Ordinanza 10 dicembre 2024
Massime • 1
In caso di affido esclusivo del figlio ad uno dei genitori, per ottenere il passaporto del minore non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 3, e 337-quater, comma 3, c.c., il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli, che, salva una diversa decisione del giudice, sono comunque riconducibili ad entrambi i genitori.
Commentario • 1
- 1. Affido esclusivo e rilascio CIEMartino Conforti · https://www.publika.it/ · 13 maggio 2026
Si chiede se, nel caso di minore affidato in via esclusiva alla madre, sia possibile procedere al rilascio della CIE valida per l'espatrio su richiesta della sola madre affidataria, in assenza dell'assenso del padre, non decaduto dalla responsabilità genitoriale, e senza autorizzazione del giudice tutelare. La richiedente ha richiamato l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31785 del 10 dicembre 2024. In caso di affido esclusivo del minore, l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31785/2024 ha affermato che il rilascio del passaporto – e, per analogia, della CIE valida per l'espatrio – non rientrerebbe tra . . .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/12/2024, n. 31785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31785 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro NI SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Marinelli, elettivamente domiciliata presso la pec della predetta come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
1 Rg 4152/2024 Numero registro generale 4152/2024Oscuramento disposto Numero sezionale 3309/2024 Numero di raccolta generale 31785/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 avverso la ordinanza del Tribunale ordinario di Ancona n. 13623/2023 del 22/12/2023, in sede di procedimento di reclamo R.G.n. 4086/2023 non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere dott. Guglielmo Garri;
RILEVATO CHE 1. Con decreto del 3/11/2023, il Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Ancona disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza presentata al suddetto Ufficio dalla sig.ra NI SI per ottenere l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia minore PI NA nata dalla relazione con il sig. PI AN, che si opponeva al rilascio. Il G.T. fondava il non luogo a provvedere sulla sussistenza dell'affido esclusivo della minore in capo alla madre sig.ra NI. Proponeva reclamo l'odierno ricorrente, deducendo, da un lato la provvisorietà dell'affido esclusivo in capo alla NI in quanto all'epoca non deciso in via definitiva, dall'altro la necessità dell'assenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto per il minore. Il Tribunale rigettava il reclamo, ritenendo le censure di cui al reclamo superate dall'emissione in via definitiva del provvedimento di affido esclusivo in capo alla sig.ra NI. Ciò premesso, il signor PI ha proposto ricorso straordinario per Cassazione assistito da un solo motivo, cui la signora NI ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 337 quater, comma terzo, c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in quanto l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la minore rientrerebbe nelle decisioni di 2 Rg 4152/2024 Numero registro generale 4152/2024Oscuramento disposto Numero sezionale 3309/2024 Numero di raccolta generale 31785/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 maggiore interesse per la prole e, quindi, riconducibili ad entrambi i genitori, anche nell'ipotesi di affido esclusivo ad uno solo dei genitori. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. in tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore avente prole minorenne, prescritta dall'art. 3, lett. b), della l. n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, attesa la natura definitiva del provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta (nella forma del giudicato allo stato degli atti) e valenza decisoria, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore (cfr. Cass. Sez. U Sentenza n. 22048 del 24/07/2023). Inoltre, è da rilevarsi non sussistente nel caso di specie il limite della c.d. doppia conforme di cui all'art. 360, comma 4, c.p.c. nella misura in cui l'odierno ricorrente eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. da parte del Tribunale circa la esclusione dell'autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore dalle ipotesi di decisioni di maggiore importanza da ritenersi comunque riconducibili ad entrambi i genitori, anche nel caso di affido esclusivo. Ciò posto, come è noto, ai sensi dell'art. 3 lett. A) della legge 21 novembre 1967, n. 1180 recante norme per il rilascio dei passaporti e in particolare a favore di minore sottoposto alla responsabilità genitoriale è necessario in via generale l'assenso di entrambi i genitori in mancanza del quale è necessario richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare. Si osserva al riguardo che sempre ai sensi dell'articolo 3, lettera B) della legge citata l'autorizzazione del giudice tutelare non risulta necessaria, laddove il richiedente sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio, nel qual caso il passaporto può essere rilasciato a semplice richiesta del genitore cui è stato affidato in via esclusiva il minore medesimo, senza l'assenso dell'altro genitore o del giudice tutelare. 3 Rg 4152/2024 Numero registro generale 4152/2024Oscuramento disposto Numero sezionale 3309/2024 Numero di raccolta generale 31785/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 Tale opzione ermeneutica è suffragata dal chiaro dettato dell'articolo 337 quater, comma terzo, c.c., secondo cui “il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori…” L'articolo 337 ter, comma terzo, c.c. individua le decisioni di maggiore interesse per i figli in quelle “relative all'istruzione all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore che devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” Ciò posto, è evidente che anche le predette disposizioni non contemplano il rilascio del passaporto del minore nell'ambito delle decisioni comunque riconducibili ad entrambi i genitori nel caso di affido esclusivo in quanto di maggiore interesse per i figli, salvo che il giudice in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale non abbia espressamente stabilito che in relazione al rilascio del passaporto permanga l'esercizio congiunto della responsabilità in capo ad entrambi i genitori. Conseguentemente, è corretta la decisione impugnata nella misura in cui ha escluso, nel caso di affido esclusivo, la necessità, per il rilascio del passaporto del minore, dell'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, dell'autorizzazione del Tribunale. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese vanno compensate in considerazione della assenza di precedenti specifici in termini. In ordine al pagamento del doppio del contributo unificato in tale procedimento esente in quanto vertente su materia inerente la prole minore va richiamato quanto affermato dalle SSUU di questa Corte (Sent. 4315/2020) secondo cui: «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha 4 Rg 4152/2024 Numero registro generale 4152/2024Oscuramento disposto Numero sezionale 3309/2024 Numero di raccolta generale 31785/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»; «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»; «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; «Poiché l'obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»; «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato 5 Rg 4152/2024 Numero registro generale 4152/2024Oscuramento disposto Numero sezionale 3309/2024 Numero di raccolta generale 31785/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo». Va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., attesa la pronuncia di rigetto del ricorso. Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 che in caso di diffusione vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 che in caso di diffusione vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. Così deciso in Roma, il 12/09/2024 Il Presidente TO ST 6 Rg 4152/2024