Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 1200/2022, avverso la sentenza n. 690/2022 emessa dal Tribunale di La Spezia, in data 10.11.2022
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Damian e Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Elena Fimiani ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in La Spezia, Via
Vittorio Veneto. 143 -APPELLANTI
Contro
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Debora Cossu, AR Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Corso Nazionale n. 141
- APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia la Corte d'Appello adita accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello, che qui si riportano: “1) in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 690/2022, emessa dal Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice Dott. Maurizio Drigani, nell'ambito del giudizio R.G. 2179/2017, trasmessa a mezzo pec in data 10.11.2022 e mai notificata, in quanto affetta da vizi di motivazione derivati da un'errata valutazione del materiale istruttorio, nelle seguenti parti: a) parte prima della sentenza in relazione alla usucapibilità e/o proprietà esclusiva del manufatto in capo agli appellati (pagg. da 3 a 5), sfociante nel dispositivo di cui al n. 1): “accerta e dichiara che i convenuti sono proprietari esclusivi del vano cucina eretto sul FG. 27, MAPP. 250, SUB. 3 del Comune di
Calice al Cornoviglio (SP) e, conseguentemente, rigetta la domanda attorea di demolizione di detto manufatto”; b) parte ultima della sentenza in relazione allo sconfinamento del cancello in legno
- condannare, per l'effetto, il Sig.
e la Sig.ra alla demolizione delle opere abusive ed al AR Controparte_2 ripristino dello stato dei luoghi ex ante, previa regolarizzazione anche catastale delle modifiche apportate;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA
“l'Ill.ma Corte di Appello di Genova, Sez. II, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia “in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adver-so in parziale riforma della sentenza n. 690/2022 emessa in data 09/11/2022 dal Tribunale del-la Spezia in persona del Dott. Maurizio Drigani e comunicata tramite pec il successivo 10/11/2022, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito respingere l'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza n. 690/2022 emessa in data 09/11/2022 dal Tribunale della Spezia perché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
vinte le spese, i diritti e gli onorari di ATP, di primo e secondo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“ e – premesso di essere esclusivi proprietari di due unità Parte_1 Parte_2
collabenti site in Costa dei Tranci, Comune di Calice al Cornoviglio (SP), catastalmente identificate al foglio 27, particella 250, sub 1 e 2 e confinanti con la proprietà dei convenuti e AR
, catastalmente identificata al foglio 27, particella 250, sub 3 – hanno convenuto in Controparte_2
giudizio e per sentirli condannare alla rimozione di un vano cucina AR Controparte_2
eretto sulla corte pertinenziale comune e costituente un impedimento al passaggio, oltre alla demolizione di un'ulteriore costruzione abusiva consistente in un marciapiede con ringhiera sito nel lato sud/ovest del fabbricato, poiché sconfinante sulla loro proprietà.
Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti si sono opposti a entrambe le domande ex adverso formulate assumendosi proprietari esclusivi del vano cucina;
in via riconvenzionale, hanno instato per l'accertamento del proprio acquisto per usucapione del vano in contesto ex art. 1158 c.c.; sempre in via riconvenzionale, hanno infine chiesto che venisse accertato l'esatto confine tra i fondi delle parti ex art. 950 c.c., con la definizione della corte pertinenziale comune e con la conseguente condanna degli attori alla demolizione delle opere abusive erette in loco e consistenti nella costruzione di una scalinata in cemento con piantumazione di numerosi alberi di cipresso, nonché di un cancello in legno munito di lucchetto. La causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. e assunzione di prove testimoniali.” (cfr sentenza) All'esito del deposito della CTU, la causa era discussa e decisa, sulle precisate conclusioni, con la sentenza gravata n' 690/2022 del 10.11.2022, con la quale il Tribunale di La Spezia così pronunciava: “1) accerta e dichiara che i convenuti sono proprietari esclusivi del vano cucina eretto sul foglio 27, mappale 250 sub 3 del Comune di Calice al Cornoviglio (SP) e, conseguentemente, rigetta la domanda attorea di demolizione di detto manufatto;
2) accerta e dichiara che i confini tra
i fondi delle parti sono quelli indicati nella perizia a firma geom. del 14.12.2021, Persona_1 che fa parte integrante della presente sentenza, come risultanti dall'allegato n. 3 e individuati in linea blu tra i numeri romani I e II e che i confini della corte sono quelli di cui all'allegato n. 4 della perizia medesima, individuati con i numeri romani III-IV e rappresentati in linea blu tratteggiata;
3) condanna i convenuti alla rimozione del marciapiede con ringhiera collocato nel lato sud/ovest del fabbricato;
4) condanna gli attori alla rimozione della scalinata in cemento con piantumazione di cipressi;
5) condanna gli attori alla rimozione del cancello in legno con lucchetto poiché eretto sul fondo di proprietà dei convenuti;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle sostenute per la C.T.U. ed il giudizio di A.T.P.” (cfr sentenza)
Il Tribunale, in relazione alla domanda attorea finalizzata alla rimozione del vano cucina, asseritamente eretto nella corte comune e costituente ostacolo al passaggio, motivava che esso risultava pacificamente eretto sulla particella n' 250, sub 3 che, dalle risultanze catastali, rientra nella proprietà dei convenuti. In ogni caso, dalla ricostruzione accurata del CTU, il vano risulta esistente in loco dall'anno 1989. Con l'atto notaio 2.3.1976, i convenuti hanno acquistato dai danti Per_2 causa e “tra l'altro, “una porzione di fabbricato rurale in stato di Parte_3 Parte_4
rovina costituita da un vano già ad uso fienile al primo piano, catastalmente individuata al foglio 27, mappale 250, sub 3” e “Successivamente, sono state richieste concessioni edilizie in sanatoria: in particolare, quella n. 174 del 31.1.1992 ha sicuramente ad oggetto il vano cucina oggetto del contendere. Ne consegue che i convenuti sono proprietari esclusivi del bene immobile oggetto di controversia, anche perché – come si dirà infra con riferimento alla determinazione del confine tra i fondi delle parti e alla identificazione della corte comune – esso è collocato all'interno della proprietà esclusiva dei convenuti. Ammesso e non concesso che il vano cucina debba considerarsi costruito nella corte comune, come affermato dagli attori, la domanda attorea non potrebbe comunque essere accolta in quanto paralizzata dalla riconvenzionale formulata dai convenuti di intervenuto acquisto per usucapione di questo bene.” (cfr sentenza). Il Tribunale rigettava sia la contestazione proposta dagli attori, della impossibilità di usucapire un manufatto abusivo, evidenziando la contraria giurisprudenza di Cassazione e rilevando che l'abusività della costruzione emerge solo nel rapporto pubblicistico, sia la contestazione attorea inerente la usucapione di un bene comune, in quanto, sempre con richiamo alla giurisprudenza di legittimità, il possesso utile ai fini dell'usucapione della cosa comune, deve estrinsecarsi in un utilizzo della res che risulti incompatibile con il godimento della stessa da parte degli altri comproprietari, così come fatto dai convenuti, chiudendo lo spazio con pareti e porte, rendendolo inaccessibile all'eventuale comproprietario. In relazione alla domanda di regolamento di confini, avanzata in via riconvenzionale dai convenuti, il
Tribunale accertava “che i confini tra i fondi delle parti sono quelli indicati nella perizia a firma del geom. del 14.12.2021, che fa parte integrante della presente sentenza, come Persona_1 risultanti dall'allegato n. 3 e individuati in linea blu tra i numeri romani I e II e che i confini della corte sono quelli di cui all'allegato n. 4 della perizia medesima, individuati con i numeri romani III-
IV e rappresentati in linea blu tratteggiata.” (cfr sentenza), condividendo le conclusioni del CTU, ottenute a seguito di un approfondito ed attento esame della rappresentazione della mappa catastale con lo stato dei luoghi. Sulla base della ricostruzione dei confini, venivano accolte dal Tribunale “sia la domanda attorea di rimozione del marciapiedi con ringhiera posto nel lato sud-ovest del fabbricato, sia la riconvenzionale dei convenuti di rimozione della gradinata in cemento con apposti alberi di cipresso. Invero, il C.T.U. ha accertato che entrambi questi manufatti, come si evince chiaramente dagli allegati n. 3 e 4 dell'elaborato peritale, sconfinano in danno della corte. Parimenti fondata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti di rimozione del cancello in legno chiuso con lucchetto, poiché eretto dagli attori sulla proprietà esclusiva dei convenuti.” (cfr sentenza) Il Tribunale motivava la compensazione interale delle spese di lite e di CTU sulla base della
“delicatezza delle questioni trattate e la complessità delle questioni di diritto sottese alla presente controversia, con peculiare riferimento alla regolamentazione dei confini tra i fondi delle parti.” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 14.12.2022 proponevano appello e , Parte_1 Parte_2
lamentando i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto sulla proprietà esclusiva del manufatto
“cucina” in capo agli appellati e/o sulla ritenuta possibilità di usucapire, sia perché non eretto in proprietà esclusiva ma in proprietà comune, sia perché di ostacolo al passaggio;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto lo sconfinamento del cancello in legno eretto dagli appellanti perché insistente in proprietà esclusiva degli appellati, piuttosto che sulla corte comune. Chiedevano la riforma della sentenza e l'accoglimento dei due motivi di appello, con il favore delle spese dei due gradi.
Si costituivano nel giudizio di appello e con comparsa di AR Controparte_2 costituzione 20/03/2023, con la quale, preliminarmente, sostenevano l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito eccepivano l'infondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese del grado. Veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza, tenuta in forma cartolare, del 24/10/2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato.
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bic c.p.c., in quanto i motivi di appello proposti e sufficientemente specifici, richiedevano un'approfondita disamina nel merito ai fini della verifica della loro fondatezza per cui non sussisteva l' evidenza che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolti
Nel merito, la Corte rileva che l'appellante non ha proposto appello in relazione alla pronuncia sull'accertamento del confine sia dei fondi/terreni delle parti, sia di quelli della corte comune. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza sul punto, questi ultimi sono così definitivamente accertati: “i confini della corte sono quelli di cui all'allegato n. 4 della perizia medesima, individuati con i numeri romani III-IV e rappresentati in linea blu tratteggiata”.
In relazione alla proprietà del vano in contestazione, la Corte osserva, diversamente dalla sentenza gravata, che non risulta la provenienza per titoli del medesimo fin dall'atto del 2.3.1976, rogito notaio con il quale i danti causa e alienavano a e Per_2 Parte_3 Parte_4 AR
“Porzione di fabbricato rurale in stato di rovina costituita da un vano già ad uso Controparte_2 fienile al primo piano” rappresentato al foglio 27 mapp. 250 sub.3 che non corrisponde al locale in discussione, come ben visibile nella foto a pag. 12 della CTU.
Il locale di cui è causa è, invece, individuabile nell'atto a rogito del Parte_5
24/02/1999, con il quale e acquistavano da AR Controparte_2 Persona_3
(erede di ), fra l'altro: “in comune di Calice al Cornoviglio, località Costa: porzione Persona_4
di fabbricato rurale composta da cucina, gabinetto sottoscala e terrazza al piano terreno e da un vano al piano primo, in corso di ristrutturazione in forza della concessione edilizia numero 387, rilasciata dal Sindaco del Comune di Calice al Cornoviglio in data 3luglio 1996, confinante con passaggio comune, con proprietà degli acquirenti e con proprietà , rappresentato al Persona_5
foglio 27 mapp. 255 sub.1 ed individuato dal CTU in colore celeste nello schema a pagina 13 della
CTU. Il “gabinetto sottoscala e terrazza” corrispondono al locale di cui è causa ed alla sua copertura.
In relazione all'ostacolo al passaggio, è infondato anche il motivo sull'errato accertamento della data dell'esistenza del locale Cucina di cui è causa, indicato con la lettera A nella CTU. La Corte, infatti, ritiene raggiunta la prova rigorosa dell'esistenza del locale fin da prima del 1992, sia perché la presenza del locale risulta dalla Concessione Edilizia in Sanatoria n.174 del 31/01/1992, sia perché confermata dalla prova testimoniale del Geom. all'udienza del 25/05/2021. Tes_1
Il Ctu, Geom. evidenzia ed accerta senza ombra di dubbio, che “Nelle tavole grafiche Persona_6
allegate alla Concessione in sanatoria in parola viene rappresentato l'intero piano primo (S1) della proprietà del richiedente (attuale parte convenuta), ed anche il vano in AR contestazione nella presente causa e di cui alla lettera “A” del capitolo 3.” (pag. 20 CTU). Il
Consulente riproduce la pianta, estratta dai grafici allegati alla richiesta di concessione del 1992, in cui il vano è indicato come “cucina”, ed una foto, anch'essa allegata alla richiesta di concessione in sanatoria, nella quale è visibile la parete del locale sottostante al parapetto della terrazza di copertura, che sotto di riproducono.
Non solo, il CTU aggiunge che lo stato di fatto della richiesta di concessione deve ritenersi esistente quanto meno dal 1989 in quanto “dalla lettura del titolo edilizio in sanatoria si apprende che l'istanza per ottenerlo venne depositata in data 5 marzo 1990 prot.893 dal Sig. , a seguito di AR
verbale dei VV.UU. del 3 giugno 1989” (pag. 22 CTU).
