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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. NE Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7916/2024 R.G., avente ad oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
PROMOSSA DA
, nato a Parte_1
OR (ME) il 18/12/1960, c.f. rappr. e dif., giusta procura in atti, C.F._1
all'Avv. Mary PRIMAVERA;
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Rita LO GIUDICE;
C.F._2
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], c.f. , rappr. e dif., CP_2 C.F._3
giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Rita LO GIUDICE;
Interveniente volontaria Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 15/01/2025, sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti e dai rispettivi procuratori, stante l'accordo raggiunto dalle parti a detta udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 22/07/2024, Parte_1
premesso che con sentenza n. 429/2005 Reg. Sent, passata in giudicato, era stata
[...]
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
ha adito questo Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio ivi statuite -
[...]
a seguito di conclusioni congiuntamente rassegnate - con riferimento all'obbligo, posto a suo carico,
di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne , chiedendone la revoca o, in CP_2
subordine, la riduzione del relativo importo (stabilito in misura pari ad € 450,00 mensili) e il versamento diretto in favore della giovane.
A sostegno della richiesta, il ricorrente ha dedotto che la figlia era ormai una donna di trentasei anni e che, pur avendo problemi di salute (in quanto affetta da neurofibromatosi di tipo 1 e Lichen
sclero atrofico, con un grado di invalidità pari al 75 %), aveva già concluso il proprio percorso di laurea e si era introdotta nel mondo del lavoro, percependo un reddito annuo di € 9.000,00 circa, e,
beneficiando, prima di iniziare a lavorare, dell'assegno di invalidità (senza superare la soglia di reddito prevista annualmente per i percettori dell'assegno di invalidità); il ricorrente, poi,
lamentando di non essere mai stato informato circa lo stato di occupazione della figlia, ha inoltre chiesto la restituzione delle somme che, nonostante la raggiunta indipendenza economica da parte della ragazza, egli aveva continuato a versare - dal 2022 sino ad oggi - a tale titolo alla ex coniuge.
Con comparsa di costituzione del 13/12/2024, si è costituita e, con Controparte_1
separato atto di pari data, a ministero del medesimo difensore, è intervenuta in giudizio
[...]
entrambe chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'obbligo in questione nella CP_2
misura già stabilita (€ 450,00 mensili), da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondere direttamente all'avente diritto al contributo di mantenimento. Comparse personalmente all'udienza del 15/01/2025, le parti, dopo breve discussione, sollecitate in tal senso dal giudice delegato, hanno liberamente raggiunto un nuovo accordo (riportato in seno al verbale d'udienza) sicché i loro difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni, in senso conforme all'accordo raggiunto dai rispettivi assistiti, e la causa è stata quindi rimessa in decisione.
Segnatamente, con il predetto accordo, le parti hanno convenuto quanto segue:
“
1. Il sig. NE corrisponderà direttamente alla figlia un assegno dell'importo di € 300,00 CP_2
mensili quale contributo per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni
mese e soggetto a rivalutazione ISTAT.
2. Il sig. NE rinuncia alla domanda di condanna alla restituzione delle somme già percepite.”.
Le condizioni pattuite dalle parti, come sopra trascritte, possono senz'altro essere recepite dal
Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e/o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese tra le parti vanno integralmente compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7916/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 429/05 Reg. Sent., del 15.10.2004/16.2.2005, con cui il Tribunale
di Catania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e /10positata in Parte_1 Controparte_1
cancelleria il 16/02/05, quantifica in € 300,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento ivi stabilito a carico del ricorrente e ne dispone il versamento diretto in favore della figlia maggiorenne
. CP_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente