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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1010/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Grazia Scarfone Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale E_
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Barone
resistente e
Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria
Grazia Maida
resistente e
Controparte_3
resistente contumace
e
Controparte_4
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1 In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
26.03.2025.
Con ricorso depositato il 25.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229000293920000, notificata in data 05.05.2022 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di quote contributive di titolarità della
[...] portate dalle cartelle di pagamento n. Controparte_4
03020110002215686000, n. 03020140006407309000, contributi previdenziali _3 portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001197314000, n.
33020120001481566000, n. 33020120001505022000, n. 33020120001598123000, n.
33020130000881089000, n. 33020150000028283000, n. 33020190001616992000, nonché somme a titolo di mancato pagamento di premi assicurativi obbligatori di titolarità dell' portate dalle cartelle di pagamento n. 03020120026816500000 e CP_2
n. 03020140012908009000, eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, nonché l'estinzione dei crediti, sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarato improcedibile, così come già statuito con provvedimento del 28.02.2024, l'odierno ricorso relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020110002215686000 e n. 03020140006407309000 (di titolarità della e agli Controparte_4 avvisi di addebito n. 33020120001197314000, n. 33020120001481566000, n.
33020120001505022000, n. 33020120001598123000, n. 33020130000881089000, n.
33020150000028283000, n. 33020190001616992000 (di titolarità dell , non _3 avendo parte ricorrente notificato l'atto introduttivo del giudizio agli Enti creditori, nel termine perentorio assegnato dal giudicante con provvedimento del 15.11.2023.
2 L'odierno procedimento è pertanto limitato alle cartelle di pagamento n.
03020120026816500000 e n. 03020140012908009000, il cui credito sotteso è di titolarità dell' , regolarmente citata e costituita in giudizio assieme all'Agente CP_2 della Riscossione.
Ciò posto, inammissibile deve ritenersi il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza della cartella di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, tra l'altro, con le intimazione di pagamento n.
03020189001807666000 e n. 03020199000896451000, notificate per compiuta giacenza, rispettivamente ad ottobre del 2018 e novembre del 2019, prodotte da
(cfr. all. 8, 8a, 9 e 9a della memoria di costituzione) E_ sicché è in relazione a tali atti che occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle siccome non notificate.
Ne consegue che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
05.05.2022, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della
3 precedente comunicazione, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento sottesi alla intimazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo
4 stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di _3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria – tra la data della notifica degli atti prodromici e quella del ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta – l'eccezione di parte ricorrente è infondata.
Ed invero, quanto alle cartelle di pagamento 03020120026816500000 e n.
03020140012908009000, notificate rispettivamente il 09.09.2013 e il 28.07.2014,
, costituendosi in giudizio, ha documentato di aver E_ interrotto il termine di prescrizione con la notifica, ex art. 140 c.p.c., alla parte ricorrente: 1) del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201400006982000, il cui procedimento di notificazione si è perfezionato il 03.09.2015; 2) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002605000 il cui procedimento di notificazione si è perfezionato nel settembre 2015; 3) dell'intimazione di pagamento n. 03020189001807666000, il cui procedimento di notificazione si è perfezionato il
24.09.2018; 4) dell'intimazione di pagamento n. 03020199000896451000, il cui procedimento di notificazione si è perfezionato il 18.11.2019; 5) dell'intimazione di pagamento opposta.
A fronte della produzione documentale dell'Agente della Riscossione, parte ricorrente non ha contestato l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificazione ex art. 140 c.p.c. relativo ai predetti atti interruttivi.
Consegue a quanto sopra, che relativamente alle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere tempestivamente interrotta la prescrizione del credito.
Le spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente, e E_
, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . CP_2 Parte_1
Nulla sulle spese quanto al rapporto tra la ricorrente, l' e la _3 [...]
rimasti estranei al Controparte_4 giudizio.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell' e della _3 [...]
Controparte_4
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
e , liquidate in € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso E_ forfettario spese generali, IVA e CPA;
- nulla sulle spese nel rapporto tra la ricorrente, l' e la _3 [...]
Controparte_4
Catanzaro, li 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1010/2022 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Grazia Scarfone Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale E_
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Barone
resistente e
Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria
Grazia Maida
resistente e
Controparte_3
resistente contumace
e
Controparte_4
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1 In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
26.03.2025.
Con ricorso depositato il 25.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229000293920000, notificata in data 05.05.2022 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di quote contributive di titolarità della
[...] portate dalle cartelle di pagamento n. Controparte_4
03020110002215686000, n. 03020140006407309000, contributi previdenziali _3 portati dagli avvisi di addebito n. 33020120001197314000, n.
33020120001481566000, n. 33020120001505022000, n. 33020120001598123000, n.
33020130000881089000, n. 33020150000028283000, n. 33020190001616992000, nonché somme a titolo di mancato pagamento di premi assicurativi obbligatori di titolarità dell' portate dalle cartelle di pagamento n. 03020120026816500000 e CP_2
n. 03020140012908009000, eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta, nonché l'estinzione dei crediti, sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarato improcedibile, così come già statuito con provvedimento del 28.02.2024, l'odierno ricorso relativamente alle cartelle di pagamento n. 03020110002215686000 e n. 03020140006407309000 (di titolarità della e agli Controparte_4 avvisi di addebito n. 33020120001197314000, n. 33020120001481566000, n.
33020120001505022000, n. 33020120001598123000, n. 33020130000881089000, n.
33020150000028283000, n. 33020190001616992000 (di titolarità dell , non _3 avendo parte ricorrente notificato l'atto introduttivo del giudizio agli Enti creditori, nel termine perentorio assegnato dal giudicante con provvedimento del 15.11.2023.
2 L'odierno procedimento è pertanto limitato alle cartelle di pagamento n.
03020120026816500000 e n. 03020140012908009000, il cui credito sotteso è di titolarità dell' , regolarmente citata e costituita in giudizio assieme all'Agente CP_2 della Riscossione.
Ciò posto, inammissibile deve ritenersi il motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza della cartella di pagamento oggetto dell'odierno ricorso, tra l'altro, con le intimazione di pagamento n.
03020189001807666000 e n. 03020199000896451000, notificate per compiuta giacenza, rispettivamente ad ottobre del 2018 e novembre del 2019, prodotte da
(cfr. all. 8, 8a, 9 e 9a della memoria di costituzione) E_ sicché è in relazione a tali atti che occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle siccome non notificate.
Ne consegue che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
05.05.2022, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della
3 precedente comunicazione, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica della cartella di pagamento sottesi alla intimazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo
4 stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di _3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria – tra la data della notifica degli atti prodromici e quella del ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta – l'eccezione di parte ricorrente è infondata.
Ed invero, quanto alle cartelle di pagamento 03020120026816500000 e n.
03020140012908009000, notificate rispettivamente il 09.09.2013 e il 28.07.2014,
, costituendosi in giudizio, ha documentato di aver E_ interrotto il termine di prescrizione con la notifica, ex art. 140 c.p.c., alla parte ricorrente: 1) del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201400006982000, il cui procedimento di notificazione si è perfezionato il 03.09.2015; 2) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076201500002605000 il cui procedimento di notificazione si è perfezionato nel settembre 2015; 3) dell'intimazione di pagamento n. 03020189001807666000, il cui procedimento di notificazione si è perfezionato il
24.09.2018; 4) dell'intimazione di pagamento n. 03020199000896451000, il cui procedimento di notificazione si è perfezionato il 18.11.2019; 5) dell'intimazione di pagamento opposta.
A fronte della produzione documentale dell'Agente della Riscossione, parte ricorrente non ha contestato l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificazione ex art. 140 c.p.c. relativo ai predetti atti interruttivi.
Consegue a quanto sopra, che relativamente alle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere tempestivamente interrotta la prescrizione del credito.
Le spese di lite, nel rapporto tra il ricorrente, e E_
, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . CP_2 Parte_1
Nulla sulle spese quanto al rapporto tra la ricorrente, l' e la _3 [...]
rimasti estranei al Controparte_4 giudizio.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso nei confronti dell' e della _3 [...]
Controparte_4
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_2
e , liquidate in € 1.865,00 ciascuna, oltre rimborso E_ forfettario spese generali, IVA e CPA;
- nulla sulle spese nel rapporto tra la ricorrente, l' e la _3 [...]
Controparte_4
Catanzaro, li 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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