CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7324/2019
All'udienza collegiale del giorno 15/04/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LUDOVISI EMANUELA Avv. Moroni in sostituzione
Appellato/i
CP_1
Avv. FERRARO MARCO
Avv. GIOVE STEFANO
NI BRUNO
Avv. PERRINO ROBERTO Presente
CP_2
Avv. PERRINO ROBERTO
Controparte_3
Avv. PERRINO ROBERTO
Controparte_4
Avv. SGRIGNOLI FABIO Presente
CP_5
Avv. PERRINO ROBERTO ***
Alle 10:50 nessuno compare per . CP_1
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7324/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Emanuela Ludovisi Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nettuno (RM), Via C.F._2
Augusto D'Andrea n.8, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(P.I. ), con sede in Latina via Diaz Controparte_6 P.IVA_1
14, in persona del curatore, avv. Paolo Centola, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Sgrignoli
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via Carlo C.F._3
Alberto 25, giusta delega in atti
-APPELLATO –
E
(C.F. ), (C.F. ), CP_5 C.F._4 CP_2 C.F._5
(C.F. ), UN NI (C.F. Controparte_3 C.F._6 C.F._7
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Perrino ( ) ed elettivamente
[...] CodiceFiscale_8
domiciliati c/o lo studio in Roma, Via Bertoloni 44, gusta delega in atti
-APPELLATI-
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, CP_1 C.F._9 dagli avv.ti Marco Ferraro (C.F. ) e Stefano Giove (C.F. C.F._10
ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita 278 presso lo C.F._11
studio dei medesimi difensori, giusta delega in atti
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Latina Parte_1
n. 958/2019 pubblicata il 15 aprile 2019 e resa nel giudizio tra le parti.
I fatti di causa sono così riportati nella detta sentenza come segue: “Parte attrice, dopo avere premesso in fatto: - che in data 23.09.2009 il sig. aveva stipulato con la Parte_1 [...]
una scrittura privata con la quale la società prometteva di vendere al sig. CP_4 Parte_1 la piena proprietà dell'unità immobiliare da costruire sita in Comune di Sermoneta, località
Monticchio, riportata al NCEU. Comune di Sermoneta, al foglio 26, mappale 683, distinto con il numero interno A 8; - che il prezzo convenuto veniva stabilito in € 150.000 oltre IVA che veniva corrisposto integralmente mediante versamenti rateali;
- che l'unità immobiliare sarebbe dovuta essere costruita su un terreno che l' aveva acquistato dal sig. Controparte_4 Persona_1
con atto del 17 luglio 2009 a rogito del Notaio - che nel predetto rogito all'art. 7 CP_1 veniva stabilito che “il presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva consistente nel fatto che la parte venditrice non accetti una proposta di contratto preliminare di compravendita, che sia registrato e trascritto, avente ad oggetto l'immobile trasferito con il presente atto e per un prezzo non inferiore ad Euro 1.200.000,00 sempreché venga in seguito entro 2 (due) anni stipulato il contratto definitivo di compravendita. Nel caso che l'evento dedotto in condizione non si verifichi entro il 10 settembre 2009, la presente vendita dovrà ritenersi come non avvenuta, obbligandosi entrambe le parti ad intervenire al relativo atto che constatando il mancato verificarsi della condizione, dichiari non avvenuta la presente vendita;
in tal caso all'acquirente sarà rimborsato il prezzo di vendita e le spese del successivo atto notarile da stipularsi presso me Notaio rimarranno a carico della parte venditrice. Nell'ipotesi che l'evento dedotto in condizione si verifichi la parte acquirente unilateralmente, conferendole a tal uopo la parte venditrice espresso mandato, potrà intervenire nell'atto di verificata condizione da stipularsi presso me Notaio entro il più breve tempo possibile”; - che con atto di avveramento di condizione, stipulato in data 21 febbraio 2011, a rogito del Notaio tra la ed il sig. , veniva dato atto che CP_1 Controparte_4 Persona_1
con scrittura privata sottoscritta nella medesima data, la sig.ra si era impegnata Parte_2
ad acquistare il citato immobile al prezzo di euro 1.200.000,00, facendo così verificare (a termine scaduto) la condizione indicata all'art. 7 del citato contratto del 17 luglio 2009. - che quindi il sig.
, dopo essere rientrato nella proprietà del terreno in precedenza venduto sub Persona_1 condicione alla cedeva terzi una parte di siffatti appartamenti, tra cui Controparte_4 quello promesso in vendita all'attore; - che nelle more il sig. apprendeva del Parte_1
fallimento della dichiarato con sentenza del 19 marzo 2014 n. 29 dal Controparte_4
tribunale di Latina;
- che il sig. , altresì, decedeva in data 9 giugno 2013 lasciando Persona_1
quali eredi il sig. , , AN UN e;
conveniva in Controparte_3 CP_2 CP_5
giudizio la , gli eredi di e il notaio che aveva Controparte_7 Persona_1
rogato gli atti tra la ed il per sentirli dichiarare responsabili, a titolo Controparte_4 Per_1 di responsabilità extracontrattuale, per l'operazione commerciale suddetta da ritenersi illecita (ex art. 2043 c.c.) perché asseritamente posta in essere nell'intento di frodare il promissario acquirente dell'appartamento o comunque senza tenere colposamente in considerazione i suoi diritti. Si costituivano tutti i convenuti (gli eredi non tempestivamente) eccependo: - Il notaio Per_1 CP_1
e gli eredi la prescrizione estintiva quinquennale;
- Il fallimento, l'improcedibilità della Per_1
domanda, da coltivarsi semmai in sede fallimentare ex art. 52 L.F. Tutti evidenziavano, comunque,
l'infondatezza della domanda così come proposta.”
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- dichiara inammissibile la domanda spiegata da nei confronti di;
- rigetta Parte_1 Controparte_7
la domanda attorea di risarcimento danni spiegata nei confronti degli Eredi e del Persona_1
Notaio ; - compensa integralmente le spese di lite”. CP_1
Avverso la sentenza ha svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Parte_1
Giustizia della Ecc.ma Corte di Appello di Roma, riformare totalmente la impugnata sentenza n.
958/2019, Tribunale di Latina, pubblicata il 15 aprile 2019, e per l'effetto, I) in via principale, laddove non ritenesse documentalmente provata la domanda, previa revoca del provvedimento del
29 dicembre 2016, del Tribunale di Latina, ammettere i mezzi istruttori così come articolati nelle memorie 183, sesto comma, n.2 cpc;
II) contrariis reiectis, previo accertamento dei fatti di cui è causa: a) condannare i convenuti in solido tra loro e/o singolarmente ciascuno per quanto di sua spettanza in relazione alla qualifica di erede e/o per la sua responsabilità aquiliana, al pagamento di Euro 250.000,00 di cui Euro 150.000,00 per restituzione delle somme versate e per Euro
100.000,00 a titolo di interessi e danni subiti e subendi a causa dell'illecito di cui è causa.
Subordinatamente nella misura di quella diversa somma che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Emanuela Ludovisi, che dichiara di essere antistataria”.
Si è costituito in giudizio in persona del curatore, che ha Controparte_7 così concluso: “Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: a) respingere il presente appello poiché infondato;
b) con il favore delle spese di appello”. Altresì si sono costituiti in giudizio UN CP_5 CP_2 Controparte_3
AN, in qualità di eredi di , che hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti Persona_1 conclusioni: “Tutto ciò premesso, nella preliminare richiesta di ammissione delle formulate istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 VI° n. 2 c.p.c., in subordine si conclude per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle formulate richieste e conclusioni di primo grado, nonché condannarla ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni sopra riportate. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Infine, si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'III.ma CP_1
Corte adita, contrariis reiectis: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo alcuna Parte_1
ragionevole probabilità di essere accolta, per le ragioni esposte in narrativa;
- in via principale: rigettare tutte le domande formulate da parte appellante con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese di lite”.
All'odierna udienza i difensori delle parti presenti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: In primo luogo, devono essere affrontate le eccezioni preliminari. E' fondata quella spiegata dal Intatti è pacifico Controparte_7 che “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno (….) “(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018). La domanda nei confronti del fallimento deve essere quindi dichiarata inammissibile perché spiegata successivamente all'intervenuto fallimento della società immobiliare. Ciò posto, “L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in “bonis” può proseguire in sede ordinaria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016). Devono quindi essere esaminate nella presente sede processuale le domande spiegate nei confronti degli altri convenuti. La domanda spiegata nei confronti del Notaio non può dirsi prescritta giacché l'operazione commerciale (che parte attrice ipotizza illecita) si è conclusa con l'atto notarile del 6.3.2012 ed è con tale atto che la tornava in possesso del terreno e degli immobili (che invece la aveva Per_1 Controparte_4
in precedenza promesso in vendita a terzi). Sarebbe stata, quindi, solo in tale momento evidente ai promissari acquirenti dalla la dannosità dell'operazione in cui erano stati Controparte_4
coinvolti. Avendo parte attrice spiegato citazione nei confronti del Notaio in data 24.2.2016, la domanda deve essere esaminata nel merito. L'eccezione di prescrizione sollevata dagli eredi Per_1
è invece inammissibile. I convenuti eredi si costituivano in data 31.5.2016 laddove
[...] Per_1
la prima udienza era fissata al 14.6.2016. La loro comparsa di costituzione deve considerarsi quindi tardiva e, conseguentemente, i convenuti devono essere dichiarati decaduti, ex art. 167 cpc, dalla facoltà di eccepire la prescrizione estintiva (trattandosi di eccezione propria non rilevabile d'ufficio).
Anche tale domanda deve essere quindi esaminata nel merito. Venendo quindi all'esame della domanda attorea (di risarcimento del danno per atto illecito ex art. 2043 c.c. come precisato anche in sede di prima memoria ex art. 183 c.6 cpc) nei confronti del Notaio e degli CP_1 Parte_3
essa è completamente infondata per le ragioni che seguono. Ricordato che parte attrice ebbe
[...]
a stipulare con la in data 27.3.2009 la scrittura privata con la quale si Controparte_4
impegnava a sottoscrivere un contratto definitivo ed a versare le somme pattuite mentre la società immobiliare garantiva, all'art. 3 della scrittura, la piena proprietà dell'unità immobiliare (piena proprietà poi nient'affatto garantita) è evidente che il principale destinatario della domanda attorea non possa che essere il fallimento della con le conseguenze già viste in Controparte_4
ordine alla inammissibilità, nella presente sede processuale, di tale domanda (devoluta alla cognizione del Tribunale fallimentare). Nessun elemento illecito è dato invece ravvisare nei confronti del Notaio e degli eredi per l'operazione con la quale tornava in possesso dei Per_1 Persona_1
terreni. Parte attrice nulla ha provato in ordine a collusioni dolose o ad omissioni colpose, non dovendo certo essere il Notaio o il (precedente proprietario del fondo) a preoccuparsi degli Per_1
atti di disposizione stipulati dalla nonostante questa non fosse in grado di Controparte_4
garantire ai suoi promissari acquirenti la piena proprietà degli immobili. Né parte attrice ha offerto prova (nè orale nè scritta) della eventuale consapevole e preordinata collusione dei soggetti coinvolti. Quanto agli aspetti meramente colposi fondati sul presupposto del neminem laedere, appare evidente che non è certo l'attività del notaio o del terzo venditore sub condicione ( Per_1
) ad avere leso direttamente l'attore il quale, invece, è stato pregiudicato dall'avere il suo
[...]
