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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 419/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. BISCONTI Parte_1
PIERANGELA elettivamente domiciliato in VIA CATTANEO N.54 41100
MODENA
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'avv. ANDREOLI PAOLO CP_1
elettivamente domiciliata in VIA BUON PASTORE 70 MODENA
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 28.12.2022, CP_1
adiva il Tribunale di Modena chiedendo la condanna di alla Parte_1
restituzione della somma di € 11.000,00 a lui corrisposta a titolo di mutuo, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ex Parte_1
adverso formulate perché infondate. In particolare, rilevava che la somma oggetto della domanda attorea era stata elargita da controparte a titolo di donazione familiare, nel periodo in cui lo stesso intratteneva una relazione sentimentale con la figlia della ricorrente.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 14.02.2024, qualificava l'elargizione in termini di donazione e la riteneva nulla per difetto di forma ex art. 1421 c.c. non trattandosi di donazione di modico valore considerate le precarie condizioni economiche della donante (disoccupazione e percezione di indennità
NASPI), con condanna del alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, oltre le spese di lite.
2.- Avverso detta ordinanza ha proposto appello lamentando, con Parte_1
il primo motivo, la violazione del diritto di difesa sulla nullità della donazione per difetto di forma, posto che tale contestazione è stata sollevata dalla ricorrente solo in sede di note conclusive, senza possibilità di replica per la difesa avversaria.
Con il secondo motivo censura l'omesso esame del verbale di mediazione finalizzato alla definizione dei rapporti economici tra lui e la figlia della , in cui CP_1
quest'ultima ha rinunciato ad ogni pretesa economica avendo le parti ripartito tra loro ogni bene comune.
Con il terzo motivo ribadisce la violazione del contraddittorio sulla ritenuta nullità della donazione, assumendo che il rilievo officioso non può configurare un'eccezione al principio dell'onere e della disponibilità della prova.
Pagina 2 Con il quarto motivo ritiene non provato il “non modico valore”, ritenendo che il lavoro di collaboratrice domestica della controparte e l'assenza di spese per vitto e alloggio consentivano alla stessa di risparmiare ingenti somme e che, dal raffronto di dati analitici, l'importo di € 11.000,00 non risulta sproporzionato rispetto agli impegni economici normalmente assunti dalla donante nei confronti della figlia e del nipote.
Chiede dunque, in riforma dell'ordinanza, accertarsi e dichiararsi che nulla è da lui dovuto in favore della , con vittoria di spese. CP_1
3.- Si è costituita in giudizio esponendo di aver sempre, sin dal CP_1
ricorso introduttivo, qualificato la dazione di denaro al in termini di Parte_1
prestito, senza alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
Rileva inoltre che, al tempo della dazione del denaro al la stessa era Parte_1
disoccupata e precettrice di Naspi, ragion per cui tale versamento non poteva che considerarsi un prestito, circostanza dimostrata dall'impiego di tali somme per l'acquisto e il montaggio delle finestre dell'immobile di esclusiva proprietà dell'appellante.
Eccepisce inoltre l'inutilizzabilità del verbale di mediazione invocato ex adverso, non essendo tale documento a lei opponibile per non aver partecipato alla mediazione.
Chiede quindi il rigetto dell'appello, con vittoria di spese anche per la fase cautelare e distrazione.
4.- L'appello va rigettato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Il primo giudice ha ritenuto che la dazione di denaro in oggetto sia qualificabile in termini di donazione.
Dagli atti risulta che la ricorrente in primo grado aveva chiesto la restituzione della somma in oggetto, qualificando fin dall'atto introduttivo la dazione in termini di mutuo ed articolando prove orali per dimostrare detta causa.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato detta ricostruzione, qualificando la Parte_1
dazione in termini di donazione, senza tuttavia articolare alcun mezzo di prova.
Pagina 3 A seguito di detta qualificazione ad opera del convenuto, nella prima udienza - ed anche nelle note autorizzate preventive all'udienza - la ricorrente ha ritualmente contestato la ricostruzione di controparte, ribadendo in via principale trattarsi di mutuo e non già di donazione e, comunque, in subordine, invocando la nullità per difetto di forma non essendo una donazione “di modico valore”, richiamando la documentazione già depositata con l'atto introduttivo e, in particolare, un estratto conto dal quale risulta che all'epoca dell'elargizione la era disoccupata e CP_1
percettrice di indennità NASPI.
A fronte di queste contestazioni, nella medesima prima udienza il non ha Parte_1
contestato l'esclusione del “modico valore” e non ha articolato né chiesto di articolare mezzi di prova sul punto. In particolare, la difesa del nella Parte_1
prima udienza, a fronte delle deduzioni difensive della controparte, contenute già nelle note antecedenti all'udienza, si è soltanto riservato di indicare testi a prova contraria nel caso di ammissione delle prove orali articolate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo (prove articolate, comunque, per dimostrare la qualifica dell'elargizione in termini di mutuo e non già sulla questione del “modico valore”).
Dalla ricostruzione della vicenda processuale sopra riferita si evince chiaramente che la questione della donazione di “modico valore” era già stata ritualmente introdotta in giudizio dalla ricorrente a seguito della costituzione di controparte - senza alcuna successiva richiesta di prova contraria sul punto da parte del resistente - e non già rilevata per la prima volta d'ufficio dal giudice “senza provocare il contraddittorio”, come ritenuto dall'appellante, ferma restando la possibilità del rilievo d'ufficio ex art
1421 c.c..
L'unica prova richiesta dal in prima udienza concerneva la produzione del Parte_1
verbale di mediazione tra lui e la figlia della ricorrente al momento della cessazione della loro relazione sentimentale, verbale che la parte ha poi irritualmente prodotto in appello. Questa Corte ritiene detta produzione irrituale, ferma restando l'assoluta irrilevanza degli accordi intercorsi tra gli ex conviventi rispetto a . CP_1
Pagina 4 Sulla base dei documenti prodotti questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice in ordine alla qualifica del rapporto in termini di donazione e non di mutuo, non essendovi prova dell'obbligo di restituzione e considerata la causale del bonifico indicata dalla stessa “donazione familiare”. CP_1
Non è infatti contestato che il convivesse con sua figlia all'epoca della Parte_1
donazione e che la somma da lei elargita sia stata utilizzata per acquistare gli infissi nell'abitazione di proprietà esclusiva del primo.
Si condivide inoltre la ritenuta nullità per vizio di forma in relazione ad una donazione che non può considerarsi di modico valore in ragione del suo importo e delle condizioni economiche della donante quali risultanti dai documenti prodotti
(cfr. in particolare estratto conto che attesta lo stato di disoccupazione in quel periodo e la percezione della NASPI quale principale entrata).
Per giurisprudenza costante, infatti, il carattere di 'modico valore' della donazione va valutato alla stregua di due criteri: quello oggettivo correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante.
Nessuna prova di segno contrario è stata offerta dalla controparte.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite liquidate come in dispositivo per la soccombenza considerata anche la fase inibitoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , costituita, Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 14.2.2024 nella causa RG 8198/2022,
Pagina 5 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in € 5.000,00 per compensi, compresa la fase cautelare, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 419/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. BISCONTI Parte_1
PIERANGELA elettivamente domiciliato in VIA CATTANEO N.54 41100
MODENA
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dall'avv. ANDREOLI PAOLO CP_1
elettivamente domiciliata in VIA BUON PASTORE 70 MODENA
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 1.- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 28.12.2022, CP_1
adiva il Tribunale di Modena chiedendo la condanna di alla Parte_1
restituzione della somma di € 11.000,00 a lui corrisposta a titolo di mutuo, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande ex Parte_1
adverso formulate perché infondate. In particolare, rilevava che la somma oggetto della domanda attorea era stata elargita da controparte a titolo di donazione familiare, nel periodo in cui lo stesso intratteneva una relazione sentimentale con la figlia della ricorrente.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 14.02.2024, qualificava l'elargizione in termini di donazione e la riteneva nulla per difetto di forma ex art. 1421 c.c. non trattandosi di donazione di modico valore considerate le precarie condizioni economiche della donante (disoccupazione e percezione di indennità
NASPI), con condanna del alla restituzione in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 11.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo, oltre le spese di lite.
2.- Avverso detta ordinanza ha proposto appello lamentando, con Parte_1
il primo motivo, la violazione del diritto di difesa sulla nullità della donazione per difetto di forma, posto che tale contestazione è stata sollevata dalla ricorrente solo in sede di note conclusive, senza possibilità di replica per la difesa avversaria.
Con il secondo motivo censura l'omesso esame del verbale di mediazione finalizzato alla definizione dei rapporti economici tra lui e la figlia della , in cui CP_1
quest'ultima ha rinunciato ad ogni pretesa economica avendo le parti ripartito tra loro ogni bene comune.
Con il terzo motivo ribadisce la violazione del contraddittorio sulla ritenuta nullità della donazione, assumendo che il rilievo officioso non può configurare un'eccezione al principio dell'onere e della disponibilità della prova.
Pagina 2 Con il quarto motivo ritiene non provato il “non modico valore”, ritenendo che il lavoro di collaboratrice domestica della controparte e l'assenza di spese per vitto e alloggio consentivano alla stessa di risparmiare ingenti somme e che, dal raffronto di dati analitici, l'importo di € 11.000,00 non risulta sproporzionato rispetto agli impegni economici normalmente assunti dalla donante nei confronti della figlia e del nipote.
Chiede dunque, in riforma dell'ordinanza, accertarsi e dichiararsi che nulla è da lui dovuto in favore della , con vittoria di spese. CP_1
3.- Si è costituita in giudizio esponendo di aver sempre, sin dal CP_1
ricorso introduttivo, qualificato la dazione di denaro al in termini di Parte_1
prestito, senza alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio.
Rileva inoltre che, al tempo della dazione del denaro al la stessa era Parte_1
disoccupata e precettrice di Naspi, ragion per cui tale versamento non poteva che considerarsi un prestito, circostanza dimostrata dall'impiego di tali somme per l'acquisto e il montaggio delle finestre dell'immobile di esclusiva proprietà dell'appellante.
Eccepisce inoltre l'inutilizzabilità del verbale di mediazione invocato ex adverso, non essendo tale documento a lei opponibile per non aver partecipato alla mediazione.
Chiede quindi il rigetto dell'appello, con vittoria di spese anche per la fase cautelare e distrazione.
4.- L'appello va rigettato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
Il primo giudice ha ritenuto che la dazione di denaro in oggetto sia qualificabile in termini di donazione.
Dagli atti risulta che la ricorrente in primo grado aveva chiesto la restituzione della somma in oggetto, qualificando fin dall'atto introduttivo la dazione in termini di mutuo ed articolando prove orali per dimostrare detta causa.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato detta ricostruzione, qualificando la Parte_1
dazione in termini di donazione, senza tuttavia articolare alcun mezzo di prova.
Pagina 3 A seguito di detta qualificazione ad opera del convenuto, nella prima udienza - ed anche nelle note autorizzate preventive all'udienza - la ricorrente ha ritualmente contestato la ricostruzione di controparte, ribadendo in via principale trattarsi di mutuo e non già di donazione e, comunque, in subordine, invocando la nullità per difetto di forma non essendo una donazione “di modico valore”, richiamando la documentazione già depositata con l'atto introduttivo e, in particolare, un estratto conto dal quale risulta che all'epoca dell'elargizione la era disoccupata e CP_1
percettrice di indennità NASPI.
A fronte di queste contestazioni, nella medesima prima udienza il non ha Parte_1
contestato l'esclusione del “modico valore” e non ha articolato né chiesto di articolare mezzi di prova sul punto. In particolare, la difesa del nella Parte_1
prima udienza, a fronte delle deduzioni difensive della controparte, contenute già nelle note antecedenti all'udienza, si è soltanto riservato di indicare testi a prova contraria nel caso di ammissione delle prove orali articolate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo (prove articolate, comunque, per dimostrare la qualifica dell'elargizione in termini di mutuo e non già sulla questione del “modico valore”).
Dalla ricostruzione della vicenda processuale sopra riferita si evince chiaramente che la questione della donazione di “modico valore” era già stata ritualmente introdotta in giudizio dalla ricorrente a seguito della costituzione di controparte - senza alcuna successiva richiesta di prova contraria sul punto da parte del resistente - e non già rilevata per la prima volta d'ufficio dal giudice “senza provocare il contraddittorio”, come ritenuto dall'appellante, ferma restando la possibilità del rilievo d'ufficio ex art
1421 c.c..
L'unica prova richiesta dal in prima udienza concerneva la produzione del Parte_1
verbale di mediazione tra lui e la figlia della ricorrente al momento della cessazione della loro relazione sentimentale, verbale che la parte ha poi irritualmente prodotto in appello. Questa Corte ritiene detta produzione irrituale, ferma restando l'assoluta irrilevanza degli accordi intercorsi tra gli ex conviventi rispetto a . CP_1
Pagina 4 Sulla base dei documenti prodotti questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice in ordine alla qualifica del rapporto in termini di donazione e non di mutuo, non essendovi prova dell'obbligo di restituzione e considerata la causale del bonifico indicata dalla stessa “donazione familiare”. CP_1
Non è infatti contestato che il convivesse con sua figlia all'epoca della Parte_1
donazione e che la somma da lei elargita sia stata utilizzata per acquistare gli infissi nell'abitazione di proprietà esclusiva del primo.
Si condivide inoltre la ritenuta nullità per vizio di forma in relazione ad una donazione che non può considerarsi di modico valore in ragione del suo importo e delle condizioni economiche della donante quali risultanti dai documenti prodotti
(cfr. in particolare estratto conto che attesta lo stato di disoccupazione in quel periodo e la percezione della NASPI quale principale entrata).
Per giurisprudenza costante, infatti, il carattere di 'modico valore' della donazione va valutato alla stregua di due criteri: quello oggettivo correlato al valore del bene che è oggetto della donazione e quello soggettivo per il quale si devono valutare le condizioni economiche del donante.
Nessuna prova di segno contrario è stata offerta dalla controparte.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite liquidate come in dispositivo per la soccombenza considerata anche la fase inibitoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , costituita, Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 14.2.2024 nella causa RG 8198/2022,
Pagina 5 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alle spese del grado che liquida in € 5.000,00 per compensi, compresa la fase cautelare, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 6