatorio
" " di Napoli, con i seguenti esiti: "Marcata sclerosi subocondreale articolare. Controparte_3
Erosione in corrispondenza del profilo del capitello radiale. Calcificazioni epitrocleari ed epicondolari”; 8) di aver riportato un danno biologico nella misura dell'8%, con un'ITT di gg 30, una
ITP al 50% di gg 35 e una ITP al 25% di gg 20, come da perizia di parte;
9) che, in data 22.07.2020, a mezzo difensore, inviava messa in mora e invito alla stipula di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 e 3 del Decreto-legge n. 132/2014. Concludeva, pertanto, chiedendo di condannare la convenuta al risarcimento, in proprio favore, delle lesioni personali subite a seguito della caduta, nella somma complessiva di euro € 17.036,24, comprensiva del danno biologico e del danno morale, o nella diversa somma equitativamente determinata, ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la società convenuta che, preliminarmente, eccepiva la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione per sua genericità, non risultando, dallo stesso, chiara la dinamica del sinistro, né il luogo, la natura e le dimensioni della presunta insidia, che avrebbe prodotto la caduta dell'attrice. Impugnava tutti i documenti prodotti dall'attrice solo in copia e nel merito, contestava l'infondatezza della pretesa attorea, nonché l'esistenza di un nesso eziologico tra l'evento e le lesioni personali lamentate. In particolare, deduceva che alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla comparente Società, né sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c. né sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. Conseguentemente, l'accaduto non poteva che essere attribuito totalmente alla mancata condotta prudente della danneggiata. Contestava, inoltre, il quantum oggetto della domanda attorea e concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie 183 VI comma cpc, nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del
12.12.25 viene data lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, risultando, dallo stesso, sufficientemente chiari la domanda e le ragioni di fatto (ivi compresa la dinamica del sinistro) e diritto poste a fondamento della domanda stessa.
3 Irrilevante risulta, inoltre, il disconoscimento, da parte della convenuta, dei documenti prodotti in copia dall'attrice, stante la mancata puntuale indicazione degli elementi che differenziano le copie dagli originali e, quindi, la genericità del disconoscimento (Cass. 24634/2021).
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere, in via astratta, che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio.
Ne consegue, in termini probatori, che incombe sul danneggiato la prova, anche a mezzo di presunzioni, dell'evento lesivo e del suo rapporto eziologico con il bene in custodia;
sul custode, invece, ricade l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell'evento, né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale.
Ritiene il Tribunale che l'attrice abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Tanto si desume inequivocabilmente alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Infatti, la teste , indifferente, presente al momento dell'incidente, all'udienza del 1.3.2024, Testimone_1
confermava l'evento, la dinamica dell'incidente e la presenza di un dissesto stradale. Ella, infatti, riferiva: “(…) Ho visto la signora cadere, all'esterno del supermercato, dove la signora stava entrando. Mi trovavo per fare la spesa al Supermercato Sole ed accompagnavo mia sorella. Questo
4 Supermercato è nei pressi della Banca d'Italia. Ho visto la signora cadere, all'esterno del supermercato, dove la signora stava entrando. Ho visto il fosso, mancava una parte della pavimentazione e l'attrice è caduta. Io sono andata a soccorrerla ed è stata chiamata l'ambulanza.
L'attrice lamentava dolori alla spalla destra. Ho aspettato che venisse l'ambulanza ed ho lasciato i miei dati al marito, che è arrivato dopo. La buca era profonda e larga.”
La teste, altresì, riconosceva le foto prodotte, precisando che rappresentavano la buca al momento del sinistro.
Il teste , escusso all'udienza del 1.3.2024, poi, precisava ulteriormente che: “(…) Testimone_2
Il giorno dell'incidente ero a casa e mi hanno chiamato dopo che mia moglie è caduta ed io sono corso. L'incidente è avvenuto il 12.8.2017, verso le 10.30/11.00, in via Incoronato, Napoli. Quando sono arrivato, mia moglie era a terra, con il braccio (non ricordo con precisione quale) sotto il corpo
e c'era l'ambulanza. Dove è caduta mia moglie, vi era un dissesto del manto strale, era un buco rettangolare;
preciso che il pavimento, di colore chiaro, era spezzato perché c'era questo fosso, mancava una mattonella. Mia moglie fu portata all'Ospedale Pellegrini, dove fu ricoverata. Questa
è la mia prima testimonianza. Preciso che il fosso era alto circa 10 cm e largo una ventina. Riconosco la foto mostratami, allegata alla produzione attorea, rappresenta il dissesto”.