promittente alienante ( promessogli in vendita un bene di cui non ha saputo Controparte_4 garantire l'effettivo passaggio di proprietà (operazione questa comportante, evidentemente, in primo luogo la risoluzione per inadempimento del preliminare, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26367 del
29/12/2010). D'altra parte, gli atti notarili evidenziavano la sussistenza della condizione sospensiva, di talché la precarietà del titolo di acquisto del terreno da parte della Controparte_4
(precarietà di cui per prima la avrebbe dovuto informare i propri potenziali Controparte_4
acquirenti) poteva dirsi comunque conoscibile. Non può quindi imputarsi al Notaio l'aver preso doverosamente atto che la condizione sospensiva si era avverata nè può richiedersi al notaio di accertare la verità sostanziale dell'atto di avveramento della condizione. Nè il Notaio avrebbe potuto rifiutare il rogito o avrebbe dovuto preoccuparsi degli aventi causa dalla Persona_1
In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata nei confronti del Controparte_4
Notaio e degli eredi mentre deve essere dichiarata inammissibile nei confronti della Per_1
in Fallimento. Le spese meritano comunque di essere compensate attesa la Controparte_4 particolare complessità della vicenda e gli importi versati dall'attore per un acquisto non perfezionatosi”.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c.
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'esame nel merito mette conto di evidenziare di poi il superamento dell'ulteriore eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
L'appello di è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo, rubricato “errata valutazione della domanda proposta nei confronti della
Curatela”, l'appellante impugna la pronuncia di inammissibilità del giudice di primo grado non avendo il giudizio ad oggetto un credito suscettibile di essere azionato esecutivamente nei confronti della società fallita.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “errata rappresentazione dei fatti e conseguente omissione di valutazione di fatti e circostanze determinanti ai fini della decisione”, il censura Pt_1
la sentenza in relazione alla pronuncia di infondatezza della domanda proposta nei confronti del notaio e degli eredi adducendo il vizio di motivazione per omesso esame ed errata CP_1 Per_1 interpretazione dei fatti, risultando invece i fatti indicati dall'appellante pacifici ed evidenti.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “errata applicazione delle norme giuridiche: responsabilità del Notaio-tutela del patrimonio e buona fede”, l'appellante deduce la prova della responsabilità del notaio avendo egli ricevuto, alla luce della normativa richiamata, atti CP_1
vietati dalla legge e pertanto nulli. Asserisce che tutti gli atti redatti dal predetto notaio sarebbero illeciti in quanto contrario ai doveri giuridici di tutela del patrimonio e della buona fede.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “errata valutazione delle prove-applicazione degli artt. 2727-2729 cod. civ.”, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado. Conseguentemente, il tribunale avrebbe affermato, erroneamente, che nessuna prova sarebbe stata fornita da ma senza tenere in debito conto quanto dallo stesso dedotto nel Pt_1
giudizio.
Il primo motivo proposto non merita scrutinio positivo.
Con esso si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui viene dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dal nei confronti della curatela del Pt_1 [...]
ritenendosi errata la valutazione da parte del Tribunale. Controparte_7
Ebbene, non merita condivisione la tesi sostenuta dall'appellante secondo cui l'azione promossa nei confronti della curatela sarebbe stata diretta esclusivamente al “riconoscimento della idoneità del comportamento tenuto dalla società fallita alla produzione dei fatti dannosi”, e non avrebbe avuto invece ad oggetto l'accertamento di un credito da azionare nei confronti del fallimento CP_4
[...]
Giova ribadire che l'accertamento di qualunque credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato L. Fall., ex artt. 52 e 93 con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impedientes” (vedi Cass. Civ n 24156/2018), sulla quale non può ritenersi formato il giudicato, né espresso, né implicito, venendo a coincidere l'accertamento della legittimità delle penali con lo stesso condannatorio, rispetto a cui il primo Giudice ha pronunziato l'improcedibilità.
