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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/09/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 763/2024 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
( ) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BARUFFINI ANDREINA, ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to MONAI CARLO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
Confermarsi le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per l'effetto, ogni residuo onere di contribuzione economica a carico del signor in favore Controparte_1
1 della signora resta così definito con la dazione di un assegno Parte_1 divorzile una tantum di complessivi € 15.000,00 (quindicimila) con le seguenti modalità: € 5.000,00 già pagati con quietanza entro i 10 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di separazione (7.11.2024) ed
€ 10.000,00 almeno 10 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal Giudice per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e quindi entro il 13.9.2025 di cui la sig.ra dà quietanza. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 11.5.2024 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il 30/11/1991 con Pt_1
e che dalla unione nascevano due figli gemelli, Controparte_1
e (14.7.1993), ha esposto che con il passare del tempo e Per_1 Per_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, che la separazione venisse addebitata al marito, reo di avere violato i doveri coniugali, e che venisse previsto in suo favore e a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad euro 800,00 mensili.
La ricorrente ha formulato ex art. 473-bis.49 c.p.c. domanda di divorzio con le connesse statuizioni economiche.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, contestando tutte le ulteriori domande avverse connesse.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha fissato in euro 300,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
All'udienza del 16.10.2024, la parti hanno dato atto di aver raggiunto un complessivo accordo tanto sulla separazione quanto sul divorzio e hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni.
Il giudice istruttore ha quindi autorizzato le parti a concludere ex art. 473- bis.22 c.p.c. e ha fatto integrare la procura alle liti a parte resistente con
2 riferimento alla domanda di divorzio, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 1008/2024 il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, ha quindi pronunciato la separazione personale dei coniugi dando atto della rinuncia alle rispettive domande di addebito della colpa della crisi coniugale e prevedendo l'obbligo per il sig. di versare alla Controparte_1 signora a titolo di concorso nel suo mantenimento, un Parte_1 assegno mensile di € 300,00, da pagare entro il giorno 10 di ogni mese, sino a quando la sentenza di separazione non sarà divenuta definitiva.
Con separata ordinanza, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore all'udienza del 23.9.2025 ore 9:30 per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle domande connesse al divorzio.
Le parti hanno depositato note scritte unitamente alla dichiarazione sottoscritta personalmente dai coniugi con le quali gli stessi hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio, risulta che, con sentenza depositata in data 5.11.2024, il Tribunale di Udine ha pronunciato la separazione
3 personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 8.7.2025, sicché alla data fissata per la successiva comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio (23.9.2025) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti nella fase separativa.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerate le dichiarazioni rese dai coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
30/11/1991, in UDINE e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di UDINE dell'anno 1991 al n. 204 parte 2 serie A, da
[...]
nata in [...] il [...], e Pt_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
1) dà atto che ogni residuo onere di contribuzione economica a carico del signor in favore della signora resta così Controparte_1 Parte_1 definito con la dazione di un assegno divorzile una tantum di complessivi €
15.000,00 (quindicimila) con le seguenti modalità: € 5.000,00 già pagati con quietanza entro i 10 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di separazione (7.11.2024) ed € 10.000,00 almeno 10 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal Giudice per il deposito delle note scritte
4 ex art. 127 ter c.p.c. e quindi entro il 13.9.2025 di cui la sig.ra dà Pt_1 quietanza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
( ) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BARUFFINI ANDREINA, ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to MONAI CARLO resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
Confermarsi le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
per l'effetto, ogni residuo onere di contribuzione economica a carico del signor in favore Controparte_1
1 della signora resta così definito con la dazione di un assegno Parte_1 divorzile una tantum di complessivi € 15.000,00 (quindicimila) con le seguenti modalità: € 5.000,00 già pagati con quietanza entro i 10 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di separazione (7.11.2024) ed
€ 10.000,00 almeno 10 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal Giudice per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e quindi entro il 13.9.2025 di cui la sig.ra dà quietanza. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 11.5.2024 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il 30/11/1991 con Pt_1
e che dalla unione nascevano due figli gemelli, Controparte_1
e (14.7.1993), ha esposto che con il passare del tempo e Per_1 Per_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, che la separazione venisse addebitata al marito, reo di avere violato i doveri coniugali, e che venisse previsto in suo favore e a carico del marito un assegno di mantenimento pari ad euro 800,00 mensili.
La ricorrente ha formulato ex art. 473-bis.49 c.p.c. domanda di divorzio con le connesse statuizioni economiche.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, contestando tutte le ulteriori domande avverse connesse.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.., ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha fissato in euro 300,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie.
All'udienza del 16.10.2024, la parti hanno dato atto di aver raggiunto un complessivo accordo tanto sulla separazione quanto sul divorzio e hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni.
Il giudice istruttore ha quindi autorizzato le parti a concludere ex art. 473- bis.22 c.p.c. e ha fatto integrare la procura alle liti a parte resistente con
2 riferimento alla domanda di divorzio, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 1008/2024 il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, ha quindi pronunciato la separazione personale dei coniugi dando atto della rinuncia alle rispettive domande di addebito della colpa della crisi coniugale e prevedendo l'obbligo per il sig. di versare alla Controparte_1 signora a titolo di concorso nel suo mantenimento, un Parte_1 assegno mensile di € 300,00, da pagare entro il giorno 10 di ogni mese, sino a quando la sentenza di separazione non sarà divenuta definitiva.
Con separata ordinanza, le parti sono state rimesse avanti al giudice istruttore all'udienza del 23.9.2025 ore 9:30 per la prosecuzione del giudizio con riferimento alle domande connesse al divorzio.
Le parti hanno depositato note scritte unitamente alla dichiarazione sottoscritta personalmente dai coniugi con le quali gli stessi hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio, risulta che, con sentenza depositata in data 5.11.2024, il Tribunale di Udine ha pronunciato la separazione
3 personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore all'udienza del 8.7.2025, sicché alla data fissata per la successiva comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio (23.9.2025) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti nella fase separativa.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerate le dichiarazioni rese dai coniugi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
30/11/1991, in UDINE e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di UDINE dell'anno 1991 al n. 204 parte 2 serie A, da
[...]
nata in [...] il [...], e Pt_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
1) dà atto che ogni residuo onere di contribuzione economica a carico del signor in favore della signora resta così Controparte_1 Parte_1 definito con la dazione di un assegno divorzile una tantum di complessivi €
15.000,00 (quindicimila) con le seguenti modalità: € 5.000,00 già pagati con quietanza entro i 10 giorni dalla comunicazione alle parti della sentenza di separazione (7.11.2024) ed € 10.000,00 almeno 10 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal Giudice per il deposito delle note scritte
4 ex art. 127 ter c.p.c. e quindi entro il 13.9.2025 di cui la sig.ra dà Pt_1 quietanza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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