Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 761/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2023, promossa da
(Cod. Fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Mariella Cari per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
Contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dora Di Loreto per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Sulmona n. 132/2022 del 6.6.2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, - in via preliminare, dichiarare improcedibile il giudizio per mancato esperimento della mediazione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, in accoglimento dell'impugnazione ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 132/2022 revocare il decreto ingiuntivo n. 165/2019 e dichiarare l'insussistenza del credito vantato da Contr
nei confronti di In subordine, revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e, previa ammissione di CTU contabile, determinare il credito tenuto conto della nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora prevista nel contratto di mutuo rep. 29815 dell'8.6.2006 e/o, in ogni caso, della
1
[...]
e uno dei condebitori solidali della quale l'appellante ha dichiarato Controparte_3 di voler profittare, nonché degli eventuali pagamenti anche parziali del debito garantito da chiunque, ed a qualunque titolo, ricevuti dall'appellato. Con vittoria delle spese di doppio grado. In via istruttoria si chiede: - anche previa rimessione in termini ex art. 153 2c cpc, ordinare alla l'esibizione, ex art. Controparte_3 210 cpc, della comunicazione di cui all'art. 119 T.U.B., relativa al saldo avere dell'Istituto in relazione al rapporto garantito, ed altresì un rendiconto dall'origine del rapporto, recante tutte le movimentazioni che hanno dato luogo al predetto saldo. - disporsi CTU contabile al fine di azzerare totalmente gli interessi di mora praticati dalla banca nel corso del rapporto, rideterminando il credito alla luce dei versamenti eseguiti dalla mutuataria, ed imputando gli stessi alla restituzione del capitale ed al soddisfo degli interessi corrispettivi, che il CTU dovrà determinare sulla base delle pattuizioni contrattuali (Euribor semestrale maggiorato di punti
1,75) periodo per periodo.”.
Conclusioni della appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, CP_1 ogni contraria istanza eccezione e produzione disattesa: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello stante intervenuta acquiescenza ex art. 329, comma 1, c.p.c. alla sentenza appellata;
- in ogni caso nel merito, rigettare l'appello proposto perché, comunque, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata con condanna di Parte_1
al pagamento delle spese di lite anche del secondo grado;
- in via
[...] subordinata e condizionata all'accoglimento del motivo n. 2 dell'appello principale, in via incidentale dichiarare che in ogni caso la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. è valida perché contenuta in una fideiussione successiva al periodo oggetto di indagine da parte della Banca di Italia alla base del provvedimento n. 55 del 2005
e, pertanto, dichiarare che è tenuto comunque a corrispondere la Parte_1 somma ingiunta con il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Sulmona
5.8.2019, n. 165 e, pertanto, condannarlo a pagare €.433.550,35 oltre alle spese e competenze in esso quantificate;
- sempre in via subordinata e condizionata all'accoglimento del motivo n. 2 dell'appello proposto in via principale, laddove dovesse essere dichiarato che la clausola che deroga all'art. 1957 è comunque nulla, dichiarare che ha sollevato tardivamente la decadenza Parte_1 prevista dalla indicata norma e, pertanto, è tenuto comunque a corrispondere la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Sulmona 5.8.2019, n. 165 e, pertanto, condannarlo a pagare €.433.550,35 oltre alle spese e competenze in esso quantificate;
- sempre e comunque condannare Parte_1
al pagamento delle spese del doppio grado in favore della Bcc.”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza n. 132/2022 del 6.6.2022, ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
al decreto ingiuntivo n. 165/2019 Controparte_1
2 emesso dal predetto Tribunale il 5.8.2019, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Al medesimo opponente, con il citato decreto, è stato ingiunto di pagare alla suddetta Banca l'importo di € 433.550,65, oltre interessi e spese, per effetto della cofideiussione prestata in data 8.6.2016 a garanzia della somma mutuata alla
Società “Mirabella S.r.l.”.
, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'incompetenza Parte_1
territoriale del Tribunale di Sulmona ritenendo competente quello del luogo della sua residenza avendo egli prestato la garanzia quale persona fisica estranea alla
Società garantita.
Poi, il predetto ha eccepito la nullità della fideiussione per abuso ed eccesso di garanzia nonché per la conformità della stessa al modulo uniforme Abi che costituisce una violazione del divieto di intese anticoncorrenziali;
ha eccepito la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. nonché la nullità del mutuo anche per carattere usurario degli interessi applicati e del c.d. ammortamento alla francese, con la conseguente invalidità della garanzia prestata.
La in Controparte_1
persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio contestando integralmente le deduzioni ed eccezioni dell'opponente.
Il Tribunale di Sulmona, in primo luogo, ha escluso l'incompetenza territoriale escludendo la qualifica di consumatore dell'opponente, poiché socio della Società debitrice;
ha escluso la nullità integrale della fideiussione in ordine all'abuso della garanzia in ragione della natura consensuale della stessa nonché in ordine alla violazione delle intese anticoncorrenziali, potendo quest'ultima comportare la sola nullità parziale della garanzia. Sotto quest'ultimo profilo il predetto Tribunale ha rilevato il carattere specifico della fideiussione in esame, ritenendo il modello negoziale oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia riferibile alla fideiussione omnibus.
Il primo Giudice ha quindi rilevato la genericità della deduzione sul carattere usurario degli interessi e l'infondatezza delle critiche dell'opponente sul c.d.
“ammortamento alla francese”, considerando in particolare la conoscibilità degli
3 interessi da corrispondere secondo il piano di ammortamento incluso nel contratto di mutuo.
ha proposto l'appello alla sentenza in esame, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
la
[...]
in persona del legale rappresentante, si è Controparte_4
costituita in giudizio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 28.11.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Pregiudizialmente, deve escludersi l'inammissibilità dell'appello per l'acquiescenza dell'appellante alla sentenza impugnata, eccepita dalla CP_1
appellata.
Invero, la predetta acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329
c.p.c., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare la sentenza e può avvenire sia in forma espressa sia tacitamente: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (in tal senso, tra le altre, Cass., 11 settembre 2023, n. 26305;
Cass., 16 novembre 2021, n. 34539).
La predetta incompatibilità non può rilevarsi dalle comunicazioni indicate dall'appellata, dalle quali emergono soltanto il contenuto effettivo della sentenza di primo grado e il carattere esecutivo della stessa, idonea quindi alla proposizione dell'esecuzione forzata nonostante l'impugnazione.
1.2. In via ugualmente pregiudiziale deve essere pure esclusa l'improcedibilità della domanda dedotta dall'appellante in relazione alla disposizione dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, dovendosi considerare che, rispetto alla mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca, come quella in esame, sono escluse dall'ambito applicativo della disposizione sopra citata. Quest'ultima, infatti, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti
4 riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993) e ai contratti inerenti agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58 del
1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (Cass., 16 ottobre 2024, n. 26821; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31209).
2. Il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona, ribadita dall'appellante come primo motivo dell'impugnazione, sul presupposto della sua qualifica di consumatore, deve essere confermato.
Tale presupposto in questo caso non ricorre in ragione della qualifica dell'appellante di socio della Società da lui garantita e dell'obbligazione garantita, costituita da un contratto di mutuo stipulato incontestatamente per le necessità della medesima Società. Infatti, secondo il condivisibile principio affermato dalla Corte di Cassazione, può ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass., 16 gennaio 2020, n. 742).
3. Preliminarmente, deve essere poi esaminata la questione della transazione stipulata tra la Società mutuante e un altro fideiussore, in relazione agli effetti previsti dall'art. 1304 c.c., di cui l'appellante ha chiesto l'applicazione.
Occorre al riguardo premettere che la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi della predetta norma non costituisce un'eccezione soggetta alle modalità e ai limiti temporali ad essa inerenti, ma un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza (Cass., 18 giugno 2018, n. 16087; Cass., 25 settembre 2014, n. 20250).
Si deve parimenti premettere che il diritto potestativo del debitore previsto dall'art. 1304 c.c. può essere, per effetto del principio dell'autonomia negoziale, esclusa ovvero modificata per volontà del creditore (Cass., 3 marzo 2011, n. 5108).