D'altra parte, l'art. 52 L. Fall. nello stabilire una rigorosa riserva in favore del tribunale fallimentare (e del procedimento di accertamento del passivo) si riferisce a tutte le liti passive aventi carattere patrimoniale in cui è coinvolta la curatela, stabilendo senza equivoci che “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, comma 1, n. 1), L. fall. nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
Complementare a tale disposizione è quella, contenuta nell'art. 111 bis, comma 1, L. Fall., secondo la quale anche “I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo
V” (ossia nelle forme del giudizio di accertamento del passivo), “con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare”.
Dall'interpretazione letterale di tali norme emerge che è impossibile, in quanto contrastante coi principi di esclusività dell'accertamento concorsuale e di cristallizzazione del patrimonio fallimentare, ogni accertamento giudiziale effettuato in sede di cognizione ordinaria (ed all'infuori del giudizio di cui agli artt. 93 ss. L. Fall.) dei diritti di credito vantati, dei diritti reali rivendicati, dei diritti personali fatti valere, nonché dei diritti aventi ad oggetto beni mobili od immobili azionati nei confronti della curatela. L'intento del legislatore, sottostante (già prima delle riforme della legge concorsuale del 2006-2007) alla formulazione dell'art. 52 L. Fall., è di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano esse finalizzate a sottrarre da esso alcuni beni, mobili ed immobili.
I creditori hanno diritto di soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dell'attivo solo in proporzione delle rispettive ragioni, fatti salvi i diritti di prelazione, ma per raggiungere questo risultato è necessario che i rispettivi crediti siano accertati unitariamente, quali che siano i relativi titoli e le domande cui essi possono dar luogo.
D'altra parte, l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 L. Fall. - il quale risolve un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione ai crediti del soggetto fallito - ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo: essa, dunque, non involge un problema di competenza influenzata dalla vis attractiva del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito (vedi i tal senso tra le tante, Cass. n. 2032/1987, n. 1893/1996, n.
11379/1998), con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 L. Fall.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, infatti, “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 L.
Fall., opera non solo con riferimento alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa" (così Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005). Ne consegue che sono azioni
"derivanti dal fallimento", ai sensi del richiamato art. 24, tutte quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi anche gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando sono finalizzati ad integrare il presupposto di una successiva sentenza di condanna (in tal senso Cass. 17279/2010; Cass. 17388/2007; Cass. 7510/2002). Anche più di recente il Supremo collegio (vedi Cass. Civ n 2966/2020) ha ribadito che “nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L. Fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione
(ex multis: Cass. 05/08/2011 n. 17035), anche per utilità connessa, salva la dichiarata intenzione della parte di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis" del fallito.
Tornando al caso in esame è indubitabile che il abbia chiesto il risarcimento dei danni Pt_1 quantificati in complessivi € 250.000,00 nei confronti del fallimento per responsabilità aquiliana derivata dalla mancata consegna dell'immobile con la conseguente condanna della curatela al pagamento del predetto importo.
Appare dunque evidente che la domanda di accertamento del comportamento illecito da parte dei convenuti che costituisce l'opposta faccia delle stessa medaglia rispetto alla richiesta risarcitoria non può ritenersi avere una propria autonomia rispetto a quella di pagamento delle somme, pure dichiarata improponibile dal primo Giudice, imponendo l'accertamento del relativo credito la valutazione della sussistenza dell'azione dolosa o colposa intrapresa dai convenuti mediante l'operazione negoziale posta in essere, valutazione certamente riservata al Giudice fallimentare.
Rigettato il primo motivo vanno ora esaminati congiuntamente il secondo, terzo e quarto per essere tra loro connessi in quanto afferenti alla responsabilità imputata dall'appellante al Pt_1
notaio ed agli eredi Orbene, essi non meritano di essere condivisi. CP_1 Per_1
In fatto è incontestato che con atto del notaio in Latina del 17.07.09 Rep. 15083 CP_1
Racc. 6668, registrato a Latina il 28 luglio 2009 al n. 10198 e trascritto a Latina il 3 agosto 2009 al n. 13178 di formalità, vendeva alla Immobiliare Pecorini S.r.l., l'immobile sito nel Persona_1
Comune di Sermoneta, Via della Torre, angolo Via della Sorgente, della superficie catastale di metri quadrati 1.900 (millenovecento), confinante con particelle 444, 1153, Via della Torre, Via della
Sorgente, distinto al Catasto Terreni dello stesso Comune;
le parti chiedevano di inserire una condizione sospensiva incentrata sul sopravvenire di una vantaggiosa offerta di acquisto (Euro
1.200.000,00), pari al doppio del prezzo offerto dalla (Euro 600.000,00). Controparte_4
L'atto di compravendita veniva trascritto in data 3 agosto 2009, con espressa indicazione dell'esistenza della condizione (doc. 7 fascicolo di primo grado).
Il 23.7.2009 il e la sottoscrivevano una scrittura privata con la Pt_1 Controparte_4 quale la prometteva di vendere al primo la piena proprietà dell'unità Controparte_4
immobiliare da costruire sita in Comune di Sermoneta, località Monticchio del Comune di Sermoneta
e che l'unità immobiliare sarebbe dovuta essere costruita sul terreno che l' Controparte_4
aveva acquistato da . Persona_1
E' altresì documentato che, in data 21 febbraio 2011, il omunicava al Notaio il verificarsi Per_1 della circostanza dedotta in condizione (la proposta di acquisto di per € Parte_2
1.200.000,00) e, pertanto, con atto di avveramento della condizione veniva precisato che “…la vendita oggetto di tale atto deve ritenersi definitivamente e retroattivamente come non avvenuta….”; nella stessa data, con contratto preliminare autenticato dal Notaio CP_1 Persona_1
accogliendo la proposta ricevuta, prometteva di vendere alla signora il medesimo Parte_2
terreno oggetto della compravendita del 17 luglio 2009, al prezzo di Euro 1.200.000,00.
Sicché, nessuna errata ricostruzione dei fatti o di valutazione delle prove risulta perpetrata da parte del primo giudice che ha ritenuto come non vi fosse alcun comportamento doloso o colposo in capo al notaio ed agli eredi del e ciò proprio in base ai pacifici fatti dedotti dalle CP_1 Per_1
parti e della prova documentale acquisita.
Premesso che era onere della parte attrice dimostrare la sussistenza di un comportamento illecito in capo ai convenuti, del danno subito e del nesso di causalità con tale comportamento, vi è che l'istruttoria ha dimostrato come il notaio non era, né poteva essere a conoscenza del CP_1
contratto preliminare che il aveva concluso con la atteso che si trattava Pt_1 Controparte_4
di scrittura privata per la quale non è stata fornita prova che la stessa fosse stata registrata e trascritta;
egli si è così limitato a ricevere la volontà delle parti, sia in ordine all'apposizione della condizione sospensiva, sia in ordine al suo avveramento ed al conseguente atto dispositivo. Si è poi trattato di circostanze tutte debitamente pubblicizzate mediante trascrizione nei pubblici registri e dunque conoscibili dai terzi.
Quanto alla dedotta condotta colposa del notaio in quanto questi avrebbe compiuto atti illegittimi o viziati, in disparte la considerazione che alcuna invalidità dei singoli atti da questi rogati risulta essersi mai profilata, vi è che il aveva il preciso obbligo, ai sensi dell'art. 27 L. Not., di CP_1 prestare il proprio ministero, non trovandosi egli dinanzi ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 28 L.
Not. per le quali era obbligato ad astenersi. Appare condivisibile dunque il ragionamento del giudicante secondo cui: “gli atti notarili evidenziavano la sussistenza della condizione sospensiva, di talché la precarietà del titolo di acquisto del terreno da parte della Controparte_4
(precarietà di cui per prima la avrebbe dovuto informare i propri potenziali Controparte_4 acquirenti) poteva dirsi comunque conoscibile. Non può quindi imputarsi al Notaio l'aver preso doverosamente atto che la condizione sospensiva si era avverata né può richiedersi al notaio di accertare verità sostanziale dell'atto di avveramento della condizione. Nè il Notaio avrebbe potuto rifiutare il rogito..”
Non risulta poi provata, neppure presuntivamente, alcuna collusione tra il Notaio e la
[...] che, successivamente all'atto del 17 luglio 2009, prometteva in vendita beni di cui non Controparte_4
aveva ancora la proprietà, la sola che in verità avrebbe dovuto informare della precarietà del titolo di acquisto ricevuto dal i propri potenziali acquirenti. Per_1
Quanto alla posizione degli eredi è emerso come il loro dante causa non Per_1 Persona_1
abbia avuto alcun rapporto contrattuale con il ma soltanto con la Pt_1 Controparte_4
ed oltretutto egli ha esercitato in piena legittimità la facoltà contrattuale di far rilevare per atto pubblico il mancato avveramento della condizione nei confronti della propria controparte, facendo così emergere che la vendita doveva ritenersi come non avvenuta, e ciò ai sensi dell'art. 7 del contratto del 17.7.2009 in cui entrambe le parti si erano obbligate ad intervenire al relativo atto che avrebbe constatato il mancato verificarsi della condizione.
Infine, va ribadito che non è emerso alcun comportamento fraudolento o collusivo tra i soggetti coinvolti e asseritamente perpetrato ai danni del atteso che, come accertato, il si è Pt_1 Per_1
limitato ad esercitare nei confronti della propria controparte negoziale una facoltà contrattualmente prevista e per di più in virtù di una clausola debitamente trascritta.
Non è poi condivisibile ritenere che tale comportamento frodatorio possa essere desumibile dal fatto che l'atto, in cui si dava atto del mancato avveramento della condizione, sia intervenuto successivamente al termine previsto in contratto, atteso che ove anche fosse stato ravvisabile un comportamento inadempiente del agli obblighi contrattualmente assunti con la Per_1 CP_4
ciò non può per ciò solo ed in assenza di altri elementi inferenziali univoci far ritenere che
[...]
il fosse consapevole delle trattative intercorse tra la società immobiliare ed i diversi promissari Per_1 acquirenti e, quindi, far propendere per l'esistenza di un intento collusivo tra la detta CP_4
ed il oltretutto, si ripete, in presenza di una scrittura privata, quella
[...] Parte_4 Per_1
intercorsa tra il ed la mai trascritta e successiva alla vendita Pt_1 Controparte_4
condizionata del terreno.
In definitiva l'appello deve essere respinto.
Va poi dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento come riproposta dagli appellati e atteso che sul punto nessun motivo di appello incidentale risulta Per_1 CP_5
spiegato ed oltretutto alcuna censura alla sentenza è stata mossa laddove essa ha ravvisato la tardiva costituzione in primo grado dei detti convenuti che quindi risultano decaduti dalla relativa facoltà. Da ciò consegue altresì l'assorbimento delle istanze istruttorie a tal fine pure reiterate.
Venendo infine alla domanda per lite temeraria spiegata dagli appellati e la Corte Per_1 CP_5
osserva che la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass. 8-6-2007, n. 13395). Ed essendo, nella specie, mancata la prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie e ciò alla luce delle difese spiegate che non profilano evidenze abusive del processo - la domanda va disattesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m. n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (fino ad € 260.000), applicati i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.17002/2018 del Tribunale di Latina n. 958/2019 pubblicata il 15 aprile 2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di ciascuna Parte_1
parte costituita e quindi: di , UN NI CP_5 CP_2 Controparte_3 da una parte, dall'altra ed anche un favore di CP_1 Controparte_6
liquidate per ciascuna parte in euro 7.160 per compensi professionali, oltre spese
[...]
forfettarie, iva e cpa.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il giorno 15.4.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-