Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 807/2021 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 807/2021 R.G., vertente tra:
Il
[...]
Controparte_1
Controparte_2
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per il l'Avvocato Giancarlo Rago, che si riporta agli atti e ver- Controparte_1 bali di causa.
E' presente, per la Compagnia, l'Avvocato Angelo Bonito che si riporta agli atti e verbali di cau- sa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Rago si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di cau- sa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Bonito si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 807/2021 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza n. 1206/2020 emessa dal Tribunale di Avellino in data 31.7.2020 nel procedimento n. 4638/2017 - vertente tra
Il (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Gian- Controparte_1 P.IVA_1 carlo Rago, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Via del Rione Sirignano, n. 10;
appellante e
(c. f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Angelo Bonito, eletti- vamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Centro Direzionale
- Isola F/12;
appellata nonché
(c. f. ), domiciliato in Montella, Controparte_2 C.F._1
Via Nicola Clemente, e (c.f. ), in persona del le- Controparte_2 P.IVA_3 gale rappresentante pro tempore, domiciliata in Bari, Via San Crisanzio, n. 48; appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.10.2017, adiva il Tribunale di Controparte_2
Avellino, deducendo: a) di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in , CP_1
Corso Romuleo n. 106 e 108; b) in un locale terraneo del citato immobile si erano verifi- cate da tempo copiose infiltrazioni di acqua, non di origine piovana, che avevano deter-
2 minato gravi danni al complesso immobiliare e avevano imposto l'installazione di una pompa per le periodiche aspirazioni;
c) la situazione era stata tempestivamente rappre- sentata all' struttura pubblica di approvvigionamento e distri-
Controparte_2 buzione di acqua a usi civili del Comune di;
d) i rapporti di prova eseguiti sui CP_1 campioni prelevati avevano dato esiti di caratteristiche simili a quelle dell'acqua distri- buita da;
e) era stato proposto ricorso per ATP e le analisi biologi-
Controparte_2 che delle acque avevano evidenziato la potabilità di quelle prelevate dalla condotta gesti- ta dall' e la non potabilità per la commistione di acque aventi origine
Controparte_2 fecale (acqua di fogna) di quelle prelevate dal locale dell'attore; f) il CTU aveva accerta- to che le infiltrazioni nel cantinato di proprietà derivavano da una criticità più generale di comparto urbano, nonché le cause delle infiltrazioni nella perdita delle condotte idriche in gestione all' e nel cattivo funzionamento della rete fognaria del
Controparte_2
Controparte_1
L'attore chiedeva il risarcimento dei danni.
Si costituiva l' , contestando l'avverso dedotto. Controparte_2
Si costituiva il evidenziando, tra l'altro, che l'Ente, in forza di po- Controparte_1 lizza n° 153040404733, contratta il 30.5.1996 con era assicurata con- Controparte_3 tro i rischi derivanti dalla propria eventuale responsabilità civile.
Veniva chiamata in causa la Compagnia, che rimaneva contumace.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha deciso: “in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice , accerta e di- Controparte_2 chiara la corresponsabilità in solido nei confronti dell'attore delle parti convenute,
[...]
e , nella causazione del feno- Controparte_4 Controparte_1 meno dannoso per cui è causa;
3. Per l'effetto, CONDANNA le parti convenute,
[...]
, in persona dei rispettivi le- Controparte_4 Controparte_1 gali rappr.ti p.t., in solido tra loro e ciascuno per quanto di competenza, all'esecuzione di tutte le opere, i lavori e gli interventi necessari per l'eliminazione delle cause delle in- filtrazioni e degli allagamenti nel locale terraneo del fabbricato dell'attore, sito in Bi- saccia al Corso Romuleo n. 106-108… RIGETTA la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della parte terza chiamata Controparte_1 [...]
7. …”. Controparte_1
Per quel che qui interessa, secondo il Tribunale, “la Polizza indicata risulta essere stata sottoscritta con riguardo a “responsabilità civile derivante dalla sua qualità di “pro- prietario ed esercente l'impianto di distribuzione del Gas”. E' vero che risulta dalla let- tura dell'Appendice n° 153040404733-02, l'estensione alle “condutture ed agli impianti sotterranei”, cionondimeno non può sfuggire come la suddetta appendice non possa va- lere a modificare la circostanza della qualità in veste della quale la polizza originaria era stata sottoscritta, con la conseguenza che, avendo essa mero contenuto integrativo, il riferimento agli impianti sotterranei non può che essere inteso con esclusivo riferimento
3 all'impianto di distribuzione del gas, laddove i danni di cui alla presente causa risultano evidentemente afferenti alla rete fognaria. Discende la non ravvisabilità delle condizioni di operatività della polizza, con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta dal nei confronti della terza chiamata”. Controparte_1
Avverso la pronuncia, con atto del 24.2.2021, il ha promosso appello con esclu- CP_1 sivo riguardo al rigetto della domanda di garanzia.
L'appellante, che si è costituito il medesimo giorno, ha dedotto che con l'appendice di polizza si era estesa l'assicurazione anche alla responsabilità del per rischi ulte- CP_1 riori a quelli coperti in precedenza: “nella detta appendice n° 153040404733-02 del
30.5.2007 (pag. 4 del doc. 1), tra l'altro qualificata “A02 – VARIAZIONE di RISCHIO”, si legge che “La Società presta l'assicurazione per le conseguenze dalla Responsabilità
Civile ai sensi di Legge derivante all'Assicurato per i rischi identificati nella zona “No- te/Descrizione del Rischio”.
I contraenti, poi, nella parte del documento denominata, appunto, “Note / Descrizione del Rischio” precisarono che erano “parte integrante della polizza ... 5 pagine dattilo- scritte su mod. 25.570 “APPENDICE” e 3 pagine “Elenco Proprietà Comunali”: tali
“pagine” (pag.
5-12 del doc. 1) quindi, sottoscritte dai contraenti, furono allegate all'appendice integrativa con la precisazione che con esse “si provvede ad estendere e/o integrare e/o modificare (parzialmente e/o totalmente) le garanzie prestate con la polizza
... con le seguenti “condizioni particolari”.
Le parti, quindi, confermarono (art. 7 – pag. 6, doc. 1) la garanzia riferita alle “condut- ture ed agli impianti sotterranei”, ma introdussero anche alcune limitazioni indennitarie, prevedendo che:
1. “per danni da rottura accidentale di condutture fognarie e pozzetti di ispezione”, il ri- sarcimento sarebbe stato limitato ad €. 154.938,00 (art. 15, punto 2) lett. a) – pag. 7 del doc. 1); mentre
2. per danni a conduttore ed impianti sotterranei, esso sarebbe stato limitato ad €.
103.292,00 (art. 15, punto 2) lett. c) – pag. 7 del doc. 1).
In aggiunta, poi, tra le proprietà del cui la garanzia veniva estesa indicarono CP_1 anche “piazze, strade, giardini ... situati all'interno del centro urbano...” (art. 19, pag.
12 del doc. 1) ed introdussero, infine, il tacito rinnovo della polizza (pag. 13 del doc. 1) che pertanto, mai disdettata, ha continuato (e continua tuttora: doc. 3) ad offrire l'ininterrotta copertura assicurativa della responsabilità civile del ai sensi CP_1 dell'art. 13 delle CGA (pag. 6, doc. 1bis)”.
Il per la parte di sua spettanza, ha provveduto a risarcire i danni, per cui ha CP_1 chiesto alla Compagnia il pagamento della somma di euro 16.775,92.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917, terzo comma, cc, l'Ente ha chiesto anche il pa- gamento delle “spese di “resistenza” del odierno appellante, nonché quelle di CP_1
“soccombenza” di entrambi i gradi del giudizio”.
4 Si è costituita la , deducendo l'inammissibilità dell'appello ed eviden- Controparte_1 ziando, nel merito, come la richiamata polizza fosse stata contratta esclusivamente a co- pertura della responsabilità del quale proprietario e gestore della rete di distribu- CP_1 zione del gas, per cui, immutato tale oggetto, i successivi patti contrattuali intervenuti tra le parti non avrebbero potuto riferirsi che allo stesso tipo di responsabilità.
L'appello si reputa non possa essere accolto, anche se occorre integrare la motivazione resa dal Giudice di prime cure.
Vale infatti richiamare il principio secondo il quale “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tan- tum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia ri- chiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dal- le parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazio- ne di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giu- dice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confer- mi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009).
Come accennato, il ha sostenuto che le parti contraenti, con l'appendice in esa- CP_1 me, hanno previsto l'estensione di garanzia ai “…danni da rottura accidentale di condut- ture fognarie e pozzetti di ispezione”, nonché ai “danni a condutture ed impianti sotter- ranei” e che i luoghi oggetto di copertura sarebbero stati anche “piazze, strade, giardini
... situati all'interno del centro urbano...”.
Ebbene, anche a volere ritenere estesa la copertura per i danni a terzi derivanti dalle con- dutture fognarie, non può essere sottaciuto che il Tribunale, nel ritenere la responsabilità del ne ha anche specificato i motivi, seppure mediante richiamo alle relazioni CP_1 tecniche svolte nel corso del giudizio.
Ed infatti, il Giudice di prime cure, nell'individuazione delle cause dei danni subiti dall'attore in primo grado, ha scritto: “sulla scorta delle emergenze probatorie, va, dun- que, dato per accertato il nesso causale con l'evento dannoso verificatosi nell'immobile attoreo, avendo l'ausiliario d'ufficio evidenziato una serie di problematiche, ossia criti- cità alla rete idrica, aggravate dalla conformazione antidiluviana delle rete fognaria pubblica (v. pag. 26 Relazione A.t..p.), ascrivibili quindi sia all' sia Controparte_2 al , discorrendo espressamente l'ausiliario d'ufficio di “concause” Controparte_1
(v. pag. 34 Relazione C.T.U.) (pag. 10 della sentenza impugnata).
Il Consulente nominato, in sede di ATP, a pag. 7, ha evidenziato l'esistenza di “una criti- cità di natura strutturale: la natura dell'impianto di rete fognaria è del tipo tradizionale
“a cunicolo”, laddove le pareti ed il letto o cunetta si presentano in materiali incoerenti
5 costituiti da pietrame, da sassi e malta cementizia idraulica (?), con un notevole grado di permeabilità, ovvero di tenuta stagna del cunicolo. soggetta sia ad attacco chimico da parte delle impurità disciolte, sia all'abrasione da parte delle materie trascinate… Una criticità di natura funzionale: è stata rilevata la presenza di acqua stagnante dalla came- retta posizionata a valle del corso in dx rispetto al cantonale del palazzo propr. CP_2 che testimonia uno scarso deflusso delle acque reflue”.
Ancora, a pag. 22, ha scritto: “la presenza di acqua stagnante, nel chiusino di valvola a saracinesca della rete idrica AQP e nella cameretta a valle del corso in dx rispetto al cantonale del palazzo propr. , lascia supporre, con ragionevole certezza, che il CP_2 sistema fognario antidiluviano per sua conformazione permeabile e per ragioni di natura funzionale, ovvero scarso deflusso delle acque reflue, costituisca una concausa delle perdite idriche che si insinuano nei cunicoli delle fogne, ovvero una concausa delle infil- trazioni ripetute e pregresse che si verificano con abbondanza nel piano cantinato della propr. che si trova in posizione sottoposta rispetto alla posizione dei cunicoli CP_2 fognari;
- Tale supposizione è stata supportata dalla misurazione dei livelli di acqua infiltrata con il livello della fogna, dato lo scarto di dislivello tra piano di calpestio della cantinola e il livello del cunicolo fognario
In definitiva, si sarebbe riscontrato dall'osservazione e dalle misurazioni l'effetto del principio dell'equilibrio idrostatico o dei “vasi comunicanti” tra le acque reflue, con la componente aggiuntiva e aggravante delle acque potabili di perdita di rete AQP, che si andrebbero a insinuare nei cunicoli e le acque che si infiltrano per percolazione attra- verso le pareti e gli spazi interstiziali piano – pareti nella cantina di propr. ; la CP_2 percolazione avviene per vie preferenziali e/o da micro-macro pori che scava il flusso d'acqua…”.
Infine, a pag. 26, ha scritto: “in definitiva, è chiaro che dalla descrizione dei fenomeni si evince che le criticità degli ambienti interni del cantinato di propr. derivano da CP_2 uno stato generale o da una criticità più generale di comparto urbano, afferente la con- formazione della rete idrica costituita da materiali differenti e solo da chiusini delle val- vole di intercettazione, non facilmente ispezionabile, se non con saggi “invasivi” con scavo, aggravata dalla conformazione antidiluviana delle rete fognaria pubblica “a cu- nicolo” di muratura in pietrame incoerente, per quanto riguarda la grave problematica delle infiltrazioni d'acqua riscontrate nelle parti seminterrate della proprietà ”. CP_2
Nel giudizio di merito, il CTU ha scritto: “… le infiltrazioni nel cantinato propr. Pt_1
[...
sono l'effetto di concause, perché per quantità l'acqua che infiltra il cantinato (con- tinua e considerevole è la quantità di acque rilevata), e anche in ragione della sua limpi- dezza (v.analisi del laboratorioAQP), per niente miasmatica all'olfatto, trova scaturigine da rilasci della rete idrica AQP, per poi rimescolarsi con acque reflue di fognatura;
ac- que che vanno ad infiltrarsi attraverso le pareti del cantinato”.
6 Dunque, nel giudizio di primo grado, la responsabilità è stata individuata in ragione del complessivo stato della condotta fognaria del di remota fattura, mentre CP_1 quest'ultimo non solo non ha univocamente impugnato la decisione sul punto, ma non ha neppure provato (né prima ancora allegato) l'esistenza di specifica conduttura o di speci- fico pozzett o di ispezione che sarebbero stati interessati da “rottura accidentale”, secon- do le rigide previsioni contrattuali contenute nella prima delle due voci dell'appendice, mentre la seconda voce attiene ai danni “a” condutture ed impianti sotterranei e cioè ai danni subiti da tali elementi.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositi- vo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con ap- plicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugna- zione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o inci- dentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la senten- za n. sentenza n. 1206/2020 emessa dal Tribunale di Avellino in data 31.7.2020 nel pro- cedimento n. 4638/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata costituita, che liquida in euro 2.904,5, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 17.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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