TRIB
Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 527/2023
Tribunale Ordinario di Enna Sezione Civile
Ordinanza ex art. 127 ter, terzo comma, c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, il Giudice istruttore dott.ssa Sara Antonelli, rilevato che entro il termine perentorio del 4.02.2025 parte attrice ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
lette le note scritte depositate per l'odierna udienza da parte attrice, con le quali ha rappresentato l'avvenuta definizione bonaria della controversia a seguito dell'integrale versamento, da parte del delle somme a suo tempo richieste;
Controparte_1 vista la rinuncia agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 del cod. proc. civ. depositata da parte attrice in data 30.09.2024; considerato, comunque, che il ha autorizzato, con Delibera di Giunta N° 203 del CP_2
25/09/2024, il difensore ad abbandonare il giudizio;
dato atto che parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio e che quindi nulla deve essere disposto sulle spese;
rilevato che il difensore dell'attore è munito dei necessari poteri;
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara estinto il presente giudizio;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Enna, 12/03/2025
Il Giudice dott.ssa Sara Antonelli
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro Lentini, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
Tribunale Ordinario di Enna Sezione Civile
Ordinanza ex art. 127 ter, terzo comma, c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, il Giudice istruttore dott.ssa Sara Antonelli, rilevato che entro il termine perentorio del 4.02.2025 parte attrice ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
lette le note scritte depositate per l'odierna udienza da parte attrice, con le quali ha rappresentato l'avvenuta definizione bonaria della controversia a seguito dell'integrale versamento, da parte del delle somme a suo tempo richieste;
Controparte_1 vista la rinuncia agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 del cod. proc. civ. depositata da parte attrice in data 30.09.2024; considerato, comunque, che il ha autorizzato, con Delibera di Giunta N° 203 del CP_2
25/09/2024, il difensore ad abbandonare il giudizio;
dato atto che parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio e che quindi nulla deve essere disposto sulle spese;
rilevato che il difensore dell'attore è munito dei necessari poteri;
visto l'art. 306 c.p.c.; dichiara estinto il presente giudizio;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Enna, 12/03/2025
Il Giudice dott.ssa Sara Antonelli
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del dott. Alessandro Lentini, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.