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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Laura Totino giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Cossa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 13558/2021, R.G. n. 42923/2018, Parte_1
pubblicata in data 16.8.2021, con cui il tribunale di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria da vacanza rovinata, proposta dal predetto nei confronti di e ha compensato Controparte_1
le spese di lite.
L'appellante ha chiesto alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello adita, previa sospensiva anche inaudita altera parte, annullare la sentenza n.
13558/2021 Tribunale di Roma, sezione XVII civile, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
***
Si è costituita in giudizio, in data 15.4.2022, l'appellata, chiedendo di:
“… 1) respingere l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la valida ed efficace sentenza n. 13558/21 emessa dal Tribunale di Roma in data 16/08/2021, perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o improcedibile per mancata riproposizione della richiesta di tutela formulata in primo grado nonché nel merito infondata in fatto ed in diritto, carente dei presupposti e comunque sfornita di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, da distrarsi. 2) Per l'increduta ipotesi di “annullamento” della sentenza impugnata, anche in forza delle argomentazioni dedotte e delle richieste formulate dalla società appellata nel giudizio di primo grado, da intendersi richiamate e trascritte: dichiarata l'improcedibilità della domanda risarcitoria per maturato giudicato interno con riferimento agli ulteriori disservizi relativi alla struttura alberghiera ed al volo aereo non di entità tale da superare la soglia della tollerabilità comunque richiesta dalla giurisprudenza di legittimità quale presupposto del danno non patrimoniale;
con riferimento alle ulteriori prospettazioni (condizioni della struttura, della spiaggia e sui servizi accessori di intrattenimento) a) in via principale: rigettare per i motivi esposti le avverse domande sia di accertamento che di condanna, poiché nei confronti dell'organizzatore infondate in fatto e diritto stante l'esimente di cui all'art. 1228 c.c. e 46 cod. turismo ( forza maggiore/fortuito= ”forti venti e piogge torrenziali ininterrotte” ) ingiuste ed inique e, comunque, infondate e non provate in punto di danno, anche con riferimento ai requisiti della conseguenzialità immediata e diretta e della prevedibilità. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi. b) In via subordinata: per l'increduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse le circostanze ex adverso dedotte provate nonché idonee ad integrare inadempimenti imputabili a condotte e colpa della Società convenuta, accertare il reale ed effettivo pregiudizio subito dal viaggiatore -anche con riferimento alla riconducibilità causale tra evento dannoso ed inesattezze e con l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ.- e per l'effetto determinarne l'entità economica, rigettando le esagerate quantificazioni della controparte. Con compensazione delle spese di lite”.
***
All'udienza di prima trattazione del 5.5.2022, l'appellante ha rinunciato all'istanza ex art. 283
pagina 2 di 7 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio d'ufficio, è stata confermata la già fissata udienza del 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
Soltanto parte appellata ha depositato, in data 13.2.2025, le note.
***
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno precisato le conclusioni come da verbale.
***
L'appello è inammissibile.
***
In linea generale, se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
Quanto alle richieste di prove, va detto che la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del 22/01/2018).
***
Orbene, nella specie, l'appellante premette che “La manifesta illegittimità ed abnormità della sentenza gravata sarà evidente alla luce dei seguenti motivi” e dichiara di impugnare la sentenza per “Violazione di legge: nullità della sentenza per omessa motivazione. Violazione di legge: art. 2697 c.c.”.
Tuttavia, non si confronta poi in alcun modo con la motivazione e si limita, per buona parte, a riportare nell'atto di appello il contenuto della memoria conclusionale redatta in primo grado, come emerge dal raffronto (sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del contenuto) tra i due atti difensivi, che risultano sostanzialmente sovrapponibili.
pagina 3 di 7 Dall'ultimo capoverso della pag. 4 fino alla pag. 12 dell'atto di impugnazione viene trascritta la comparsa conclusionale dalla pag. 2 alla pag. 12, ivi compresi gli stralci di articoli di stampa e le fotografie.
Dalla pag. 12 dell'atto di appello fino alla pag. 23 viene trascritta la comparsa conclusionale dalla pag. 14 alla pag. 28, che illustra il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di vacanza rovinata.
Alle pagg. 23 e 24 dell'atto di appello si legge: “2) Omessa istruttoria. Erra il giudice di prime cure allorquando non provvede ad istruire opportunamente la causa. Ne discende la necessità per l'appellante di reiterare i mezzi istruttori già articolati in primo grado e consistenti nella prova per testi nelle persone di Tes_1
, , , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Controparte_2 Testimone_6 sulle seguenti circostanze: …”.
Alla pag. 25 l'appellante conclude limitandosi a chiedere l'annullamento della sentenza di primo grado, senza articolare ulteriori conclusioni di merito.
In sostanza, nelle pagine da 4 (ultimo capoverso) a 25 non sono esposte, neppure sommariamente o in forma succinta, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, né è stata formulata alcuna specifica critica all'iter logico-giuridico seguito dal tribunale.
L'unica censura che è dato cogliere è quella esposta alle pagg. 3 e 4 fino al penultimo capoverso, nelle quali sostiene l'appellante che, se correttamente il tribunale aveva ritenuto che gli effetti disastrosi dei fenomeni atmosferici fossero stati ampiamente documentati mediante rilievi fotografici di indubbia valenza probatoria, avrebbe invece errato nell'affermare quanto segue: “Nondimeno, come eccepito dalla convenuta, non è configurabile l'inadempimento di quest'ultima del contratto di vendita di pacchetto turistico, atteso che i disservizi di non scarsa importanza specificatamente descritti dall'attore, afferenti alle condizioni della struttura alberghiera, alla spiaggia e ai servizi accessori di intrattenimento sportivo sono stati causati non dall'incuria dei gestori della struttura alberghiera o da una rilevante disorganizzazione, bensì dal “ciclone Ava” abbattutosi sul Madagascar e sull'isola minore di Per_1
[... in cui è collocato il Veratour Palm Beach & SPA, che costituiva una circostanza eccezionale ed imprevedibile alla data della stipulazione del contratto di viaggio inter partes. Trattasi, inoltre, di fenomeno atmosferico manifestatosi successivamente all'inizio del soggiorno vacanziero dell'attore e non può ritenersi che la convenuta fosse tenuta, al momento della partenza del , ad approntare un cambio di destinazione del Pt_1 viaggio o semplicemente l'annullamento del viaggio con rimborso delle spese al cliente, in mancanza di prova che a quella data fosse in condizioni di prevedere gli effetti devastanti del ciclone atmosferico di cui sopra sul luogo interessato dal viaggio prenotato dall'odierno attore.
In particolare, dagli estratti degli articoli di stampa pubblicati via internet versati in atti dall'attore risulta che da un articolo del quotidiano online Africa ExPress del 05/01/2018 veniva diffusa la notizia che il 3/1/2018 era iniziata la stagione ciclonica nell'emisfero sud con la prima tempesta tropicale denominata Ava e che quello stesso pagina 4 di 7 giorno, segnatamente il 05/01/2018, apparivano segni di allerta per un possibile sviluppo fino al livello di ciclone del fenomeno atmosferico , con aumento delle raffiche di vento fino a 140 km/h e un possibile sviluppo ancora incerto, ma che faceva propendere per un netto peggioramento.
Da un altro articolo diffuso via internet il 15/01/2018 dall'organo di informazione globalist emerge che il ciclone
Ava aveva toccato il Madagascar orientale, provocando n. 51 morti e n. 22 dispersi, con la specificazione che tale ciclone aveva investito la costa orientale dell'isola, causando anche lo straripamento di molti fiumi della zona orientale e vaste inondazioni anche nelle principali città della zona.
Trattasi all'evidenza di articoli di stampa pubblicati in data successiva alla prenotazione e alla partenza dell'odierno attore, da cui peraltro emerge che gli effetti più devastanti del ciclone si sono verificati sulla costa orientale dell'isola, mentre l'isola di è a largo della zona nord-occidentale del Madagascar. Per_1
Da tali documenti non emerge quindi la prova che la convenuta, nel momento in cui ha stipulato il contratto di viaggio con e nelle more della partenza fosse in condizioni di informare quest'ultimo circa il Parte_1 prossimo verificarsi dei un fenomeno meteorologico estremo nell'isola di ”. Per_1
Secondo l'appellante, infatti, tale motivazione non terrebbe conto del fatto che, con le rilevazioni satellitari e con gli enormi progressi della scienza metereologica, è possibile prevedere eventi calamitosi anche mesi prima, così come accaduto nella specie, “allorquando ben sapeva dell'esistenza dell'uragano quanto meno al momento dell'imbarco dei passeggeri al CP_1 terminal aeroportuale di Milano”.
Inoltre, una volta verificatisi gli eventi denunciati, usuali e ripetuti a quelle latitudini, e non eccezionali, nulla aveva fatto per ripristinare lo stato dei luoghi e dei servizi in modo CP_1
conforme a quanto pubblicizzato, aspetto che era stato completamente disatteso dal primo giudice, il quale aveva anche completamente omesso di valutare sia gli effetti dell'epidemia di peste polmonare, di cui era ampiamente informata sia le gravi inadempienze CP_1
denunciate anche con riferimento ai viaggi aerei, che peraltro erano stati espletati da vettore diverso da quello (Meridiana) contrattualmente previsto.
***
L'unica censura formulata è priva di specificità.
L'appellante, infatti, non si confronta con il ragionamento del primo giudice, ma si limita a ribadire la propria generica prospettazione, senza considerare che la sentenza, nell'ancorare il dedotto inadempimento alla data della stipulazione del contratto di viaggio, ha dato conto che il fenomeno atmosferico si era manifestato dopo l'inizio del soggiorno e ha escluso che la convenuta fosse tenuta a intervenire al momento della partenza, in mancanza di prova che a quella data la stessa potesse prevedere gli effetti devastanti del ciclone, anche in considerazione dell'evoluzione del fenomeno stesso (sulla base degli articoli di stampa prodotti dallo stesso ) e della localizzazione geografica, come analiticamente esposto. Pt_1
pagina 5 di 7 Quanto all'epidemia di peste polmonare, allegata dall'attore solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza), l'impugnazione prescinde completamente dalla motivazione (cfr. pag. 11) secondo cui “La diffusione dell'epidemia da peste polmonare in Madagascar è una circostanza non tempestivamente allegata dall'attore a fondamento della asserita violazione, da parte della convenuta, degli obblighi informativi a suo carico, pertanto le relative doglianze non possono trovare accoglimento”.
Infine, con riguardo alle inadempienze denunciate anche con riferimento ai viaggi aerei,
l'appello non critica minimamente la motivazione (pag. 11) nella parte in cui afferma che “Gli ulteriori disservizi di cui si duole , relativi alla struttura alberghiera e al volo aereo, non sono di Parte_1 entità tale da superare la soglia di tollerabilità oltre la quale è configurabile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata”.
Nessuno di questi argomenti è stato sottoposto a critica.
Com'è noto, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Non è dato, dunque, ribadire argomentazioni già esposte in primo grado, senza muovere censure al ragionamento seguito dal primo giudice, come invece ha fatto l'appellante, il quale, tra l'altro, ha chiesto soltanto l'annullamento della gravata sentenza e non ha formulato conclusioni nel merito.
***
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
***
Alla inammissibilità dell'impugnazione consegue che l'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 6 di 7 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13558/2021, R.G. n. 42923/2018, pubblicata in data 16.8.2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giorgio Cossa, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avv. Laura Totino giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Cossa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 13558/2021, R.G. n. 42923/2018, Parte_1
pubblicata in data 16.8.2021, con cui il tribunale di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria da vacanza rovinata, proposta dal predetto nei confronti di e ha compensato Controparte_1
le spese di lite.