3.1. In questo caso, nell'art. 11 della fideiussione prestata da è Parte_1 prevista l'efficacia della garanzia nonostante la transazione tra la Banca e gli altri
5 coobbligati, dovendosi comunque rilevare che la transazione stipulata tra la medesima banca e il coobbligato non ha avuto un effetto Controparte_5 totalmente estintivo dell'obbligazione. Dall'accordo è derivata la riduzione del debito dedotto in questo giudizio ad € 257.791,254, con l'obbligo della creditrice, in seguito all'integrale adempimento delle obbligazioni previste in tale atto, di non agire nei confronti degli altri coobbligati per l'intero credito risultante dai decreti ingiuntivi opposti, rinunciando alla differenza.
Pertanto, considerato che l'adempimento della transazione è stato previsto nel termine di n.105 mesi dalla stipulazione dal 16.1.2021, allo stato la manifestazione della volontà dell'odierno appellante di voler profittare della transazione non può assumere alcun effetto in questo giudizio considerati la pattuizione contenuta nella fideiussione dal predetto sottoscritta e comunque il fatto che la transazione stipulata dall'altro coobbligato non ha ancora comportato neppure la riduzione dell'obbligazione garantita.
4. Il secondo motivo dell'impugnazione concerne il rigetto dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione per la sua conformità al modello Abi sanzionato dalla
Banca d'Italia e quindi la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., con la conseguente sopravvenuta decadenza della creditrice.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che la predetta nullità sia riferibile soltanto alla fideiussione c.d. omnibus.
4.1. Sotto questo profilo occorre considerare con rilievo determinante il condivisibile principio espresso dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze del 2 agosto 2024, n. 21841 e del 15 luglio 2024 n. 19401, che hanno escluso l'applicazione della violazione della normativa antitrust alle fideiussioni specifiche.
La Suprema Corte ha in effetti affermato che non sia possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
Non risulta pertanto condivisibile il diverso principio, enunciato dalla Corte di
Cassazione, oltre tutto in termini dubitativi dell'invalidità della deroga all'art. 1957
6 c.c., nella successiva ordinanza del 21 ottobre 2024, n. 27243, in ragione appunto dello specifico riferimento del provvedimento della Banca d'Italia al modello contrattuale della fideiussione c.d. omnibus.
Per tale ragione, il motivo dell'appello esaminato è infondato, risultando così superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato della appellata, in CP_1
ordine al profilo della tempestività dell'eccezione dell'appellante di decadenza della stessa rispetto alla disposizione dell'art. 1957 c.c. CP_1
5. L'appellante ha poi criticato il rigetto, da parte del primo Giudice, dell'eccezione di nullità del tasso di interesse di mora del mutuo dedotto in giudizio per la violazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c.
Ad avviso del predetto, il citato tasso di interesse previsto nella misura del 6,84% risulta superiore al tasso soglia di riferimento, corrispondente al 6,24%.
5.1. Occorre tuttavia considerare, in maniera determinante, che, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella decisione del
18 settembre 2020, n. 19597, per i contratti conclusi dall'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30.6.2011, il tasso soglia di mora si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), applicando poi la maggiorazione del 50% ai sensi dell'art. 2, 4° comma, della legge n. 108 del 1996 pro tempore vigente.
Pertanto, considerato il T.E.G.M. del 4,77% previsto per i mutui a tasso variabile conclusi a giugno 2006, come quello in esame, e sommati 2,1 punti si perviene già al tasso del 6,87%. Tale risultato deve essere moltiplicato per 1,5 e quindi il tasso soglia degli interessi di mora di riferimento corrisponde al 10,2%, quindi ad un tasso notevolmente superiore a quello del 6,84% previsto contrattualmente.
Pertanto, anche questo motivo dell'appello è infondato, risultando così superflue le richieste istruttorie e la richiesta di ammissione della c.t.u. contabile, formulate dall'appellante in ordine al tasso di interesse ora esaminato.
6. Alla luce delle considerazioni esposte la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata, disponendo dunque il rigetto dell'appello proposto da e la condanna del medesimo, in ragione della sua soccombenza, Parte_1
al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore della CP_1
7 appellata. Tali spese si liquidano sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante, alla sentenza del Tribunale di Sulmona n. 132/2022 del 6.6.2022, che conferma integralmente.
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della predetta Banca, in persona del legale rappresentante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in
€ 1.821,00 per spese non imponibili e in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 23 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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