Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 30/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv.to Rosario Magliarisi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, non costituitasi in giudizio;
Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, Regione Siciliana Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- DEL PROVVEDIMENTO DEL D.R.S. 10/2/2023 N. 209, DI RIMOZIONE IN AUTOTUTELA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO DI 12 DISABILI AUSILIARI SPECIALIZZATI PRESSO L’ASP DI AGRIGENTO;
e per l’accertamento
- DEL DIRITTO DEI RICORRENTI ALL’ASSUNZIONE CON MANSIONI DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Regione Siciliana Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali e di Regione Siciliana Presidenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AN NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che rientra nella facoltà dell’amministrazione, così come l’introduzione di un requisito aggiuntivo per prendere parte a una selezione pubblica, l’eliminazione del medesimo prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, quando cioè non sono ancora sorte posizioni di diritto soggettivo;
- che è infondato il primo motivo dedotto, in quanto la pretesa dell’ulteriore qualifica di ausiliario specializzato, se può ritenersi consentita, non è comunque imposta nè inderogabile, e non è precluso un revirement prima della definizione dell’ iter procedimentale;
- che, in presenza di un elevato numero di candidati esclusi (un centinaio su un totale di 142 domande di partecipazione), il ripensamento trae sostegno non solo nell’ampia discrezionalità spettata all’amministrazione ma anche nell’interesse alla più ampia partecipazione alla selezione, fermo che il CCNL di riferimento (declaratoria delle categorie e profili) non prevede requisiti aggiuntivi al titolo di studio della scuola dell’obbligo;
- che la motivazione addotta dall’Ente preposto si focalizza sulla tipologia di inquadramento e sulla prassi dell’ASP per incarichi similari, senza che si possano ravvisare profili di contrasto con norme vigenti;
Dato atto:
- che, sul secondo motivo, l’invocato auto-vincolo viene meno proprio con l’esercizio della potestà di autotutela;
- che infatti la lex specialis cristallizza le regole della selezione, ma la stessa può essere posta nel nulla quando il procedimento non è ancora pervenuto a conclusione;
- che, a quest’ultimo proposito, la rimozione di un bando di concorso <<rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità: di conseguenza, la revoca richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale sia stato completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria definitiva, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro; viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela" (sent. di questa sezione n. 551 del 29 luglio 2024 e i precedenti ivi richiamati: TAR Lombardia, sez. III, 21 febbraio 2024, n. 485; in termini, tra le tante, TAR Calabria, sez. II, 5 giugno 2023, n. 857; TAR Sicilia sez. I, 3 aprile 2023, n.1097; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 7 marzo 2023, n.737)>> (T.A.R. Lazio Latina – 2/4/2025 n. 259; si veda anche T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 19/11/2024 n. 1253);
- che l'ampia discrezionalità dei poteri di cui l'amministrazione è investita fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori esclude la possibilità di configurare un legittimo affidamento dei ricorrenti in ordine all'assunzione, anche in considerazione del dato obiettivo del non esaurimento della procedura alla data di emanazione del provvedimento di autotutela impugnato (Consiglio di Stato, sez. V – 2/4/2024 n. 2999);
- che l’autotutela dell’amministrazione ha riguardato una graduatoria soltanto provvisoria (cfr. all. 5 produzione documentale Assessorato del 26/1/2026), e il provvedimento impugnato in questa sede ha dato conto dei profili di interesse pubblico attuale – in particolare, i rischi di azioni giurisdizionali – prevalenti rispetto all’interesse dei destinatari;
Ritenuto:
- che, per conseguenza, l’introdotto gravame è infondato e deve essere respinto;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.