L'appellante ha chiesto alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello adita, previa sospensiva anche inaudita altera parte, annullare la sentenza n.
13558/2021 Tribunale di Roma, sezione XVII civile, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
***
Si è costituita in giudizio, in data 15.4.2022, l'appellata, chiedendo di:
“… 1) respingere l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la valida ed efficace sentenza n. 13558/21 emessa dal Tribunale di Roma in data 16/08/2021, perché inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o improcedibile per mancata riproposizione della richiesta di tutela formulata in primo grado nonché nel merito infondata in fatto ed in diritto, carente dei presupposti e comunque sfornita di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, da distrarsi. 2) Per l'increduta ipotesi di “annullamento” della sentenza impugnata, anche in forza delle argomentazioni dedotte e delle richieste formulate dalla società appellata nel giudizio di primo grado, da intendersi richiamate e trascritte: dichiarata l'improcedibilità della domanda risarcitoria per maturato giudicato interno con riferimento agli ulteriori disservizi relativi alla struttura alberghiera ed al volo aereo non di entità tale da superare la soglia della tollerabilità comunque richiesta dalla giurisprudenza di legittimità quale presupposto del danno non patrimoniale;
con riferimento alle ulteriori prospettazioni (condizioni della struttura, della spiaggia e sui servizi accessori di intrattenimento) a) in via principale: rigettare per i motivi esposti le avverse domande sia di accertamento che di condanna, poiché nei confronti dell'organizzatore infondate in fatto e diritto stante l'esimente di cui all'art. 1228 c.c. e 46 cod. turismo ( forza maggiore/fortuito= ”forti venti e piogge torrenziali ininterrotte” ) ingiuste ed inique e, comunque, infondate e non provate in punto di danno, anche con riferimento ai requisiti della conseguenzialità immediata e diretta e della prevedibilità. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi. b) In via subordinata: per l'increduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse le circostanze ex adverso dedotte provate nonché idonee ad integrare inadempimenti imputabili a condotte e colpa della Società convenuta, accertare il reale ed effettivo pregiudizio subito dal viaggiatore -anche con riferimento alla riconducibilità causale tra evento dannoso ed inesattezze e con l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ.- e per l'effetto determinarne l'entità economica, rigettando le esagerate quantificazioni della controparte. Con compensazione delle spese di lite”.
***
All'udienza di prima trattazione del 5.5.2022, l'appellante ha rinunciato all'istanza ex art. 283
pagina 2 di 7 c.p.c. e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio d'ufficio, è stata confermata la già fissata udienza del 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
Soltanto parte appellata ha depositato, in data 13.2.2025, le note.
***
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e hanno precisato le conclusioni come da verbale.
***
L'appello è inammissibile.
***
In linea generale, se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n.
27199/2017), l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U.
n. 36481 del 13/12/2022).
Quanto alle richieste di prove, va detto che la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. n. 15519 del 07/07/2006; Cass. n. 1532 del 22/01/2018).
***
Orbene, nella specie, l'appellante premette che “La manifesta illegittimità ed abnormità della sentenza gravata sarà evidente alla luce dei seguenti motivi” e dichiara di impugnare la sentenza per “Violazione di legge: nullità della sentenza per omessa motivazione. Violazione di legge: art. 2697 c.c.”.
Tuttavia, non si confronta poi in alcun modo con la motivazione e si limita, per buona parte, a riportare nell'atto di appello il contenuto della memoria conclusionale redatta in primo grado, come emerge dal raffronto (sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del contenuto) tra i due atti difensivi, che risultano sostanzialmente sovrapponibili.
pagina 3 di 7 Dall'ultimo capoverso della pag. 4 fino alla pag. 12 dell'atto di impugnazione viene trascritta la comparsa conclusionale dalla pag. 2 alla pag. 12, ivi compresi gli stralci di articoli di stampa e le fotografie.
