Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/04/2001, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1 69 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EM Oggetto 1 Possesse - reintegration SEZIONE ECO DA CIVILE da spogcio - procediments civile 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: litiscousergo necess and Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 7746/99 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE 10203/99 Cron. 11025 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Rep. 1843 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere Ud. 19/12/00 ha pronunciato la seguente LIRE 10000 SENTENZA CORTE SU sul ricorso proposto da: Richies TORRE OLIMPIA, nella qualità di erede di ET dal Sir AX072608 per dir VI, ET IO, in proprio e nella qualità Twi 16 di erede di ET VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO ITALO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
DI EG UI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 10203/99 proposto da: Richiesta copia legale dal Sig. Fo DI EG UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2000 per diritti L. 12.000+3 +4010200 AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato MORSILLO 2109 IL CANCELLIERE -1- A., difeso dagli avvocati MOLINARO L. BRUNO, BUONO GIANPAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TORRE OLIMPIA, ET IO;
intimati avverso la sentenza n. 8414/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
Preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato FIORILLO ITALO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità ricorso principale o in subordine rigetto, assorbito ricorso incidentale. -2- R.G.N.7746/99+10203/99 Oggetto: Possesso-reintegrazione da spoglio-procedimento civile-litisconsorzio necessario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3-2-1995 il pretore di Ischia, pronunciando sulla domanda proposta da Di ME IG nei confronti di VI PI e dei suoi familiari, per essere integrato nel possesso del fondo di mq.500 circa in Barano d'Ischia, località Fiaiano, del quale assumeva di essere stato spogliato dai convenuti il giorno 5-6-1989, accoglieva la domanda e ordinava a questi ultimi di Di ME nella zona di terrenoreintegrare il oggetto dello spoglio, condannandoli al pagamento delle spese processuali. Proponevano appello principale TO IA e PI IO e appello incidentale il Di ME, ma il tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 9-11-1998, ha rigettato il primo e, accogliendo parzialmente il secondo, ha ordinato, ad integrazione della sentenza impugnata, a tutti gli eredi di PI VI, collettivamente ed impersonalmente ( oltre che а TO IA e costituiti di PI IO, quali eredi 2 PI VI, ed a PI IO in proprio) di reintegrare Di ME IG nel possesso della zona di terreno in questione, eliminando i ferri posti a chiusura del varco, con ripristino dello status quo ante;
ha condannato, inoltre, gli appellanti alle spese. Il tribunale ha ritenuto infondati i motivi dell'appello principale per le seguenti ragioni: 1) non sussiste la denunciata nullità della sentenza di primo grado e dell'intero processo, per pretermissione, nella costituzione del rapporto processuale, di FR e CI PI, anch'essi eredi di VI PI, atteso che, dopo l'interruzione del processo davanti al pretore a causa del decesso dell'originario convenuto, l'attore aveva provveduto a riassumere ritualmente e tempestivamente lo stesso con ricorso notificato ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c. agli eredi del predetto VI PI "collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto". non ha errato il pretore nel ritenere 2) Chy ai fini del decidere, l'epoca diirrilevante, apertura del varco di accesso al fondo (giugno 3 1989 о nel 1986, data di rilascio della relativa concessione), mentre ha dato peso decisivo, come era corretto fare in un giudizio possessorio, alle risultanze processuali comprovanti la preesistenza del vantato possesso del fondo da parte dell'attore; il primo giudice è pervenuto, pertanto, alla 3) statuizione, criticata dagli appellanti, sulla base di una corretta valutazione delle prove, dalle quali ha tratto il fondato convincimento che il Di ME meritava l'invocata tutela possessoria, essendo risultato, da un lato, che egli aveva esercitato il possesso sul fondo da oltre venti anni, e, dall'altro, che ne era stato "spogliato" dai convenuti, per cui, in una fattispecie definitiva, era emersa concreta senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 1168 c.c." E' stato, invece, accolto, come si è accennato sopra, l'appello incidentale, in quanto il pretore aveva ordinato la reintegra nel possesso soltanto agli eredi costituiti di PI VI, e non anche agli stessi ed agli altri eredi "collettivamente ed impersonalmente" evocati in 4 giudizio. Ricorrono per la cassazione della sentenza TO IA, nella qualità di erede di PI VI, e PI IO, in proprio e nella qualità di erede di PI VI;
