Art. 88.
Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che e' sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui puo' derivare la perdita del grado o notevole gravita' puo', con decreto ministeriale essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti.
La sospensione e' altresi' revocata in ogni altro caso di proscioglimento, salvo che il militare non venga sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita'.
Se e' stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, nel periodo di tempo di tale sospensione e' computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.
Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo che e' sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui puo' derivare la perdita del grado o notevole gravita' puo', con decreto ministeriale essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente adottato nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti.
La sospensione e' altresi' revocata in ogni altro caso di proscioglimento, salvo che il militare non venga sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita'.
Se e' stata inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, nel periodo di tempo di tale sospensione e' computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi la eventuale eccedenza.