A tale probante documentazione dell'esistenza del locale fin dal 1989, svolta anche sulla base dei fotogrammi ritraenti lo stato dei luoghi tratti dal video prodotto dagli appellati del 1987 e della presenza di persone di famiglia presso il vano di cui è causa e, comunque, dapprima della richiesta della concessione in sanatoria del 31.1.1992, con presenza di porte e finestre che escludevano il possesso di terzi ed anche di eventuali comproprietari, si aggiunge la prova testimoniale resa
Tes_ all'udienza del 25.5.21, dal Geom. il quale precisa: “Io ho visto i luoghi nel 1996 circa, anzi
1992, quando ho fatto un progetto in sanatoria per opere realizzate in un immobile adiacente, su incarico di . All'epoca il vano cucina esisteva già.” Il teste precisa altresì: “In epoca AR
antecedente al 1996 il vano era chiuso. Prendo visione del progetto da me realizzato allegato all'istanza di concessone in sanatoria del 1992 (all. 10 memoria istruttoria parte attrice). Ho infatti disegnato le due aperture, ma il vano era chiuso nel senso che vi erano delle porte sia davanti che dietro e quelle che io ho disegnato sono porte”, con ciò confermando sia la presenza del vano prima della presentazione della richiesta di concessione, sia l'esclusività del possesso mediante la chiusura del vano con porte e finestre.
Trattasi di un teste particolarmente attendibile in quanto redattore del progetto in sanatoria del 1992 esaminato dal CTU e, pertanto, a conoscenza diretta dello stato di fatto dei beni.
L'esistenza del vano cucina, chiuso da porte e finestre, risulta provata in epoca antecedente al 1992
e, pertanto, l'azione di accertamento tecnico preventivo, promossa nel 2013, nel quale si denunciava l'occupazione della corte comune “da un prolungamento di porzione di fabbricato identificato con il sub 3 della predetta particella 250, che è in uso esclusivo alla relativa proprietà ( ”, con CP_1
presunzione di possesso intermedio ex art. 1143 c.c. tra il 1992 e il 2013, non ha interrotto il ventennio necessario sia all'usucapione del diritto di proprietà a titolo originario, sia all'estinzione del vantato diritto al passaggio, impedito dalla presenza del locale stesso.
Poiché eventuali atti di diffida e di messa in mora non hanno effetto interruttivo rispetto al maturarsi del tempo per l'usucapione, anche se effettuate per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto tali atti non impediscono l'esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale (Cass. civ.
Sez. II, 29 luglio 2016, n. 15927), deve ritenersi atto interruttivo del decorso del tempo utile per l'usucapione la domanda giudiziale, mediante la notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio (art. 2943 c.c.) diretto al recupero del possesso.
L'azione di accertamento tecnico preventivo azionata dagli appellanti nel 2013 risulta pertanto attuata dopo il consolidarsi del ventennio previsto dall'art. 1158 c.c.
Anche il motivo di appello sulla condanna alla rimozione del cancello in legno perché eretto sulla proprietà esclusiva degli appellati deve essere respinto, sia pure con motivazione diversa rispetto alla sentenza gravata.
Dall'accertamento dei confini su cui si è formato il giudicato, il cancello in legno risulta realizzato dagli appellanti sulla corte comune e non sulla proprietà esclusiva degli appellati, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale. Esso è indicato con la lettera D nell'allegato 3 (qui sotto riprodotto in ingrandimento) ed è posto sotto al punto VI dell'allegato 4, anch'esso integralmente sotto riprodotto. Tale cancello in legno risulta all'interno non della proprietà esclusiva ma della corte comune.
Tuttavia, nonostante siano state concesse agli appellati le chiavi da parte degli appellanti, esso costituisce un atto di emulazione che reca molestia al comproprietario, il quale non ha espresso il consenso a mantenere il manufatto. Solo l'eventuale consenso del comproprietario ad accettare la maggiore gravosità del passaggio per la presenza del cancello sulla parte comune, nonostante la consegna della chiave, avrebbe potuto evitare la condanna alla rimozione.
La Corte, sia pure con motivazione parzialmente diversa, rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese agli appellati che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante, con esclusione della fase istruttoria: Fase di studio: € 1.030,00; Fase introduttiva: € 710,00; Fase decisionale: € 1740,00 = Compenso tabellare € 3.480,00.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 1200/2022, avverso la sentenza n.
690/2022 emessa dal Tribunale di La Spezia, in data 10.11.2022 così decide:
1- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
2- Condanna e alla refusione delle spese in favore Parte_1 Parte_2 di e che liquida in € 3.480,00 per compensi, oltre a spese generali AR Controparte_2
ed accessori di legge;
3- Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico di parte appellante, per il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 7 marzo 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino