Decreto cautelare 7 aprile 2020
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2023, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 02423/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02376/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2020, proposto da Alascom S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, Guido Grignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;
contro
Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento 18 febbraio 2020, prot. 5987/2020, trasmesso in pari data all’odierna ricorrente Alascom S.r.l., con cui Consip S.p.A. ha rigettato l’istanza di autorizzazione al subappalto relativa alla “convenzione per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le Pubbliche Amministrazioni (Lotto 2) - Ordine diretto di acquisto n. 4091280 del 25/01/2018 – Contratto di subappalto n. 1979S perfezionato in data 10/10/2019”, e ha precisato che procederà “a segnalare la mancanza del requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), D.lgs. 163/2006 all’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C.”;
- della nota 28 febbraio 2020, prot. 7339/2020, trasmessa in pari data all’odierna ricorrente Alascom S.r.l., con cui Consip S.p.A. ha disposto la segnalazione all’ANAC del provvedimento sopra indicato, trasmettendo alla stessa una “comunicazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 207/2010 ai fini dell’inserimento nel casellario informatico, di notizie utili riguardanti la fase di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto, ivi compresi i contratti eventualmente stipulati con altri operatori economici in relazione ai quali si formula riserva di proposizione di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’istanza in data 17 gennaio 2023, depositata in giudizio, sottoscritta dal difensore della parte sostanziale munito di procura speciale compresa la facoltà di “rinunciare agli atti”, la ricorrente chiesta che “sia emesso provvedimento che dia atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso e con integrale compensazione delle spese di lite”.
Le amministrazioni intimate, con istanza del 20 gennaio 2023, depositata in giudizio, ha aderito alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dalla parte e alla luce della portata dell’istanza prodotta in giudizio, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a..
Attesa la natura processuale della pronuncia che chiude in rito il giudizio e tenuto conto della mancata opposizione da parte delle resistenti in ordine alla richiesta sulle spese, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Luca Iera, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO