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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. SANTI SUSI VIA UMBERTO SABA, 11 Parte_1 C.F._1
COLLI AL METAURO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SOLAZZI GIANFRANCO Controparte_1 C.F._2
VIA DELLA COSTITUZIONE, 10- SCALA B INT.3 61032 FANO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 866/2023 del 11/12/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha citato per sentirne dichiarare l'inadempimento di contratto Controparte_1 Parte_1
preliminare di compravendita, con conseguente risoluzione del contratto ed accertamento del diritto dell'attore, promittente venditore, a trattenere la caparra confirmatoria.
Nella contumacia del convenuto il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda.
Ha appellato la sentenza il lamentando nullità della notifica della citazione di primo grado, con Pt_1
conseguente revoca della dichiarazione di contumacia, e sostenendo l'infondatezza nel merito.
Si è costituito l'appellato eccependo la improcedibilità dell'appello per tardività della notifica e comunque la sua infondatezza.
Deve preliminarmente delibarsi la eccezione di improcedibilità, la quale è fondata.
La sentenza è stata infatti notificata dall'avvocato per posta, unitamente ad atto di precetto, in data 2 gennaio 2024 e l'atto di appello è stato notificato il 5 febbraio 2024, oltre i 30 gg. previsti dal termine breve.
Il difensore dello ha infatti richiesto la notifica per posta ai sensi della legge n. 53 del CP_1
1994, presso la residenza del in Via Primo maggio 13 Acqualagna. Pt_1
Nella cartolina di ricevimento l'ufficiale postale da atto di aver trovato in data 21.12.2023 il destinatario temporaneamente assente e di aver proceduto in pari data sia al deposito che alla spedizione del relativo avviso.
Il 2 gennaio 2024 l'ufficio postale ha rispedito la cartolina al mittente dando atto del mancato ritiro nei
10 giorni.
Tali i fatti occorre considerare che.
- la notifica a mezzo posta da parte dell'avvocato si perfeziona secondo le regole della notifica per posta, stabilite dalla legge 20 novembre 1982 n. 890,
- l'art. 8 di detta legge, al comma 4 stabilisce che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente.
- l'art. 8 di detta legge, al comma 5 stabilisce che la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4.
Dunque è chiaro che la notifica si è perfezionata il 02 gennaio 2024, decimo giorno dal deposito e invio della , 21.12.23. Parte
pagina 2 di 3 Non vale a rimettere in termini l'appellante, la considerazione dallo stesso svolta per cui la sentenza non è stata notificata di persona, come previsto l'art. 292, ultimo comma, c.p.c., ciò che impedirebbe il decorso del termine breve per l'impugnazione.
L'espressione “personalmente”, contenuta nella norma citata, deve intendersi nel senso che la notificazione può essere effettuata secondo le regole generali, ossia in base agli artt. 137-151 c.p.c. e quindi anche per posta (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n.4072 del 22/04/1998) esclusa solo la notifica al domicilio eletto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione minimo indeterminato e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4.996,00 oltre 15% sg. CP_2
ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 10.12.2024 e promossa
[...]
con l'Avv. SANTI SUSI VIA UMBERTO SABA, 11 Parte_1 C.F._1
COLLI AL METAURO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SOLAZZI GIANFRANCO Controparte_1 C.F._2
VIA DELLA COSTITUZIONE, 10- SCALA B INT.3 61032 FANO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 866/2023 del 11/12/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha citato per sentirne dichiarare l'inadempimento di contratto Controparte_1 Parte_1
preliminare di compravendita, con conseguente risoluzione del contratto ed accertamento del diritto dell'attore, promittente venditore, a trattenere la caparra confirmatoria.
Nella contumacia del convenuto il Tribunale di Pesaro ha accolto la domanda.
Ha appellato la sentenza il lamentando nullità della notifica della citazione di primo grado, con Pt_1
conseguente revoca della dichiarazione di contumacia, e sostenendo l'infondatezza nel merito.
Si è costituito l'appellato eccependo la improcedibilità dell'appello per tardività della notifica e comunque la sua infondatezza.
Deve preliminarmente delibarsi la eccezione di improcedibilità, la quale è fondata.
La sentenza è stata infatti notificata dall'avvocato per posta, unitamente ad atto di precetto, in data 2 gennaio 2024 e l'atto di appello è stato notificato il 5 febbraio 2024, oltre i 30 gg. previsti dal termine breve.
Il difensore dello ha infatti richiesto la notifica per posta ai sensi della legge n. 53 del CP_1
1994, presso la residenza del in Via Primo maggio 13 Acqualagna. Pt_1
Nella cartolina di ricevimento l'ufficiale postale da atto di aver trovato in data 21.12.2023 il destinatario temporaneamente assente e di aver proceduto in pari data sia al deposito che alla spedizione del relativo avviso.
Il 2 gennaio 2024 l'ufficio postale ha rispedito la cartolina al mittente dando atto del mancato ritiro nei
10 giorni.
Tali i fatti occorre considerare che.
- la notifica a mezzo posta da parte dell'avvocato si perfeziona secondo le regole della notifica per posta, stabilite dalla legge 20 novembre 1982 n. 890,
- l'art. 8 di detta legge, al comma 4 stabilisce che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente.
- l'art. 8 di detta legge, al comma 5 stabilisce che la notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4.
Dunque è chiaro che la notifica si è perfezionata il 02 gennaio 2024, decimo giorno dal deposito e invio della , 21.12.23. Parte
pagina 2 di 3 Non vale a rimettere in termini l'appellante, la considerazione dallo stesso svolta per cui la sentenza non è stata notificata di persona, come previsto l'art. 292, ultimo comma, c.p.c., ciò che impedirebbe il decorso del termine breve per l'impugnazione.
L'espressione “personalmente”, contenuta nella norma citata, deve intendersi nel senso che la notificazione può essere effettuata secondo le regole generali, ossia in base agli artt. 137-151 c.p.c. e quindi anche per posta (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n.4072 del 22/04/1998) esclusa solo la notifica al domicilio eletto.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione minimo indeterminato e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 4.996,00 oltre 15% sg. CP_2
ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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