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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00582/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 582 del 2025, proposto da
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , nonché Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso in cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;
contro
Di Ciero s.r.l., Autotrasporti AT PP & C. s.n.c., ditta individuale DA RI e DA di Del Matto Giovanni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Papa, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 144/2024, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 Cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Di Ciero s.r.l., Autotrasporti AT PP & C. s.n.c., ditta individuale DA RI e DA di del Matto Giovanni;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Valerio Perotti e dato atto che sia l'avvocato dello Stato Giovanni Chiappiniello, sia l'avvocato Giacomo Papa hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto che, prima facie , nel caso di specie debba darsi prevalenza – nell’ottica di un ipotetico bilanciamento degli interessi contrapposti – a quello pubblicistico alla sicurezza della circolazione stradale, alla cui tutela è dichiaratamente funzionale il provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO