Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03952/2025REG.PROV.COLL.
N. 05296/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5296 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LD IO e RI S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1997/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LD IO e RI S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano, per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri, e Laura Greta Verena Delbono dell’Avvocatura generale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe l’Agenzia appellante impugnava la sentenza n. 1997 del 2023 del Tar Veneto, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento della “Intimazione di pagamento 124 2021 90006947 50/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 316.027,75 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 2 30020180000012355000 notificata il 11 dicembre 2018 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di accoglimento ed unicamente per le annualità 2000/2001 e 2001/2002, i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza nella parte in cui il tar ha ritenuto il prelievo relativo all’annata 2000/2001 annullato da codesto ecc.mo Consiglio, il quale invero aveva preso in esame – nella sentenza n. 3177 del 2022 – l’annata 2001/2002. conseguente erroneità della sentenza, la quale ha quindi esclusa la possibilità che, con riguardo all’annata 2001/2002, l’amministrazione possa riesercitare il potere impositivo;
- erroneità della sentenza nella parte in cui il tar ha annullata l’intimazione impugnata, nella parte relativa all’annata 2000/2001, in quanto erroneamente ritenuta coinvolta da un giudicato di annullamento invero inesistente. conseguente piena legittimità dell’intimazione con riferimento a tale annata (anzitutto in ragione dell’insindacabilità nel merito dell’esistenza del credito, a cagione della impugnazione della cartella.
Veniva quindi formulata istanza di ammissione di prova documentale ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm., ai fini della prova dell’interruzione della prescrizione del credito relativo all’annata 2000/2001.
4. L’azienda appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi di prime cure: intervenuta prescrizione della pretesa di Agea; sopravvenuto annullamento giurisdizionale del debito per l’annualità 2000\2001; nullità per contrarietà al diritto comunitario; decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73; illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero; erronea quantificazione del debito; errata notifica degli atti presupposti; mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è stato reso esecutivo; nullità per mancanza dei requisiti essenziali.
5. Con ordinanza n. 2903 del 2024 veniva fissata l’udienza di merito .
6. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2025 la causa passava in decisione.
7. L’appello principale riguarda la sentenza impugnata unicamente nella parte riguardante le annualità 2000/2001 e 2001/2002.
7.1 In proposito, come correttamente dedotto dall’agenzia appellante, la decisione n. 3177 del 2022 di questo Consiglio posta a base dell’accoglimento in parte qua riguardava l’annata 2001/2002 (la n. 3177) e non l’annata 2000/2001. Peraltro, su tale punto la sentenza è frutto di un mero errore materiale, in quanto riguardante un mero riferimento numerico e non la sostanza della decisione evocata, rilevabile anche in sede di appello (Cons. Stato, Sez. IV, 03/12/2019, n. 8279), con conseguente correzione della sentenza impugnata in parte qua; la sentenza di prime cure va pertanto confermata in parte qua, con la correzione del riferimento all’annata corretta, 2001\2002. In proposito, pertanto, nessun interesse sussiste rispetto all’esame dei motivi riproposti.
8. Per quanto riguarda la diversa annata 2000\2001, va condivisa la preliminare ed assorbente deduzione di cui al secondo motivo di appello, per cui la parte ha già impugnato la cartella AGEA n. 30020180000012355000 (cfr. doc. n. 2 di parte appellente), relativa anche a questa annualità, con ricorso al TAR Veneto (R.G. n. 193 del 2019), deciso, in senso sfavorevole al ricorrente, con declaratoria di inammissibilità, con la sentenza n. 1133 del 22 maggio 2024. Pertanto, in questo giudizio (promosso avverso l’intimazione di pagamento), non possono muoversi contestazioni sul merito della cartella, prodromica all’intimazione impugnata, in quanto qualsiasi vizio riferito al credito portato dalla cartella, inclusa la questione della prescrizione estintiva maturata prima della sua notifica, è preclusa nel presente giudizio, secondo il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, di un provvedimento successivo ad altro atto divenuto definitivo.
9. Tale deduzione ha effetto assorbente anche nei confronti dei motivi di prime cure riproposti, inammissibili e comunque infondati nel merito.
9.1 Nella prima direzione, va ribadito che le censure riproposte son in gran parte inammissibili poiché tese alla contestazione di atti a valle di provvedimenti ormai consolidati. Ritenere possibile la deduzione del vizio nei confronti dell’atto a valle, come già rilevato dalla sezione, «vorrebbe dire qualificarli, in modo implicito ma univoco, vizi di nullità, e non di mera annullabilità» mentre è pacifico che i vizi in questa sede rilevati e riproposti assoggettano il provvedimento al regime di invalidità dell’annullabilità (nei sensi, Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2025, n. 2046).
9.2 Nella seconda direzione, l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata un successivo atto esecutivo.
Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64 e 20 novembre 2024 n. 9351) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto.
Per ciò che riguarda i vizi dedotti avverso la presunta invalidità della notificazione, la tempestiva impugnazione delle cartelle rende di per sé inammissibile la relativa deduzione; in proposito va fatta applicazione del principio generale per cui gli eventuali vizi della notificazione del provvedimento lesivo si traducono in una mera irregolarità sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.
Per ciò che riguarda i vizi dedotti in termini di carenza degli elementi essenziali della cartella e di erroneità di calcolo, oltre alla genericità degli stessi, l’esame della stessa ne evidenzia la presenza di tutto quanto necessario ai fini esecutivi in contestazione.
10. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello principale è fondato in parte qua e per l’effetto, in parziale correzione e riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto in relazione all’annata 2001/2002 e respinto in relazione all’annata 2000/2001.
12. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua e per l’effetto, in parziale correzione e riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto in relazione all’annata 2001/2002 e respinto in relazione all’annata 2000/2001.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO