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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 4103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4103 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1736/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
1736/2025; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
QUALE IMPRESA DESIGNATA PER Parte_1
LA REGIONE CAMPANIA ALLA GESTIONE E CP_1
DEI Controparte_2
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
NI ZZ (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Caserta (CE) alla Via G.
B. Vico n. 21;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._3 CP_5
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), tutti rappresentati e
[...] C.F._4 difesi dall'Avv. Michele Chirico (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Villa di
NO (CE) alla via Tacito n. 1;
Appellati
E
(C.F. ) in persona del Controparte_6 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IZ SS (C.F. ) e AN ON C.F._6
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._7 il loro studio sito in Caserta – San Leucio (CE) alla Via Mengs nn. 19 – 21;
Appellato – Appellante in via incidentale
E
e Controparte_7 CP_8 [...]
, tutti domiciliati presso CP_9 [...] con sede legale in Milano al Corso Controparte_10
Sempione n. 39;
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 347/2025 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo il rigetto della domanda, accolta in primo grado.
- 2 -
Contr Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello con riferimento al difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione, pronunciato dal Giudice di prime cure e chiedendo, in via di appello incidentale condizionato, il rigetto della domanda accolta in primo grado.
Si costituivano, altresì, , e Controparte_3 Controparte_4 al solo fine di rappresentare la propria Controparte_5 rinuncia all'azione e al diritto al risarcimento.
la e , Controparte_7 Controparte_11 CP_9 benché regolarmente citati non si costituivano e, dunque, con ordinanza del 11.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Tanto premesso, tenuto conto della rinuncia al diritto e all'azione presentata dagli appellati Controparte_3
e e della concorde richiesta Controparte_4 Controparte_5 presentata da tutte le parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
- 3 -
Sulle spese
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della circostanza che la cessazione della materia del contendere deriva dalla rinuncia presentata dagli stessi attori ed interventori in primo grado, in assenza di ragioni che possano comportare una compensazione delle spese nei confronti della parte che espressamente ha richiesto la condanna alle stesse, questi vanno condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo, si ribadisca, la espressamente richiesto tale condanna. Pt_1
Ciononostante, in virtù del carattere particolarmente agevole della questione, stante l'intervenuta rinuncia, si ritiene di applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 per tutte le fasi processuali, sia per il primo che per il secondo grado, con esclusione di ogni compenso per la fase istruttoria in sede di appello stante l'assenza, in tale grado, di istruttoria e visto che il giudizio si è articolato in sole due udienze.
Per quanto riguarda lo scaglione di riferimento si deve tener conto di quanto disposto (per l'individuazione del valore della causa) dall'art. 10 comma 2 c.p.c.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste sulle parti soccombenti.
Contr Vanno compensate, invece, le spese di lite tra e l' le altre parti, vista la mancata opposizione, sul punto, di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- 4 -
• Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda presentata in primo grado da CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
• Condanna , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 al pagamento delle spese di primo grado in
[...] favore della quale Impresa designata Parte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, pari ad € 1.046,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Condanna , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 al pagamento delle spese di secondo grado in
[...] favore di quale Impresa designata Parte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, pari ad € 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Contr l' le altre parti;
• Pone definitivamente le spese di CTU su CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 18.12.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
1736/2025; avente a oggetto: “Lesione personale”;
TRA
QUALE IMPRESA DESIGNATA PER Parte_1
LA REGIONE CAMPANIA ALLA GESTIONE E CP_1
DEI Controparte_2
(C.F. ) in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
NI ZZ (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Caserta (CE) alla Via G.
B. Vico n. 21;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._3 CP_5
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), tutti rappresentati e
[...] C.F._4 difesi dall'Avv. Michele Chirico (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Villa di
NO (CE) alla via Tacito n. 1;
Appellati
E
(C.F. ) in persona del Controparte_6 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
IZ SS (C.F. ) e AN ON C.F._6
(C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._7 il loro studio sito in Caserta – San Leucio (CE) alla Via Mengs nn. 19 – 21;
Appellato – Appellante in via incidentale
E
e Controparte_7 CP_8 [...]
, tutti domiciliati presso CP_9 [...] con sede legale in Milano al Corso Controparte_10
Sempione n. 39;
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 347/2025 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo il rigetto della domanda, accolta in primo grado.
- 2 -
Contr Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello con riferimento al difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione, pronunciato dal Giudice di prime cure e chiedendo, in via di appello incidentale condizionato, il rigetto della domanda accolta in primo grado.
Si costituivano, altresì, , e Controparte_3 Controparte_4 al solo fine di rappresentare la propria Controparte_5 rinuncia all'azione e al diritto al risarcimento.
la e , Controparte_7 Controparte_11 CP_9 benché regolarmente citati non si costituivano e, dunque, con ordinanza del 11.09.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20.11.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
Tanto premesso, tenuto conto della rinuncia al diritto e all'azione presentata dagli appellati Controparte_3
e e della concorde richiesta Controparte_4 Controparte_5 presentata da tutte le parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria spiegata in primo grado.
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Sulle spese
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della circostanza che la cessazione della materia del contendere deriva dalla rinuncia presentata dagli stessi attori ed interventori in primo grado, in assenza di ragioni che possano comportare una compensazione delle spese nei confronti della parte che espressamente ha richiesto la condanna alle stesse, questi vanno condannati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo, si ribadisca, la espressamente richiesto tale condanna. Pt_1
Ciononostante, in virtù del carattere particolarmente agevole della questione, stante l'intervenuta rinuncia, si ritiene di applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 per tutte le fasi processuali, sia per il primo che per il secondo grado, con esclusione di ogni compenso per la fase istruttoria in sede di appello stante l'assenza, in tale grado, di istruttoria e visto che il giudizio si è articolato in sole due udienze.
Per quanto riguarda lo scaglione di riferimento si deve tener conto di quanto disposto (per l'individuazione del valore della causa) dall'art. 10 comma 2 c.p.c.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste sulle parti soccombenti.
Contr Vanno compensate, invece, le spese di lite tra e l' le altre parti, vista la mancata opposizione, sul punto, di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
- 4 -
• Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda presentata in primo grado da CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
• Condanna , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 al pagamento delle spese di primo grado in
[...] favore della quale Impresa designata Parte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, pari ad € 1.046,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Condanna , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 al pagamento delle spese di secondo grado in
[...] favore di quale Impresa designata Parte_1 per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, pari ad € 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra Contr l' le altre parti;
• Pone definitivamente le spese di CTU su CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 18.12.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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