resiste con controricorso Di ME IG, che propone anche ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano (testualmente) i ricorrenti principali: "1) Nullità e/o annullabilità di tutti gli atti del principio del violazione istruttori per a seguito contraddittorio della mancata dichiarazione giudiziale del giudice di I° grado ove di contumacia, ove di integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario e discendente nullità di tutti gli atti processuali susseguenti (anche istruttoria) di cui alle sentenze di I e II grado, avendo controparte a suo tempo (doc. ecc. ) fatta mera richiesta al pretore per ricorso di riassunzione notificando lo stesso irritualmente con pedissequo solo decreto di comparizione ed essendosi peraltro astenuto dal fare specifica citazione per chiamata in causa nei termini di legge ( come possibile alternativamente 5 anche impersonalmente e e/o susseguentemente) а tutti gli eredi n.q presso la collettivamente casa del defunto e non avendo né il giudicante di I grado, né quello di II grado, disposto verifica ove per l'integrazione del contraddittorio, ove per dichiarazione di contumacia (ove percorribile)”. "2) Error in iudicandum, contrasto e carenza di motivazione, errata lettura delle prove, illogicità e contrasto con gli atti acquisiti probatori, per palese non consultazione e raffronto degli atti documentali e testimoniali acquisiti, nonché delle certificazioni dell'Ente Comunale e della PI (Carabinieri), dai quali risulta che fu lo stesso Di ME "violentemente e clandestinamente" a produrre il Varco del muro di cinta a mezzo di "F ruspa, ecc......... il ricorsoCon incidentale condizionato Di ME IG denuncia, a sua volta, violazione о falsa applicazione degli artt.171, comma 3, 291 e 203 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo all'omessa declaratoria di contumacia degli eredi di PI VI, ai quali era stato notificato "collettivamnete ed impersonalmente" il 6 ricorso di riassunzione del giudizio e che non si erano costituiti. E' fondato il primo motivo del ricorso principale. Risulta, invero, dalla sentenza impugnata che, dichiarato dal pretore interrotto il processo per morte del convenuto VI PI, l'attore Di ME provvide alla riassunzione con ricorso dell'art. 303, secondo comma,notificato ai sensi c.p.c. collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte deceduta nell'ultimo domicilio di questa;
e che, a seguito della riassunzione, si costituirono, in qualità di eredi di VI PI, TO IA e IO PI, "il pure chiamato in causa in quale, poi, veniva proprio". Ora, essendo stato dedotto dagli appellanti, odierni ricorrenti, che vi erano altri eredi di PI VI, ai quali, come si è detto, l'atto riassuntivo era stato notificato ai sensi dell'art.303, secondo comma, c.C., ma che erano rimasti contumaci nel giudizio riassunto, l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato anche а costoro, litisconsorti necessari (per in l'inscindibilità del rapporto processuale), 7 mancanza di vocatio in ius da parte degli appellanti, il giudice avrebbe dovuto disporre nei loro confronti l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.331 c.p.c. (Cass.n.8356/98). Nella fattispecie tutto ciò non è avvenuto, e, pertanto, il giudizio di appello si è svolto in violazione del principio del contraddittorio;
la conseguenza la nullità, rilevabile in questa sede, del giudizio stesso e della relativa sentenza, che va annullata, con rinvio al giudice di appello per la rinnovazione del processo in quel grado. Il secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito. incidentale Va rigettato, invece, il ricorso condizionato dal Di proposto ME, a nulla rilevando, ai fini della decisione del gravame, la mancata declaratoria, da parte della corte di appello, di contumacia degli altri eredi di PI VI, che, citati in riassunzione nel giudizio davanti al pretore, non si costituirono.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di Cagione, il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa 8 la consa, la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Vincenzo 1 fapletra) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 APR. 2001. Roma 60000 IL CANCELLIERE G1 Francesco Catania 310000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2DELLE ENTRAT5082 Serie 4 Registrato in data Caln21183 versate C.. 160.10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. gente Arca Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI PPO Il Responsabile Servizio Giudiziari (Dr. M. PACCICHKI)