Le predette dichiarazioni risultano logiche e prive di contraddizioni e, pertanto, vengono ritenute attendibili, con la precisazione che, pur se il teste non aveva assistito all'evento, questi riconosceva la foto esibitagli e, quindi, il dissesto del manto stradale presente proprio nel punto in cui l'attrice era caduta.
L'evento è, inoltre, compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero C.T.O. di Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data 12.08.17, alle ore 11:50, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 11:00 circa;
2) che la stessa riferiva ai sanitari “caduta accidentale su dissesto stradale all'esterno di un supermercato”; 3) che il sinistro si verificava in “Via dell'Incoronata in Napoli”.
Ritiene il Tribunale che, a fronte della prova dell'evento caduta e del dissesto tradale, la CP_4
convenuta, in quanto custode ex art. 2051 c.c., non abbia dato prova dell'esistenza di un fatto estraneo alla sua sfera soggettiva, il cd. caso fortuito, né che vi sia stato un utilizzo inusuale e imprevedibile della cosa, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Infatti, come si evince dai rilievi fotografici prodotti, riconosciuti dai testi escussi all'udienza dell'1.3.24, la buca oggetto di causa costituiva un'insidia, idonea a integrare la responsabilità della società convenuta. Tale dissesto stradale, di modeste dimensioni di profondità e non
5 immediatamente percepibile, si presentava difficilmente evitabile dall'attrice, sia per la ridotta estensione, sia per la colorazione pressoché identica a quella della restante pavimentazione. Ne consegue che, al momento del sinistro, tale situazione non consentiva all'attrice di prevedere ed evitare il danno, determinando così la sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità ex art. 2051 c.c in capo alla società convenuta.
Per tutto quanto detto, va, dunque, affermata la responsabilità della in Controparte_1
relazione al verificarsi del sinistro oggetto di causa, in quanto il danno occorso all'attrice risulta essere conseguenza del cattivo stato di manutenzione del manto stradale sito nell'area antistante il
Supermercato “Sole 365”, di proprietà della convenuta (circostanza non specificamente contestata).
Passando alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti, si precisa che la stessa viene effettuata sulla scorta delle conclusioni cui perveniva il CTU, ritenute pienamente condivisibili da questo
Giudice, stante la logicità dei criteri seguiti e la conformità con la documentazione medica in atti.
Il consulente tecnico ha accertato che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “lussazione omero ulnare del gomito dx con frattura dell'apofisi coronoide e del capitello radiale – lato dominante”.
Il ctu concludeva evidenziando che l'istante, in conseguenza del sinistro, riportava postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%, con una l.T.T. di 5 giorni, una l.T.P. di 25 giorni al 75%, una I.T.P. di giorni 30 al 50% ed un'ulteriore I.T.P. di 20 giorni al 25%.
In ordine alla quantificazione in concreto del danno, utilizzando come parametri di riferimento quelli individuati nelle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (52 anni), si liquidano: euro 8.563,00 per danno biologico, euro
575,00 per ITT, 2.156,25 euro 1.725,00 per ITP al 50%, ed euro 575,00 per ITP al 25%.
Va, pertanto, liquidato, in favore di a titolo di danno non patrimoniale, l'importo Parte_1
complessivo di euro 13.594,25 all'attualità, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 11.356,93, annualmente rivalutato, dal 12.8.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale (cd. danno da sofferenza).
Ritiene, invero, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. Tale prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord. 7024/2020). Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta
6 allegata la sofferenza interiore patita dall'attrice in conseguenza del sinistro, né la stessa risulta provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese.
E' appena il caso di precisare che alcuna pronuncia può essere resa in relazione al danno patrimoniale relativo alle spese mediche riconosciute dal ctu, trattandosi di un danno che non costituiva oggetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 (e successive modifiche), applicati in ragione dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro, in considerazione dell'importo per cui la domanda ha trovato accoglimento), con riduzione del 30%, in ragione dell'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuela Romaniello.
Parimenti, secondo il principio della soccombenza, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di ctu, come liquidate da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti della così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice, a titolo Controparte_1
di danno non patrimoniale, della somma di euro 13.594,25, oltre interessi, su detta somma, dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e, sull'importo devalutato di euro €
11.356,93, annualmente rivalutato, dal 12.8.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 3.553,90 per compensi, oltre Parte_1
spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuela Romaniello;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta in p.l.r.pt., le Controparte_1
spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
7 8
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/12/2025, nella IV SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, Giudice dott.ssa Manuela
Robustella, sono presenti: per l'attrice e per delega dell'avv. Emanuela Romaniello, l'avv. Umberto Schioppo, il quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui ne chiede l'integrale accoglimento;
chiede che la causa venga introitata a sentenza, con vittoria di spese ed onorari e con attribuzione;
per la e per delega dell'avv. Roberto Raio, l'Avv. Guido Cielo, il quale conclude Controparte_1
per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, in quanto non fondata, né in fatto né in diritto, e non provata. All'uopo, si riporta alle conclusioni rassegnate in atti, da intendersi come integralmente ripetute e trascritte. Impugna e contesta le avverse conclusioni e si chiede che venga data lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6571 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 12.12.2025,
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emanuela Romaniello, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Giuseppe Orsi n. 15/15A, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
(P.I. ), in p.l.r.p.t. e in p. del del C.d.A., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Raio, presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Ugo Niutta n. 4, elettivamente domicilia
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, allegava: 1) che, in Parte_1
data 12.08.2017, alle ore 11:00 circa, si accingeva ad entrare all'interno del supermercato “Sole 365” sito in Napoli, alla Via Incoronata n.14/16; 2) che, giunta nello spazio antistante all'entrata del supermercato, ove sono posizionati anche i carrelli della spesa, cadeva al suolo, sbattendo violentemente il braccio destro, a causa del dissesto del manto stradale;
3) che, a seguito della caduta, riportava lesioni personali, per le quali veniva soccorsa dai presenti e trasportata presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli, dove i sanitari le diagnosticavano: “lussazione omeroulnare con frattura dell'apofisi coronoide braccio dx”; 5) che, in data 17.08.2017, presso il
Centro Diagnostico “Basile” di Napoli, eseguiva una radiografia alla spalla sinistra, che evidenziava una “frattura scomposta angolata del collo chirurgico omerale con lussazione anteriore ed apparente area di rarefazione in corrispondenza della rima di frattura”; 6) che, in data 23.08.2017, effettuava una radiografia al gomito destro presso il centro Polidiagnostico CMN e, in data
18.09.2017, si sottoponeva a visita riabilitativa presso la di Napoli con i Controparte_3
seguenti esiti: "esiti di lussazione del gomito dx con frattura del tipo coronoideo e ingranata del
2 capitello radiale (…).Pratichi 10 + 10 sedute di rieducazione motoria A/P al fine di recuperare il ROM articolare, la funzionalità dell'arto, ridurre l'edema e la sintomatologia algica" ; 7) che, in data
19.10.2017, si sottoponeva ad esame radiografico del braccio effettuato presso il Poliambulatorio
" " di Napoli, con i seguenti esiti: "Marcata sclerosi subocondreale articolare. Controparte_3
Erosione in corrispondenza del profilo del capitello radiale. Calcificazioni epitrocleari ed epicondolari”; 8) di aver riportato un danno biologico nella misura dell'8%, con un'ITT di gg 30, una
ITP al 50% di gg 35 e una ITP al 25% di gg 20, come da perizia di parte;
9) che, in data 22.07.2020, a mezzo difensore, inviava messa in mora e invito alla stipula di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 e 3 del Decreto-legge n. 132/2014. Concludeva, pertanto, chiedendo di condannare la convenuta al risarcimento, in proprio favore, delle lesioni personali subite a seguito della caduta, nella somma complessiva di euro € 17.036,24, comprensiva del danno biologico e del danno morale, o nella diversa somma equitativamente determinata, ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la società convenuta che, preliminarmente, eccepiva la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione per sua genericità, non risultando, dallo stesso, chiara la dinamica del sinistro, né il luogo, la natura e le dimensioni della presunta insidia, che avrebbe prodotto la caduta dell'attrice. Impugnava tutti i documenti prodotti dall'attrice solo in copia e nel merito, contestava l'infondatezza della pretesa attorea, nonché l'esistenza di un nesso eziologico tra l'evento e le lesioni personali lamentate. In particolare, deduceva che alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla comparente Società, né sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c. né sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. Conseguentemente, l'accaduto non poteva che essere attribuito totalmente alla mancata condotta prudente della danneggiata. Contestava, inoltre, il quantum oggetto della domanda attorea e concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie 183 VI comma cpc, nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del
12.12.25 viene data lettura della presente sentenza.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, risultando, dallo stesso, sufficientemente chiari la domanda e le ragioni di fatto (ivi compresa la dinamica del sinistro) e diritto poste a fondamento della domanda stessa.
3 Irrilevante risulta, inoltre, il disconoscimento, da parte della convenuta, dei documenti prodotti in copia dall'attrice, stante la mancata puntuale indicazione degli elementi che differenziano le copie dagli originali e, quindi, la genericità del disconoscimento (Cass. 24634/2021).
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere, in via astratta, che l'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea ad interrompere del tutto il nesso causale fra cosa ed evento dannoso o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio.
Ne consegue, in termini probatori, che incombe sul danneggiato la prova, anche a mezzo di presunzioni, dell'evento lesivo e del suo rapporto eziologico con il bene in custodia;
sul custode, invece, ricade l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Tale prova liberatoria del caso fortuito non può ritenersi soddisfatta né dalla mera allegazione, da parte del custode, della circostanza che è rimasta ignota la causa remota dell'evento, né dalla semplice allegazione di una violazione di norme di condotta imputabile al danneggiato, essendo necessario che il custode fornisca in concreto la prova dell'interruzione del nesso causale.
Ritiene il Tribunale che l'attrice abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Tanto si desume inequivocabilmente alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Infatti, la teste , indifferente, presente al momento dell'incidente, all'udienza del 1.3.2024, Testimone_1
confermava l'evento, la dinamica dell'incidente e la presenza di un dissesto stradale. Ella, infatti, riferiva: “(…) Ho visto la signora cadere, all'esterno del supermercato, dove la signora stava entrando. Mi trovavo per fare la spesa al Supermercato Sole ed accompagnavo mia sorella. Questo
4 Supermercato è nei pressi della Banca d'Italia. Ho visto la signora cadere, all'esterno del supermercato, dove la signora stava entrando. Ho visto il fosso, mancava una parte della pavimentazione e l'attrice è caduta. Io sono andata a soccorrerla ed è stata chiamata l'ambulanza.
L'attrice lamentava dolori alla spalla destra. Ho aspettato che venisse l'ambulanza ed ho lasciato i miei dati al marito, che è arrivato dopo. La buca era profonda e larga.”
La teste, altresì, riconosceva le foto prodotte, precisando che rappresentavano la buca al momento del sinistro.
Il teste , escusso all'udienza del 1.3.2024, poi, precisava ulteriormente che: “(…) Testimone_2
Il giorno dell'incidente ero a casa e mi hanno chiamato dopo che mia moglie è caduta ed io sono corso. L'incidente è avvenuto il 12.8.2017, verso le 10.30/11.00, in via Incoronato, Napoli. Quando sono arrivato, mia moglie era a terra, con il braccio (non ricordo con precisione quale) sotto il corpo
e c'era l'ambulanza. Dove è caduta mia moglie, vi era un dissesto del manto strale, era un buco rettangolare;
preciso che il pavimento, di colore chiaro, era spezzato perché c'era questo fosso, mancava una mattonella. Mia moglie fu portata all'Ospedale Pellegrini, dove fu ricoverata. Questa
è la mia prima testimonianza. Preciso che il fosso era alto circa 10 cm e largo una ventina. Riconosco la foto mostratami, allegata alla produzione attorea, rappresenta il dissesto”.
Le predette dichiarazioni risultano logiche e prive di contraddizioni e, pertanto, vengono ritenute attendibili, con la precisazione che, pur se il teste non aveva assistito all'evento, questi riconosceva la foto esibitagli e, quindi, il dissesto del manto stradale presente proprio nel punto in cui l'attrice era caduta.
L'evento è, inoltre, compatibile con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero C.T.O. di Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attrice all'ospedale avveniva proprio in data 12.08.17, alle ore 11:50, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore 11:00 circa;
2) che la stessa riferiva ai sanitari “caduta accidentale su dissesto stradale all'esterno di un supermercato”; 3) che il sinistro si verificava in “Via dell'Incoronata in Napoli”.
Ritiene il Tribunale che, a fronte della prova dell'evento caduta e del dissesto tradale, la CP_4
convenuta, in quanto custode ex art. 2051 c.c., non abbia dato prova dell'esistenza di un fatto estraneo alla sua sfera soggettiva, il cd. caso fortuito, né che vi sia stato un utilizzo inusuale e imprevedibile della cosa, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Infatti, come si evince dai rilievi fotografici prodotti, riconosciuti dai testi escussi all'udienza dell'1.3.24, la buca oggetto di causa costituiva un'insidia, idonea a integrare la responsabilità della società convenuta. Tale dissesto stradale, di modeste dimensioni di profondità e non
5 immediatamente percepibile, si presentava difficilmente evitabile dall'attrice, sia per la ridotta estensione, sia per la colorazione pressoché identica a quella della restante pavimentazione. Ne consegue che, al momento del sinistro, tale situazione non consentiva all'attrice di prevedere ed evitare il danno, determinando così la sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità ex art. 2051 c.c in capo alla società convenuta.
Per tutto quanto detto, va, dunque, affermata la responsabilità della in Controparte_1
relazione al verificarsi del sinistro oggetto di causa, in quanto il danno occorso all'attrice risulta essere conseguenza del cattivo stato di manutenzione del manto stradale sito nell'area antistante il
Supermercato “Sole 365”, di proprietà della convenuta (circostanza non specificamente contestata).
Passando alla liquidazione dei danni non patrimoniali subiti, si precisa che la stessa viene effettuata sulla scorta delle conclusioni cui perveniva il CTU, ritenute pienamente condivisibili da questo
Giudice, stante la logicità dei criteri seguiti e la conformità con la documentazione medica in atti.
Il consulente tecnico ha accertato che l'attrice, in conseguenza dell'incidente, riportava le seguenti lesioni: “lussazione omero ulnare del gomito dx con frattura dell'apofisi coronoide e del capitello radiale – lato dominante”.
Il ctu concludeva evidenziando che l'istante, in conseguenza del sinistro, riportava postumi invalidanti permanenti nella misura del 6%, con una l.T.T. di 5 giorni, una l.T.P. di 25 giorni al 75%, una I.T.P. di giorni 30 al 50% ed un'ulteriore I.T.P. di 20 giorni al 25%.
In ordine alla quantificazione in concreto del danno, utilizzando come parametri di riferimento quelli individuati nelle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (52 anni), si liquidano: euro 8.563,00 per danno biologico, euro
575,00 per ITT, 2.156,25 euro 1.725,00 per ITP al 50%, ed euro 575,00 per ITP al 25%.
Va, pertanto, liquidato, in favore di a titolo di danno non patrimoniale, l'importo Parte_1
complessivo di euro 13.594,25 all'attualità, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro € 11.356,93, annualmente rivalutato, dal 12.8.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Non trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale (cd. danno da sofferenza).
Ritiene, invero, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. Tale prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord. 7024/2020). Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta
6 allegata la sofferenza interiore patita dall'attrice in conseguenza del sinistro, né la stessa risulta provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese.
E' appena il caso di precisare che alcuna pronuncia può essere resa in relazione al danno patrimoniale relativo alle spese mediche riconosciute dal ctu, trattandosi di un danno che non costituiva oggetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 (e successive modifiche), applicati in ragione dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro, in considerazione dell'importo per cui la domanda ha trovato accoglimento), con riduzione del 30%, in ragione dell'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuela Romaniello.
Parimenti, secondo il principio della soccombenza, vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta le spese di ctu, come liquidate da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti della così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice, a titolo Controparte_1
di danno non patrimoniale, della somma di euro 13.594,25, oltre interessi, su detta somma, dalla pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e, sull'importo devalutato di euro €
11.356,93, annualmente rivalutato, dal 12.8.2017 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- condanna la in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 3.553,90 per compensi, oltre Parte_1
spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuela Romaniello;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta in p.l.r.pt., le Controparte_1
spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
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