Dalla pag. 12 dell'atto di appello fino alla pag. 23 viene trascritta la comparsa conclusionale dalla pag. 14 alla pag. 28, che illustra il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di vacanza rovinata.
Alle pagg. 23 e 24 dell'atto di appello si legge: “2) Omessa istruttoria. Erra il giudice di prime cure allorquando non provvede ad istruire opportunamente la causa. Ne discende la necessità per l'appellante di reiterare i mezzi istruttori già articolati in primo grado e consistenti nella prova per testi nelle persone di Tes_1
, , , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Controparte_2 Testimone_6 sulle seguenti circostanze: …”.
Alla pag. 25 l'appellante conclude limitandosi a chiedere l'annullamento della sentenza di primo grado, senza articolare ulteriori conclusioni di merito.
In sostanza, nelle pagine da 4 (ultimo capoverso) a 25 non sono esposte, neppure sommariamente o in forma succinta, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, né è stata formulata alcuna specifica critica all'iter logico-giuridico seguito dal tribunale.
L'unica censura che è dato cogliere è quella esposta alle pagg. 3 e 4 fino al penultimo capoverso, nelle quali sostiene l'appellante che, se correttamente il tribunale aveva ritenuto che gli effetti disastrosi dei fenomeni atmosferici fossero stati ampiamente documentati mediante rilievi fotografici di indubbia valenza probatoria, avrebbe invece errato nell'affermare quanto segue: “Nondimeno, come eccepito dalla convenuta, non è configurabile l'inadempimento di quest'ultima del contratto di vendita di pacchetto turistico, atteso che i disservizi di non scarsa importanza specificatamente descritti dall'attore, afferenti alle condizioni della struttura alberghiera, alla spiaggia e ai servizi accessori di intrattenimento sportivo sono stati causati non dall'incuria dei gestori della struttura alberghiera o da una rilevante disorganizzazione, bensì dal “ciclone Ava” abbattutosi sul Madagascar e sull'isola minore di Per_1
[... in cui è collocato il Veratour Palm Beach & SPA, che costituiva una circostanza eccezionale ed imprevedibile alla data della stipulazione del contratto di viaggio inter partes. Trattasi, inoltre, di fenomeno atmosferico manifestatosi successivamente all'inizio del soggiorno vacanziero dell'attore e non può ritenersi che la convenuta fosse tenuta, al momento della partenza del , ad approntare un cambio di destinazione del Pt_1 viaggio o semplicemente l'annullamento del viaggio con rimborso delle spese al cliente, in mancanza di prova che a quella data fosse in condizioni di prevedere gli effetti devastanti del ciclone atmosferico di cui sopra sul luogo interessato dal viaggio prenotato dall'odierno attore.
In particolare, dagli estratti degli articoli di stampa pubblicati via internet versati in atti dall'attore risulta che da un articolo del quotidiano online Africa ExPress del 05/01/2018 veniva diffusa la notizia che il 3/1/2018 era iniziata la stagione ciclonica nell'emisfero sud con la prima tempesta tropicale denominata Ava e che quello stesso pagina 4 di 7 giorno, segnatamente il 05/01/2018, apparivano segni di allerta per un possibile sviluppo fino al livello di ciclone del fenomeno atmosferico , con aumento delle raffiche di vento fino a 140 km/h e un possibile sviluppo ancora incerto, ma che faceva propendere per un netto peggioramento.
Da un altro articolo diffuso via internet il 15/01/2018 dall'organo di informazione globalist emerge che il ciclone
Ava aveva toccato il Madagascar orientale, provocando n. 51 morti e n. 22 dispersi, con la specificazione che tale ciclone aveva investito la costa orientale dell'isola, causando anche lo straripamento di molti fiumi della zona orientale e vaste inondazioni anche nelle principali città della zona.
Trattasi all'evidenza di articoli di stampa pubblicati in data successiva alla prenotazione e alla partenza dell'odierno attore, da cui peraltro emerge che gli effetti più devastanti del ciclone si sono verificati sulla costa orientale dell'isola, mentre l'isola di è a largo della zona nord-occidentale del Madagascar. Per_1
Da tali documenti non emerge quindi la prova che la convenuta, nel momento in cui ha stipulato il contratto di viaggio con e nelle more della partenza fosse in condizioni di informare quest'ultimo circa il Parte_1 prossimo verificarsi dei un fenomeno meteorologico estremo nell'isola di ”. Per_1
Secondo l'appellante, infatti, tale motivazione non terrebbe conto del fatto che, con le rilevazioni satellitari e con gli enormi progressi della scienza metereologica, è possibile prevedere eventi calamitosi anche mesi prima, così come accaduto nella specie, “allorquando ben sapeva dell'esistenza dell'uragano quanto meno al momento dell'imbarco dei passeggeri al CP_1 terminal aeroportuale di Milano”.
Inoltre, una volta verificatisi gli eventi denunciati, usuali e ripetuti a quelle latitudini, e non eccezionali, nulla aveva fatto per ripristinare lo stato dei luoghi e dei servizi in modo CP_1
conforme a quanto pubblicizzato, aspetto che era stato completamente disatteso dal primo giudice, il quale aveva anche completamente omesso di valutare sia gli effetti dell'epidemia di peste polmonare, di cui era ampiamente informata sia le gravi inadempienze CP_1
denunciate anche con riferimento ai viaggi aerei, che peraltro erano stati espletati da vettore diverso da quello (Meridiana) contrattualmente previsto.
***
L'unica censura formulata è priva di specificità.
L'appellante, infatti, non si confronta con il ragionamento del primo giudice, ma si limita a ribadire la propria generica prospettazione, senza considerare che la sentenza, nell'ancorare il dedotto inadempimento alla data della stipulazione del contratto di viaggio, ha dato conto che il fenomeno atmosferico si era manifestato dopo l'inizio del soggiorno e ha escluso che la convenuta fosse tenuta a intervenire al momento della partenza, in mancanza di prova che a quella data la stessa potesse prevedere gli effetti devastanti del ciclone, anche in considerazione dell'evoluzione del fenomeno stesso (sulla base degli articoli di stampa prodotti dallo stesso ) e della localizzazione geografica, come analiticamente esposto. Pt_1
pagina 5 di 7 Quanto all'epidemia di peste polmonare, allegata dall'attore solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza), l'impugnazione prescinde completamente dalla motivazione (cfr. pag. 11) secondo cui “La diffusione dell'epidemia da peste polmonare in Madagascar è una circostanza non tempestivamente allegata dall'attore a fondamento della asserita violazione, da parte della convenuta, degli obblighi informativi a suo carico, pertanto le relative doglianze non possono trovare accoglimento”.
Infine, con riguardo alle inadempienze denunciate anche con riferimento ai viaggi aerei,
l'appello non critica minimamente la motivazione (pag. 11) nella parte in cui afferma che “Gli ulteriori disservizi di cui si duole , relativi alla struttura alberghiera e al volo aereo, non sono di Parte_1 entità tale da superare la soglia di tollerabilità oltre la quale è configurabile il danno non patrimoniale da vacanza rovinata”.
Nessuno di questi argomenti è stato sottoposto a critica.
Com'è noto, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C. (Cass. SS.UU. n.
28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Non è dato, dunque, ribadire argomentazioni già esposte in primo grado, senza muovere censure al ragionamento seguito dal primo giudice, come invece ha fatto l'appellante, il quale, tra l'altro, ha chiesto soltanto l'annullamento della gravata sentenza e non ha formulato conclusioni nel merito.
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L'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
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Alla inammissibilità dell'impugnazione consegue che l'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 6 di 7 del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13558/2021, R.G. n. 42923/2018, pubblicata in data 16.8.2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Giorgio Cossa, dichiaratosi antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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