Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/12/2024, n. 31785
CASS
Ordinanza 10 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 12 settembre 2024, con numero di registro generale 4152/2024. Le parti in causa sono un padre e una madre, coinvolti in una controversia riguardante il rilascio del passaporto per la loro figlia minore. Il padre ha contestato il diniego del Giudice Tutelare, sostenendo che l'affido esclusivo della madre non escludesse la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto. La madre, invece, ha difeso la legittimità del provvedimento, evidenziando che, in caso di affido esclusivo, il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale.

La Corte ha respinto il ricorso del padre, affermando che, secondo l'articolo 337 quater, comma terzo, c.c., le decisioni di maggiore interesse per i figli, come il rilascio del passaporto, non rientrano tra quelle che richiedono l'assenso di entrambi i genitori in caso di affido esclusivo. La Corte ha sottolineato che l'autorizzazione del Giudice Tutelare non è necessaria se il genitore richiedente è l'unico titolare della responsabilità genitoriale. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato ritenuto corretto, confermando la legittimità del diniego del passaporto senza il consenso del padre. Le spese sono state compensate, considerando l'assenza di precedenti specifici.

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Massime1

In caso di affido esclusivo del figlio ad uno dei genitori, per ottenere il passaporto del minore non è necessario l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, in quanto, ai sensi degli artt. 337-ter, comma 3, e 337-quater, comma 3, c.c., il rilascio del passaporto non rientra nell'ambito delle decisioni di maggior interesse per i figli, che, salva una diversa decisione del giudice, sono comunque riconducibili ad entrambi i genitori.

Commentario1

  • 1Affido esclusivo e rilascio CIE
    Martino Conforti · https://www.publika.it/ · 13 maggio 2026

    Si chiede se, nel caso di minore affidato in via esclusiva alla madre, sia possibile procedere al rilascio della CIE valida per l'espatrio su richiesta della sola madre affidataria, in assenza dell'assenso del padre, non decaduto dalla responsabilità genitoriale, e senza autorizzazione del giudice tutelare. La richiedente ha richiamato l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31785 del 10 dicembre 2024. In caso di affido esclusivo del minore, l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31785/2024 ha affermato che il rilascio del passaporto – e, per analogia, della CIE valida per l'espatrio – non rientrerebbe tra . . .

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 10/12/2024, n. 31785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31785
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo